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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TE NA Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARA DETTORI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. LORENZO GIUFFRIDA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: v. ricorso introduttivo e verbale d'udienza del 14 ottobre 2025 PER LA RESISTENTE: v. memoria di costituzione e verbale d'udienza del 14 ottobre 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato il 29 maggio 2004 in Porto Torres con unione dalla quale era nata CP_1 la figlia Sara, il 26 novembre 2004.
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata con sentenza di questo tribunale il 4 aprile 2023 a seguito di conclusioni congiunte delle parti, la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione matrimoniale.
Chiedeva quindi che il divorzio fosse pronunciato alle medesime condizioni concordate in sede di separazione, ma disponendosi che il contributo al mantenimento previsto in favore della figlia, ormai maggiorenne, le fosse versato direttamente anziché presso la madre.
pagina 1 di 3 Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda di divorzio né alla conferma CP_1 della disciplina già adottata con la sentenza di separazione, chiedeva tuttavia che fosse anche mantenuta la corresponsione del contributo economico paterno presso essa esponente, rappresentando come la figlia sebbene maggiore d'età, vivesse ancora stabilmente presso la casa materna, non Per_1 avendo ancora conseguito l'autonomia economica.
Alla prima udienza del 14 ottobre 2025 le parti, comparse anche personalmente, pervenivano a conclusioni condivise su tutte le questioni oggetto del procedimento, aderendo il ricorrente alla richiesta di mantenimento delle prestabilite modalità di versamento del contributo a suo carico per il mantenimento della figlia.
Intervenuto il pubblico ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni conformi delle parti, meglio specificate nel dispositivo.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, stante la concorde prospettazione delle parti al riguardo. Quanto ai provvedimenti accessori, ritiene il collegio che debba trovare conferma la regolamentazione concordata dalle parti in sede di separazione e ribadita alla prima udienza, con la precisazione che il contributo di 300 euro versato dal genitore non convivente in favore della figlia continuerà ad essere corrisposto alla sig.ra presso cui la ragazza risiede, com'è peraltro pacifico. CP_1
Gli altri provvedimenti assunti con la sentenza di separazione sono pertanto confermati, compresa l'assegnazione della casa familiare al e la spettanza dell'assegno unico universale alla Parte_1 resistente. Nulla per le spese, in ragione della definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29 maggio 2004 in Porto Torres fra CP_1 nata il [...] in [...] e , nato il [...] in [...] Parte_1
Pone a carico del , cui resta assegnata l'abitazione della casa familiare, un contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su base Istat e Per_1 da versarsi presso il domicilio di nonché l'obbligo di concorrere per il 50% alle spese CP_1 straordinarie necessarie nel suo interesse, da individuarsi in base alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense. Stabilisce che l'assegno unico erogato dall'INPS sia corrisposto per intero a presso cui CP_1 risiede la figlia. Compensa interamente le spese. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Porto Torres per l'annotazione della sentenza. Sassari 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
pagina 2 di 3 TE NA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TE NA Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARA DETTORI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. LORENZO GIUFFRIDA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: v. ricorso introduttivo e verbale d'udienza del 14 ottobre 2025 PER LA RESISTENTE: v. memoria di costituzione e verbale d'udienza del 14 ottobre 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato il 29 maggio 2004 in Porto Torres con unione dalla quale era nata CP_1 la figlia Sara, il 26 novembre 2004.
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata con sentenza di questo tribunale il 4 aprile 2023 a seguito di conclusioni congiunte delle parti, la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione matrimoniale.
Chiedeva quindi che il divorzio fosse pronunciato alle medesime condizioni concordate in sede di separazione, ma disponendosi che il contributo al mantenimento previsto in favore della figlia, ormai maggiorenne, le fosse versato direttamente anziché presso la madre.
pagina 1 di 3 Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda di divorzio né alla conferma CP_1 della disciplina già adottata con la sentenza di separazione, chiedeva tuttavia che fosse anche mantenuta la corresponsione del contributo economico paterno presso essa esponente, rappresentando come la figlia sebbene maggiore d'età, vivesse ancora stabilmente presso la casa materna, non Per_1 avendo ancora conseguito l'autonomia economica.
Alla prima udienza del 14 ottobre 2025 le parti, comparse anche personalmente, pervenivano a conclusioni condivise su tutte le questioni oggetto del procedimento, aderendo il ricorrente alla richiesta di mantenimento delle prestabilite modalità di versamento del contributo a suo carico per il mantenimento della figlia.
Intervenuto il pubblico ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni conformi delle parti, meglio specificate nel dispositivo.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, stante la concorde prospettazione delle parti al riguardo. Quanto ai provvedimenti accessori, ritiene il collegio che debba trovare conferma la regolamentazione concordata dalle parti in sede di separazione e ribadita alla prima udienza, con la precisazione che il contributo di 300 euro versato dal genitore non convivente in favore della figlia continuerà ad essere corrisposto alla sig.ra presso cui la ragazza risiede, com'è peraltro pacifico. CP_1
Gli altri provvedimenti assunti con la sentenza di separazione sono pertanto confermati, compresa l'assegnazione della casa familiare al e la spettanza dell'assegno unico universale alla Parte_1 resistente. Nulla per le spese, in ragione della definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29 maggio 2004 in Porto Torres fra CP_1 nata il [...] in [...] e , nato il [...] in [...] Parte_1
Pone a carico del , cui resta assegnata l'abitazione della casa familiare, un contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su base Istat e Per_1 da versarsi presso il domicilio di nonché l'obbligo di concorrere per il 50% alle spese CP_1 straordinarie necessarie nel suo interesse, da individuarsi in base alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense. Stabilisce che l'assegno unico erogato dall'INPS sia corrisposto per intero a presso cui CP_1 risiede la figlia. Compensa interamente le spese. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Porto Torres per l'annotazione della sentenza. Sassari 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
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