Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
Al fine dell'applicazione del regime di consegna condizionata, disciplinato dall'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, occorre aver riguardo a una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia da circa 2 anni prima dell'arresto, dove aveva ottenuto la formale residenza, ma privo di stabile lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/01/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 99
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37729/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA HA IG, n. a Vaslui (Romania) il 7.11.1976;
avverso la sentenza in data 28 settembre 2009 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino disponeva la consegna all'a.g. rumena di HA IG LA, cittadino rumeno, nei cui confronti era stato emesso in data 4 giugno 2008 mandato di arresto europeo (MAE) dal Tribunale di Vaslui per la esecuzione della pena di anni uno di reclusione inflitta con sentenza del medesimo Tribunale in data 17 dicembre 2007, divenuta definitiva in data 4 gennaio 2008, per il reato di guida senza patente in stato di ebbrezza, accertato il 3 giugno 2007 in Bucarest.
Il CA era stato arrestato dalla Polizia di Stato di Cuneo in data 10 settembre 2009 a seguito di segnalazione Interpol, e il Presidente della Corte di appello di Torino, convalidato l'arresto con ordinanza in data 11 settembre 2009, emetteva contestualmente ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Osservava la Corte di appello che non poteva essere fatta applicazione della disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art.18, lett. r) circa il rifiuto della consegna in caso di MAE emesso per l'espiazione di una pena non essendo il CA cittadino italiano ne' potendo considerarsi radicato stabilmente nel territorio italiano, dal momento che egli risultava risiedere in Italia da non prima del giugno 2007 (data dell'infrazione stradale accertata a suo carico in Romania), e non svolgeva alcuna stabile attività lavorativa, convivendo con la madre che rappresentava l'unica fonte di reddito familiare, lavorando come badante. Ricorre per cassazione il CA, a mezzo del difensore avv. Fulvio Violo, che deduce con un unico motivo la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), osservando che il rilievo svolto nella sentenza secondo cui il CA risiedeva da troppo poco tempo in Italia per poterlo considerare equiparabile al cittadino ai fini della predetta disposizione non si fondava su alcuna base normativa, dato che ne' l'art. 18 ne' l'art. 19, relativo al cd. MAE processuale, facevano riferimento a un periodo minimo di residenza ai fini dell'equiparazione del cittadino straniero a quello italiano.
Nel caso in esame era indiscutibile che il CA era stabilmente residente in Italia, dove viveva con la madre, unico affetto familiare rimastogli, ed aveva qui sempre lavorato, sino a quando era stato vittima di un incidente stradale che aveva determinato la perdita del posto di lavoro.
Una interpretazione che discriminasse il cittadino comunitario rispetto a quello nazionale ai fini del luogo di esecuzione della pena violerebbe non solo lo spirito dell'art. 4, n. 6, della decisione-quadro 2002/584/GAI ma si porrebbe in contrasto con l'art. 12 in relazione agli artt. 17 n. 1 e 18 n. 1 CE, in tema di status di cittadino comunitario e del diritto di circolazione e di soggiorno all'interno dell'UE.
Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.
Come si desume dalle informative trasmesse dalla locale Questura in data 16 novembre 2009 e dalla locale Stazione dei Carabinieri in data 20 novembre 2009, il CA vive da solo nella sua abitazione in Cuneo, senza attuale attività lavorativa;
inoltre, secondo gli accertamenti effettuati dalla Corte territoriale, non contestati in punto di fatto dal ricorrente, il medesimo risulta risiedere in Italia da non prima del giugno 2007.
In base al costante orientamento di questa Corte, ai fini dell'applicabilità del particolare regime di consegna disciplinato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c), occorre avere riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino;
con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, che dimostri che il predetto abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici (Cass., Sez. 6^, 19 marzo 2008 n. 12665); richiedendosi altresì che tale scelta sia indicativa di una volontà di stabile permanenza nel territorio italiano, per un apprezzabile periodo di tempo (Cass., Sez. 6^, 28 aprile 2008 n. 17643; Cass., Sez. F., 1 settembre 2009, n. 34213). In definitiva, per poter considerare sussistente il requisito della residenza in Italia, occorre che sia dimostrato che l'interessato non soltanto abbia la sua dimora abituale in un determinato luogo del nostro Paese, ma intenda permanervi stabilmente, con ciò stabilendo un radicamento nel territorio nazionale (Cass., Sez. 6^, 28 aprile 2008, n. 17643, cit.; Sez. 6^, 15 luglio 2009, n. 33511), dovendosi escludere, in particolare, che possano di per sè risultare idonee a comprovare la sussistenza del requisito richiesto dalla legge le certificazioni anagrafiche, aventi un valore meramente indiziario (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2004, n. 28617). Nel caso in esame, dalle informazioni acquisite presso la Questura e il Comando Carabinieri e dalla documentazione ad esse allegata si evince che il ricorrente vive da solo in Italia, ove ha formale residenza, senza stabile lavoro, da epoca non precisata, e comunque non anteriore al giugno 2007; avendo contatti familiari solo con la madre, che abita altrove.
Alla stregua di simili emergenze, non è possibile parlare di uno stabile radicamento del ricorrente nel territorio nazionale, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte;
non avendo d'altro canto il medesimo offerto elementi di fatto idonei a rappresentare una diversa realtà.
Pertanto, in mancanza di prova della effettiva residenza del ricorrente in Italia, il presente giudizio può ben essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della proposta questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r). Infatti, il CA, a prescindere dalla eventuale incostituzionalità della norma in esame, nei termini prospettati nel ricorso non può di certo invocare l'applicazione della causa di rifiuto della consegna prevista dalla stessa disposizione di legge. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010