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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 12558/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Giuliana Patitucci
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Giuliana Patitucci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.10.25, depositate in data 7.8.25
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “ Il minore nato a [...] il [...] viene Persona_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, e in difetto, vi sarà la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente. A tal fine si precisa che la gestione del figlio minore terrà di conto del seguente piano genitoriale: il minore a partire da settembre 2024 frequenterà la terza media dell'Istituto Paritario Vincenzo Pallotti, Roma con orario 08.00-14.00 con un solo rientro settimanale dalle fino alle l 6.40. Per quanto riguarda i tempi di permanenza presso ciascun genitore questi rimangono invariati rispetto agli accordi di separazione e per solo dovere di chiarezza vengono qui ritrascritti:il figlio risiederà in via prevalente presso la madre sig.ra mentre l'altro Parte_1 genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo due pomeriggi a settimana preferibilmente il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola o dalle ore 15.00 dopo la chiusura dell'anno scolastico e fino alle 20.00. Due 2 fine settimana al mese dal sabato pomeriggio dalle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 20.00 pernotto presso il padre, nonché durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in 2 periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entrò il 30 aprile di ciascun anno;
per metà delle .festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno il periodo comprendente i giorni di Natale o di Capodanno;
per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
per il compleanno della prole ad anni alterni. Quanto al regime economico del mantenimento del figlio il sig. continuerà a versare a la somma Parte_2 mensile di € 250,00 (duecentocinquanta): detta somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e verrà, corrisposta dal sig. in via anticipata in favore della madre mediante Pt_2 bonifico bancario entro e non oltre il 5 del mese;
quanto alle spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e quello che le avrà anticipate le comunicherà via messaggio scritto all'altro genitore il quale provvederà alla restituzione della quota parte di spettanza. I genitori accettano espressamente la definizione di spese straordinarie contenuta nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma che si allega sub. doc. n. 7 e al quale ci si richiama specificatamente. I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione e ad informarsi reciprocamente in ordine a qualsiasi fatto rilevante per la crescita e l'educazione del Per_ minore , concertando tutte le decisioni di maggior interesse;
i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o ogni altro documento equipollente per l'espatrio sia per loro stessi che Per_ per il figlio minore;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 13.09.2003 in Santa Maria Capua Vetere, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria Capua Vetere 1991, atto n. 92, parte 2, serie A, anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 07/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 12558/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Giuliana Patitucci
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Giuliana Patitucci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.10.25, depositate in data 7.8.25
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “ Il minore nato a [...] il [...] viene Persona_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, e in difetto, vi sarà la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente. A tal fine si precisa che la gestione del figlio minore terrà di conto del seguente piano genitoriale: il minore a partire da settembre 2024 frequenterà la terza media dell'Istituto Paritario Vincenzo Pallotti, Roma con orario 08.00-14.00 con un solo rientro settimanale dalle fino alle l 6.40. Per quanto riguarda i tempi di permanenza presso ciascun genitore questi rimangono invariati rispetto agli accordi di separazione e per solo dovere di chiarezza vengono qui ritrascritti:il figlio risiederà in via prevalente presso la madre sig.ra mentre l'altro Parte_1 genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo due pomeriggi a settimana preferibilmente il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola o dalle ore 15.00 dopo la chiusura dell'anno scolastico e fino alle 20.00. Due 2 fine settimana al mese dal sabato pomeriggio dalle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 20.00 pernotto presso il padre, nonché durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in 2 periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entrò il 30 aprile di ciascun anno;
per metà delle .festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno il periodo comprendente i giorni di Natale o di Capodanno;
per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
per il compleanno della prole ad anni alterni. Quanto al regime economico del mantenimento del figlio il sig. continuerà a versare a la somma Parte_2 mensile di € 250,00 (duecentocinquanta): detta somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e verrà, corrisposta dal sig. in via anticipata in favore della madre mediante Pt_2 bonifico bancario entro e non oltre il 5 del mese;
quanto alle spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e quello che le avrà anticipate le comunicherà via messaggio scritto all'altro genitore il quale provvederà alla restituzione della quota parte di spettanza. I genitori accettano espressamente la definizione di spese straordinarie contenuta nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma che si allega sub. doc. n. 7 e al quale ci si richiama specificatamente. I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione e ad informarsi reciprocamente in ordine a qualsiasi fatto rilevante per la crescita e l'educazione del Per_ minore , concertando tutte le decisioni di maggior interesse;
i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o ogni altro documento equipollente per l'espatrio sia per loro stessi che Per_ per il figlio minore;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 13.09.2003 in Santa Maria Capua Vetere, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria Capua Vetere 1991, atto n. 92, parte 2, serie A, anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 07/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi 3