Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 476
CASS
Sentenza 19 gennaio 1999

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La domanda intesa alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza di domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti onde verificare la riconoscibilità della qualifica inferiore. (In base al suddetto principio la S.C. ha corretto, ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ., l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'esposizione dei fatti su cui si fondò la domanda di un dipendente di un istituto bancario con qualifica di impiegato di primo livello B al riconoscimento della qualifica di funzionario di secondo livello non poteva valere quale fondamento dell'ulteriore domanda subordinata concernente la qualifica di impiegato di primo livello, prima categoria, "ontologicamente" diversa da quella formante oggetto della domanda principale; nell'effettuare la suddetta affermazione la S.C. ha rilevato che il contratto collettivo collocava il funzionario al più alto grado gerarchico della categoria degli impiegati, senza attribuirgli mansioni di qualità diversa, sicché la suddetta diversità ontologica non poteva essere ravvisata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 476
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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