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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese - Giudice –
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4985/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 25/02/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] l' 11/05/1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. D'ADDIO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] l' 11/05/1979 e residente a [...]Controparte_1
(CE) alla via Gianfrotta n. 91;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 02/04/2019 e che dal matrimonio era nato un figlio ( , nato il Per_1
24/06/2006), ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto l' 11/08/2003 a Capua alle condizioni indicate dal ricorso. In particolare ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale;
revocare l' obbligo di corrispondere il mantenimento per il figlio e la resistente. All'udienza del ha dichiarato la disponibilità a versare l'assegno di € 150,00 direttamente al figlio e chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
All'udienza del 03/12/24, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato del Tribunale ha adottato i provvedimenti urgenti ex art.708 c. p.c. e rimesso le parti dinnanzi al G.I.
Sentito il figlio , sulle conclusioni del ricorrente, la causa è stata rimessa al Per_1 collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta.
Per quanto riguarda la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, il figlio
, non economicamente autosufficiente, ha dichiarato di vivere stabilmente con la madre, Per_1 pertanto, tenuto conto che l'assegnazione della casa coniugale tutela l'interesse del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente a godere dell'habitat domestico, la domanda non può essere accolta. Né può ritenersi che sia economicamente autosufficiente atteso che Per_1 percepisce, come dichiarato, circa € 200,00 mensili.
In mancanza di domanda, nulla va disposto a carico del ricorrente a titolo di assegno divorzile e va revocato l'assegno di mantenimento in quanto, con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, viene meno il titolo che fonda il relativo diritto.
Quanto alla misura dell'assegno per il figlio , tenuto conto che lo stesso sta Per_1 lavorando presso l'azienda di famiglia e guadagna circa €200 al mese, considerato che il ricorrente si è reso disponibile a versare direttamente al figlio l'importo mensile di € 150,00, il Collegio ritiene congruo il versamento dell'assegno mensile di € 150,00. Detta somma andrà versata entro il cinque di ogni mese e rivalutata annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT –F.O.I.-, direttamente a , in mancanza di espressa domanda della resistente. Per_1
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
c) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere al figlio l'assegno mensile Per_1 di € 150,00; detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
d) revoca l'assegno a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente;
e) nulla per le spese di giudizio;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 57, parte II, serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25/02/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est
2) Dott. Luigia Franzese - Giudice –
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4985/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 25/02/2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] l' 11/05/1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. D'ADDIO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] l' 11/05/1979 e residente a [...]Controparte_1
(CE) alla via Gianfrotta n. 91;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 02/04/2019 e che dal matrimonio era nato un figlio ( , nato il Per_1
24/06/2006), ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto l' 11/08/2003 a Capua alle condizioni indicate dal ricorso. In particolare ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale;
revocare l' obbligo di corrispondere il mantenimento per il figlio e la resistente. All'udienza del ha dichiarato la disponibilità a versare l'assegno di € 150,00 direttamente al figlio e chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
All'udienza del 03/12/24, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato del Tribunale ha adottato i provvedimenti urgenti ex art.708 c. p.c. e rimesso le parti dinnanzi al G.I.
Sentito il figlio , sulle conclusioni del ricorrente, la causa è stata rimessa al Per_1 collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. marzo 1987 n. 74, l. 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi interrotta.
Per quanto riguarda la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, il figlio
, non economicamente autosufficiente, ha dichiarato di vivere stabilmente con la madre, Per_1 pertanto, tenuto conto che l'assegnazione della casa coniugale tutela l'interesse del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente a godere dell'habitat domestico, la domanda non può essere accolta. Né può ritenersi che sia economicamente autosufficiente atteso che Per_1 percepisce, come dichiarato, circa € 200,00 mensili.
In mancanza di domanda, nulla va disposto a carico del ricorrente a titolo di assegno divorzile e va revocato l'assegno di mantenimento in quanto, con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, viene meno il titolo che fonda il relativo diritto.
Quanto alla misura dell'assegno per il figlio , tenuto conto che lo stesso sta Per_1 lavorando presso l'azienda di famiglia e guadagna circa €200 al mese, considerato che il ricorrente si è reso disponibile a versare direttamente al figlio l'importo mensile di € 150,00, il Collegio ritiene congruo il versamento dell'assegno mensile di € 150,00. Detta somma andrà versata entro il cinque di ogni mese e rivalutata annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT –F.O.I.-, direttamente a , in mancanza di espressa domanda della resistente. Per_1
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
c) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere al figlio l'assegno mensile Per_1 di € 150,00; detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
d) revoca l'assegno a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente;
e) nulla per le spese di giudizio;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 57, parte II, serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25/02/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso