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Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza breve 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 06/07/2021, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00898/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2020, proposto da
MA OT - in qualità di rappresentante legale dell'associazione OIPA-Italia US Organizzazione Internazionale Protezione Animali - TO BU e MA LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Caccioppoli e Giuseppe Calamo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Finato in Venezia, Dorsoduro 3540, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova, Questura della Provincia di Padova, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. Cat. 10A/2020, notificato in data 24 gennaio 2020, con il quale il Questore della Provincia di Padova ha respinto l’istanza presentata dal signor BU TO intesa ad ottenere la formalizzazione del regolamento del nucleo Guardie EcoZoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Padova e della Questura di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso in esame parte ricorrente – l’Associazione animalista, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali)-Italia US e i suoi rappresentanti - ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Padova ha respinto l’istanza, presentata dalla stessa associazione, di approvazione del regolamento del nucleo Guardie EcoZoofile;
- il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Padova e la Questura di Padova si sono costituiti in giudizio, contestando nel merito le censure proposte;
- a fronte di concorde richiesta delle parti, stante la pendenza di trattative, questa Sezione ha disposto plurimi rinvii della trattazione della causa in vista di una definizione consensuale della controversia;
- in data 17 giugno 2021 parte ricorrente ha depositato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Padova ha approvato il citato regolamento, con le modifiche condivise dalle parti;
- alla camera di consiglio del 17 giugno 2021, il legale di parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interessa alla decisione del ricorso e dell’intervenuta intesa con la difesa erariale per la compensazione delle spese e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a seguito dell’approvazione del regolamento EcoZoofile, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), cod. proc. amm.;
- sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell’intervenuta intesa sul punto tra le parti, dichiarata in udienza dal difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO