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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4018/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede provinciale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 23 maggio 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2795/2022 r.g.). Nella resistenza dell' , veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 20 luglio 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 22 maggio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente documentazione sanitaria allegata, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “declino cognitivo grave
(MMSE 9.4/30) in soggetto con morbo di Parkinson in trattamento farmacologico, stato ansioso reattivo, cardiopatia ipertensiva, artrosi polidistrettuale con osteoporosi, diabete mellito in trattamento insulinico, insufficienza renale cronica in trattamento conservativo, gozzo multi nodulare (Valutazione multidimensionale ADL 3/6 – IADL 0/8)”, precisando che “Dalla disamina della documentazione in atti si evince un aggravamento delle condizioni generali della ricorrente ed in particolare della funzione cognitiva, facenti parte del normale quadro evolutivo della patologia degenerativa cerebrale. Infatti dalla visita effettuata in data 19.01.2024, dal Prof. la ricorrente presenta un MMSE pari Persona_1
a 9.4/30, indice di grave deterioramento cognitivo, certamente peggiorato dalla valutazione del
31.01.2023 effettuata al Policlinico Universitario di Messina, che mostrava un valore di 14.4/30.
Pertanto alla signora è da riconoscere l'indennità di accompagnamento, che, considerata Pt_1
l'obiettività clinica rilevata in sede di visita medico legale “discrete condizioni generali, orientata CP_1
nel tempo e nello spazio, collaborante” eseguita in data 04.02.2022 e quella rilevata in sede di CTU
“paziente vigile ed orientato nei parametri temporo-spaziali. Curato nell'aspetto, collaborante. Al colloquio, al quale accede spontaneamente, si evidenziano turbe del tono dell'umore a carattere ansioso
e reattive alle condizioni mediche generali. Non deficit dell'attenzione. Isolati e lievi deficit della memoria.
Riduzione della mimica facciale”, eseguita in data 01.04.2023, si può ragionevolmente far decorrere dal mese di Agosto 2023.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_2
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito dell'istanza di ATP e coevo all'opposizione
è giusto compensare per intero le spese di entrambe le fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento dal 1.8.2023;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu compensando le altre spese del giudizio. CP_1
Messina, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro