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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/09/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
R.P.U. 78-1/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo MILOCCO presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott.ssa Giovanna MULLIG giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, proposta dal sig.
( ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Giulio Barba ed Elisa Piacentini del Foro di Udine;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letti il ricorso e la documentazione allegata;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;
rilevato che nel ricorso si espone che: a) -l'istante ha iniziato a svolgere, dall'1.11.2023,
attività di consulenza amministrativa, come project manager libero professionista, nel settore dell'edilizia; in precedenza era stato iscritto all'albo dei geometri e alla relativa cassa di previdenza,
dai quali si è cancellato dall'11.2.2021, a causa delle rilevanti inadempienze maturate;
b)
l'indebitamento del sig. ascende all'importo di ben 1.087.028,70 euro, per l'85% Pt_1
conseguente alle fideiussioni prestate per debiti bancari di ASMM s.r.l., società fallita della quale era stato presidente del consiglio di amministrazione e poi liquidatore;
c) l'istante non è proprietario di beni immobili, avendo venduto in data 17.12.2019 l'appartamento di sua proprietà per estinguere il mutuo, non è proprietario di beni mobili registrati o altri beni mobili di qualche valore, è titolare di un conto corrente bancario con giacenza irrisoria;
d) il sig. convive con la coniuge e due figli Pt_1
minori in un appartamento condotto in locazione e la spesa media mensile per il mantenimento del nucleo familiare è pari ad € 3.032,00; la moglie presta attività lavorativa come insegnante, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato della durata di nove mesi, che le hanno sinora consentito di contribuire alle esigenze familiari con un importo mensile di € 500,00 circa;
e) pur non disponendo di beni prontamente liquidabili, il ricorrente sarà in grado di versare mensilmente alla procedura un importo non inferiore ad € 1.000,00;
dato atto che questo Tribunale, con decreto del 3.4.2025, ha respinto la precedente istanza di apertura della liquidazione controllata proposta dal sig. , ritenendo, da un canto, l'elevata Pt_1
aleatorietà del conseguimento di redditi dall'attività professionale recentemente iniziata di entità tale da sopravanzare le spese di mantenimento del nucleo familiare indicate, e rilevando, dall'altro, che il gestore della crisi aveva attestato unicamente la possibilità di pagamento dei crediti prededucibili;
rilevato che con la nuova domanda e la relazione ad essa allegata sono stati forniti ulteriori elementi di conferma in ordine alla natura professionale e non imprenditoriale dell'attività svolta,
nonché ulteriori documentate informazioni in ordine alla solidità finanziaria delle principali committenti del sig. e alla crescita del suo fatturato;
Pt_1
ritenuta, alla luce del più approfondito corredo informativo fornito, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro autonomo;
b)
sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di ben
€ 1.087.028,70, il debitore ricorrente: α. ha conseguito nel 2024 un reddito netto mensile di circa €
3.700,00; - β. non è proprietario di beni immobili, di beni mobili registrati o di beni mobili di un qualche valore;
γ. vive con la coniuge, percettrice di un reddito da lavoro dipendente di circa € 560,00 mensili per nove mesi l'anno, e due figli minori, nati nel 2011 e nel 2017, in un alloggio condotto in locazione ed espone spese medie mensili per il nucleo familiare di € 3.032,00;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese “I Diritti del Debitore”-Segretariato Sociale
Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, sono state ricostruite le cause del sovraindebitamento, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stato attestato che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura, rappresentato da una quota del reddito mensile dei futuri redditi da lavoro;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del
CCII;
ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, competa al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;
rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:
-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Parte_1
( ), residente a [...]; C.F._1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi
Udinese “I Diritti del Debitore” iscritto Controparte_1
al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, dott. (C.F. Persona_1
), con studio a PO RA (Udine), in Via Giacomo Puccini n. 20; C.F._2
-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10,
comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;
-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di
Udine;
-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Udine, 4 settembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Paolo Milocco