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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6722 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Quartu Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e Parte_2
difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Assemini, presso lo CP_1
studio dell'avv. ESMERALDA PUXEDDU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
dichiarare la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio contratto in Cagliari, in data 30.07.2005,
tra il Sig. e la Sig.ra iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1
di Cagliari, Atto n. 234, Parte II serie A, Ufficio o anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
di Cagliari, l'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre che la casa coniugale sita in Loc. Poggio dei Pini, strada 51 n. 57, 09012 – Capoterra, fg. 29
particella 1180, di proprietà esclusiva del Sig. resti assegnata allo stesso, Parte_1
unitamente agli arredi presenti nella casa coniugale, come da accordi in sede di separazione consensuale dei coniugi e presso la quale i minori e hanno la residenza ai fini Per_1 Per_2
anagrafici e fiscali;
disporre l'affidamento dei minori figli minori, e ad entrambi i genitori, con modalità Per_1 Per_2
condivisa, paritaria, (come da concorde volontà espressa dai coniugi all'udienza del 03.07.2023),
staranno con ciascuno dei genitori a settimane alterne dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì
successivo, ferme le condizioni già concordate in sede di separazione personale dei coniugi,
continuando a ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi;
i genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, e i genitori potranno decidere individualmente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che ciascun genitore, stante i termini di permanenza equamente paritari dei minori e Per_1
presso ciascun di essi, deve provvedere personalmente e direttamente al loro mantenimento Per_2
ordinario, mentre ciascuno di essi sarà tenuto a corrispondere all'altro il 50% delle spese straordinarie,
medico specialistiche e farmaceutiche non mutuabili e di quelle scolastiche, se previamente concordate pagina 2 di 8 ed in ogni caso, documentate, secondo i criteri e le modalità di cui al protocollo CNF;
le detrazioni fiscali per i figli a carico e l'assegno unico relativo ai due figli minori spetterà al 50% ad entrambi i coniugi come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/07/2005, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari, Atto N.234, Parte II serie A, Ufficio 0 Anno
2005, e ordinare all' Ufficiale dello Stato civile di Cagliari l'annotazione dell'emananda sentenza.
b) Disporre l'affido condiviso dei minori e con collocamento presso entrambi i Per_1 Per_2
genitori, secondo modalità di cui al capo 6-7-8, con precipuo riferimento alla permanenza dei minori e presso l'abitazione della madre dal lunedì pomeriggio fino al venerdì Per_1 Per_2
mattina mentre trascorreranno col padre il periodo dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
c) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento per i minori e la somma mensile di € 250,00 per Per_1 Per_2
ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Confermare le condizioni fissate in sede di separazione e riguardanti il pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli minori.
e) Ordinare il mutamento delle attuali registrazioni anagrafiche, relativamente al trasferimento della residenza dei minori e dall' attuale abitazione del padre a quella della Per_1 Persona_3
madre.
f) Vittoria di spese, oltre accessori di legge”
Il Pubblico Ministero: “Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 8 Con ricorso depositato in data 25/07/2018, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio in data 30/07/2005 con , e che dall'unione coniugale erano nati i figli CP_1
(30/05/1993), (26/06/2009), e (26/04/2013); che con omologa del Per_4 Per_1 Per_2
18/11/2015, era stato previsto l'obbligo della convenuta di trasferire la sua quota di proprietà della casa coniugale in Capoterra, località “Poggio dei Pini”, in favore di esso ricorrente che si sarebbe interamente accollato il mutuo, verso il pagamento di euro 40.329,00 alla convenuta, oltre all'affidamento condiviso dei minori e con loro permanenza dal lunedì al giovedì Per_2 Per_1
presso la madre, e dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina presso il padre, mentre la figlia maggiore avrebbe continuato ad abitare presso il padre;
che i coniugi non si erano mai riconciliati e gli Per_4
obblighi separativi erano stati adempiuti;
ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione.
La convenuta inizialmente non si è costituita in giudizio.
Sentito il ricorrente, ritenuta immutata la situazione, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
Mutato il rito, con comparsa depositata il 10/02/2020, si è costituita in giudizio non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio e all'affido condiviso dei minori, ma chiedendo la modifica dei tempi di permanenza dei minori e la determinazione di un contributo mensile di euro 250 in capo al padre per il mantenimento dei due minori.
La resistente ha sostenuto che i tempi concordati con la separazione (2015) non fossero più rispondenti alle esigenze dei figli, in quanto gli impegni professionali del padre non gli avrebbero consentito di occuparsene personalmente rendendo costantemente necessario delegare la figlia maggiore , a Per_4
sua volta madre di un bambino di 3 anni. Ha inoltre lamentato il peggioramento delle proprie condizioni economiche essendo rimasta priva di stabile occupazione e percependo il reddito di cittadinanza.
pagina 4 di 8 In seguito, la resistente ha dichiarato di seguire un corso professionalizzante di sei mesi retribuito con
725,00 euro al mese, di prestare servizio volontariato per il 118 con un rimborso spese di euro
250/300,00 mensili, di sostenere il canone di locazione condiviso con la propria coinquilina di euro
450,00 (euro 225,00 cadauna).
Nell'udienza del 3/07/2023 è stata sentita la minore , la quale ha manifestato l'esigenza di Per_1
trascorrere il fine settimana anche con la madre, atteso che a causa dei loro intensi impegni settimanali la minore e il fratello potevano condividere poco tempo con la madre.
Il Giudice istruttore ha quindi disposto la permanenza dei minori e presso ciascun Per_1 Per_2
genitore, a settimane alternate, dal lunedì all'uscita di scuola fino al lunedì successivo, ferme per il resto le condizioni concordate, disponendo altresì con l'assenso dei genitori un percorso di mediazione familiare in loro favore.
La causa, istruita con prove documentali e prova testimoniale, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
L'affidamento condiviso dei minori (26/06/2015) e (26/04/2013) deve certamente Per_1 Per_2
essere confermato, come richiesto concordemente dalle parti e non contrario all'interesse dei minori pagina 5 di 8 alla luce delle risultanze di causa.
Anche i tempi di permanenza come modificati dal giudice istruttore previo ascolto della minore e manifestato assenso dei genitori (si veda verbale udienza del 3/07/2023) devono essere Per_1
confermati, in quanto adeguati a garantire una piena bigenitorialità.
Quanto ai rapporti economici, la resistente ha conclusivamente reiterato la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, quantificato in euro 250,00 mensili.
Il reddito medio mensile, al netto di imposte e tasse, evidenziato dal ricorrente è pari a euro 1.905,50
(730/2021), 1.978,33 (730/2022), e 1.934,83 (730/2023), gravato dalla rata di euro 739,61 mensili relativa all'acquisto della casa familiare (documento deposito 26/03/2020), e corrisponde al padre la somma mensile di euro 300,00 quale rimborso per le finanziarie da lui contratte Persona_5
nell'interesse del figlio durante il matrimonio, circostanza confermata dallo stesso e Persona_5
documentata (produzioni n. 35 e 36, deposito 7/01/2021).
Gli oneri eventualmente sostenuti per la figlia maggiore , con lui convivente e a sua volta Per_4
madre di un figlio di sette anni, non rilevano in quanto la stessa, per età e scelte di vita, deve senz'altro ritenersi matura e capace di provvedere al proprio sostentamento e a quello del figlio in modo autonomo.
La resistente ha invece dichiarato di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza, e di essere afflitta da problematiche di salute rimaste del tutto prive di riscontro.
Dalla documentazione prodotta si evince un reddito annuo complessivo di euro 6.795,4 (CU/2024),
euro 7.131,00 (CU/2023), fra assegno unico per i figli e reddito di cittadinanza.
Nessun riscontro documentale è stato offerto alla asserita spesa locativa di euro 450,00 al mese che sarebbe condivisa con una coinquilina.
Occorre anche rilevare che la resistente ha posto a fondamento della richiesta un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla separazione che, tuttavia, non è dato in alcun modo apprezzare non avendo la richiedente offerto alcuna prova dei redditi all'epoca pagina 6 di 8 percepiti.
La domanda deve quindi essere respinta.
Le spese processuali devono essere poste in capo alla resistente per 1/3, stante il rigetto della domanda economica formulata, e per il resto compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato Parte_1
a CAGLIARI il 31/12/1975, e , nata a [...] il [...], celebrato in CP_1
CAGLIARI, in data 30/07/2005, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAGLIARI, atto n. 234, parte II, serie a, anno 2005, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
3. Assegna la casa coniugale a , proprietario esclusivo della stessa;
Parte_1
4. Dispone che i minori siano collocati presso ciascun genitore, a settimane alternate, dal lunedì
dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo, ferme per il resto le condizioni concordate in sede di separazione consensuale quanto a festività e periodo estivo;
5. Dispone che i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario dei figli e Per_1
nei rispettivi tempi di permanenza;
Per_2
6. Dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ciascuno;
7. Condanna alla rifusione di 1/3 delle spese di lite in favore CP_1 Parte_1
, che liquida (già frazionate) in euro 1.269 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
[...]
c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 10/06/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale. pagina 7 di 8 Il giudice est.
Francesca Lucchesi
Il Presidente
Giorgio Latti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6722 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Quartu Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e Parte_2
difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Assemini, presso lo CP_1
studio dell'avv. ESMERALDA PUXEDDU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
dichiarare la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio contratto in Cagliari, in data 30.07.2005,
tra il Sig. e la Sig.ra iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1
di Cagliari, Atto n. 234, Parte II serie A, Ufficio o anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
di Cagliari, l'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre che la casa coniugale sita in Loc. Poggio dei Pini, strada 51 n. 57, 09012 – Capoterra, fg. 29
particella 1180, di proprietà esclusiva del Sig. resti assegnata allo stesso, Parte_1
unitamente agli arredi presenti nella casa coniugale, come da accordi in sede di separazione consensuale dei coniugi e presso la quale i minori e hanno la residenza ai fini Per_1 Per_2
anagrafici e fiscali;
disporre l'affidamento dei minori figli minori, e ad entrambi i genitori, con modalità Per_1 Per_2
condivisa, paritaria, (come da concorde volontà espressa dai coniugi all'udienza del 03.07.2023),
staranno con ciascuno dei genitori a settimane alterne dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì
successivo, ferme le condizioni già concordate in sede di separazione personale dei coniugi,
continuando a ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi;
i genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, e i genitori potranno decidere individualmente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che ciascun genitore, stante i termini di permanenza equamente paritari dei minori e Per_1
presso ciascun di essi, deve provvedere personalmente e direttamente al loro mantenimento Per_2
ordinario, mentre ciascuno di essi sarà tenuto a corrispondere all'altro il 50% delle spese straordinarie,
medico specialistiche e farmaceutiche non mutuabili e di quelle scolastiche, se previamente concordate pagina 2 di 8 ed in ogni caso, documentate, secondo i criteri e le modalità di cui al protocollo CNF;
le detrazioni fiscali per i figli a carico e l'assegno unico relativo ai due figli minori spetterà al 50% ad entrambi i coniugi come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/07/2005, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari, Atto N.234, Parte II serie A, Ufficio 0 Anno
2005, e ordinare all' Ufficiale dello Stato civile di Cagliari l'annotazione dell'emananda sentenza.
b) Disporre l'affido condiviso dei minori e con collocamento presso entrambi i Per_1 Per_2
genitori, secondo modalità di cui al capo 6-7-8, con precipuo riferimento alla permanenza dei minori e presso l'abitazione della madre dal lunedì pomeriggio fino al venerdì Per_1 Per_2
mattina mentre trascorreranno col padre il periodo dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
c) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento per i minori e la somma mensile di € 250,00 per Per_1 Per_2
ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Confermare le condizioni fissate in sede di separazione e riguardanti il pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli minori.
e) Ordinare il mutamento delle attuali registrazioni anagrafiche, relativamente al trasferimento della residenza dei minori e dall' attuale abitazione del padre a quella della Per_1 Persona_3
madre.
f) Vittoria di spese, oltre accessori di legge”
Il Pubblico Ministero: “Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 8 Con ricorso depositato in data 25/07/2018, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio in data 30/07/2005 con , e che dall'unione coniugale erano nati i figli CP_1
(30/05/1993), (26/06/2009), e (26/04/2013); che con omologa del Per_4 Per_1 Per_2
18/11/2015, era stato previsto l'obbligo della convenuta di trasferire la sua quota di proprietà della casa coniugale in Capoterra, località “Poggio dei Pini”, in favore di esso ricorrente che si sarebbe interamente accollato il mutuo, verso il pagamento di euro 40.329,00 alla convenuta, oltre all'affidamento condiviso dei minori e con loro permanenza dal lunedì al giovedì Per_2 Per_1
presso la madre, e dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina presso il padre, mentre la figlia maggiore avrebbe continuato ad abitare presso il padre;
che i coniugi non si erano mai riconciliati e gli Per_4
obblighi separativi erano stati adempiuti;
ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione.
La convenuta inizialmente non si è costituita in giudizio.
Sentito il ricorrente, ritenuta immutata la situazione, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
Mutato il rito, con comparsa depositata il 10/02/2020, si è costituita in giudizio non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio e all'affido condiviso dei minori, ma chiedendo la modifica dei tempi di permanenza dei minori e la determinazione di un contributo mensile di euro 250 in capo al padre per il mantenimento dei due minori.
La resistente ha sostenuto che i tempi concordati con la separazione (2015) non fossero più rispondenti alle esigenze dei figli, in quanto gli impegni professionali del padre non gli avrebbero consentito di occuparsene personalmente rendendo costantemente necessario delegare la figlia maggiore , a Per_4
sua volta madre di un bambino di 3 anni. Ha inoltre lamentato il peggioramento delle proprie condizioni economiche essendo rimasta priva di stabile occupazione e percependo il reddito di cittadinanza.
pagina 4 di 8 In seguito, la resistente ha dichiarato di seguire un corso professionalizzante di sei mesi retribuito con
725,00 euro al mese, di prestare servizio volontariato per il 118 con un rimborso spese di euro
250/300,00 mensili, di sostenere il canone di locazione condiviso con la propria coinquilina di euro
450,00 (euro 225,00 cadauna).
Nell'udienza del 3/07/2023 è stata sentita la minore , la quale ha manifestato l'esigenza di Per_1
trascorrere il fine settimana anche con la madre, atteso che a causa dei loro intensi impegni settimanali la minore e il fratello potevano condividere poco tempo con la madre.
Il Giudice istruttore ha quindi disposto la permanenza dei minori e presso ciascun Per_1 Per_2
genitore, a settimane alternate, dal lunedì all'uscita di scuola fino al lunedì successivo, ferme per il resto le condizioni concordate, disponendo altresì con l'assenso dei genitori un percorso di mediazione familiare in loro favore.
La causa, istruita con prove documentali e prova testimoniale, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
L'affidamento condiviso dei minori (26/06/2015) e (26/04/2013) deve certamente Per_1 Per_2
essere confermato, come richiesto concordemente dalle parti e non contrario all'interesse dei minori pagina 5 di 8 alla luce delle risultanze di causa.
Anche i tempi di permanenza come modificati dal giudice istruttore previo ascolto della minore e manifestato assenso dei genitori (si veda verbale udienza del 3/07/2023) devono essere Per_1
confermati, in quanto adeguati a garantire una piena bigenitorialità.
Quanto ai rapporti economici, la resistente ha conclusivamente reiterato la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, quantificato in euro 250,00 mensili.
Il reddito medio mensile, al netto di imposte e tasse, evidenziato dal ricorrente è pari a euro 1.905,50
(730/2021), 1.978,33 (730/2022), e 1.934,83 (730/2023), gravato dalla rata di euro 739,61 mensili relativa all'acquisto della casa familiare (documento deposito 26/03/2020), e corrisponde al padre la somma mensile di euro 300,00 quale rimborso per le finanziarie da lui contratte Persona_5
nell'interesse del figlio durante il matrimonio, circostanza confermata dallo stesso e Persona_5
documentata (produzioni n. 35 e 36, deposito 7/01/2021).
Gli oneri eventualmente sostenuti per la figlia maggiore , con lui convivente e a sua volta Per_4
madre di un figlio di sette anni, non rilevano in quanto la stessa, per età e scelte di vita, deve senz'altro ritenersi matura e capace di provvedere al proprio sostentamento e a quello del figlio in modo autonomo.
La resistente ha invece dichiarato di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza, e di essere afflitta da problematiche di salute rimaste del tutto prive di riscontro.
Dalla documentazione prodotta si evince un reddito annuo complessivo di euro 6.795,4 (CU/2024),
euro 7.131,00 (CU/2023), fra assegno unico per i figli e reddito di cittadinanza.
Nessun riscontro documentale è stato offerto alla asserita spesa locativa di euro 450,00 al mese che sarebbe condivisa con una coinquilina.
Occorre anche rilevare che la resistente ha posto a fondamento della richiesta un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla separazione che, tuttavia, non è dato in alcun modo apprezzare non avendo la richiedente offerto alcuna prova dei redditi all'epoca pagina 6 di 8 percepiti.
La domanda deve quindi essere respinta.
Le spese processuali devono essere poste in capo alla resistente per 1/3, stante il rigetto della domanda economica formulata, e per il resto compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato Parte_1
a CAGLIARI il 31/12/1975, e , nata a [...] il [...], celebrato in CP_1
CAGLIARI, in data 30/07/2005, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAGLIARI, atto n. 234, parte II, serie a, anno 2005, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
3. Assegna la casa coniugale a , proprietario esclusivo della stessa;
Parte_1
4. Dispone che i minori siano collocati presso ciascun genitore, a settimane alternate, dal lunedì
dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo, ferme per il resto le condizioni concordate in sede di separazione consensuale quanto a festività e periodo estivo;
5. Dispone che i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario dei figli e Per_1
nei rispettivi tempi di permanenza;
Per_2
6. Dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ciascuno;
7. Condanna alla rifusione di 1/3 delle spese di lite in favore CP_1 Parte_1
, che liquida (già frazionate) in euro 1.269 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
[...]
c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 10/06/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale. pagina 7 di 8 Il giudice est.
Francesca Lucchesi
Il Presidente
Giorgio Latti
pagina 8 di 8