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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 400/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 400/2020 R.G.A.C. vertente tra
, c.f. , deceduto in data 24 Parte_1 CodiceFiscale_1
ottobre 2020, ora nata a [...] in data [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marialoretta Zinghinì, elettivamente domiciliata in Ardore Piazza Dante, n. 2
- appellante -
e
, nata a [...] in data [...], Controparte_1
, nata a [...] in data [...] Controparte_2
, nato a [...] in data [...], Controparte_3
, nato a [...] in data [...], Controparte_4
, nata a [...] in data [...], Controparte_5
, nato a [...] in data [...], Controparte_6
, nata a [...] [...], Controparte_7
1 Corte d'Appello
tutti nella qualità di eredi di , nato a Platì in [...] 16 febbraio Persona_1
1934 e deceduto in data 3 giugno 2005,
, nato a [...] in data [...] e CP_8 Controparte_9
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Demetrio Moscato e
[...]
Francesca Alessia Pensavalle, elettivamente domiciliati in Melito Porto Salvo via Rosselli, n. 22
, nato a [...] in data [...], contumace CP_10
, contumace CP_11
, contumace Controparte_12
, contumace CP_13
, contumace Controparte_14
, contumace Controparte_15
, contumace Controparte_16
- appellati -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1133/2019, pubblicata in data 26 novembre 2019, emessa dal Tribunale di
Locri, a definizione del proc. n. 556/2014, con cui, in accoglimento della domanda degli attori, l'appellante è stato condannato alla restituzione della somma di € 200.025,00 in favore degli attori e di altre somme in favore di altre parti.
L'appellante ha impugnato la sentenza predetta, chiedendo il rigetto della domanda degli attori.
***
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 30 settembre 2024, comunicata alle parti nella stessa data, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso di , erede dell'originario appellante. Parte_2
2 Corte d'Appello
Con decreto presidenziale del 3 gennaio 2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n. 12154/2021).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (30 settembre 2024), il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1133/2019, pubblicata in data 26 novembre 2019, emessa dal
Tribunale di Locri, a definizione del proc. n. 556/2014, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
3 Corte d'Appello
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 24.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
4
n. 400/2020
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 400/2020 R.G.A.C. vertente tra
, c.f. , deceduto in data 24 Parte_1 CodiceFiscale_1
ottobre 2020, ora nata a [...] in data [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marialoretta Zinghinì, elettivamente domiciliata in Ardore Piazza Dante, n. 2
- appellante -
e
, nata a [...] in data [...], Controparte_1
, nata a [...] in data [...] Controparte_2
, nato a [...] in data [...], Controparte_3
, nato a [...] in data [...], Controparte_4
, nata a [...] in data [...], Controparte_5
, nato a [...] in data [...], Controparte_6
, nata a [...] [...], Controparte_7
1 Corte d'Appello
tutti nella qualità di eredi di , nato a Platì in [...] 16 febbraio Persona_1
1934 e deceduto in data 3 giugno 2005,
, nato a [...] in data [...] e CP_8 Controparte_9
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Demetrio Moscato e
[...]
Francesca Alessia Pensavalle, elettivamente domiciliati in Melito Porto Salvo via Rosselli, n. 22
, nato a [...] in data [...], contumace CP_10
, contumace CP_11
, contumace Controparte_12
, contumace CP_13
, contumace Controparte_14
, contumace Controparte_15
, contumace Controparte_16
- appellati -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1133/2019, pubblicata in data 26 novembre 2019, emessa dal Tribunale di
Locri, a definizione del proc. n. 556/2014, con cui, in accoglimento della domanda degli attori, l'appellante è stato condannato alla restituzione della somma di € 200.025,00 in favore degli attori e di altre somme in favore di altre parti.
L'appellante ha impugnato la sentenza predetta, chiedendo il rigetto della domanda degli attori.
***
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 30 settembre 2024, comunicata alle parti nella stessa data, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso di , erede dell'originario appellante. Parte_2
2 Corte d'Appello
Con decreto presidenziale del 3 gennaio 2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n. 12154/2021).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (30 settembre 2024), il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1133/2019, pubblicata in data 26 novembre 2019, emessa dal
Tribunale di Locri, a definizione del proc. n. 556/2014, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
3 Corte d'Appello
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 24.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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