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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 54813/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione collegiale, nelle persone di: dr. Giorgio JACHIA ……..………………….............. Presidente dr. Alessandro CENTO…………………………….… Giudice est. dr. Luigi GUARINIELLO …...………………………..Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 54813/2024, posta in decisione alla data del 6.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
Parte_1
elett.te dom.ta in Roma, in Via Monte Santo n. 10, presso lo studio dell'avv.to Luca De Caroli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al reclamo
- RECLAMANTE -
E
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
- RECLAMATI CONTUMACI -
OGGETTO: reclamo ex art. 630 III co., c.p.c.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 – premesso che con atto Parte_1 notificato in data 27.2.2023 l' veva Controparte_3 promosso ai suoi danni espropriazione presso terzi per il recupero del credito di € 3.344,14 in forza di titolo giudiziale e pedissequo atto di precetto;
che nel corso del procedimento esecutivo essa reclamante si era costituita eccependo l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, IV co., c.p.c.; che invero il creditore procedente aveva depositato “copia n. 54813/2024 R.G.A.C.C.
incompleta” del precetto;
che con ordinanza del 29.11.2024 (comunicata in data 2.12.2024) il G.E. aveva rigettato l'eccezione di estinzione, rilevando che “sebbene l'atto di precetto manchi di una pagina e della procura alle liti (richiamata nell'atto di pignoramento), all'udienza del 28.09.2023 il creditore procedente ha depositato ai sensi dell'art. 488 co. 2 c.p.c. tutti gli atti in originale, completi di ogni pagina e con allegata la procura alle liti del 17.10.2022” – tanto premesso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 630, III co., c.p.c. avverso la detta ordinanza denunziando l'erroneità del diniego di estinzione attesa la palese violazione da parte del creditore procedente dell'art. 543, IV co., c.p.c. Per queste ragioni il reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 13.1.2025 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 13.1.2025), la parte debitrice esecutata e reclamata e i terzi pignorati non si costituivano in giudizio.
……..
La reclamante ha eccepito l'inefficacia del pignoramento e quindi l'estinzione del processo esecutivo in quanto il creditore procedente aveva depositato in Cancelleria copia (per immagine) dell'atto di precetto non conforme al contenuto intrinseco dell'originale (perché la copia era priva di una pagina rispetto all'originale): vi era stata pertanto, a suo dire, violazione dell'art. 543, IV co., c.p.c. appunto perché il creditore procedente era tenuto a depositare tempestivamente, pena l'inefficacia del pignoramento, copia conforme del precetto, con la relativa attestazione di conformità.
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede, per quanto di interesse, che il processo esecutivo si estingue
“nei casi espressamente previsti dalla legge” (ossia per cause specificamente individuate dalla legge)
L'art. 630, III co., dispone, a sua volta, che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione (tipica)
o rigetta l'estinzione è ammesso “reclamo” con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 , III, IV e V co., c.p.c.
Nel caso in esame, il G.E., con l'ordinanza reclamata, rigettava l'eccezione di estinzione del processo esecutivo rilevando che “sebbene l'atto di precetto manchi di una pagina e della procura alle liti (richiamata nell'atto di pignoramento), all'udienza del 28.09.2023 il creditore procedente ha depositato ai sensi dell'art. 488 co. 2 c.p.c. tutti gli atti in originale, completi di ogni pagina e con allegata la procura alle liti del 17.10.2022”
Il reclamo avverso la detta ordinanza deve essere respinto.
Vero, infatti, che ai sensi dell'art. 543, IV co., c.p.c. il creditore procedente deve tempestivamente depositare in Cancelleria, pena l'inefficacia del pignoramento, “copie conformi” dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, ma è altrettanto vero che, nel caso in esame, tale incombente processuale è stato assolto dalla parte: risulta invero agli atti il tempestivo deposito, tra l'altro, di copia del precetto con la relativa attestazione di conformità all'originale. n. 54813/2024 R.G.A.C.C.
D'altra parte, il pignoramento perde efficacia ex lege soltanto nel caso in cui il deposito, nelle forme anzidette, sia stato totalmente omesso o sia stato eseguito in ritardo.
La copia del precetto (in atti) non è effettivamente conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di una (sola) pagina, ma si tratta, dunque, di una mera irregolarità (sanabile dal creditore procedente) e non di una grave omissione (insanabile) rilevante ai fini della inefficacia del pignoramento o dell'estinzione della procedura: come già detto, la sanzione dell'inefficacia del pignoramento è prevista esclusivamente con riguardo all'omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal quarto comma dell'art. 543 c.p.c. (titolo esecutivo, precetto e atto di citazione) - perché si compromette la regolare e tempestiva instaurazione del processo esecutivo - e non con riguardo a quelle mere irregolarità che possono essere sanate senza compromettere la posizione del debitore esecutato (che ha già conosciuto gli atti esecutivi con la rispettiva notifica)
Il creditore procedente ha sanato, nella specie, l'irregolarità depositando all'udienza del 28.09.2023, ai sensi dell'art. 488 co. 2 c.p.c., “… tutti gli atti in originale, completi di ogni pagina e con allegata la procura alle liti del 17.10.2022” (vd., ordinanza reclamata)
L'epilogo non può che essere il rigetto del reclamo.
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) rigetta il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice estensore
dr. Alessandro CENTO
Il Presidente dr. Giorgio Jachia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione collegiale, nelle persone di: dr. Giorgio JACHIA ……..………………….............. Presidente dr. Alessandro CENTO…………………………….… Giudice est. dr. Luigi GUARINIELLO …...………………………..Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 54813/2024, posta in decisione alla data del 6.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
Parte_1
elett.te dom.ta in Roma, in Via Monte Santo n. 10, presso lo studio dell'avv.to Luca De Caroli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al reclamo
- RECLAMANTE -
E
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
- RECLAMATI CONTUMACI -
OGGETTO: reclamo ex art. 630 III co., c.p.c.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 – premesso che con atto Parte_1 notificato in data 27.2.2023 l' veva Controparte_3 promosso ai suoi danni espropriazione presso terzi per il recupero del credito di € 3.344,14 in forza di titolo giudiziale e pedissequo atto di precetto;
che nel corso del procedimento esecutivo essa reclamante si era costituita eccependo l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, IV co., c.p.c.; che invero il creditore procedente aveva depositato “copia n. 54813/2024 R.G.A.C.C.
incompleta” del precetto;
che con ordinanza del 29.11.2024 (comunicata in data 2.12.2024) il G.E. aveva rigettato l'eccezione di estinzione, rilevando che “sebbene l'atto di precetto manchi di una pagina e della procura alle liti (richiamata nell'atto di pignoramento), all'udienza del 28.09.2023 il creditore procedente ha depositato ai sensi dell'art. 488 co. 2 c.p.c. tutti gli atti in originale, completi di ogni pagina e con allegata la procura alle liti del 17.10.2022” – tanto premesso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 630, III co., c.p.c. avverso la detta ordinanza denunziando l'erroneità del diniego di estinzione attesa la palese violazione da parte del creditore procedente dell'art. 543, IV co., c.p.c. Per queste ragioni il reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 13.1.2025 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 13.1.2025), la parte debitrice esecutata e reclamata e i terzi pignorati non si costituivano in giudizio.
……..
La reclamante ha eccepito l'inefficacia del pignoramento e quindi l'estinzione del processo esecutivo in quanto il creditore procedente aveva depositato in Cancelleria copia (per immagine) dell'atto di precetto non conforme al contenuto intrinseco dell'originale (perché la copia era priva di una pagina rispetto all'originale): vi era stata pertanto, a suo dire, violazione dell'art. 543, IV co., c.p.c. appunto perché il creditore procedente era tenuto a depositare tempestivamente, pena l'inefficacia del pignoramento, copia conforme del precetto, con la relativa attestazione di conformità.
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede, per quanto di interesse, che il processo esecutivo si estingue
“nei casi espressamente previsti dalla legge” (ossia per cause specificamente individuate dalla legge)
L'art. 630, III co., dispone, a sua volta, che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione (tipica)
o rigetta l'estinzione è ammesso “reclamo” con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 , III, IV e V co., c.p.c.
Nel caso in esame, il G.E., con l'ordinanza reclamata, rigettava l'eccezione di estinzione del processo esecutivo rilevando che “sebbene l'atto di precetto manchi di una pagina e della procura alle liti (richiamata nell'atto di pignoramento), all'udienza del 28.09.2023 il creditore procedente ha depositato ai sensi dell'art. 488 co. 2 c.p.c. tutti gli atti in originale, completi di ogni pagina e con allegata la procura alle liti del 17.10.2022”
Il reclamo avverso la detta ordinanza deve essere respinto.
Vero, infatti, che ai sensi dell'art. 543, IV co., c.p.c. il creditore procedente deve tempestivamente depositare in Cancelleria, pena l'inefficacia del pignoramento, “copie conformi” dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, ma è altrettanto vero che, nel caso in esame, tale incombente processuale è stato assolto dalla parte: risulta invero agli atti il tempestivo deposito, tra l'altro, di copia del precetto con la relativa attestazione di conformità all'originale. n. 54813/2024 R.G.A.C.C.
D'altra parte, il pignoramento perde efficacia ex lege soltanto nel caso in cui il deposito, nelle forme anzidette, sia stato totalmente omesso o sia stato eseguito in ritardo.
La copia del precetto (in atti) non è effettivamente conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di una (sola) pagina, ma si tratta, dunque, di una mera irregolarità (sanabile dal creditore procedente) e non di una grave omissione (insanabile) rilevante ai fini della inefficacia del pignoramento o dell'estinzione della procedura: come già detto, la sanzione dell'inefficacia del pignoramento è prevista esclusivamente con riguardo all'omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal quarto comma dell'art. 543 c.p.c. (titolo esecutivo, precetto e atto di citazione) - perché si compromette la regolare e tempestiva instaurazione del processo esecutivo - e non con riguardo a quelle mere irregolarità che possono essere sanate senza compromettere la posizione del debitore esecutato (che ha già conosciuto gli atti esecutivi con la rispettiva notifica)
Il creditore procedente ha sanato, nella specie, l'irregolarità depositando all'udienza del 28.09.2023, ai sensi dell'art. 488 co. 2 c.p.c., “… tutti gli atti in originale, completi di ogni pagina e con allegata la procura alle liti del 17.10.2022” (vd., ordinanza reclamata)
L'epilogo non può che essere il rigetto del reclamo.
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) rigetta il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice estensore
dr. Alessandro CENTO
Il Presidente dr. Giorgio Jachia