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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 6597/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN DA Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paola Pepe,
Attrice
nei confronti di
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“- pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
- assegnare la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
- disporre un contributo a favore di ciascuno dei figli di euro 400 oltre al 50% delle spese
1 straordinarie medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche e sportive se preventivate di comune accordo e a fronte della presentazione degli scontrini di ricevute e iscrizioni;
- disporre a favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 250;
- si conferma la richiesta come rimodulata all'udienza del 5.12.2024 di affido esclusivo dei due minori alla madre”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la separazione dei coniugi in causa e ordini all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“inoltre […] il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, , e che fosse Controparte_1
altresì disciplinato il regime di affidamento, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori e , nati dall'unione coniugale Per_1 NA
rispettivamente il 1.8.2008 e il 30.7.2010.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 6.1.2025 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha adottato le ulteriori statuizioni provvisorie ritenute opportune. Segnatamente, ha affidato i minori in via esclusiva 'rafforzata' alla madre;
ha sancito la collocazione abitativa di e Per_1 [...]
con l'attrice; ha assegnato la casa coniugale alla sig.ra ; ha disposto che il Per_2 Parte_1
padre potesse vedere i figli previamente accordandosi con la moglie e nel rispetto della volontà dei ragazzi;
ha fissato nella misura di 200,00 euro per ciascun figlio il contributo mensile al mantenimento ordinario dei due minori a carico del padre, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 29.4.2025 si è proceduto all'ascolto di e NA
. La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni Per_1
2 quali sopra trascritte.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 20.9.2012 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune competente).
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. In ordine al regime di affidamento dei figli minori della coppia, ritiene il collegio che debba confermarsi l'affido esclusivo dei due ragazzi alla madre e che il predetto affidamento debba parimenti declinarsi – facendo applicazione dei poteri officiosi accordati dalla legge a questa autorità giudiziaria nell'interesse dei minori – secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre qui anzitutto richiamare le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza provvisoria del
6.1.2025, con la quale già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria procedimentale sono in effetti emerse le gravi carenze nella funzione genitoriale paterna ivi già riscontrate.
Il convenuto ha da tempo rinunciato a occuparsi di e , che ormai Per_1 NA
neppure frequenta e con i quali non ha mantenuto pressoché alcun contatto.
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di farsi carico delle necessità dei minori in via autonoma, senza alcun concreto supporto da parte del marito.
Deve allora ribadirsi che l'affido di e anche al padre non sia Per_1 NA
conforme all'interesse dei minori;
e deve al contempo devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere dei minori – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto
3 precisato nel dispositivo.
3. Per le ragioni appena illustrate, occorre poi confermare la collocazione abitativa dei due minori con la madre, presso la quale entrambi i ragazzi vivono ormai da tempo.
4. A fronte del disposto regime di domiciliazione dei minori, e in forza della previsione di cui all'art. 337 sexies c.c., deve parimenti confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Genova, via Stefanina Moro 121/19, all'attrice, perché vi continui ad abitare con i figli.
5. In ordine alle frequentazioni paterne con i minori, considerato l'attuale stato dei rapporti padre-figli quale emerso dalle risultanze procedimentali, e tenuto conto dell'età di e Per_1
, si ritiene di dover ribadire che l'odierno convenuto possa vedere i figli – NA
qualora lo vorrà – previ accordi con la madre e nel rispetto della volontà dei ragazzi.
6. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, l'odierna attrice ha rappresentato, in sede di interrogatorio libero in udienza, di lavorare in un panificio con contratto a tempo indeterminato, per trenta ore settimanali, verso una retribuzione di circa euro 1.000,00 al mese;
ha poi riferito di farsi carico interamente del canone di locazione della casa già coniugale, per un importo mensile di euro 550,00.
Dalle espletate indagini di polizia tributaria è di contro emerso che il sig. abbia CP_1
percepito redditi nell'anno 2022 pari a euro 26.989,01 e nell'anno 2023 pari a euro
26.324,39; conseguendo dunque in media un reddito mensile di circa euro 2.200,00.
Ora, a fronte della sensibile disparità tra le condizioni economiche dei due coniugi per come emersa a seguito dell'istruttoria procedimentale, ritiene il collegio che sia congruo disporre che il convenuto corrisponda alla moglie la somma mensile di euro 150,00, a titolo di contributo al di lei mantenimento, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia.
7. Considerata poi la situazione reddituale delle parti, come (parzialmente) riequilibrata con la previsione di un contributo a carico del marito in favore della moglie;
tenuto conto dell'attuale assenza di frequentazioni tra il padre e i figli;
considerate le esigenze dei minori in ragione della loro età; valutato il potere sancito dall'art. 473 bis.2 c.p.c. di adottare a tutela dei minori provvedimenti anche ultra petita, si ritiene di dover porre a carico del convenuto altresì l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 500,00
(euro 250,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento ordinario dei minori;
4 deve al riguardo stabilirsi che l'obbligo di corresponsione del predetto importo decorra dalla data di deposito della odierna sentenza, ferma la debenza per il periodo pregresso dell'importo di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ogni figlio) nei termini sanciti con l'ordinanza del 6.1.2025.
7.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie per i due ragazzi siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
8. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 565, parte I, anno 2012), e alle ulteriori incombenze di legge;
- affida i minori , nata a [...] il [...], e Persona_3 Persona_4
, nato a Genova (GE) il [...], in [...] esclusiva alla madre, ,
[...] Parte_1
attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, in particolare in ordine ai seguenti profili:
5 • questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per i minori con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa dei minori e con la madre, Per_1 NA
; Parte_1
- assegna l'immobile sito in Genova, via Stefanina Moro 121/19, a , con ogni Parte_1
arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, , possa frequentare i figli e Controparte_1 Per_1 NA
secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla data di deposito della Controparte_1
presente sentenza, a , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la Parte_1
somma mensile di euro 150,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla data di deposito della Controparte_1
presente sentenza, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli e , la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 Per_1 NA
per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al Per_1 NA
verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
6 - condanna alla refusione delle spese di lite di , che liquida Controparte_1 Parte_1
in euro 3.808,00, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. AN DA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN DA Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paola Pepe,
Attrice
nei confronti di
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“- pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
- assegnare la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
- disporre un contributo a favore di ciascuno dei figli di euro 400 oltre al 50% delle spese
1 straordinarie medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche e sportive se preventivate di comune accordo e a fronte della presentazione degli scontrini di ricevute e iscrizioni;
- disporre a favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 250;
- si conferma la richiesta come rimodulata all'udienza del 5.12.2024 di affido esclusivo dei due minori alla madre”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la separazione dei coniugi in causa e ordini all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“inoltre […] il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, , e che fosse Controparte_1
altresì disciplinato il regime di affidamento, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori e , nati dall'unione coniugale Per_1 NA
rispettivamente il 1.8.2008 e il 30.7.2010.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 6.1.2025 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha adottato le ulteriori statuizioni provvisorie ritenute opportune. Segnatamente, ha affidato i minori in via esclusiva 'rafforzata' alla madre;
ha sancito la collocazione abitativa di e Per_1 [...]
con l'attrice; ha assegnato la casa coniugale alla sig.ra ; ha disposto che il Per_2 Parte_1
padre potesse vedere i figli previamente accordandosi con la moglie e nel rispetto della volontà dei ragazzi;
ha fissato nella misura di 200,00 euro per ciascun figlio il contributo mensile al mantenimento ordinario dei due minori a carico del padre, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 29.4.2025 si è proceduto all'ascolto di e NA
. La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni Per_1
2 quali sopra trascritte.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 20.9.2012 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune competente).
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. In ordine al regime di affidamento dei figli minori della coppia, ritiene il collegio che debba confermarsi l'affido esclusivo dei due ragazzi alla madre e che il predetto affidamento debba parimenti declinarsi – facendo applicazione dei poteri officiosi accordati dalla legge a questa autorità giudiziaria nell'interesse dei minori – secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre qui anzitutto richiamare le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza provvisoria del
6.1.2025, con la quale già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria procedimentale sono in effetti emerse le gravi carenze nella funzione genitoriale paterna ivi già riscontrate.
Il convenuto ha da tempo rinunciato a occuparsi di e , che ormai Per_1 NA
neppure frequenta e con i quali non ha mantenuto pressoché alcun contatto.
Di contro, la madre – alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di farsi carico delle necessità dei minori in via autonoma, senza alcun concreto supporto da parte del marito.
Deve allora ribadirsi che l'affido di e anche al padre non sia Per_1 NA
conforme all'interesse dei minori;
e deve al contempo devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere dei minori – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto
3 precisato nel dispositivo.
3. Per le ragioni appena illustrate, occorre poi confermare la collocazione abitativa dei due minori con la madre, presso la quale entrambi i ragazzi vivono ormai da tempo.
4. A fronte del disposto regime di domiciliazione dei minori, e in forza della previsione di cui all'art. 337 sexies c.c., deve parimenti confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Genova, via Stefanina Moro 121/19, all'attrice, perché vi continui ad abitare con i figli.
5. In ordine alle frequentazioni paterne con i minori, considerato l'attuale stato dei rapporti padre-figli quale emerso dalle risultanze procedimentali, e tenuto conto dell'età di e Per_1
, si ritiene di dover ribadire che l'odierno convenuto possa vedere i figli – NA
qualora lo vorrà – previ accordi con la madre e nel rispetto della volontà dei ragazzi.
6. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, l'odierna attrice ha rappresentato, in sede di interrogatorio libero in udienza, di lavorare in un panificio con contratto a tempo indeterminato, per trenta ore settimanali, verso una retribuzione di circa euro 1.000,00 al mese;
ha poi riferito di farsi carico interamente del canone di locazione della casa già coniugale, per un importo mensile di euro 550,00.
Dalle espletate indagini di polizia tributaria è di contro emerso che il sig. abbia CP_1
percepito redditi nell'anno 2022 pari a euro 26.989,01 e nell'anno 2023 pari a euro
26.324,39; conseguendo dunque in media un reddito mensile di circa euro 2.200,00.
Ora, a fronte della sensibile disparità tra le condizioni economiche dei due coniugi per come emersa a seguito dell'istruttoria procedimentale, ritiene il collegio che sia congruo disporre che il convenuto corrisponda alla moglie la somma mensile di euro 150,00, a titolo di contributo al di lei mantenimento, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia.
7. Considerata poi la situazione reddituale delle parti, come (parzialmente) riequilibrata con la previsione di un contributo a carico del marito in favore della moglie;
tenuto conto dell'attuale assenza di frequentazioni tra il padre e i figli;
considerate le esigenze dei minori in ragione della loro età; valutato il potere sancito dall'art. 473 bis.2 c.p.c. di adottare a tutela dei minori provvedimenti anche ultra petita, si ritiene di dover porre a carico del convenuto altresì l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 500,00
(euro 250,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento ordinario dei minori;
4 deve al riguardo stabilirsi che l'obbligo di corresponsione del predetto importo decorra dalla data di deposito della odierna sentenza, ferma la debenza per il periodo pregresso dell'importo di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ogni figlio) nei termini sanciti con l'ordinanza del 6.1.2025.
7.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie per i due ragazzi siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
8. In ordine alle spese di lite, queste devono porsi a carico del convenuto, rimasto soccombente.
Tali spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 565, parte I, anno 2012), e alle ulteriori incombenze di legge;
- affida i minori , nata a [...] il [...], e Persona_3 Persona_4
, nato a Genova (GE) il [...], in [...] esclusiva alla madre, ,
[...] Parte_1
attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, in particolare in ordine ai seguenti profili:
5 • questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per i minori con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa dei minori e con la madre, Per_1 NA
; Parte_1
- assegna l'immobile sito in Genova, via Stefanina Moro 121/19, a , con ogni Parte_1
arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, , possa frequentare i figli e Controparte_1 Per_1 NA
secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla data di deposito della Controparte_1
presente sentenza, a , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la Parte_1
somma mensile di euro 150,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla data di deposito della Controparte_1
presente sentenza, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli e , la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 Per_1 NA
per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al Per_1 NA
verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
6 - condanna alla refusione delle spese di lite di , che liquida Controparte_1 Parte_1
in euro 3.808,00, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. AN DA
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