Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7279/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Giovanni Maddaleni Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.12.1969,
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Lidia Leucci;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 20.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
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1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il
11.1.2007, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.12.1969,
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) le Parti vivranno separate, portandosi reciproco rispetto e correttezza;
2) la casa coniugale, sita in Genova (GE), Via del Molo 18/6, condotta in locazione con contratto intestato alla Sig.ra rimarrà nella disponibilità della moglie con tutti gli Pt_2
arredi e suppellettili;
2 3) il Sig. provvederà senza ritardo a trasferirsi presso altra abitazione e a modificare Pt_1
la propria residenza;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, sicché nessuna richiesta economica a titolo di contributo al mantenimento viene reciprocamente avanzata;
5) si dà atto che non sono presenti conti correnti bancari cointestati e che non sussistono beni mobili/immobili in comunione tra i coniugi;
6) le Parti dichiarano, quindi, non sussistere tra loro ulteriori rapporti economici e/o patrimoniali che debbano essere ancora definiti e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione;
7) i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto per
l'estero”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 18, parte I, anno 2007) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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