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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Nei fascicoli riuniti al N. 2236/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paglianiti (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
); SI IS (PEC: Email_2 E
) e RA SP (PEC: Email_4
t), giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione provvedimenti disconoscimento giornate di malattia. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 10/11/2023 e il 20/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall' il 22.2.2023 (notificato il 9.3.2023 e riguardante l'assenza a visita di Controparte_2 controllo domiciliare del 3.1.2023 e ambulatoriale del 4.1.2023) e il 23.5.2023 (notificato il 12.6.2023 e riguardante l'assenza a visita di controllo domiciliare del 20.3.2023 e ambulatoriale del 21.3.2023), segnalando la mancata diligenza del medico e la propria concreta presenza presso l'abitazione destinataria degli avvisi. Parte ricorrente deduceva: I) di essersi assentato dal lavoro dal 16.11.2022 a causa di una lombalgia che lo obbligava allo stato di riposo;
II) di non aver ricevuto la visita medica, presso la propria abitazione nelle giornate del 3.1.2023 e 20.3.2023, né
1 di aver ricevuto l'avviso di invito a visita di controllo ambulatoriale nei giorni seguenti (4.1.2023 e il 21.3.2023); III) che gli avvisi di cui si tratta era stato lasciato, secondo quanto riportato dal verbale dal medico, nella cassetta delle lettere adiacente all'abitazione, sebbene presso la propria abitazione non avesse alcuna cassetta delle lettere;
IV) di aver avuto effettiva contezza degli avvisi, solo dopo alcuni giorni, per tramite di un parente che aveva rinvenuto i suddetti avvisi attaccati al portone dell'abitazione di una tale famiglia . Per_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare i provvedimenti adottato dall in data 22 febbraio 2023 con i quali CP_1 viene contestata al Sig. l'assenza a visita di controllo del giorno 3 gennaio 2023” “non Parte_1
è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 4 gennaio 2023”. 2) Per l'effetto annullare qualsiasi trattenuta dell'indennità o conguaglio o recupero dell'importo relativo
o restituzione delle somme. 1) Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare i provvedimenti adottato dall in data 23 maggio 2023 con i quali viene contestata al Sig. CP_1 Parte_1
l'assenza a visita di controllo del giorno 20 marzo 2023” “non è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 21 marzo 2023”. 2) Per l'effetto annullare qualsiasi trattenuta dell'indennità o conguaglio o recupero dell'importo relativo o restituzione delle somme”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, contestando le dichiarazioni riportate dal medico nel verbale di accesso per controllo domiciliare, in ragione della sua presenza nell'abitazione, durante i giorni contestati, ed in ragione dell'impossibilità di deposito per il medico, come affermato, degli avvisi nella cassetta postale, stante l'inesistenza della stessa.
3. Come si evince dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale (all. 2) il medico nel verbale di accesso per controllo domiciliare riporta di essersi recato presso l'abitazione del ricorrente (in via Dante Alighieri 28, Ionadi VV), di aver tentato l'accesso (“Non ha risposto nessuno all'indirizzo”) e di aver lasciato l'invito a successiva visita medica di controllo ambulatoriale per il 4.1.2023 e per il 21.3.2023 “Nella cassetta delle lettere”, inserendo come dettaglio: “Lasciato avviso attaccato al cancello” e “Porta di casa”.
4. Il verbale redatto dal medico durante l'accesso per il controllo domiciliare ha efficacia di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso relativamente a quanto dallo stesso dichiarato e verificato in sua presenza.
5. L'art. 2700 c.c., applicabile al caso di specie, dispone che: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
6. Nel caso di specie, il medico ha attestato l'assenza del dipendente presso la residenza in occasione delle visite fiscali, l'apposizione degli avvisi all'ingresso dell'abitazione e il ricorrente ha mancato di esperire la querela di falso per i fatti accertati. Ne discende, che l'atto pubblico in discussione fa piena prova e viene posto alla base dell'odierna decisione, in assenza di idonea querela di falso.
2 7. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paglianiti (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
); SI IS (PEC: Email_2 E
) e RA SP (PEC: Email_4
t), giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione provvedimenti disconoscimento giornate di malattia. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 10/11/2023 e il 20/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall' il 22.2.2023 (notificato il 9.3.2023 e riguardante l'assenza a visita di Controparte_2 controllo domiciliare del 3.1.2023 e ambulatoriale del 4.1.2023) e il 23.5.2023 (notificato il 12.6.2023 e riguardante l'assenza a visita di controllo domiciliare del 20.3.2023 e ambulatoriale del 21.3.2023), segnalando la mancata diligenza del medico e la propria concreta presenza presso l'abitazione destinataria degli avvisi. Parte ricorrente deduceva: I) di essersi assentato dal lavoro dal 16.11.2022 a causa di una lombalgia che lo obbligava allo stato di riposo;
II) di non aver ricevuto la visita medica, presso la propria abitazione nelle giornate del 3.1.2023 e 20.3.2023, né
1 di aver ricevuto l'avviso di invito a visita di controllo ambulatoriale nei giorni seguenti (4.1.2023 e il 21.3.2023); III) che gli avvisi di cui si tratta era stato lasciato, secondo quanto riportato dal verbale dal medico, nella cassetta delle lettere adiacente all'abitazione, sebbene presso la propria abitazione non avesse alcuna cassetta delle lettere;
IV) di aver avuto effettiva contezza degli avvisi, solo dopo alcuni giorni, per tramite di un parente che aveva rinvenuto i suddetti avvisi attaccati al portone dell'abitazione di una tale famiglia . Per_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare i provvedimenti adottato dall in data 22 febbraio 2023 con i quali CP_1 viene contestata al Sig. l'assenza a visita di controllo del giorno 3 gennaio 2023” “non Parte_1
è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 4 gennaio 2023”. 2) Per l'effetto annullare qualsiasi trattenuta dell'indennità o conguaglio o recupero dell'importo relativo
o restituzione delle somme. 1) Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare i provvedimenti adottato dall in data 23 maggio 2023 con i quali viene contestata al Sig. CP_1 Parte_1
l'assenza a visita di controllo del giorno 20 marzo 2023” “non è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 21 marzo 2023”. 2) Per l'effetto annullare qualsiasi trattenuta dell'indennità o conguaglio o recupero dell'importo relativo o restituzione delle somme”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, contestando le dichiarazioni riportate dal medico nel verbale di accesso per controllo domiciliare, in ragione della sua presenza nell'abitazione, durante i giorni contestati, ed in ragione dell'impossibilità di deposito per il medico, come affermato, degli avvisi nella cassetta postale, stante l'inesistenza della stessa.
3. Come si evince dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale (all. 2) il medico nel verbale di accesso per controllo domiciliare riporta di essersi recato presso l'abitazione del ricorrente (in via Dante Alighieri 28, Ionadi VV), di aver tentato l'accesso (“Non ha risposto nessuno all'indirizzo”) e di aver lasciato l'invito a successiva visita medica di controllo ambulatoriale per il 4.1.2023 e per il 21.3.2023 “Nella cassetta delle lettere”, inserendo come dettaglio: “Lasciato avviso attaccato al cancello” e “Porta di casa”.
4. Il verbale redatto dal medico durante l'accesso per il controllo domiciliare ha efficacia di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso relativamente a quanto dallo stesso dichiarato e verificato in sua presenza.
5. L'art. 2700 c.c., applicabile al caso di specie, dispone che: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
6. Nel caso di specie, il medico ha attestato l'assenza del dipendente presso la residenza in occasione delle visite fiscali, l'apposizione degli avvisi all'ingresso dell'abitazione e il ricorrente ha mancato di esperire la querela di falso per i fatti accertati. Ne discende, che l'atto pubblico in discussione fa piena prova e viene posto alla base dell'odierna decisione, in assenza di idonea querela di falso.
2 7. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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