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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1544/2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), avvocato in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano, Via Festa del Perdono 6, presso lo studio e la residenza;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P. IVA ); Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Contro
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliata in via Arsenale, n. 21;
PARTE APPELLATA
Contro
pagina 1 di 12 (C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 Persona_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo, Mariarosaria Autieri,
Annalisa Pelucchi, Irma Marinelli e Sabrina Maria Licciardo, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
PARTE APPELLATA
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Giovanni Giuffria, domiciliato presso l'Avvocatura
[...]
Comunale a in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 15; CP_4
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Chiede che codesta Corte accerti d'ufficio che il Tribunale di Verbania, con provvedimento del 19/1/21 aveva disposto quanto segue: “Il Giudice ritenuto opportuno mantenere ferma la data dell'udienza già fissata ... conferma la data del 17/03/2021”; in realtà la data indicata in atto di citazione era il 11/3/21; il Giudice non aveva adottato alcun altro provvedimento in precedenza. L'appellante, per l'effetto, insta affinché la Corte dichiari l'inammissibilità delle domande svolte dagli altri convenuti nei confronti del signor in entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
e riformi i capi riportati, e contestati, nella narrativa della sentenza n° 250/22 nel giudizio RG 1545/20 pubblicata dal Tribunale di Verbania il 3 giugno 2022 e, per l'effetto, accerti e dichiari:
-l'inammissibilità, e conseguente nullità, della vocatio in ius degli Enti impositori, poiché svolta nell'atto introduttivo del giudizio senza la preventiva richiesta ed autorizzazione del Giudice, ai sensi degli artt. 183 comma 5 e 269 comma 3 c.p.c., atteso che il convenuto principale non aveva sollevato alcuna contestazione, nemmeno avanti il Giudice dell'Esecuzione, in merito al credito di detti Enti;
-che il Tribunale, ove ha avallato l'operato di quanto alla vocatio degli Enti impositori, statuendo CP_6
l'assenza di violazione del dettato cogente di cui agli artt. 183 comma 5 e 269 comma 3 c.p.c. non ha giudicato nel rispetto del dettato normativo;
-che il Giudice di primo grado, nel rigettare la richiesta dell'estromissione dal giudizio degli Enti creditori, pur a fronte delle contestazioni del debitore, non aveva motivato il provvedimento, omettendo pagina 2 di 12 di rilevare come quest'ultimo non avesse reiterato alcuna contestazione, svolto alcuna domanda o sollevato alcuna eccezione in merito al loro operato;
-che il Tribunale non aveva rilevato l'assenza di interesse ad agire di detti Enti, in mancanza di contestazioni od eccezioni sollevate dall'appellante;
-l'inammissibilità della costituzione degli Enti Creditori, e la conseguente nullità della loro attività difensiva, esplicata nella formulazione di domande di condanna del debitore, convenuto pari loro, nonché svolta in favore di parte attrice, a difesa degli atti di esecuzione;
-che il Tribunale, era incorso in errore ove non aveva considerato che, a seguito della propria declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice del Lavoro, l'importo richiesto dall'attrice nell'interesse di pari a € 50.682,35 doveva essere detratto dal valore di causa CP_7
indicato in atto introduttivo;
-che il valore della vertenza proseguita avanti a sé era diminuito a € 21.818,31pertanto ricompreso nello scaglione di valore da € 5.201 a 26.000;
-che adottando il medesimo criterio di determinazione (i valori minimi della tabella di riferimento ex
Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 37/2018 tenuto conto della natura documentale della vertenza) l'importo da liquidare a parte attrice ammontava a complessivi € 2.738,00;
-che la liquidazione delle spese e competenze di lite in favore di , in Controparte_1
ragione dell'inammissibilità della convenzione in giudizio degli Enti creditori, e dell'attività difensiva successivamente svolta a difesa del proprio operato contra legem, determina la riduzione delle medesime nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Per l'effetto, riformare la pronuncia impugnata in accoglimento delle prefate conclusioni, e condannare
, e all'integrale refusione, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
dell'appellante, delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
valutare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il contegno processuale degli Enti Impositori che hanno costretto l'odierno appellante ad assumere difese anche nelle fasi successive alla costituzione in giudizio.
PER L : Controparte_1
Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché infondato. Vinte le spese.
PER IL : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il ricorso in appello perché infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verbania, sezione civile, n.
250/2022 pubblicata il 3.6.2022 ed emessa nel giudizio RG n. 1545/2020, Repert. n. 346/2022 del
03/06/2022.
pagina 3 di 12 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di Milano, di entrambi i gradi di giudizio.
PER IL : Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie del caso, rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha proposto una serie di giudizi di opposizione all'esecuzione mediante ricorsi ex Parte_1
art. 615 comma 2 c.p.c., quale debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.
n. 36/2016 incardinata innanzi al Tribunale di Verbania, con riferimento all'atto di intervento dell' in data 22.6.2018 per il credito portato da cartelle esattoriali e Controparte_1
da avvisi di accertamento esecutivi, con enti impositori , Cassa Controparte_4 Controparte_2
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di
Verbano Cusio Ossola, Amministrazione Finanziaria Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1
Milano.
Il Giudice dell'Esecuzione, previa riunione dei sub-procedimenti, ha disposto la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione, fissando il termine per introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione l' ha introdotto il giudizio di merito, con unico Controparte_1
atto per tutti i sub-procedimenti, convenendo in giudizio sia il debitore opponente sia Parte_1
gli enti impositori titolari dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di accertamento opposti (dando atto che il aveva contestato il merito delle pretese, nonché tutta l'attività antecedente alla Pt_1
consegua dei ruoli ad e comunque la prescrizione dei crediti); ha Controparte_1
chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare per infondatezza le opposizioni proposte da Pt_1
e, per l'effetto, di dichiarare legittimi, validi e efficaci le cartelle esattoriali e gli atti di
[...] accertamento e conseguentemente l'intervento nell'esecuzione immobiliare.
Il , il e l' ( Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 [...]
), costituendosi, hanno chiesto di dichiarare inammissibili e Controparte_8
rigettare le domande di Parte_1
pagina 4 di 12 La ha eccepito preliminarmente l'erronea Parte_2
introduzione della fase di merito con citazione dinanzi al Giudice Civile anziché con ricorso dinanzi al
Giudice del Lavoro ex art. 414 c.p.c.. ha chiesto di dichiarare inammissibile l'intervento nella procedura esecutiva Parte_1 dell' ; di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in giudizio degli Controparte_1
enti impositori poiché svolta con atto di citazione senza previa autorizzazione del giudice, in violazione del combinato disposto degli artt. 269 comma 3 e 183 comma 5 c.p.c., di estromettere conseguentemente dal giudizio detti enti;
di rigettare le domande avversarie.
Il Tribunale di Verbania ha disposto la separazione delle domande inerenti le opposizioni per cartelle relative a contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il mutamento del rito rispetto a tali domande, mandando gli atti al Presidente del Tribunale per l'iscrizione del procedimento nel Registro Ruolo Lavoro e per l'assegnazione al Giudice tabellarmente competente.
Con sentenza n. 250/2022, pubblicata il 3.6.2022, il Tribunale ha:
-respinto la richiesta di di estromettere gli enti impositori per inammissibilità della loro Parte_1
evocazione in giudizio senza previa autorizzazione, rilevando che ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 112/1999 il concessionario per la riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi (come nel caso di specie, tenuto conto della natura delle contestazioni mosse dal debitore esecutato), deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
ne deriva che la vocatio degli enti impositori costituisce l'espressione di un diritto potestativo attribuito direttamente dal legislatore al concessionario, il cui esercizio non richiede alcuna autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria adita;
-rigettato le opposizioni all'esecuzione proposte da nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva Trib. Verbania r.g. n.36/2016;
-condannato a rimborsare all' al Parte_1 Controparte_1 CP_4
, al e all , le spese di lite, liquidando a titolo di
[...] Controparte_2 Controparte_1 compensi la somma di € 5.635,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi di seguito esposti e formulando le conclusioni sopra riportate.
L' , il e il costituendosi, hanno chiesto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 respingere l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado, e formulando le conclusioni sopra riportate.
L' non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_9
pagina 5 di 12 II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la richiesta di estromettere gli enti impositori, in quanto evocati in giudizio senza previa autorizzazione giudiziale ex artt. 269 e 183 coma 5 c.p.c., allegando che: l'art. 39 D. Lgs. 112/1999 dispone che il concessionario deve chiamare in causa gli enti impositori, non convenirli in giudizio;
e questo deve avvenire sempre previa autorizzazione del giudice, che la concederà solo se riterrà che l'interesse a provocare l'intervento sia sorto dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
il nel Pt_1
costituirsi, non aveva svolto alcuna domanda nei confronti degli enti impositori, implicitamente rinunciando a eventuali richieste o eccezioni svolte nella fase di opposizione, limitandosi a contestare la regolarità e validità degli atti esecutivi compiuti da parte attrice;
pertanto non avrebbe potuto CP_6
essere condannata per fatti attribuiti a detti enti;
il giudice, in assenza di tale condizione vincolante, non avrebbe potuto concedere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio, non essendovene alcuna necessità; come statuito da Cass. civ. 27798/2019 la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa, o dal quale pretende essere garantita;
il Tribunale non ha accolto la richiesta di estromissione senza fornire alcuna motivazione sul punto, non ha indicato le ragioni per cui ha condannato il alla rifusione delle spese di lite in favore degli enti impositori e non ha fatto Pt_1 alcun riferimento all'interesse ad agire di questi ultimi;
gli enti impositori si erano costituiti anteriormente al debitore convenuto e non potevano svolgere domande o eccezioni nei confronti del medesimo in quanto anche loro convenuti e non terzi chiamati;
come tali non potevano agire nei confronti di un altro convenuto;
gli enti avrebbero potuto intervenire spontaneamente nel giudizio o esservi chiamati, e solo in tali vesti processuali avrebbero potuto svolgere domande o eccezioni nei confronti del convenuto odierno appellante;
deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità della costituzione e dell'attività difensiva degli enti impositori, riformando la sentenza anche in punto condanna alla rifusione delle spese in loro favore, così come in favore di che illegittimamente li CP_6
ha convenuti in giudizio.
Gli appellati rilevano l'infondatezza del motivo.
L' richiama le argomentazioni svolte in sentenza, osservando che la stessa non Controparte_1
presenta alcun difetto di motivazione e che correttamente ha provveduto a chiamare in causa gli CP_6
pagina 6 di 12 enti sostanzialmente creditori, i quali erano gli unici a poter contraddire sui profili di opposizione sollevati dall'esecutato, che coinvolgevano aspetti sostanziali del credito.
Il evidenzia che: ha convenuto in giudizio il e le altre CP_2 CP_2 CP_6 Controparte_2
amministrazioni ab origine con l'atto di citazione, non essendovi alcuna violazione degli artt. 183 comma 5 e 269 comma 3 c.p.c.; in considerazione delle deduzioni svolte dal nel ricorso ex art. Pt_1
615 comma 2 c.p.c., si è vista costretta a citare in giudizio anche gli enti impositori, quali CP_6
soggetti titolari del credito in contestazione e in grado di eccepire e provare la ritualità e correttezza delle attività svolte prima dell'emissione delle cartelle esattoriali, in particolare (per quanto interessa il
) la notifica dei verbali di contestazione della violazione del codice della strada e la Controparte_2
formazione dei ruoli;
la motivazione della sentenza di primo grado è corretta e immune da vizi;
gli enti non dovevano affatto proporre domande contro la stessa inoltre quelle proposte dal CP_6 CP_2
nel giudizio di primo grado non sono “domande”, ma semplici eccezioni alle tesi della parte
[...] che si è opposta all'intervento nel giudizio esecutivo;
peraltro la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di un convenuto nei confronti degli altri convenuti (c.d. "domanda trasversale") non può che qualificarsi come domanda riconvenzionale, da esperirsi con la comparsa di costituzione a pena di decadenza nel termine dell'art 167 c.p.c..
Il espone che la motivazione della sentenza è pienamente convincente sia in fatto Controparte_4 che in diritto;
che l'avv. introducendo le opposizioni all'esecuzione sfociate nel presente Pt_1
giudizio, ha proposto eccezioni relative al merito della pretesa (prescrizione, mancata notifica degli atti prodromici, ecc.) che devono essere decise nel contraddittorio con gli enti impositori, ovvero i soggetti legittimati a contraddire nel merito della pretesa impositiva;
che la partecipazione di tali enti al giudizio ben può essere provocata attraverso la notifica dell'atto di citazione da parte dell'incaricato della riscossione, a valere quale litis denuntiatio di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999 (Cass. civ. 16685/2019).
Il motivo è infondato.
L'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. ha una struttura bifasica;
il debitore esecutato che contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione propone l'opposizione con ricorso, che introduce una fase cautelare davanti al Giudice dell'esecuzione pendente;
dopo l'emissione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione viene introdotto, dalla parte che ha interesse, il giudizio di merito entro il termine assegnato.
L'atto di citazione di introduttivo del giudizio di primo grado, è un “atto di citazione per la CP_6
introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizioni alla esecuzione immobiliare r.g.e. imm.
36/2016 proposte dal debitore esecutato ex art 615 comma 2° c.p.c.”.
pagina 7 di 12 Il debitore esecutato aveva infatti contestato il diritto di a intervenire Parte_1 CP_6 nell'esecuzione in corso, proponendo ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c. con cui aveva allegato, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto delle cartelle opposte e la genericità degli estratti di ruolo, la prescrizione dei crediti, la mancata notifica di atti precedenti e prodromici alle cartelle.
convenuta nella fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione introdotta da a seguito CP_6 Pt_1 dell'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecutività dei ruoli opposti, era la parte interessata a introdurre la fase di merito del giudizio, che ha infatti introdotto ai sensi dell'art. 616
c.p.c..
Con l'atto di citazione ha legittimamente evocato in giudizio, oltre ad gli enti creditori. Parte_1
Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
La lite promossa contro era quella introdotta da con i ricorsi ex art. 615 comma CP_6 Parte_1
2 c.p.c., che non riguardava esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, ma il merito delle pretese creditorie e questioni antecedenti le cartelle di pagamento.
La chiamata in causa dell'ente creditore, cui fa riferimento l'art. 39 citato, può ben avvenire con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, che non introduce un giudizio ex novo, ma la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziato con la fase cautelare.
Non è quindi pertinente il richiamo degli artt. 269 comma 3 e 183 comma 5 c.p.c., concernenti la fattispecie ordinaria in cui l'attore introduce un giudizio ex novo e intende chiamare in causa un terzo quando l'esigenza sorga dalle difese del convenuto (che non possono essere note prima della sua costituzione in giudizio).
Nella fattispecie in esame non occorreva un'autorizzazione del Giudice perché potesse CP_6 convenire in giudizio gli enti creditori con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito, in virtù del disposto dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e tenuto conto delle questioni già prospettate dal debitore esecutato con i ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c..
Peraltro il Giudice, ove fosse stato richiesto di autorizzare la chiamata in causa di tali enti, l'avrebbe sicuramente concessa, a fronte dell'art. 39 citato e tenuto conto del tenore delle questioni già prospettate dal debitore esecutato.
E' conseguentemente infondata la deduzione dell'appellante secondo cui la valutazione dell'interesse a chiamare in causa gli enti creditori doveva essere effettuata dopo la sua costituzione nel giudizio di merito e tenendo conto delle difese ivi svolte.
pagina 8 di 12 Come sopra esposto, le posizioni del debitore esecutato rilevanti al fine dell'evocazione in giudizio degli enti creditori da parte dell'agente della riscossione, sono quelle assunte con i ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c., che introducono il giudizio di opposizione all'esecuzione.
Non è comunque vero che con la comparsa di costituzione nella fase di merito, ha Parte_1
rinunciato a pretese diverse da quelle relative alla contestazione della regolarità e validità degli atti esecutivi compiuti da non rinvenendosi alcuna rinuncia alle questioni relative all'infondatezza CP_6
delle pretese creditorie e alla genericità degli estratti di ruolo, alla prescrizione dei crediti, alla mancata notifica di atti precedenti e prodromici alle cartelle di pagamento opposte, che hanno formato oggetto del giudizio di merito e su cui si è pronunciato il Tribunale con la sentenza.
Quanto alle deduzioni svolte dagli enti creditori con la comparsa di costituzione nel giudizio di merito, le stesse non costituiscono domande di convenuti nei confronti di un altro convenuto, ma eccezioni e difese avverso le domande proposte dal debitore esecutato con il ricorso introduttivo dell'opposizione all'esecuzione.
L'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Gli enti creditori hanno contestato tale domanda di accertamento negativo e hanno proposto difese e prodotto documenti al fine di dimostrare al contrario l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, avendovi un evidente interesse trattandosi dei soggetti titolari dei crediti fatti valere dall'agente della riscossione.
Correttamente e con adeguata motivazione il Tribunale ha quindi rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'evocazione in giudizio degli enti creditori, della loro costituzione e delle difese svolte, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione nella sentenza e risultando infondate le argomentazioni svolte nel motivo di appello.
La regolamentazione delle spese di lite è correttamente avvenuta in applicazione del principio della soccombenza.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, allegando che: il Tribunale ha errato nel determinare i compensi con riferimento allo scaglione da
€ 52.000 a € 260.000 perché non ha considerato che, a seguito della declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice del Lavoro, l'importo richiesto nell'interesse di pari a CP_7
€ 50.682,35, doveva essere detratto dal valore della causa indicato nell'atto introduttivo;
il valore della vertenza proseguita avanti a sé era diminuito a € 21.818,31, pertanto lo scaglione di valore avrebbe dovuto essere quello da € 5.201 a 26.000; adottando il medesimo criterio di determinazione (i valori pagina 9 di 12 minimi della tabella di riferimento ex D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. 37/2018 tenuto conto della natura documentale della vertenza) l'importo da liquidare a parte attrice ammontava a complessivi € 2.738,00; la sentenza deve quindi essere riformata riducendo l'importo delle competenze di lite in favore di eliminando la condanna in favore degli enti creditori. CP_6
L'appellato rileva l'infondatezza del motivo, replicando che in merito allo scaglione Controparte_2
di riferimento per la liquidazione delle spese deve farsi riferimento alla domanda introduttiva, senza che possano rilevare le eccezioni o le vicende processuali successive.
Il svolge analoghe considerazioni. Controparte_4
L' osserva che il motivo d'appello potrebbe essere teoricamente fondato, ma non Controparte_1
comporterebbe una sostanziale revisione della quantificazione delle spese, in quanto applicando lo scaglione inferiore rispetto a quello utilizzato dal Tribunale, la Corte dovrebbe considerare che il nuovo valore non si colloca più “vicino al minimo”, ma si pone adesso in prossimità del massimo, applicando i valori medi con un leggero aumento tenendo conto dell'impegno di reperire i diversi documenti
(alcuni risalenti) negli archivi.
La Corte osserva quanto segue.
Si condivide il rilievo svolto dall'appellante secondo cui il corretto valore della causa, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, debba essere quello che non tiene conto del valore della domanda oggetto di provvedimento di separazione, in quanto da trattare davanti al Giudice del Lavoro con il rito del lavoro (cartelle di pagamento relative a contributi alla Cassa
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense).
Le spese di lite relative a tale domanda, nel rapporto tra CP_1 Controparte_10
Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, sono di competenza del Giudice del
[...]
Lavoro a cui la causa separata è stata rimessa;
e le altre parti dell'odierno giudizio non hanno svolto attività difensiva sul punto.
La causa deve pertanto essere considerata di valore pari a € 21.818,31, come allegato dall'appellante, e i compensi devono essere liquidati tenendo conto dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a
€ 26.000,00.
Tuttavia tale considerazione non comporta una modifica della pronuncia, ritenendo questa Corte congruo, anche alla luce dello scaglione indicato, il compenso di € 5.635,00.
Il Tribunale ha infatti ridotto ai valori minimi i compensi previsti dalle tabelle per lo scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00 anche tenendo conto che il valore della causa era vicino al minimo dello pagina 10 di 12 scaglione, e comunque svolgendo la valutazione avendo quale parametro compensi medi molto più elevati.
Il valore qui preso in considerazione (€ 21.818,31) è invece più vicino al massimo che al minimo dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00; e appare giustificato un aumento dei compensi medi tenendo conto della concreta attività svolta, con riferimento alle plurime questioni trattate nel primo grado di giudizio, al numero di cartelle in contestazione, alla copiosa produzione documentale, al numero di parti in causa, risultando congrui gli stessi importi liquidati dal Tribunale per ciascuna fase (€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 1.620,00 per fase istruttoria, € 2.025,00 per fase decisionale).
In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante propone una domanda non svolta con l'atto di citazione in appello, né peraltro in primo grado (domanda del seguente tenore letterale: <accerti
d'ufficio che il Tribunale di Verbania, con provvedimento del 19/1/21 aveva disposto quanto segue: “Il
Giudice ritenuto opportuno mantenere ferma la data dell'udienza già fissata ...conferma la data del
17/03/2021” In realtà la data indicata in atto di citazione era il 11/3/21: Il Giudice non aveva adottato alcun altro provvedimento in precedenza. L'appellante, per l'effetto, insta affinché la Corte dichiari;
1)
l'inammissibilità delle domande svolte dagli altri convenuti nei confronti del signor in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio>>), con cui chiede - come si evince dalla sua illustrazione in comparsa conclusionale - che venga accertata la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado degli enti creditori e che, per l'effetto, venga dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dai medesimi nei confronti dell'appellante in primo grado e in appello.
La domanda è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata proposta con l'atto d'appello.
La tardiva costituzione di una parte nel giudizio di primo grado non può infatti essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello.
Non viene pertanto esaminata nel merito.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata con la diversa motivazione sopra indicata in punto spese di lite.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di tutte le parti appellate costituite.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione pagina 11 di 12 della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi (considerato che l'oggetto del giudizio d'appello è più limitato di quello del primo grado), per ciascuna parte: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non sussistono i presupposti per la condanna delle parti appellate ex art. 96 c.p.c. come domandato dall'appellante, tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 250/2022 del Tribunale di Parte_1
Verbania, pubblicata il 3.6.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle parti appellate , e che liquida per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
ciascuna di esse in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1544/2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), avvocato in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano, Via Festa del Perdono 6, presso lo studio e la residenza;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P. IVA ); Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Contro
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliata in via Arsenale, n. 21;
PARTE APPELLATA
Contro
pagina 1 di 12 (C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 Persona_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo, Mariarosaria Autieri,
Annalisa Pelucchi, Irma Marinelli e Sabrina Maria Licciardo, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
PARTE APPELLATA
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Giovanni Giuffria, domiciliato presso l'Avvocatura
[...]
Comunale a in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 15; CP_4
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Chiede che codesta Corte accerti d'ufficio che il Tribunale di Verbania, con provvedimento del 19/1/21 aveva disposto quanto segue: “Il Giudice ritenuto opportuno mantenere ferma la data dell'udienza già fissata ... conferma la data del 17/03/2021”; in realtà la data indicata in atto di citazione era il 11/3/21; il Giudice non aveva adottato alcun altro provvedimento in precedenza. L'appellante, per l'effetto, insta affinché la Corte dichiari l'inammissibilità delle domande svolte dagli altri convenuti nei confronti del signor in entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
e riformi i capi riportati, e contestati, nella narrativa della sentenza n° 250/22 nel giudizio RG 1545/20 pubblicata dal Tribunale di Verbania il 3 giugno 2022 e, per l'effetto, accerti e dichiari:
-l'inammissibilità, e conseguente nullità, della vocatio in ius degli Enti impositori, poiché svolta nell'atto introduttivo del giudizio senza la preventiva richiesta ed autorizzazione del Giudice, ai sensi degli artt. 183 comma 5 e 269 comma 3 c.p.c., atteso che il convenuto principale non aveva sollevato alcuna contestazione, nemmeno avanti il Giudice dell'Esecuzione, in merito al credito di detti Enti;
-che il Tribunale, ove ha avallato l'operato di quanto alla vocatio degli Enti impositori, statuendo CP_6
l'assenza di violazione del dettato cogente di cui agli artt. 183 comma 5 e 269 comma 3 c.p.c. non ha giudicato nel rispetto del dettato normativo;
-che il Giudice di primo grado, nel rigettare la richiesta dell'estromissione dal giudizio degli Enti creditori, pur a fronte delle contestazioni del debitore, non aveva motivato il provvedimento, omettendo pagina 2 di 12 di rilevare come quest'ultimo non avesse reiterato alcuna contestazione, svolto alcuna domanda o sollevato alcuna eccezione in merito al loro operato;
-che il Tribunale non aveva rilevato l'assenza di interesse ad agire di detti Enti, in mancanza di contestazioni od eccezioni sollevate dall'appellante;
-l'inammissibilità della costituzione degli Enti Creditori, e la conseguente nullità della loro attività difensiva, esplicata nella formulazione di domande di condanna del debitore, convenuto pari loro, nonché svolta in favore di parte attrice, a difesa degli atti di esecuzione;
-che il Tribunale, era incorso in errore ove non aveva considerato che, a seguito della propria declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice del Lavoro, l'importo richiesto dall'attrice nell'interesse di pari a € 50.682,35 doveva essere detratto dal valore di causa CP_7
indicato in atto introduttivo;
-che il valore della vertenza proseguita avanti a sé era diminuito a € 21.818,31pertanto ricompreso nello scaglione di valore da € 5.201 a 26.000;
-che adottando il medesimo criterio di determinazione (i valori minimi della tabella di riferimento ex
Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 37/2018 tenuto conto della natura documentale della vertenza) l'importo da liquidare a parte attrice ammontava a complessivi € 2.738,00;
-che la liquidazione delle spese e competenze di lite in favore di , in Controparte_1
ragione dell'inammissibilità della convenzione in giudizio degli Enti creditori, e dell'attività difensiva successivamente svolta a difesa del proprio operato contra legem, determina la riduzione delle medesime nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Per l'effetto, riformare la pronuncia impugnata in accoglimento delle prefate conclusioni, e condannare
, e all'integrale refusione, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
dell'appellante, delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
valutare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il contegno processuale degli Enti Impositori che hanno costretto l'odierno appellante ad assumere difese anche nelle fasi successive alla costituzione in giudizio.
PER L : Controparte_1
Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché infondato. Vinte le spese.
PER IL : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare il ricorso in appello perché infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verbania, sezione civile, n.
250/2022 pubblicata il 3.6.2022 ed emessa nel giudizio RG n. 1545/2020, Repert. n. 346/2022 del
03/06/2022.
pagina 3 di 12 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico Comune di Milano, di entrambi i gradi di giudizio.
PER IL : Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie del caso, rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha proposto una serie di giudizi di opposizione all'esecuzione mediante ricorsi ex Parte_1
art. 615 comma 2 c.p.c., quale debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.
n. 36/2016 incardinata innanzi al Tribunale di Verbania, con riferimento all'atto di intervento dell' in data 22.6.2018 per il credito portato da cartelle esattoriali e Controparte_1
da avvisi di accertamento esecutivi, con enti impositori , Cassa Controparte_4 Controparte_2
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di
Verbano Cusio Ossola, Amministrazione Finanziaria Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1
Milano.
Il Giudice dell'Esecuzione, previa riunione dei sub-procedimenti, ha disposto la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione, fissando il termine per introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione l' ha introdotto il giudizio di merito, con unico Controparte_1
atto per tutti i sub-procedimenti, convenendo in giudizio sia il debitore opponente sia Parte_1
gli enti impositori titolari dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di accertamento opposti (dando atto che il aveva contestato il merito delle pretese, nonché tutta l'attività antecedente alla Pt_1
consegua dei ruoli ad e comunque la prescrizione dei crediti); ha Controparte_1
chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare per infondatezza le opposizioni proposte da Pt_1
e, per l'effetto, di dichiarare legittimi, validi e efficaci le cartelle esattoriali e gli atti di
[...] accertamento e conseguentemente l'intervento nell'esecuzione immobiliare.
Il , il e l' ( Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 [...]
), costituendosi, hanno chiesto di dichiarare inammissibili e Controparte_8
rigettare le domande di Parte_1
pagina 4 di 12 La ha eccepito preliminarmente l'erronea Parte_2
introduzione della fase di merito con citazione dinanzi al Giudice Civile anziché con ricorso dinanzi al
Giudice del Lavoro ex art. 414 c.p.c.. ha chiesto di dichiarare inammissibile l'intervento nella procedura esecutiva Parte_1 dell' ; di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in giudizio degli Controparte_1
enti impositori poiché svolta con atto di citazione senza previa autorizzazione del giudice, in violazione del combinato disposto degli artt. 269 comma 3 e 183 comma 5 c.p.c., di estromettere conseguentemente dal giudizio detti enti;
di rigettare le domande avversarie.
Il Tribunale di Verbania ha disposto la separazione delle domande inerenti le opposizioni per cartelle relative a contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il mutamento del rito rispetto a tali domande, mandando gli atti al Presidente del Tribunale per l'iscrizione del procedimento nel Registro Ruolo Lavoro e per l'assegnazione al Giudice tabellarmente competente.
Con sentenza n. 250/2022, pubblicata il 3.6.2022, il Tribunale ha:
-respinto la richiesta di di estromettere gli enti impositori per inammissibilità della loro Parte_1
evocazione in giudizio senza previa autorizzazione, rilevando che ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 112/1999 il concessionario per la riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi (come nel caso di specie, tenuto conto della natura delle contestazioni mosse dal debitore esecutato), deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
ne deriva che la vocatio degli enti impositori costituisce l'espressione di un diritto potestativo attribuito direttamente dal legislatore al concessionario, il cui esercizio non richiede alcuna autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria adita;
-rigettato le opposizioni all'esecuzione proposte da nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva Trib. Verbania r.g. n.36/2016;
-condannato a rimborsare all' al Parte_1 Controparte_1 CP_4
, al e all , le spese di lite, liquidando a titolo di
[...] Controparte_2 Controparte_1 compensi la somma di € 5.635,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi di seguito esposti e formulando le conclusioni sopra riportate.
L' , il e il costituendosi, hanno chiesto di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 respingere l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado, e formulando le conclusioni sopra riportate.
L' non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_9
pagina 5 di 12 II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la richiesta di estromettere gli enti impositori, in quanto evocati in giudizio senza previa autorizzazione giudiziale ex artt. 269 e 183 coma 5 c.p.c., allegando che: l'art. 39 D. Lgs. 112/1999 dispone che il concessionario deve chiamare in causa gli enti impositori, non convenirli in giudizio;
e questo deve avvenire sempre previa autorizzazione del giudice, che la concederà solo se riterrà che l'interesse a provocare l'intervento sia sorto dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
il nel Pt_1
costituirsi, non aveva svolto alcuna domanda nei confronti degli enti impositori, implicitamente rinunciando a eventuali richieste o eccezioni svolte nella fase di opposizione, limitandosi a contestare la regolarità e validità degli atti esecutivi compiuti da parte attrice;
pertanto non avrebbe potuto CP_6
essere condannata per fatti attribuiti a detti enti;
il giudice, in assenza di tale condizione vincolante, non avrebbe potuto concedere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio, non essendovene alcuna necessità; come statuito da Cass. civ. 27798/2019 la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa, o dal quale pretende essere garantita;
il Tribunale non ha accolto la richiesta di estromissione senza fornire alcuna motivazione sul punto, non ha indicato le ragioni per cui ha condannato il alla rifusione delle spese di lite in favore degli enti impositori e non ha fatto Pt_1 alcun riferimento all'interesse ad agire di questi ultimi;
gli enti impositori si erano costituiti anteriormente al debitore convenuto e non potevano svolgere domande o eccezioni nei confronti del medesimo in quanto anche loro convenuti e non terzi chiamati;
come tali non potevano agire nei confronti di un altro convenuto;
gli enti avrebbero potuto intervenire spontaneamente nel giudizio o esservi chiamati, e solo in tali vesti processuali avrebbero potuto svolgere domande o eccezioni nei confronti del convenuto odierno appellante;
deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità della costituzione e dell'attività difensiva degli enti impositori, riformando la sentenza anche in punto condanna alla rifusione delle spese in loro favore, così come in favore di che illegittimamente li CP_6
ha convenuti in giudizio.
Gli appellati rilevano l'infondatezza del motivo.
L' richiama le argomentazioni svolte in sentenza, osservando che la stessa non Controparte_1
presenta alcun difetto di motivazione e che correttamente ha provveduto a chiamare in causa gli CP_6
pagina 6 di 12 enti sostanzialmente creditori, i quali erano gli unici a poter contraddire sui profili di opposizione sollevati dall'esecutato, che coinvolgevano aspetti sostanziali del credito.
Il evidenzia che: ha convenuto in giudizio il e le altre CP_2 CP_2 CP_6 Controparte_2
amministrazioni ab origine con l'atto di citazione, non essendovi alcuna violazione degli artt. 183 comma 5 e 269 comma 3 c.p.c.; in considerazione delle deduzioni svolte dal nel ricorso ex art. Pt_1
615 comma 2 c.p.c., si è vista costretta a citare in giudizio anche gli enti impositori, quali CP_6
soggetti titolari del credito in contestazione e in grado di eccepire e provare la ritualità e correttezza delle attività svolte prima dell'emissione delle cartelle esattoriali, in particolare (per quanto interessa il
) la notifica dei verbali di contestazione della violazione del codice della strada e la Controparte_2
formazione dei ruoli;
la motivazione della sentenza di primo grado è corretta e immune da vizi;
gli enti non dovevano affatto proporre domande contro la stessa inoltre quelle proposte dal CP_6 CP_2
nel giudizio di primo grado non sono “domande”, ma semplici eccezioni alle tesi della parte
[...] che si è opposta all'intervento nel giudizio esecutivo;
peraltro la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di un convenuto nei confronti degli altri convenuti (c.d. "domanda trasversale") non può che qualificarsi come domanda riconvenzionale, da esperirsi con la comparsa di costituzione a pena di decadenza nel termine dell'art 167 c.p.c..
Il espone che la motivazione della sentenza è pienamente convincente sia in fatto Controparte_4 che in diritto;
che l'avv. introducendo le opposizioni all'esecuzione sfociate nel presente Pt_1
giudizio, ha proposto eccezioni relative al merito della pretesa (prescrizione, mancata notifica degli atti prodromici, ecc.) che devono essere decise nel contraddittorio con gli enti impositori, ovvero i soggetti legittimati a contraddire nel merito della pretesa impositiva;
che la partecipazione di tali enti al giudizio ben può essere provocata attraverso la notifica dell'atto di citazione da parte dell'incaricato della riscossione, a valere quale litis denuntiatio di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999 (Cass. civ. 16685/2019).
Il motivo è infondato.
L'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. ha una struttura bifasica;
il debitore esecutato che contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione propone l'opposizione con ricorso, che introduce una fase cautelare davanti al Giudice dell'esecuzione pendente;
dopo l'emissione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione viene introdotto, dalla parte che ha interesse, il giudizio di merito entro il termine assegnato.
L'atto di citazione di introduttivo del giudizio di primo grado, è un “atto di citazione per la CP_6
introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizioni alla esecuzione immobiliare r.g.e. imm.
36/2016 proposte dal debitore esecutato ex art 615 comma 2° c.p.c.”.
pagina 7 di 12 Il debitore esecutato aveva infatti contestato il diritto di a intervenire Parte_1 CP_6 nell'esecuzione in corso, proponendo ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c. con cui aveva allegato, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto delle cartelle opposte e la genericità degli estratti di ruolo, la prescrizione dei crediti, la mancata notifica di atti precedenti e prodromici alle cartelle.
convenuta nella fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione introdotta da a seguito CP_6 Pt_1 dell'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecutività dei ruoli opposti, era la parte interessata a introdurre la fase di merito del giudizio, che ha infatti introdotto ai sensi dell'art. 616
c.p.c..
Con l'atto di citazione ha legittimamente evocato in giudizio, oltre ad gli enti creditori. Parte_1
Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
La lite promossa contro era quella introdotta da con i ricorsi ex art. 615 comma CP_6 Parte_1
2 c.p.c., che non riguardava esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, ma il merito delle pretese creditorie e questioni antecedenti le cartelle di pagamento.
La chiamata in causa dell'ente creditore, cui fa riferimento l'art. 39 citato, può ben avvenire con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, che non introduce un giudizio ex novo, ma la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziato con la fase cautelare.
Non è quindi pertinente il richiamo degli artt. 269 comma 3 e 183 comma 5 c.p.c., concernenti la fattispecie ordinaria in cui l'attore introduce un giudizio ex novo e intende chiamare in causa un terzo quando l'esigenza sorga dalle difese del convenuto (che non possono essere note prima della sua costituzione in giudizio).
Nella fattispecie in esame non occorreva un'autorizzazione del Giudice perché potesse CP_6 convenire in giudizio gli enti creditori con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito, in virtù del disposto dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e tenuto conto delle questioni già prospettate dal debitore esecutato con i ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c..
Peraltro il Giudice, ove fosse stato richiesto di autorizzare la chiamata in causa di tali enti, l'avrebbe sicuramente concessa, a fronte dell'art. 39 citato e tenuto conto del tenore delle questioni già prospettate dal debitore esecutato.
E' conseguentemente infondata la deduzione dell'appellante secondo cui la valutazione dell'interesse a chiamare in causa gli enti creditori doveva essere effettuata dopo la sua costituzione nel giudizio di merito e tenendo conto delle difese ivi svolte.
pagina 8 di 12 Come sopra esposto, le posizioni del debitore esecutato rilevanti al fine dell'evocazione in giudizio degli enti creditori da parte dell'agente della riscossione, sono quelle assunte con i ricorsi ex art. 615 comma 2 c.p.c., che introducono il giudizio di opposizione all'esecuzione.
Non è comunque vero che con la comparsa di costituzione nella fase di merito, ha Parte_1
rinunciato a pretese diverse da quelle relative alla contestazione della regolarità e validità degli atti esecutivi compiuti da non rinvenendosi alcuna rinuncia alle questioni relative all'infondatezza CP_6
delle pretese creditorie e alla genericità degli estratti di ruolo, alla prescrizione dei crediti, alla mancata notifica di atti precedenti e prodromici alle cartelle di pagamento opposte, che hanno formato oggetto del giudizio di merito e su cui si è pronunciato il Tribunale con la sentenza.
Quanto alle deduzioni svolte dagli enti creditori con la comparsa di costituzione nel giudizio di merito, le stesse non costituiscono domande di convenuti nei confronti di un altro convenuto, ma eccezioni e difese avverso le domande proposte dal debitore esecutato con il ricorso introduttivo dell'opposizione all'esecuzione.
L'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Gli enti creditori hanno contestato tale domanda di accertamento negativo e hanno proposto difese e prodotto documenti al fine di dimostrare al contrario l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, avendovi un evidente interesse trattandosi dei soggetti titolari dei crediti fatti valere dall'agente della riscossione.
Correttamente e con adeguata motivazione il Tribunale ha quindi rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'evocazione in giudizio degli enti creditori, della loro costituzione e delle difese svolte, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione nella sentenza e risultando infondate le argomentazioni svolte nel motivo di appello.
La regolamentazione delle spese di lite è correttamente avvenuta in applicazione del principio della soccombenza.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, allegando che: il Tribunale ha errato nel determinare i compensi con riferimento allo scaglione da
€ 52.000 a € 260.000 perché non ha considerato che, a seguito della declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice del Lavoro, l'importo richiesto nell'interesse di pari a CP_7
€ 50.682,35, doveva essere detratto dal valore della causa indicato nell'atto introduttivo;
il valore della vertenza proseguita avanti a sé era diminuito a € 21.818,31, pertanto lo scaglione di valore avrebbe dovuto essere quello da € 5.201 a 26.000; adottando il medesimo criterio di determinazione (i valori pagina 9 di 12 minimi della tabella di riferimento ex D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. 37/2018 tenuto conto della natura documentale della vertenza) l'importo da liquidare a parte attrice ammontava a complessivi € 2.738,00; la sentenza deve quindi essere riformata riducendo l'importo delle competenze di lite in favore di eliminando la condanna in favore degli enti creditori. CP_6
L'appellato rileva l'infondatezza del motivo, replicando che in merito allo scaglione Controparte_2
di riferimento per la liquidazione delle spese deve farsi riferimento alla domanda introduttiva, senza che possano rilevare le eccezioni o le vicende processuali successive.
Il svolge analoghe considerazioni. Controparte_4
L' osserva che il motivo d'appello potrebbe essere teoricamente fondato, ma non Controparte_1
comporterebbe una sostanziale revisione della quantificazione delle spese, in quanto applicando lo scaglione inferiore rispetto a quello utilizzato dal Tribunale, la Corte dovrebbe considerare che il nuovo valore non si colloca più “vicino al minimo”, ma si pone adesso in prossimità del massimo, applicando i valori medi con un leggero aumento tenendo conto dell'impegno di reperire i diversi documenti
(alcuni risalenti) negli archivi.
La Corte osserva quanto segue.
Si condivide il rilievo svolto dall'appellante secondo cui il corretto valore della causa, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, debba essere quello che non tiene conto del valore della domanda oggetto di provvedimento di separazione, in quanto da trattare davanti al Giudice del Lavoro con il rito del lavoro (cartelle di pagamento relative a contributi alla Cassa
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense).
Le spese di lite relative a tale domanda, nel rapporto tra CP_1 Controparte_10
Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, sono di competenza del Giudice del
[...]
Lavoro a cui la causa separata è stata rimessa;
e le altre parti dell'odierno giudizio non hanno svolto attività difensiva sul punto.
La causa deve pertanto essere considerata di valore pari a € 21.818,31, come allegato dall'appellante, e i compensi devono essere liquidati tenendo conto dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a
€ 26.000,00.
Tuttavia tale considerazione non comporta una modifica della pronuncia, ritenendo questa Corte congruo, anche alla luce dello scaglione indicato, il compenso di € 5.635,00.
Il Tribunale ha infatti ridotto ai valori minimi i compensi previsti dalle tabelle per lo scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00 anche tenendo conto che il valore della causa era vicino al minimo dello pagina 10 di 12 scaglione, e comunque svolgendo la valutazione avendo quale parametro compensi medi molto più elevati.
Il valore qui preso in considerazione (€ 21.818,31) è invece più vicino al massimo che al minimo dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00; e appare giustificato un aumento dei compensi medi tenendo conto della concreta attività svolta, con riferimento alle plurime questioni trattate nel primo grado di giudizio, al numero di cartelle in contestazione, alla copiosa produzione documentale, al numero di parti in causa, risultando congrui gli stessi importi liquidati dal Tribunale per ciascuna fase (€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 1.620,00 per fase istruttoria, € 2.025,00 per fase decisionale).
In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante propone una domanda non svolta con l'atto di citazione in appello, né peraltro in primo grado (domanda del seguente tenore letterale: <accerti
d'ufficio che il Tribunale di Verbania, con provvedimento del 19/1/21 aveva disposto quanto segue: “Il
Giudice ritenuto opportuno mantenere ferma la data dell'udienza già fissata ...conferma la data del
17/03/2021” In realtà la data indicata in atto di citazione era il 11/3/21: Il Giudice non aveva adottato alcun altro provvedimento in precedenza. L'appellante, per l'effetto, insta affinché la Corte dichiari;
1)
l'inammissibilità delle domande svolte dagli altri convenuti nei confronti del signor in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio>>), con cui chiede - come si evince dalla sua illustrazione in comparsa conclusionale - che venga accertata la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado degli enti creditori e che, per l'effetto, venga dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dai medesimi nei confronti dell'appellante in primo grado e in appello.
La domanda è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata proposta con l'atto d'appello.
La tardiva costituzione di una parte nel giudizio di primo grado non può infatti essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello.
Non viene pertanto esaminata nel merito.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata con la diversa motivazione sopra indicata in punto spese di lite.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di tutte le parti appellate costituite.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione pagina 11 di 12 della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi (considerato che l'oggetto del giudizio d'appello è più limitato di quello del primo grado), per ciascuna parte: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Non sussistono i presupposti per la condanna delle parti appellate ex art. 96 c.p.c. come domandato dall'appellante, tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 250/2022 del Tribunale di Parte_1
Verbania, pubblicata il 3.6.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle parti appellate , e che liquida per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
ciascuna di esse in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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