CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 893/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano - Presidente -
Dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 893/2020 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1894/2019, pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata il 25 luglio 2019 e pendente
TRA
Parte_1
(c.f.: ), con sede legale in San Gennaro Vesuviano (NA), alla
[...] P.IVA_1 via Borrelli n. 6, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Picazio (c.f. ; C.F._1
Appellante
E
(c.f. ), con sede legale in Torre Controparte_1 P.IVA_2 del Greco, alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 23 marzo 2011 (rep. n. Persona_1
43440, racc. n. 5105), dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.: ) e Raffaele C.F._2
Montanaro (c.f.: ; C.F._3
Appellata
1 NRG 893/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con un'opposizione notificata al Parte_1
l' chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 633 emesso il
[...] Controparte_2 Cont 10 aprile 2018, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva alla detta il pagamento in favore del della somma di € 26.782,80, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. Pt_1
n. 231/2002, a titolo di saldo per le prestazioni rese dal in qualità di centro accreditato Parte_1 presso il S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie di assistenza specialistica afferenti alla branca di per gli assistiti dell' , nel settembre 2015, relative alle seguenti Parte_1 Controparte_2 fatture: n. PA 13 e n. PA 14 dell'8.10.2015.
All'uopo eccepiva:
a) l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 e ss. c.p.c. in quanto il credito, alla luce della documentazione versata in atti, non risultava certo, liquido ed esigibile;
b) l'infondatezza della domanda in quanto gli importi richiesti erano extra tetto, sicché aveva richiesto al Centro l'emissione di nota di credito e aveva essa stessa emesso la nota di debito n. 567 del 7.5.2018 a storno delle fatture nn. 13 e 14/2015 per il detto sforamento;
c) la non applicabilità al caso de quo della disciplina relativa agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02.
1.2. Si costituiva il con una comparsa depositata il 6 novembre 2018, il quale, nel Parte_1 Cont resistere all'opposizione dell' chiedeva: “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 633/2018 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto generica, infondata e non provata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 844/2018; 3) in ogni caso condannare al pagamento di quanto ingiunto in d.i. oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02 dalle scadenze fatture;
4) condanna alle spese processuali del ricorso monitorio e della fase di opposizione con distrazione all'avv. Francesco Picazio”.
1.3. Con la sentenza n. 1894/2019 pubblicata il 25 luglio 2019, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese di lite.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con atto notificato il 27 febbraio Parte_1
2020, chiedendo: “1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE ED IN VIA SUBORDINATA accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1894/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, depositata in cancelleria in data 29.07.2019 e non notificata, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ossia confermare il D.I. 633/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata o, comunque, condannare l' Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 26.782,80 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 quale residuo dovuto per le prestazioni effettuate nel 2015, sopra ampiamente riportate ed a cui ci si richiama estensivamente;
2) Con vittoria di spese e compensi
2 NRG 893/2020
oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione a favore dello scrivente avvocato antistatario”;
Cont 2.2. Si è costituita l' appellata con una comparsa depositata il 24 aprile 2020 che, resistendo all'appello esperito, ha così concluso: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla
– in persona del legale rappresentante pro tempore –revocare il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 633/2018 e, quindi, confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza, nel merito, della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante in sede di azione monitoria;
2. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2.3. All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello esperito dal va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. Parte_1
Come già esposto, il ha proposto appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale Parte_1 di Torre Annunziata, con una citazione per l'udienza del 15 giugno 2020 notificata all' CP_2 con un messaggio di posta elettronica certificata inviato, secondo quanto risulta dalla relativa
[...] ricevuta di accettazione, alle ore 13:17:04 del 27 febbraio 2020 e, dunque, dopo la scadenza del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327, co. 1, c.p.c.
Ed infatti, tenuto conto della sospensione feriale, il termine per impugnare la sentenza pubblicata il 25 luglio 2019 scadeva il 25 febbraio 2020, giorno non festivo. Ne consegue la tardività dell'impugnazione, in quanto notificata solo il 27 febbraio 2020.
Inoltre, si osserva che non corrisponde al vero quanto dichiarato dall'appellante nella relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ossia che la sentenza n. 1894/2019 del Tribunale di Torre Annunziata era stata pubblicata in data 29 luglio 2019, essendo invece stata pubblicata il 25 luglio 2019, come si desume anche dalla copia informatica della sentenza depositata dallo stesso Parte_1
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00), nel complessivo importo di € 5.750,00.
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
3 NRG 893/2020
3. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 1894/2019, pubblicata il 25 luglio 2019, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle Controparte_1 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 750,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano - Presidente -
Dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 893/2020 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1894/2019, pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata il 25 luglio 2019 e pendente
TRA
Parte_1
(c.f.: ), con sede legale in San Gennaro Vesuviano (NA), alla
[...] P.IVA_1 via Borrelli n. 6, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Picazio (c.f. ; C.F._1
Appellante
E
(c.f. ), con sede legale in Torre Controparte_1 P.IVA_2 del Greco, alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 23 marzo 2011 (rep. n. Persona_1
43440, racc. n. 5105), dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.: ) e Raffaele C.F._2
Montanaro (c.f.: ; C.F._3
Appellata
1 NRG 893/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con un'opposizione notificata al Parte_1
l' chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 633 emesso il
[...] Controparte_2 Cont 10 aprile 2018, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva alla detta il pagamento in favore del della somma di € 26.782,80, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. Pt_1
n. 231/2002, a titolo di saldo per le prestazioni rese dal in qualità di centro accreditato Parte_1 presso il S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie di assistenza specialistica afferenti alla branca di per gli assistiti dell' , nel settembre 2015, relative alle seguenti Parte_1 Controparte_2 fatture: n. PA 13 e n. PA 14 dell'8.10.2015.
All'uopo eccepiva:
a) l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 e ss. c.p.c. in quanto il credito, alla luce della documentazione versata in atti, non risultava certo, liquido ed esigibile;
b) l'infondatezza della domanda in quanto gli importi richiesti erano extra tetto, sicché aveva richiesto al Centro l'emissione di nota di credito e aveva essa stessa emesso la nota di debito n. 567 del 7.5.2018 a storno delle fatture nn. 13 e 14/2015 per il detto sforamento;
c) la non applicabilità al caso de quo della disciplina relativa agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02.
1.2. Si costituiva il con una comparsa depositata il 6 novembre 2018, il quale, nel Parte_1 Cont resistere all'opposizione dell' chiedeva: “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 633/2018 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto generica, infondata e non provata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 844/2018; 3) in ogni caso condannare al pagamento di quanto ingiunto in d.i. oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02 dalle scadenze fatture;
4) condanna alle spese processuali del ricorso monitorio e della fase di opposizione con distrazione all'avv. Francesco Picazio”.
1.3. Con la sentenza n. 1894/2019 pubblicata il 25 luglio 2019, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese di lite.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con atto notificato il 27 febbraio Parte_1
2020, chiedendo: “1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE ED IN VIA SUBORDINATA accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1894/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, depositata in cancelleria in data 29.07.2019 e non notificata, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ossia confermare il D.I. 633/2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata o, comunque, condannare l' Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 26.782,80 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 quale residuo dovuto per le prestazioni effettuate nel 2015, sopra ampiamente riportate ed a cui ci si richiama estensivamente;
2) Con vittoria di spese e compensi
2 NRG 893/2020
oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione a favore dello scrivente avvocato antistatario”;
Cont 2.2. Si è costituita l' appellata con una comparsa depositata il 24 aprile 2020 che, resistendo all'appello esperito, ha così concluso: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla
– in persona del legale rappresentante pro tempore –revocare il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 633/2018 e, quindi, confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza, nel merito, della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante in sede di azione monitoria;
2. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2.3. All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello esperito dal va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. Parte_1
Come già esposto, il ha proposto appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale Parte_1 di Torre Annunziata, con una citazione per l'udienza del 15 giugno 2020 notificata all' CP_2 con un messaggio di posta elettronica certificata inviato, secondo quanto risulta dalla relativa
[...] ricevuta di accettazione, alle ore 13:17:04 del 27 febbraio 2020 e, dunque, dopo la scadenza del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327, co. 1, c.p.c.
Ed infatti, tenuto conto della sospensione feriale, il termine per impugnare la sentenza pubblicata il 25 luglio 2019 scadeva il 25 febbraio 2020, giorno non festivo. Ne consegue la tardività dell'impugnazione, in quanto notificata solo il 27 febbraio 2020.
Inoltre, si osserva che non corrisponde al vero quanto dichiarato dall'appellante nella relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ossia che la sentenza n. 1894/2019 del Tribunale di Torre Annunziata era stata pubblicata in data 29 luglio 2019, essendo invece stata pubblicata il 25 luglio 2019, come si desume anche dalla copia informatica della sentenza depositata dallo stesso Parte_1
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00), nel complessivo importo di € 5.750,00.
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
3 NRG 893/2020
3. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 1894/2019, pubblicata il 25 luglio 2019, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle Controparte_1 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 750,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
4