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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/08/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1127/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Obojes Manuela del Foro di Parte_1
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
contumace; CP_1 convenuto;
e
; Controparte_2 intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
1) Il figlio minore nato in data [...] a [...], viene affidato in via esclusiva alla Persona_1 madre SI.ra , che eserciterà esclusivamente la responsabilità genitoriale e prenderà Parte_1 anche ogni decisione ordinaria e straordinaria relativa al figlio, senza alcuna esclusione;
2) il figlio continuerà ad abitare esclusivamente presso la madre;
3) Il diritto di visita del SI. viene sospeso;
CP_1
pagina 1 di 5 4) al SI. è vietato recarsi all'estero insieme al figlio CP_1 Persona_1
5) Il SI. è obbligato a versare alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso,
l'importo di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) mensili;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (base aprile
2025) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto correntem bancario indicato da quest'ultima;
7) le spese straordinarie per il figlio andranno a carico del di entrambi i genitori per metà Per_1 ciascuno, così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano vigente, che si intendono qui integralmente riportate.
8) I contributi pubblici per il figlio, come anche l'assegno unico, verranno percepiti interamente alla madre;
di eventuali detrazioni fiscali beneficerà la madre;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze”. del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio delle odierne parti è nato il figlio in data 16.10.2022. Persona_1
Con sentenza n. 139/2024 il Tribunale ha regolamentato l'assetto di vita del minore a seguito della cessazione della relazione tra i genitori, stabilendo le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore nato in data [...] a [...], viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il figlio abiterà prevalentemente presso la residenza della madre;
2) Al padre SI. viene riconosciuto un ampio diritto di visita, sempre da concordarsi CP_1 preventivamente con la madre;
in ogni caso, il SI. OE vedrà il figlio previo accordo con la Per_1 madre, salvo diverso accordo, almeno due volte a settimana, senza pernottamento;
3) ogni ulteriore visita verrà concordata tra le parti, tenendo conto dell'età del figlio e dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici;
4) le decisioni ordinarie relative al figlio verranno prese dal genitore presso il quale il minore si trova, mentre ogni decisione di maggiore importanza, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, nonché dell'interesse del figlio minore;
pagina 2 di 5 5) entrambi i genitori si impegnano ad inoltrare all'altro prontamente tutte le informazioni relative allo stato di salute, percorso scolastico ed extrascolastico e ogni altra informazione rilevante riguardante il figlio minore;
6) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso,
l'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) mensili;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (base ottobre 2023) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
7) le spese straordinarie per il figlio andranno a carico del di entrambi i genitori per metà Per_1 ciascuno, così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018, che si intendono qui integralmente riportate. I
8) I contributi pubblici per il figlio, come anche l'assegno unico, verranno percepiti interamente alla madre;
di eventuali detrazioni fiscali beneficeranno i genitori al 50% ciascuno;
9) Spese compensate, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13 L.P.”
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni disposte dal
Tribunale, oltre all'emissione di un ordine di protezione nei confronti del resistente ai sensi dell'art. 473 bis. 70 c.p.c.
Il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2. Le domande proposte dalla ricorrente con ricorso depositato in data 09.04.2025 possono trovare accoglimento.
2.1. Dalla documentazione versata in atti risultano una serie di comportamenti violenti, minacciosi e molesti posti in essere dall'odierno resistente.
In particolare, risulta che il SI. a seguito della cessazione della relazione con la ricorrente, ha CP_1 rifiutato di accettare la situazione, reagendo con comportamenti violenti, aggressivi e minacciosi, costringendo la SI.ra a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Pt_1
A seguito di tali condotte, in data 08.01.2024 è stata emessa nei confronti del SI. OE una misura cautelare di divieto di avvicinamento (doc.8 di parte ricorrente), successivamente integrata con un divieto di dimora nella Provincia di Bolzano (doc.9 di parte ricorrente).
Tale misura, tuttavia, è stata successivamente revocata in data 09.01.2025 (doc.11 di parte ricorrente).
Nei mesi precedenti al deposito del ricorso, la situazione si è ulteriormente aggravata e pagina 3 di 5 il SI. OE ha ripreso a contattare la SI.ra rivolgendole pesanti minacce, (doc.12 di parte Pt_1 ricorrente).
La ricorrente in data 13.03.2025 ha presentato una nuova denuncia/querela nei confronti del resistente
(doc.13 di parte ricorrente) che l'ha minacciata di sottrarle il figlio, di farle perdere l'affidamento e avrebbe persino espresso minacce di morte.
Per tali ragioni in corso di causa è stato emesso inaudita altera parte nei confronti del resistente un ordine di protezione dal seguente tenore:
“1. ordina a la cessazione immediata dei comportamenti ingiuriosi e violenti tenuti nei CP_1 confronti di;
Parte_1
2. dispone a carico di il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ricorrente e al CP_1 figlio;
Per_1
3. stabilisce la durata del presente ordine di protezione in mesi 9, salva proroga”.
All'udienza per la conferma/revoca/modifica del presente provvedimento fissata per il giorno
24/04/2025, ore 10:45 il resistente non è comparso e il provvedimento è stato pertanto confermato.
Non essendo sopravvenute circostanze idonee a ritenere non più sussistenti i presupposti sulla cui base
è stato emesso il provvedimento, l'ordine di protezione va ulteriormente confermato in questa sede.
2.2. Emerge dagli atti di causa che nonostante le misure adottate in sede penale, il SI. ha CP_1 proseguito con atteggiamenti intimidatori nei confronti della SI.ra manifestando al contempo Pt_1 ripetutamente il desiderio di vedere il figlio.
Di fatto, il padre non ha rapporti con il figlio da oltre un anno e non ha mai dimostrato una reale preoccupazione per il benessere psicofisico del minore né ha contribuito al suo mantenimento, condotte che evidenziano le gravi carenze genitoriali del padre.
Per tale ragione, al fine di garantire la massima tutela del minore, risulta imprescindibile procedere alla modifica delle disposizioni contenute nella sentenza n. 139/2024, mediante previsione dell'affidamento super esclusivo del minore alla sola madre, con autorizzazione di quest'ultima di assumere ogni decisione nell'interesse del minore, anche senza il consenso del padre, risultando l'affidamento condiviso palesemente contrario all'interesse del minore, considerati i comportamenti gravemente lesivi e di rilevanza penale posti in essere dal SI. nonché il suo evidente disinteresse per il CP_1 figlio.
Al contrario, la SI.ra ha dimostrato di essere pienamente in grado di occuparsi del figlio. Pt_1
La necessità dell'affidamento super esclusivo deriva altresì dal fatto che il resistente non ha una fissa dimora ed è sprovvisto di permesso di soggiorno, circostanze che non consentono una gestione efficace di tutte le eSIenze ordinarie e straordinarie del minore. pagina 4 di 5 Alla luce dell'attuale situazione il diritto di visita padre-figlio va sospeso.
2.3. Tutte le ulteriori condizioni di cui alla sentenza sopra citata restano invariate.
3. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente ha reso necessaria l'introduzione del presente giudizio di modifica con il suo comportamento gravemente pregiudizievole degli interessi del minore E dovrà pertanto farsi carico delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per i procedimenti di cognizione ordinaria con valore indeterminabile
(scaglione di riferimento da € 5.201,00 € a 26.000), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dello scambio di memorie ulteriori rispetto agli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 139/2024 così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore figlio nato in data [...] alla Persona_1 sola madre, con autorizzazione di quest'ultima di assumere ogni decisione nell'interesse del minore, anche senza il consenso del padre, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. sospende diritto di visita padre-figlio;
3. conferma l'ordine di protezione emesso nel procedimento 1127-1/2025 in data 11.04.2025; CP_
4. condanna il resistente OE a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano in camera di conSIlio del 23/07/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1127/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Obojes Manuela del Foro di Parte_1
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
contumace; CP_1 convenuto;
e
; Controparte_2 intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
1) Il figlio minore nato in data [...] a [...], viene affidato in via esclusiva alla Persona_1 madre SI.ra , che eserciterà esclusivamente la responsabilità genitoriale e prenderà Parte_1 anche ogni decisione ordinaria e straordinaria relativa al figlio, senza alcuna esclusione;
2) il figlio continuerà ad abitare esclusivamente presso la madre;
3) Il diritto di visita del SI. viene sospeso;
CP_1
pagina 1 di 5 4) al SI. è vietato recarsi all'estero insieme al figlio CP_1 Persona_1
5) Il SI. è obbligato a versare alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso,
l'importo di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) mensili;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (base aprile
2025) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto correntem bancario indicato da quest'ultima;
7) le spese straordinarie per il figlio andranno a carico del di entrambi i genitori per metà Per_1 ciascuno, così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano vigente, che si intendono qui integralmente riportate.
8) I contributi pubblici per il figlio, come anche l'assegno unico, verranno percepiti interamente alla madre;
di eventuali detrazioni fiscali beneficerà la madre;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze”. del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio delle odierne parti è nato il figlio in data 16.10.2022. Persona_1
Con sentenza n. 139/2024 il Tribunale ha regolamentato l'assetto di vita del minore a seguito della cessazione della relazione tra i genitori, stabilendo le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore nato in data [...] a [...], viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il figlio abiterà prevalentemente presso la residenza della madre;
2) Al padre SI. viene riconosciuto un ampio diritto di visita, sempre da concordarsi CP_1 preventivamente con la madre;
in ogni caso, il SI. OE vedrà il figlio previo accordo con la Per_1 madre, salvo diverso accordo, almeno due volte a settimana, senza pernottamento;
3) ogni ulteriore visita verrà concordata tra le parti, tenendo conto dell'età del figlio e dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici;
4) le decisioni ordinarie relative al figlio verranno prese dal genitore presso il quale il minore si trova, mentre ogni decisione di maggiore importanza, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, nonché dell'interesse del figlio minore;
pagina 2 di 5 5) entrambi i genitori si impegnano ad inoltrare all'altro prontamente tutte le informazioni relative allo stato di salute, percorso scolastico ed extrascolastico e ogni altra informazione rilevante riguardante il figlio minore;
6) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso,
l'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) mensili;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (base ottobre 2023) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
7) le spese straordinarie per il figlio andranno a carico del di entrambi i genitori per metà Per_1 ciascuno, così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018, che si intendono qui integralmente riportate. I
8) I contributi pubblici per il figlio, come anche l'assegno unico, verranno percepiti interamente alla madre;
di eventuali detrazioni fiscali beneficeranno i genitori al 50% ciascuno;
9) Spese compensate, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13 L.P.”
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni disposte dal
Tribunale, oltre all'emissione di un ordine di protezione nei confronti del resistente ai sensi dell'art. 473 bis. 70 c.p.c.
Il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2. Le domande proposte dalla ricorrente con ricorso depositato in data 09.04.2025 possono trovare accoglimento.
2.1. Dalla documentazione versata in atti risultano una serie di comportamenti violenti, minacciosi e molesti posti in essere dall'odierno resistente.
In particolare, risulta che il SI. a seguito della cessazione della relazione con la ricorrente, ha CP_1 rifiutato di accettare la situazione, reagendo con comportamenti violenti, aggressivi e minacciosi, costringendo la SI.ra a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Pt_1
A seguito di tali condotte, in data 08.01.2024 è stata emessa nei confronti del SI. OE una misura cautelare di divieto di avvicinamento (doc.8 di parte ricorrente), successivamente integrata con un divieto di dimora nella Provincia di Bolzano (doc.9 di parte ricorrente).
Tale misura, tuttavia, è stata successivamente revocata in data 09.01.2025 (doc.11 di parte ricorrente).
Nei mesi precedenti al deposito del ricorso, la situazione si è ulteriormente aggravata e pagina 3 di 5 il SI. OE ha ripreso a contattare la SI.ra rivolgendole pesanti minacce, (doc.12 di parte Pt_1 ricorrente).
La ricorrente in data 13.03.2025 ha presentato una nuova denuncia/querela nei confronti del resistente
(doc.13 di parte ricorrente) che l'ha minacciata di sottrarle il figlio, di farle perdere l'affidamento e avrebbe persino espresso minacce di morte.
Per tali ragioni in corso di causa è stato emesso inaudita altera parte nei confronti del resistente un ordine di protezione dal seguente tenore:
“1. ordina a la cessazione immediata dei comportamenti ingiuriosi e violenti tenuti nei CP_1 confronti di;
Parte_1
2. dispone a carico di il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ricorrente e al CP_1 figlio;
Per_1
3. stabilisce la durata del presente ordine di protezione in mesi 9, salva proroga”.
All'udienza per la conferma/revoca/modifica del presente provvedimento fissata per il giorno
24/04/2025, ore 10:45 il resistente non è comparso e il provvedimento è stato pertanto confermato.
Non essendo sopravvenute circostanze idonee a ritenere non più sussistenti i presupposti sulla cui base
è stato emesso il provvedimento, l'ordine di protezione va ulteriormente confermato in questa sede.
2.2. Emerge dagli atti di causa che nonostante le misure adottate in sede penale, il SI. ha CP_1 proseguito con atteggiamenti intimidatori nei confronti della SI.ra manifestando al contempo Pt_1 ripetutamente il desiderio di vedere il figlio.
Di fatto, il padre non ha rapporti con il figlio da oltre un anno e non ha mai dimostrato una reale preoccupazione per il benessere psicofisico del minore né ha contribuito al suo mantenimento, condotte che evidenziano le gravi carenze genitoriali del padre.
Per tale ragione, al fine di garantire la massima tutela del minore, risulta imprescindibile procedere alla modifica delle disposizioni contenute nella sentenza n. 139/2024, mediante previsione dell'affidamento super esclusivo del minore alla sola madre, con autorizzazione di quest'ultima di assumere ogni decisione nell'interesse del minore, anche senza il consenso del padre, risultando l'affidamento condiviso palesemente contrario all'interesse del minore, considerati i comportamenti gravemente lesivi e di rilevanza penale posti in essere dal SI. nonché il suo evidente disinteresse per il CP_1 figlio.
Al contrario, la SI.ra ha dimostrato di essere pienamente in grado di occuparsi del figlio. Pt_1
La necessità dell'affidamento super esclusivo deriva altresì dal fatto che il resistente non ha una fissa dimora ed è sprovvisto di permesso di soggiorno, circostanze che non consentono una gestione efficace di tutte le eSIenze ordinarie e straordinarie del minore. pagina 4 di 5 Alla luce dell'attuale situazione il diritto di visita padre-figlio va sospeso.
2.3. Tutte le ulteriori condizioni di cui alla sentenza sopra citata restano invariate.
3. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente ha reso necessaria l'introduzione del presente giudizio di modifica con il suo comportamento gravemente pregiudizievole degli interessi del minore E dovrà pertanto farsi carico delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per i procedimenti di cognizione ordinaria con valore indeterminabile
(scaglione di riferimento da € 5.201,00 € a 26.000), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dello scambio di memorie ulteriori rispetto agli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 139/2024 così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore figlio nato in data [...] alla Persona_1 sola madre, con autorizzazione di quest'ultima di assumere ogni decisione nell'interesse del minore, anche senza il consenso del padre, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. sospende diritto di visita padre-figlio;
3. conferma l'ordine di protezione emesso nel procedimento 1127-1/2025 in data 11.04.2025; CP_
4. condanna il resistente OE a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano in camera di conSIlio del 23/07/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5