Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
La domanda intesa alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza di domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti onde verificare la riconoscibilità della qualifica inferiore. (In base al suddetto principio la S.C. ha corretto, ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ., l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'esposizione dei fatti su cui si fondò la domanda di un dipendente di un istituto bancario con qualifica di impiegato di primo livello B al riconoscimento della qualifica di funzionario di secondo livello non poteva valere quale fondamento dell'ulteriore domanda subordinata concernente la qualifica di impiegato di primo livello, prima categoria, "ontologicamente" diversa da quella formante oggetto della domanda principale; nell'effettuare la suddetta affermazione la S.C. ha rilevato che il contratto collettivo collocava il funzionario al più alto grado gerarchico della categoria degli impiegati, senza attribuirgli mansioni di qualità diversa, sicché la suddetta diversità ontologica non poteva essere ravvisata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL OL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DÈ CALBOLI n° 1, presso lo studio dell'avvocato GIROLAMO MACCHIARELLI, che lo rappresenta e difende in unione all'avvocato FRANCO CAPUZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA;
CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO n. 172, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PENASA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO OZZOLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1072/96 del Tribunale di PADOVA, depositata il 30/9/96 R.G.N. 6015/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Giuseppe PENASA;
udito l'avvocato Ferruccio PEZZANGORA per delega Capuzzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11 febbraio 1992 al TO di Padova, CO IN esponeva di essere stato dipendente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e di essere stato collocato in quiescenza il 27 febbraio 1998 con la qualifica di impiegato di primo livello B. Dal dicembre 1960 egli aveva però esercitato le superiori mansioni corrispondenti alla categoria di funzionario di secondo livello e consistite nella titolarità effettiva dell'agenzia, poi filiale, di Anguillara Veneta, alla quale si era successivamente aggiunta la dipendenza di OR. Dal giugno 1966 era tornato alla qualifica inferiore di cassiere e revisore nella sede centrale di Padova ed aveva perciò iniziato un processo contro la datrice di lavoro, rinunciando però nel 1981 agli atti del giudizio.
Lamentando la dequalificazione e facendo valere l'esercizio effettivo di mansioni superiori, il ricorrente chiedeva che la Cassa di risparmio fosse condannata ad inquadrarlo fino dal 1960 nella qualifica di funzionario di secondo livello e successivamente di primo livello super, col pagamento delle differenze di retribuzione;
in subordine che la condanna fosse limitata all'inquadramento nella categoria di impiegato di primo livello, prima categoria e, ancora in subordine, al pagamento delle maggiori somme per indennità d'agenzia fin dal 1984.
Il IN conveniva in giudizio anche la Cassa di previdenza per il personale della Cassa di risparmio, chiedendo l'adeguamento della pensione alle pretese ore dette.
La datrice di lavoro si costituiva, chiedendo il rigetto di tutte le domande ed in particolare eccependo che il ricorrente aveva già rinunciato alla qualifica di funzionario nel 1981, ossia quando, nel corso del processo da lui stesso evocato nell'atto introduttivo della controversia attuale, aveva rinunciato non solo agli atti del giudizio ma anche alla pretesa sostanziale. Anche sull'indennità d'agenzia era stata raggiunta nel 1984 una conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod.proc.civ.. La Cassa di previdenza chiedeva il rigetto delle domande. Con decisione del 9 gennaio 1995 il TO dichiarava inammissibile la pretesa di inquadramento nella categoria di impiegato e rigettava per il resto, ed il Tribunale confermava con sentenza del 30 settembre 1996. Questo condivideva il giudizio di inammissibilità già espresso dal TO, osservando che il ricorrente, dopo avere affermato la spettanza della qualifica di funzionario, soltanto in via subordinata e con un brevissimo cenno aveva chiesto di essere inquadrato come impiegato di prima categoria, primo livello, senza peraltro indicare le ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 414, n.4, cod.proc.civ.. Nè, proseguiva il Tribunale, poteva applicarsi il criterio di implicita comprensione della domanda di qualifica minore nella domanda di qualifica maggiore, fondata sui medesimi fatti costituitivi, giacché tale criterio poteva operare quanto entrambe le qualifiche, maggiore e minore, fossero omogenee e così rientrassero nella medesima categoria, ma non quando si trattasse, come nella specie, di categorie diverse, sì che i fatti costitutivi invocati a sostegno d'una pretesa non potessero valere per l'altra.
Quanto alla negazione, nel merito, della qualifica di funzionario, il Tribunale osservava anzitutto che, nel corso di un processo iniziato dal TI nel 1976 ed avente pacificamente, circa la qualifica professionale, di funzionario, lo stesso oggetto di quello attuale, il difensore, munito di procura speciale, aveva rinunciato "agli atti ed all'azione", ossia anche al diritto sostanziale vantato, onde sul punto non era più possibile qualsiasi controversia, ancorché la rinuncia non fosse stata formalizzata in un verbale di conciliazione.
Il Collegio d'appello aggiungeva che, prevista la categoria dei funzionari in un contratto collettivo del 1941, e soppressa in altro contratto del 1953, alla più alta qualifica della categoria di impiegati (detta nel contratto "impiegati di primo") il IN non avrebbe potuto comunque accedere, in difetto del titolo di studio, ossia della laurea o di un diploma di scuola media superiore, idoneo all'accesso ad una facoltà universitaria: titolo di studio non prodotto in giudizio.
Infine ogni pretesa relativa all'indennità d'agenzia era stata definita con una conciliazione giudiziale del 23 luglio 1984, concernente crediti pecuniari del lavoratore sia per il passato sia per il futuro.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il IN. Resistono con controricorso la Cassa di risparmio e la Cassa di previdenza, le quali hanno anche depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 414, n.4, cod.proc.civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'assenza, asserita del Tribunale nella sentenza qui impugnata, nel ricorso introduttivo del giudizio dell'esposizione dei fatti posti a base della domanda di riconoscimento della qualifica di impiegato di primo livello. Erroneamente, ad avviso del ricorrente, il Tribunale escluse che i fatti dedotti per provare l'effettivo esercizio delle mansioni di funzionario, e quindi la spettanza della relativa qualifica, non potessero valere per dimostrare altresì la qualifica di impiegato di primo livello, omogenea seppure gerarchicamente inferiore, e pretesa in via subordinata: la domanda principale includeva logicamente quella subordinata e l'esposizione dei fatti posti a base dell'una bastava ad escludere l'inammissibilità dell'altra. Col secondo motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione e violazione dell'art. 1362 cod.civ. nell'interpretazione della rinuncia "agli atti ed all'azione" da lui espressa in un precedente processo, avente ad oggetto la stessa qualifica di funzionario. Sostiene il ricorrente che quella rinuncia non potè riguardare la pretesa sostanziale ma significò solo l'intenzione di non proseguire quel processo e, in ogni caso, non potè riferirsi anche ai semplici fatti dedotti in giudizio: questi potrebbero perciò valere nel processo attuale onde conseguire la qualifica di impiegato. Col quarto motivo egli deduce ancora vizi di motivazione e violazione degli artt. 2103 cod.civ., 13, 15, 18 l. 20 maggio 1970 n.300 e 41 Cost. in relazione al contratto collettivo per il personale delle casse di risparmio 28 febbraio 1941 ed alla convenzione integrativa del 14 ottobre 1953. Egli sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d'appello, quest'ultima convenzione non abolì la qualifica di funzionario e che comunque il conseguimento del titolo di studio ivi previsto per la qualifica di impiegato di primo livello era nel caso di specie irrilevante, essendo sufficiente l'effettivo esercizio delle relative mansioni, al quale avrebbe dovuto conseguire, alla stregua del principio costituzionale d'eguaglianza, il relativo trattamento economico e normativo.
I tre motivi possono essere esaminati insieme per la loro connessione. Benché alcune affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata non siano esatte, il dispositivo è legittimo, con la conseguenza che i motivi debbono essere rigettati, pur con le correzioni della motivazione di cui al capoverso dell'art. 384 cod.proc.civ.. La norma di legge da considerare è l'art. 2103, primo comma, seconda parte, cod.civ., secondo cui "nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore (di lavoro) ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva... dopo un periodo fissato nei contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi". La norma, intesa ad assicurare una corrispondenza tra il trattamento del lavoratore e le mansioni svolte effettivamente, invece che quelle formalmente attribuite ed inferiori, non esprime un generale principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro (Sez. un. 29 maggio 1993 n. 6030, 17 maggio 1996 n. 4570) come erroneamente affermato dal ricorrente, e comunque richiede che il lavoratore - attore in giudizio esponga (art. 414, n.4, cod.proc.civ.) e provi (art. 2697 cod.civ.) i fatti idonei a dimostrare l'effettivo esercizio delle mansioni.
Nel caso di specie il lavoratore, formalmente qualificato come impiegato di secondo livello, ha dedotto una serie di fatti, sufficienti a suo avviso per dimostrare l'esercizio delle mansioni di funzionario ed ha chiesto in via principale il riconoscimento di tale qualifica ed in via secondaria della inferiore qualifica di impiegato di primo livello.
Le norme contrattuali applicate e testualmente riportate dal Tribunale, senza che le parti abbiano mai contestato la fedeltà della trascrizione, attribuiscono (quella del 1941) la qualifica di funzionario al "personale che riveste il grado gerarchico superiore al più alto grado della categoria impiegati" e richiedono (quella del 1953) per la qualifica di impiegato di primo livello la laurea a un titolo di accesso all'università e per quella di impiegato di secondo livello la licenza della scuola media (s'intende inferiore). Se il contratto del 1953 abbia abolito o meno la qualifica di funzionario è questione che più non rileva nel processo attuale, posto che ad essa il lavoratore rinunciò formalmente nel 1981, nel corso di un giudizio pretorile iniziato nel 1976. In tal senso stanno gli accertamenti compiuti dai giudici di merito, i quali hanno notato come la rinuncia, compiuta dal procuratore speciale, abbia avuto ad oggetto sia gli atti del giudizio sia l'azione ossia il diritto sostanziale: ne' il loro accertamento e le loro valutazioni possono essere censurati in sede di legittimità (Cass.19 marzo 1990 n. 2267; 9 luglio 1994 n. 6484).
Quanto alla domanda subordinata, relativa alla qualifica di impiegato di primo livello, è errata l'affermazione resa dal collegio d'appello, della sua inammissibilità per mancata indicazione dei fatti costitutivi nell'atto introduttivo del giudizio (art. 414, n.4, cod.proc.civ.). Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte la domanda intesa alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro (Cass. 6 luglio 1983 n. 4539, 19 febbraio 1988 n. 1747, 25 maggio 1989 n. 2516). Perciò il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza della domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti dalla parte onde verificare la riconoscibilità della qualifica inferiore. Con tale principio contrasta - e dev'essere perciò corretta ai sensi dell'art. 384 cit. - l'affermazione del Tribunale secondo cui l'esposizione dei fatti su cui si fondò la domanda di riconoscimento della qualifica di funzionario non può "valere quale fondamento dell'ulteriore domanda subordinata concernente la qualifica di 1^ cat. 1 impiegatizia, ontologicamente diversa da quella formante oggetto della domanda principale: non essendovi gradualità tra la qualifica di funzionario e quella di impiegato". Tale diversità "ontologica", vale a dire la non omogeneità delle mansioni, non poteva essere ravvisata, stante il chiaro e sopra riportato enunciato del contratto collettivo del 1941, che colloca il funzionario al più alto grado gerarchico della categoria degli impiegati, senza attribuirgli mansioni di qualità diversa. Parimenti errata è l'affermazione del Tribunale, secondo cui la formale rinuncia alla qualifica di funzionario contenne per implicito la rinuncia "ai presupposti di fatto" posti dal lavoratore a base della pretesa: si può rinunciare ad una posizione giuridica soggettiva ma non ad un fatto, il quale, se storicamente vero, ben può essere di base all'affermazione di altra situazione di vantaggio.
Ciò, posto, è tuttavia da aggiungere che il fatto, una volta provato, rimane sottoposto all'apprezzamento del giudice di merito, sovrano in quanto non assoggettato al controllo di legittimità. Nel caso qui in esame il Tribunale ha rilevato il difetto di prova circa il titolo di studio richiesto dal contratto collettivo per la qualifica pretesa dal lavoratore. Ed è ben vero che, ai fini riconoscimento della superiore qualifica ex art. 2103 cit., in linea generale non rileva che il lavoratore addetto a mansioni superiori possegga titoli di studio e di abilitazione (Cass. 21 luglio 1992 n. 8767), se non prescritti dalla legge (Cass. 3 agosto 1990 n. 1770), ma è altrettanto vero che l'accertamento delle prestazioni in concreto eseguite dal lavoratore è oggetto dell'accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, (Cass.19 dicembre 1991 n. 13749), di cui s'è detto poc'anzi.
Ed il Collegio di merito ha ritenuto inverosimile che un impiegato, privo del titolo di studio richiesto dal contratto collettivo, abbia esercitato mansioni proprie del più alto grado gerarchico della categoria degli impiegati, ossia mansioni "di concetto", avendo alle dipendenze "un adeguato numero di impiegati" (queste le espressioni del contratto collettivo), e tale convincimento, coerentemente motivato, non può essere censurato in questa sede.
Il primo, secondo e quarto motivo debbono dunque essere rigettati. Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2113 cod.civ., 185 e 420 cod.proc.civ., 88 disp.att. cod.proc.civ., sostenendo che erroneamente il Tribunale ritenne la rinuncia alla qualifica di funzionario, avvenuta nel corso del precedente processo, come riconducibile alla conciliazione giudiziale di cui al quarto comma dell'art. 2113, e perciò come non impugnabile. In realtà, prosegue il ricorrente, in mancanza di verbale di conciliazione la rinuncia doveva riportarsi al primo comma dell'art. 2113 e perciò doveva ritenersi impugnabile. In contrario deve osservarsi che nel caso di specie il lavoratore avanzò a propria domanda senza tener conto di quella rinuncia ma non espresse alcun motivo di impugnazione, ne' evoca ora alcun motivo della sua invalidità, essendosi limitato a prospettarne l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito, onde l'attuale motivo di ricorso risulta inammissibile siccome privo di sostanziale interesse.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, per il principio della soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 88.500, oltre a lire tremilioni in favore della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e lire duemilioni in favore della Cassa di previdenza, per onorari difensivi.