Decreto cautelare 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/07/2025, n. 13201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13201 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8372 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. M_D AB05933 REG2024 0406012 del 09.07.2024 con il quale l’Amministrazione ha decretato e/o disposto il proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno del Comune di 2° Classe VFP1 della Marina Militare -OMISSIS- ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, co. 1, lett. a), 957, co. 1, lett. d), 1503, co. 2, lett. e), del d.lgs. n. 66/2010, con collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 16° giorno di licenza straordinaria di convalescenza per superamento del limite massimo della predetta licenza nel prolungamento della ferma contratta, ai sensi di quanto disposto dalla normativa sopracitata;
- del provvedimento interinale con il quale l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento a carico del Militare avente ad oggetto “superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, incorporata nella Marina militare quale VFP1 con decorrenza giuridica dal 28.02.2022, con provvedimento prot. n. 47527 del 26.01.2023 è stata ammessa a domanda alla prima rafferma annuale ai sensi dell’art. 954, comma 1, cod. ord. mil., con fine ferma prevista per il 07.02.2024; alla scadenza del periodo di rafferma, con dichiarazione del 07.02.2024 la ricorrente ha manifestato la sua volontà di accettare il prolungamento del periodo di rafferma ai sensi dell’art. 2204 cod. ord. mil. al fine di partecipare al concorso per VFP4.
A causa di infortunio occorso in suo danno, in data 08.05.2024 è stata sottoposta a visita medica dal Servizio Sanitario di MARICODRAG e l’Ufficiale Medico, riscontrandole “-OMISSIS-” la dichiarava “ temporaneamente non idonea al servizio M.M. incondizionato per gg. 33”. La ricorrente veniva, pertanto, collocata in congedo per convalesscenza dal giorno 08.05.2024 al giorno 10.06.2024.
Da ultimo, l’Amministrazione, dopo aver inviato la comunicazione di avvio del procedimento in data 25.06.2024, ha adottato il provvedimento impugnato di proscioglimento dalla ferma contratta, datato 09.07.2024, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza fruibile; per l’effetto, la ricorrente è stata collocata in congedo illimitato a decorrere dal 16° giorno di licenza straordinaria di convalescenza ai sensi dell’art. 1503, comma 2, lett. e), cod. ord. mil., ovverosia con decorrenza 23.05.2024.
2. Avverso il predetto provvedimento è insorta la ricorrente, la quale ha affidato il gravame ad un unico motivo di ricorso con cui ha contestato la tardività della comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei presupposti di legge per disporre il proscioglimento.
La ricorrente, invero, evidenza che la comunicazione di avvio del procedimento (25.06.2024) è successiva rispetto al momento in cui si è verificato il proscioglimento dalla ferma (23.05.2024) con conseguente impossibilità di adottare ogni attività utile a salvaguardare la propria posizione giuridica; infatti, se fosse stata tempestivamente informata del prossimo decorso del termine massimo di licenza straordinaria di convalescenza, avrebbe potuto ovviare alla realizzazione dell’addebitata violazione dei limiti di licenza e, per l’effetto, restare indenne dall’adozione del provvedimento gravato, usufruendo dei giorni di licenza ordinaria che le spettavano.
Invero, la direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata prevede espressamente che “Il Militare, in ogni caso, prima di completare tutta la licenza di convalescenza per la specifica categoria di appartenenza (art. 1503 co. 2 del C.O.M.), può fruire a domanda della licenza ordinaria già maturata. A tal fine il Comando, prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, è tenuto a notificare al Volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria maturata.”
Il comportamento dell’Amministrazione, oltre ad essere stato adottato in spregio dell’anzidetta norma regolamentare, sarebbe inoltre contrario ai principi di buona fede e correttezza, oltre che lesivo del legittimo affidamento della militare.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con cui ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato, da un lato, che la ricorrente ben avrebbe potuto in via autonoma presentare richiesta di congedo ordinario già a seguito dell’esito della visita medica del 08.05.2024 e, dall’altro lato, che, in ogni caso, anche in ipotesi di comunicazione della possibilità di fruire del congedo ordinario in via anticipata rispetto alla licenza straordinaria di convalescenza, ciò non sarebbe stato sufficiente ad evitare il proscioglimento dalla ferma: invero, la fruizione dei residui giorni di licenza ordinaria non avrebbe evitato il superamento del limite di licenza straordinaria di convalescenza poiché nel periodo in esame (08.05.2024 – 09.06.2024) la ricorrente poteva fruire al massimo di 5 giorni di licenza ordinaria, con conseguente necessità di usare per 28 giorni la licenza straordinaria di convalescenza e quindi con il superamento del limite massimo di 15 giorni.
4. Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 01.08.2024 l’istanza cautelare è stata accolta con sospensione del provvedimento impugnato fino alla data della camera di consiglio; in esecuzione del predetto decreto, il Ministero con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 08.08.2024 ha disposto “la riammissione in servizio nel periodo di prolungamento della rafferma, con riserva, del Comune di 2^ classe VFP1 M/N -OMISSIS-, nato a Napoli il [...], in [...]’esito della richiamata Camera di Consiglio del 4 settembre 2024”.
5. In data 30.08.2024 la ricorrente ha depositato memorie di replica con cui ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare presentata.
6. All’esito della camera di consiglio del 04.09.2024, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 05.09.2024 con cui la domanda cautelare è stata respinta; a seguito della proposizione di appello da parte della ricorrente, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 27.11.2024 con cui ha accolto l’appello “ ai soli fini della segnalazione ai Giudici di primo grado dell’opportunità di valutare una sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
7. All’udienza pubblica del 25.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
9. Giova preliminarmente richiamare la normativa rilevante nella presente controversia e sulla cui base è stato adottato l’atto gravato.
Innanzitutto viene in rilievo l’art. 956 cod. ord. mil. ai sensi del quale “ I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato: a) alla scadenza del termine della ferma; b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato”.
Quindi, l’art. 957, comma 1, lett. d), cod. ord. mil. che prevede che “ Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: […] d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza”.
Infine, deve essere richiamato il disposto di cui all’art. 1503, comma 2, lett. e), cod. ord. mil. secondo cui “ La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime: […] e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma”.
10. Ciò posto, il Collegio rileva che nel caso di specie il gravato provvedimento di proscioglimento dalla ferma – più propriamente rafferma ex art. 2204 cod. ord. mil. – è stato adottato per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; è invero pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione agli atti che la ricorrente ha usufruito di 33 giorni di licenza straordinaria a causa del certificato medico con cui era stata dichiarata temporaneamente non idonea al servizio militare per il periodo di 33 giorni (08.05.2024 – 10.06.2024), mentre avrebbe potuto usufruire al massimo di 15 giorni. Di conseguenza, la ricorrente è stata dichiarata prosciolta con decorrenza 23.05.2024, ovverosia trascorsi 15 giorni dall’inizio del periodo di licenza straordinaria di convalescenza (08.05.2024).
Parte ricorrente ha lamentato la tardività della comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando che se l’Amministrazione, in applicazione della “Direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata” e dei principi di buona fede e correttezza, l’avesse prontamente avvisata, ella avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario prima di essere costretta a prendere la licenza straordinaria di convalescenza così evitando di superare il tetto massimo di 15 giorni.
Sul punto, il Collegio rileva che, così come dedotto dall’Amministrazione, anche a prescindere dall’eventuale obbligo dell’Amministrazione di avvisare la ricorrente della possibilità di fruire della licenza ordinaria già maturata prima di completare la licenza di convalescenza, la militare, così come risulta dallo “Statino riepilogativo licenze/ferie” (All. 4 alle memorie del Ministero), disponeva di un ammontare insufficiente di giorni di congedo utilizzabili al fine di evitare il superamento del limite massimo di giorni di convalescenza; infatti, anche considerando tutte le causali (congedo ordinario, festività soppresse, recupero GNL/GF, congedo per “Esami per concorsi banditi dalla PA”) la ricorrente disponeva al massimo di 12 giorni di congedo (5 giorni per licenza ordinaria, 2 giorni per festività soppresse, 2 giorni per recupero GNL/GF e 3 giorni per “Esami per concorsi banditi dalla PA”) e, quindi, tenendo in considerazione che il periodo per il quale era stata dichiarata non idonea al servizio di militare era di 33 giorni, ne discende che in ogni caso avrebbe dovuto usufruire di 21 giorni di licenza straordinaria di convalescenza, così superando il limite massimo di 15 giorni di cui all’art. 1503, comma 2, lett. e), cod. ord. mil.
11. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
12. Le spese di lite possono trovare integrale compensazione in ragione della natura della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.