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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2581/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
AL RI, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10427/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506R303240 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate – DP2 di Roma, la contribuente Ricorrente_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento relativo alla rettifica della dichiarazione IVA per l'anno 2017, con una pretesa complessiva di circa Euro 716.951,04, comprensiva di IVA, sanzioni, interessi e spese di notifica.
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta con scrittura privata del 29/1/2016, del contratto di leasing immobiliare dalla Ricorrente_1 Srl (poi fallita) alla Ricorrente_1 Srl, con un prezzo di cessione di Euro 1.115.182,31 più IVA per Euro 245.340,11, regolarmente fatturata e annotata nei registri IVA della ricorrente.
L'Ufficio ha contestato che la cessione del contratto di leasing sarebbe stata preordinata a sottrarre la cedente (Ricorrente_1 Srl) ai propri debiti erariali e previdenziali, permettendo alla Ricorrente_1 di detrarre indebitamente l'IVA, sostenendo inoltre che il debito verso Ricorrente_1 Srl non sarebbe mai stato saldato e che la cessione delle quote della Ricorrente_1 Srl fosse fittizia e posta in essere in un periodo sospetto.
Nel corso del contraddittorio, l'Ufficio ha richiesto chiarimenti sulla mancata registrazione della sopravvenienza attiva derivante dal mancato pagamento della fattura di cessione del leasing, ma la società e i suoi consulenti hanno evidenziato difficoltà nel reperire documentazione a causa del tempo trascorso e non sono stati in grado di quantificare la presunta sopravvenienza.
Successivamente, l'Ufficio ha notificato un invito a comparire per definire la questione, ma non per la sopravvenienza attiva, bensì per il recupero dell'IVA detratta, ribadendo le accuse di intento fraudolento e di mancanza di pagamento dell'IVA da parte della cedente.
La ricorrente evidenzia, a fondamento delle proprie ragioni:
L'assenza di intento fraudolento nella cessione, poiché l'immobile non era di proprietà della Ricorrente_1 Srl ma della società di leasing, e la cessione non poteva "spogliare" la cedente di un bene che non possedeva;
La regolarità dei pagamenti dei canoni di leasing da parte della Ricorrente_1; Che la cessione delle quote della Ricorrente_1 Srl risaliva a un periodo non sospetto, ben prima della cessione del leasing e del fallimento;
La propria scelta di ammortizzare il costo della cessione del leasing in modo più oneroso, rinunciando a dedurre immediatamente la quota di competenza, così dimostrando l'assenza di un vantaggio indebito.
La società eccepisce la nullità dell'avviso per violazione di legge, non essendo stato rispettato il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 212/2000, che impone l'invio dello schema d'atto prima dell'emissione dell'accertamento, norma entrata in vigore il 18/1/2024 ma non applicata correttamente dall'Ufficio nel periodo di vacatio normativa.
Nel merito, la ricorrente contesta l'infondatezza delle accuse di intento fraudolento e di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, evidenziando che:
L'Ufficio non ha dimostrato che la Ricorrente_1 fosse consapevole del mancato versamento dell'IVA da parte della Ricorrente_1 Srl;
La cessione del contratto di leasing non costituisce cessione di un bene di proprietà della cedente, ma solo un onere contrattuale, pertanto non può configurare sottrazione patrimoniale;
L'amministratore della Ricorrente_1 Srl non ha consegnato le scritture contabili al curatore fallimentare, quindi è impossibile affermare che il credito non fosse contabilizzato;
La società di leasing ha accettato la cessione, confermando la regolarità dell'operazione;
La ricorrente ha rinunciato a dedurre parte del costo fiscalmente, comportamento incompatibile con un intento fraudolento;
I fatti contestati si sono svolti in un arco temporale di quasi tre anni, incompatibile con operazioni fraudolente che si concludono in tempibrevi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, confutando le eccezioni sopraccitate, confermava la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente presentava successive memorie a conferma delle proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve osservarsi come l'avviso di accertamento non poteva essere preceduto dall'invio dello schema d'atto di cui al comma 1 dell'art. 6 bis dello statuto del contribuente, in quanto le nuove regole per l'accertamento, introdotte dal D.Lgs. 13/2024, si applicano solo gli atti emessi dal 30.4.2024
(cfr. all'articolo 7, D.L. 39/2024, pubblicato nella G.U. n.75 del 29.3.2024, in vigore dal successivo
30.3.2024, secondo cui le disposizioni dell'articolo 6-bis, L. 212/2000, non si applicano agli atti emessi prima del 30.4.2024 e a quelli preceduti da un invito, ai sensi del D.Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data); nel caso di specie l'invito è stato notificato alla Ricorrente_1 SRL con atto n. TK5I1R301710/2023 - prot. 281373 del 04/12/2023, ai sensi dell'art. 5 ter del D.Lgs. 218/1997.
Nel merito si osserva come l'intera operazione ha le caratteristiche tipiche della operazione fraudolenta, dovendosi confermarsi le conclusioni dell'Ente accertatore.
L'operazione di cessione del contratto di leasing n. 3031110178 è avvenuta in data 29 gennaio 2016 tra la Ricorrente_1 SRL (cedente) e la Ricorrente_1 SRL (cessionaria); la prima costituita in data 20/11/1990, la seconda in data 21/05/2013, dagli stessi soci Rappresentante_1 e Nominativo_2; hanno avuto lo stesso amministratore (Rappresentante_1) fino al 01/12/2014 e la stessa compagine sociale fino al 16/12/2014, epoca in cui la Ricorrente_1 SRL, non presentando più dichiarazione dei redditi, è stata utilizzata per contenere debiti fiscali e previdenziali con l'evidente intento di portarla ad uno stato di decozione. La cessione delle quote della Ricorrente_1 SRL al sig. Nominativo_3, non ha alcuna giustificazione economica se non quella di avvalersi di un prestanome. Parimenti è evidente l'effetto voluto in questa vicenda fraudolenta: spogliare del bene principale - il contratto di locazione finanziaria - la Ricorrente_1 SRL, sottraendolo all'attivo fallimentare (La Ricorrente_1 SRL è stata dichiarata fallita in data 31/05/2017). D'altronde non vi è alcuna evidenza che la fattura n. 2/2016 di € 1.360.522,42 (imponibile
€ 1.115.182,31 + Iva € 245.340,11) emessa dalla Ricorrente_1 SRL a seguito della cessione del contratto sia stata saldata, corroborando la vera funzione dell'operazione, atteso che per coincidenza di soggetti coinvolti e rilevanza economica dell'operazione, è del tutto improbabile che la Ricorrente_1 SRL si disinteressi in ordine ad un mancato incasso di tale somma. Gli effetti fiscali sono chiari, la ricorrente ha potuto detrarre l'IVA di € 245.340,11 di cui alla fattura n.
2/2016, ovviamente mai versata dalla Ricorrente_1 SRL, destinata alla decozione.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate omnia in
€. 5000 Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025 il relatore il presidente Mario Palazzi Ettore Capizzi
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
AL RI, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10427/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506R303240 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate – DP2 di Roma, la contribuente Ricorrente_1 Srl impugnava l'avviso di accertamento relativo alla rettifica della dichiarazione IVA per l'anno 2017, con una pretesa complessiva di circa Euro 716.951,04, comprensiva di IVA, sanzioni, interessi e spese di notifica.
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta con scrittura privata del 29/1/2016, del contratto di leasing immobiliare dalla Ricorrente_1 Srl (poi fallita) alla Ricorrente_1 Srl, con un prezzo di cessione di Euro 1.115.182,31 più IVA per Euro 245.340,11, regolarmente fatturata e annotata nei registri IVA della ricorrente.
L'Ufficio ha contestato che la cessione del contratto di leasing sarebbe stata preordinata a sottrarre la cedente (Ricorrente_1 Srl) ai propri debiti erariali e previdenziali, permettendo alla Ricorrente_1 di detrarre indebitamente l'IVA, sostenendo inoltre che il debito verso Ricorrente_1 Srl non sarebbe mai stato saldato e che la cessione delle quote della Ricorrente_1 Srl fosse fittizia e posta in essere in un periodo sospetto.
Nel corso del contraddittorio, l'Ufficio ha richiesto chiarimenti sulla mancata registrazione della sopravvenienza attiva derivante dal mancato pagamento della fattura di cessione del leasing, ma la società e i suoi consulenti hanno evidenziato difficoltà nel reperire documentazione a causa del tempo trascorso e non sono stati in grado di quantificare la presunta sopravvenienza.
Successivamente, l'Ufficio ha notificato un invito a comparire per definire la questione, ma non per la sopravvenienza attiva, bensì per il recupero dell'IVA detratta, ribadendo le accuse di intento fraudolento e di mancanza di pagamento dell'IVA da parte della cedente.
La ricorrente evidenzia, a fondamento delle proprie ragioni:
L'assenza di intento fraudolento nella cessione, poiché l'immobile non era di proprietà della Ricorrente_1 Srl ma della società di leasing, e la cessione non poteva "spogliare" la cedente di un bene che non possedeva;
La regolarità dei pagamenti dei canoni di leasing da parte della Ricorrente_1; Che la cessione delle quote della Ricorrente_1 Srl risaliva a un periodo non sospetto, ben prima della cessione del leasing e del fallimento;
La propria scelta di ammortizzare il costo della cessione del leasing in modo più oneroso, rinunciando a dedurre immediatamente la quota di competenza, così dimostrando l'assenza di un vantaggio indebito.
La società eccepisce la nullità dell'avviso per violazione di legge, non essendo stato rispettato il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 212/2000, che impone l'invio dello schema d'atto prima dell'emissione dell'accertamento, norma entrata in vigore il 18/1/2024 ma non applicata correttamente dall'Ufficio nel periodo di vacatio normativa.
Nel merito, la ricorrente contesta l'infondatezza delle accuse di intento fraudolento e di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, evidenziando che:
L'Ufficio non ha dimostrato che la Ricorrente_1 fosse consapevole del mancato versamento dell'IVA da parte della Ricorrente_1 Srl;
La cessione del contratto di leasing non costituisce cessione di un bene di proprietà della cedente, ma solo un onere contrattuale, pertanto non può configurare sottrazione patrimoniale;
L'amministratore della Ricorrente_1 Srl non ha consegnato le scritture contabili al curatore fallimentare, quindi è impossibile affermare che il credito non fosse contabilizzato;
La società di leasing ha accettato la cessione, confermando la regolarità dell'operazione;
La ricorrente ha rinunciato a dedurre parte del costo fiscalmente, comportamento incompatibile con un intento fraudolento;
I fatti contestati si sono svolti in un arco temporale di quasi tre anni, incompatibile con operazioni fraudolente che si concludono in tempibrevi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, confutando le eccezioni sopraccitate, confermava la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente presentava successive memorie a conferma delle proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve osservarsi come l'avviso di accertamento non poteva essere preceduto dall'invio dello schema d'atto di cui al comma 1 dell'art. 6 bis dello statuto del contribuente, in quanto le nuove regole per l'accertamento, introdotte dal D.Lgs. 13/2024, si applicano solo gli atti emessi dal 30.4.2024
(cfr. all'articolo 7, D.L. 39/2024, pubblicato nella G.U. n.75 del 29.3.2024, in vigore dal successivo
30.3.2024, secondo cui le disposizioni dell'articolo 6-bis, L. 212/2000, non si applicano agli atti emessi prima del 30.4.2024 e a quelli preceduti da un invito, ai sensi del D.Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data); nel caso di specie l'invito è stato notificato alla Ricorrente_1 SRL con atto n. TK5I1R301710/2023 - prot. 281373 del 04/12/2023, ai sensi dell'art. 5 ter del D.Lgs. 218/1997.
Nel merito si osserva come l'intera operazione ha le caratteristiche tipiche della operazione fraudolenta, dovendosi confermarsi le conclusioni dell'Ente accertatore.
L'operazione di cessione del contratto di leasing n. 3031110178 è avvenuta in data 29 gennaio 2016 tra la Ricorrente_1 SRL (cedente) e la Ricorrente_1 SRL (cessionaria); la prima costituita in data 20/11/1990, la seconda in data 21/05/2013, dagli stessi soci Rappresentante_1 e Nominativo_2; hanno avuto lo stesso amministratore (Rappresentante_1) fino al 01/12/2014 e la stessa compagine sociale fino al 16/12/2014, epoca in cui la Ricorrente_1 SRL, non presentando più dichiarazione dei redditi, è stata utilizzata per contenere debiti fiscali e previdenziali con l'evidente intento di portarla ad uno stato di decozione. La cessione delle quote della Ricorrente_1 SRL al sig. Nominativo_3, non ha alcuna giustificazione economica se non quella di avvalersi di un prestanome. Parimenti è evidente l'effetto voluto in questa vicenda fraudolenta: spogliare del bene principale - il contratto di locazione finanziaria - la Ricorrente_1 SRL, sottraendolo all'attivo fallimentare (La Ricorrente_1 SRL è stata dichiarata fallita in data 31/05/2017). D'altronde non vi è alcuna evidenza che la fattura n. 2/2016 di € 1.360.522,42 (imponibile
€ 1.115.182,31 + Iva € 245.340,11) emessa dalla Ricorrente_1 SRL a seguito della cessione del contratto sia stata saldata, corroborando la vera funzione dell'operazione, atteso che per coincidenza di soggetti coinvolti e rilevanza economica dell'operazione, è del tutto improbabile che la Ricorrente_1 SRL si disinteressi in ordine ad un mancato incasso di tale somma. Gli effetti fiscali sono chiari, la ricorrente ha potuto detrarre l'IVA di € 245.340,11 di cui alla fattura n.
2/2016, ovviamente mai versata dalla Ricorrente_1 SRL, destinata alla decozione.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate omnia in
€. 5000 Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025 il relatore il presidente Mario Palazzi Ettore Capizzi