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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1263/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA quale società incorporante Parte_1 Controparte_1
in persona del Dott. nella sua qualità di
[...] Controparte_2
Dirigente responsabile dell'U.O. Legale e Societario di elettivamente Parte_1 domiciliata in L'Aquila alla Via Abruzzo n°14, presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Daniele che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, in persona del liquidatore-legale rappresentante pro Controparte_3
tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Roma in Piazza della Balduina n. Controparte_4
44 presso e nello studio dell'Avv. John Riccardo Paladini che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, su foglio separato.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il giorno 8.11.2023 – Contratti bancari Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila emendare, riformare, sostituire e modificare la sentenza del Tribunale di Avezzano n° 293/2023, pubblicata il giorno 8.11.2023 (R.G. n.
1375/2017), non notificata, per le motivazioni esposte nel presente appello e quindi:
-in via preliminare, anche ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accogliere l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, oggi impugnata, e delle disposizioni di condanna e disporre la sospensione e/o revoca dell'esecutività di detto impugnato provvedimento, quantomeno per consentire l'esame delle ragioni dell'appellante;
-nel merito:
-in via preliminare accogliere la domanda di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, oggi impugnata, per violazione dell'art. 101 c.p.c. per aver, il giudice di primo grado, fondato la decisione in palese violazione del contraddittorio, per il quale anche la odierna appellante, quale cedente nel rapporto contrattuale di cessione, aveva interesse a partecipare;
-accogliere integralmente le domande esposte dall'appellante nel primo grado di giudizio, che d'appresso si integralmente ripropongono e, quindi, riformare la sentenza oggi appellata disponendo il rigetto di ogni domanda di condanna siccome formulata da e Controparte_3 riconoscendo che nulla è dovuto dall'appellante ovvero:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi sopra esposti:
-in via preliminare:
-dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della nel presente giudizio, Controparte_3
con ogni conseguente pronuncia in merito alla inammissibilità della domanda siccome spiegata;
Nel merito:
-rigettare integralmente la domanda proposta dall'attrice, in quanto non provata in fatto ed infondata in diritto;
-condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze, interessi ed onorari del presente giudizio.”
Per l'appellata
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto
e richiamando espressamente tutte le argomentazioni già svolte ed articolate negli scritti difensivi di primo grado, che qui si intendono integralmente riproposti e richiamati, unitamente alle eccezioni ed alle domande avanzate, ciò anche al fine di non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 346 c.p.c., e previo rigetto delle opposte domande ed eccezioni: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. avanzata dalla parte appellante in quanto del tutto infondata per i motivi esposti in atto;
nel merito: attesa l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello formulati dalla
[...]
(già avverso la sentenza del Tribunale Civile Parte_1 Controparte_5 di Avezzano n. 293/2023, per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, rigettare l'appello proposto avverso la predetta sentenza confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
sempre nel merito, laddove dovesse essere riformata la sentenza impugnata: accogliere comunque la domanda avanzata dalla nel giudizio di primo grado, Controparte_3
in virtù delle domande ed eccezioni proposte in primo grado e secondo le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito vengono trascritte:
“Voglia il Tribunale di Avezzano:
“1) Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di mutuo del 9.5.2008 per notaio di Avezzano rep. n.37189 racc. 12313 per le causali di cui Per_1
in narrativa e conseguentemente condannate - gruppo CP_6 Controparte_5
a versare alla soc. le somme relative agli interessi praticati, oltre Controparte_3
rivalutazione monetaria, salva maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e che si indica alla stregua della consulenza di parte del 13.7.2016 in atti in € 68.008,91.
Emanare ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alla condanna dell' CP_7
convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti da essa società attrice, danni da liquidarsi a mezzo CTU ovvero con criterio equitativo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1375/2017 – promosso dalla contro la (già ) Controparte_3 Controparte_5 Controparte_8
(onde accertare la nullità del contratto di mutuo del 9.5.2008 (rep. n. 37189 racc. 12313) e conseguentemente condannare la convenuta a versare all'attrice l'importo di € 68.008,91 quale somma relativa agli interessi praticati, oltre rivalutazione monetaria, salva maggiore o minore somma accertata in corso di causa con eventuale condanna anche al risarcimento del danno) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando le domande attoree – il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1)
- dichiara il difetto di legittimazione della soc. per i motivi Controparte_9 esposti; 2)- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice. 3)-
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_5 in favore della soc. della somma di € 79.279,21, oltre interessi legali Controparte_3
dalla domanda al saldo. 4)- Condanna la soc. al pagamento delle Controparte_9 spese legali che si liquidano in € 4.253 oltre IVA, spese generali CPA ed accessori in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistatario. 5)- Condanna la
[...]
al pagamento delle spese legali che si liquidano in €. 9.850,00 Controparte_5 oltre IVA, spese generali e Cpa ed accessori da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Di
Gravio, dichiaratosi antistatario.”
1.1. A sostegno della domanda, la società attrice aveva esposto: - di aver stipulato contratto di mutuo con garanzia ipotecaria in data 9.05.2008 per notar di Avezzano, rep. n. Per_1
37189, racc. n. 12313 per l'importo di € 200.000,00 per la durata di dieci anni con la
[...]
già - che la aveva Controparte_10 CP_8 Pt_1
praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non conformi a legge, ed aveva eseguito altre operazioni illegittime e gravose nei confronti dell'attrice; - che gli interessi corrispettivi e moratori erano usurari.
1.2. La convenuta si era costituita in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire della opponendosi alla richiesta di produzione Controparte_3
documentale ex art. 210 c.p.c.; nel merito deducendo la mancanza di supporto probatorio e l'infondatezza delle domande attoree, opponendosi inoltre alla richiesta di ammissione di
C.T.U. formulata dall'attrice.
1.3. Con atto in data 26.03.2019 era intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
e per essa la mandataria quale Controparte_9 Controparte_11
cessionaria di chiedendo la estromissione della cedente Controparte_5
e facendo proprie tutte le difese, richieste, eccezioni e deduzioni, Controparte_5
unitamente a tutte le produzioni documentali, già svolte dalla cedente.
1.4. Il Tribunale preliminarmente rilevava la carenza di legittimazione della CP_9
a resistere in giudizio, con conseguente rigetto della richiesta di estromissione della
[...]
Controparte_5
Osservava che, trattandosi di valutazioni riguardanti la regolare costituzione del rapporto, tale rilievo poteva essere operato d'ufficio dal giudice.
Spiegava che nel caso di specie la cessionaria avrebbe dovuto fornire la prova della titolarità del rapporto, che nella specie non poteva ritenersi offerta alla luce della sola produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, inidoneo a dimostrare che il credito ceduto rientrasse tra quelli oggetto di cessione. 1.4. Rigettava invece l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sollevata dalla Controparte_5
Al riguardo rilevava che dalla documentazione in atti ed in particolare dagli estratti conto emergeva che il rapporto di causa, i pagamenti, gli addebiti e le comunicazioni erano avvenuti con la parte attrice Parte_2
Nel merito riteneva fondata la domanda attorea.
[...]
1.5.1. In particolare affermava che condivisibile risultava quanto esposto dal CTU nel primo elaborato peritale, mentre non corretto si rivelava quanto osservato dall'ausiliare nel successivo supplemento in quanto basato su una erronea interpretazione della sentenza della Cassazione n. 19597/2020.
Rilevava che, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella citata sentenza, richiamati nella successiva pronuncia n. 14214 del 2022, il tasso degli interessi di mora è sottoposto alla disciplina sull'usura ma è errato il criterio del cumulo dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura, senza distinzione tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento.
Spiegava che escludere dall'applicazione della L. 108/96 il patto di interessi convenzionali moratori, da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita, dall'altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento.
1.5.2 Rilevava che dall'analisi del contratto oggetto di causa si evinceva che il tasso di mora era un tasso cumulativo in quanto era applicato su ogni somma scaduta e quindi rata, composta da quota capitale + quota interessi precedentemente capitalizzati al tasso corrispettivo.
Osservava che nel piano di ammortamento alla francese, per tutta la durata del prestito le rate sono posticipate (pagate alla fine di ciascun periodo – mese, semestre o anno) e costanti nel tempo e comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti i periodi.
Rilevava che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.
Osservava che l'utilizzo della formula di capitalizzazione composta per determinare la rata non è strettamente necessario per costruire il piano d'ammortamento in quanto predeterminati l'importo del prestito e della rata e il tasso applicato, sono calcolati la quota interessi e la durata del prestito, senza alcuna capitalizzazione di interessi su interessi.
Rilevava che secondo la sentenza della Cassazione n. 17447 del 2019: “gli interessi moratori non si sommano agli interessi corrispettivi salvo che il loro conteggio sia avvenuto su di una rata di canone scaduta e già precedentemente capitalizzata con interessi corrispettivi.”
Osservava che per la verifica del rispetto dei limiti fissati dai tassi soglia periodici di cui alla legge 108/1996, non concorre solamente il T.A.N. o solamente il tasso di mora, ma la sommatoria dei due tassi e devono essere considerati anche gli oneri connessi all'erogazione, per determinare il Tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto, confermando così ulteriormente l'ipotesi di contratto usurario contenuta in CTU.
1.6. Condannava la convenuta al pagamento della somma di € 79.279,21, oltre interessi dalla domanda in favore di parte attrice e al pagamento delle spese legali liquidate in €
9.850,00 oltre IVA, spese generali e Cpa ed accessori da distrarsi in favore dell'avv. Paolo
Di Gravio, dichiaratosi antistatario.
Condannava infine al pagamento delle spese legali liquidate in € Controparte_9
4.253,00 oltre IVA, spese generali CPA ed accessori da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Di
Gravio, dichiaratosi antistatario.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale società Parte_1
incorporante di Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101
c.p.c. Erronea interpretazione delle risultanze processuali e travisamento dei fatti storici.
Difetto di motivazione. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla totale inesistenza di carenza di legittimazione della cessionaria a resistere nel giudizio e per omessa considerazione (e motivazione) di contradditorio tra le parti in causa nel primo grado;
2) Violazione del disposto dell'art.115
c.p.c. circa l'obbligo del giudice di porre a base della decisione i fatti pacifici inter-partes.
Erronea ammissione CTU contabile. Assenza delle ragioni logico-giuridiche sottese alla
“adesione“ del Tribunale alla tesi prospettata dal C.T.U. nelle conclusioni rassegnate sui quesiti di parte attrice nella prima relazione datata 20.12.2019; 3) Violazione dell'art. 115
c.p.c. circa l'obbligo del Giudice di porre a base della decisione i fatti pacifici inter partes.
Erronea ammissione CTU contabile e, conseguentemente, erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo all'attrice del credito corrispondente a quello calcolato dal CTU nella prima relazione del 20.12.2019, senza tenere assolutamente in conto delle produzioni documentali e le eccezioni sollevate al riguardo dalla e di quanto accertato dal CTU nella relazione definitiva del 13.9.2021. Pt_1
L'appellante ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'appello in quanto infondato;
in via subordinata invocando l'accoglimento della propria domanda avanzata nel giudizio di primo grado secondo le conclusioni rassegnate in tale grado di giudizio.
4. Alla prima udienza del 21.05.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel corso della stessa udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del
18.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato la carenza di legittimazione della interventrice cessionaria a resistere nel giudizio, immotivatamente e malgrado la inesistenza di alcuna contestazione da parte della nell'ambito di tutto il periodo istruttorio del Controparte_3
giudizio di primo grado dalla quale far conseguire una seppur minima attività difensiva nel rispetto del contraddittorio.
Argomenta che il giudice di primo grado, in violazione del principio del contraddittorio sancito dall' art. 101 c.p.c., ha dichiarato d'ufficio con l'impugnata sentenza, in assenza di alcuna attività istruttoria, che la cessionaria non aveva provato la titolarità del credito all'esito della cessione.
Deduce che la seconda parte del secondo comma dell'art. 101 c.p.c. va riferita all'ipotesi in cui la questione sia rilevata d'ufficio in fase di decisione e prevede che, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sospendere la decisione, la quale non potrà essere adottata finché le parti non avranno depositato le memorie autorizzate.
Evidenzia che la contravvenzione a quest'obbligo è sanzionata con la nullità del provvedimento giudiziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito ed implicito formatosi sulla questione.
5.2. Il Collegio premette che l'art. 101 c.p.c. dispone che “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”
Nel caso di specie il contraddittorio tra le parti è stato inizialmente instaurato dalla CP_3
nei confronti della con la quale, in data 09.05.2008, era stato
[...] Controparte_12
stipulato il contratto di mutuo oggetto del contenzioso, in giudizio si è regolarmente costituita nel giudizio, al posto della la adducendo di Controparte_12 Controparte_5 essere subentrata, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla a seguito di fusione per incorporazione, in forza di atto notarile del Controparte_12
14.07.2016 (allegato agli atti di causa).
Successivamente, in data 29.03.2019, è intervenuta nel giudizio la Controparte_9 per il tramite della mandataria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_11
rappresentando di essere la cessionaria della di svariati Controparte_5
crediti incluso quello derivante dal contratto di mutuo oggetto del giudizio, in virtù del contratto di cessione dei crediti, producendo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e chiedendo l'estromissione della cedente dal giudizio.
La ha continuato ad espletare la propria difesa nel giudizio, Controparte_5
senza modificare in alcun modo le conclusioni che erano state rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.04.2023 l'odierna appellante ha ribadito le conclusioni come rassegnate prima dell'intervento volontario in causa della senza chiedere al giudice di CP_9 pronunciarsi con ordinanza e prima della rimessione della causa in decisione, sulla richiesta di estromissione dal giudizio della avanzata dalla Controparte_5 CP_9
Il processo è proseguito tra le parti originarie, così come disposto dall'art. 111 c.p.c., nonostante l'intervento volontario effettuato dalla Controparte_9
5.3. Ciò detto si rileva che il primo giudice, investito della richiesta (avanzata dalla cessionaria), di estromissione dal giudizio della cedente, ha correttamente proceduto alla verifica della sussistenza della titolarità in capo alla intervenuta del credito derivante dal mutuo oggetto di causa, ritenendo, sulla base della valutazione degli elementi probatori in atti, non raggiunta la prova al riguardo.
5.4. Nessuna violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. è ravvisabile nella specie, atteso che la verifica degli elementi atti a legittimare la partecipazione in giudizio delle parti, rientra tra i poteri d'ufficio del giudice.
6. Il secondo e il terzo motivo di appello, i quali si prestano ad una trattazione unitaria in quanto strettamente connessi, si rivelano fondati.
6.1. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto corrette le conclusioni formulate dal CTU nella prima relazione peritale del 20.12.2020, per l'effetto condannando la banca convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 79.279,21, somma determinata con riferimento “al valore dei soli interessi corrispettivi convenuti nel momento della sottoscrizione del contratto
(quantificati nel documento di sintesi di del 9/5/2008 presenti in atti). Non è CP_8
possibile alcuna quantificazione degli interessi moratori effettivamente corrisposti per le rate insolute e/o pagate in ritardo in quanto non risultano in atti i documenti relativi attestanti distintamente le componenti capitali e interessi di ciascun pagamento”.
Ribadisce che alcuna CTU poteva essere ammessa dal giudice di primo grado, stante la palese carenza di allegazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda svolta e l'omessa produzione della documentazione probatoria di cui era onerata, avendo oltretutto l'attrice, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, formulato richiami e produzioni documentali riferibili ad altro, e diverso, rapporto bancario (un non meglio precisato rapporto di conto corrente mentre oggetto del giudizio era il rapporto di mutuo ipotecario).
Argomenta che anche il CTU ha rilevato la incongruenza del primo quesito disposto dal giudice, riferito ad un rapporto di conto corrente non oggetto della domanda con la quale
[...]
aveva dato origine al giudizio, riferibile esclusivamente ad un rapporto di mutuo CP_3
ipotecario. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la banca avesse illegittimamente applicato, al rapporto di mutuo ipotecario dedotto nel giudizio, tutti gli oneri accessori (interessi, spese, ecc.), ritenendoli quali componenti ai fini del calcolo del tasso usurario, sulla base delle risultanze della C.T.U. depositata il 20.12.2019, senza tenere in alcun modo conto di quanto accertato dall'ausiliare nella successiva relazione peritale definitiva del 13.09.2021, resa a chiarimento della precedente.
Spiega che nella prima relazione il CTU, dando atto che l'aggregazione delle condizioni corrispettive e moratorie non poteva avvenire tramite somme di tassi, ma sviluppando possibili piani di rimborso comprensivi della mora, ha evidenziato che la richiesta della banca si sarebbe rivelata usuraria solo dopo il mancato pagamento di n. 33 rate
(corrispondente a circa due anni e mezzo di morosità).
Sostiene che l'analisi svolta dal CTU si rivela meramente teorica, fondata su considerazioni del tutto ipotetiche, essendo caratterizzata da un lavoro svolto su ipotesi priva di riscontro probatorio.
Aggiunge che, nella relazione definitiva del 13.09.2021, il CTU, dopo aver analizzato la sentenza resa a SS.UU. dalla Suprema Corte nell'anno 2020, ha sviluppato ogni conseguente conteggio, rilevando come sulla base dei principi enunciati dalla Sezioni Unite della Suprema Corte la definizione di tasso soglia di mora da lui indicato nella prima relazione dovesse ritenersi superata perché basata sulla giurisprudenza antecedente alla pronuncia della Sezioni Unite.
Spiega che, pertanto, il CTU ha proceduto a confrontare il tasso soglia degli interessi moratori determinato sulla scorta di quanto indicato dalle Sezioni Unite (pari a 12,15%=
(TEGM + 2,1%) x 1,5 = 6% +2,1% + 1,5) con il TEG calcolato con la maggiorazione per mora risultato pari a 9,558%, escludendo pertanto ogni ipotesi di mora.
6.2. Il Collegio ritiene utile innanzi tutto chiarire che in sede di atto introduttivo del primo grado di giudizio l'odierna appellata -preliminarmente richiamato il D.L. 394/2000 convertito in L. n. 24/2001, che stabilisce che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui siano promessi o comunque convenuti a qualunque titolo- aveva chiesto verificarsi l'usura del rapporto sia in relazione agli interessi corrispettivi che in relazione a quelli moratori, con conseguente rideterminazione del rapporto senza applicazione di alcun interesse per l'ipotesi in cui fosse stata accertata l'usura.
6.3. Ciò detto si rileva che -se la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che anche degli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura- la peculiarità ontologica e funzionale delle diverse ipotesi di interessi impone tuttavia di escludere, nell'ottica di verificare il superamento del tasso soglia, una loro sommatoria.
Invero l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di escludere che la pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013 abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Nella sentenza n. 17447/2019 la Corte di Cassazione ha precisato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
Tale opzione è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 26286/2019, ove si è ulteriormente chiarito che “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”. Vanno inoltre richiamati i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 19597/2020, che ha composto il contrasto formatosi in giurisprudenza circa la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione.
In particolare, richiamando il principio di simmetria già enunciato dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303/2018, la Suprema Corte ha ritenuto l'indispensabilità di applicare una maggiorazione, peraltro già prevista dalla Banca d'Italia a partire dal luglio
2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tra: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo 2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM.
6.4. In definitiva, esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nella misura del
7,050% a fronte di un tasso soglia del 9% (l'usura degli interessi corrispettivi è stata pacificamente esclusa anche dal CTU in entrambi gli elaborati depositati in giudizio), nella specie si tratta di verificare l'eventuale usurarietà degli interessi moratori.
6.4.1. Applicando al caso in esame i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, il tasso soglia al quale raffrontare, al fine della verifica della usurarietà, il tasso degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 9.05.2008, va individuato nel 12,15%.
Invero per i contratti di mutuo con garanzia ipotecaria e con tasso variabile, sottoscritti tra il
1.04.2008 al 30.06.2008, il TEGM è indicato nella misura del 6%, sicché aumentando detto tasso della metà si perviene al tasso del 9% che rappresenta il tasso soglia per gli interessi corrispettivi.
Quanto invece al tasso soglia per gli interessi moratori, seguendo il metodo indicato dalle
Sezioni Unite, il TEGM (pari come detto al 6%) va aumentato del 2.1%, ed il risultato (8,1%) va aumentato della metà, così pervenendosi al tasso soglia del 12,15%.
6.4.2. Ne deriva che, essendo stati pattuiti in contratto interessi moratori nella misura del
9,050% (due punti in più del saggio d'interesse), gli stessi risultano inferiori al tasso soglia del 12,15%, sicché ne va esclusa la usurarietà, secondo quanto riconosciuto anche dal CTU in primo grado nell'elaborato conclusivo depositato all'esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sopra più volte richiamata.
6.5. Va anche rilevata l'erroneità della tesi esposta nella motivazione della sentenza impugnata, stando alla quale, l'usurarietà degli interessi di mora sembra essere stata dichiarata in relazione alla previsione di applicazione degli interessi moratori sull'intera rata
(comprensiva degli interessi corrispettivi).
Al riguardo è appena il caso di osservare che l'attrice, odierna appellata, non ha in alcun modo allegato o provato di aver corrisposto interessi di mora, tanto meno sull'intera rata
(composta da capitale e interessi corrispettivi), tant'è vero che lo stesso CTU nel determinare, nell'ambito del primo elaborato peritale, la somma da restituirsi alla attrice da parte della banca, ha tenuto conto del valore dei soli interessi corrispettivi, convenuti nel momento della sottoscrizione del contratto (quantificati nel documento di sintesi presente in atti), non essendo stata possibile “alcuna quantificazione degli interessi moratori effettivamente corrisposti per le rate insolute e/o pagate in ritardo in quanto non risultano in atti i documenti relativi attestanti distintamente le componenti capitale e interessi di ciascun pagamento (si ricorda che il mutuo è stato sottoscritto a tasso variabile)”.
6.6. In definitiva nella specie la non poteva essere condannata alla restituzione di Pt_1 alcuna somma, stante il difetto di prova (e prima ancora di allegazione) da parte dell'attrice dell'avvenuta corresponsione degli interessi moratori nonché del tasso effettivamente applicato in concreto.
Va oltretutto osservato che, sempre secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in caso di accertamento di interessi moratori usurari “si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”, sicché la decisione di condannare la banca, sul rilievo (come detto erroneo) della natura usuraria degli interessi moratori, alla restituzione di un importo pari alla somma degli interessi corrispettivi pattuiti, si rivela palesemente errata.
7. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado. Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata in primo grado debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata RIGETTA le domande proposte da e DICHIARA che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata; Controparte_3
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 14.103,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 11.156,00 di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) PONE definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU liquidate come in atti.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1263/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA quale società incorporante Parte_1 Controparte_1
in persona del Dott. nella sua qualità di
[...] Controparte_2
Dirigente responsabile dell'U.O. Legale e Societario di elettivamente Parte_1 domiciliata in L'Aquila alla Via Abruzzo n°14, presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Daniele che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, in persona del liquidatore-legale rappresentante pro Controparte_3
tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Roma in Piazza della Balduina n. Controparte_4
44 presso e nello studio dell'Avv. John Riccardo Paladini che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, su foglio separato.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il giorno 8.11.2023 – Contratti bancari Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila emendare, riformare, sostituire e modificare la sentenza del Tribunale di Avezzano n° 293/2023, pubblicata il giorno 8.11.2023 (R.G. n.
1375/2017), non notificata, per le motivazioni esposte nel presente appello e quindi:
-in via preliminare, anche ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accogliere l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, oggi impugnata, e delle disposizioni di condanna e disporre la sospensione e/o revoca dell'esecutività di detto impugnato provvedimento, quantomeno per consentire l'esame delle ragioni dell'appellante;
-nel merito:
-in via preliminare accogliere la domanda di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, oggi impugnata, per violazione dell'art. 101 c.p.c. per aver, il giudice di primo grado, fondato la decisione in palese violazione del contraddittorio, per il quale anche la odierna appellante, quale cedente nel rapporto contrattuale di cessione, aveva interesse a partecipare;
-accogliere integralmente le domande esposte dall'appellante nel primo grado di giudizio, che d'appresso si integralmente ripropongono e, quindi, riformare la sentenza oggi appellata disponendo il rigetto di ogni domanda di condanna siccome formulata da e Controparte_3 riconoscendo che nulla è dovuto dall'appellante ovvero:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi sopra esposti:
-in via preliminare:
-dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della nel presente giudizio, Controparte_3
con ogni conseguente pronuncia in merito alla inammissibilità della domanda siccome spiegata;
Nel merito:
-rigettare integralmente la domanda proposta dall'attrice, in quanto non provata in fatto ed infondata in diritto;
-condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze, interessi ed onorari del presente giudizio.”
Per l'appellata
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto
e richiamando espressamente tutte le argomentazioni già svolte ed articolate negli scritti difensivi di primo grado, che qui si intendono integralmente riproposti e richiamati, unitamente alle eccezioni ed alle domande avanzate, ciò anche al fine di non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 346 c.p.c., e previo rigetto delle opposte domande ed eccezioni: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. avanzata dalla parte appellante in quanto del tutto infondata per i motivi esposti in atto;
nel merito: attesa l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello formulati dalla
[...]
(già avverso la sentenza del Tribunale Civile Parte_1 Controparte_5 di Avezzano n. 293/2023, per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, rigettare l'appello proposto avverso la predetta sentenza confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
sempre nel merito, laddove dovesse essere riformata la sentenza impugnata: accogliere comunque la domanda avanzata dalla nel giudizio di primo grado, Controparte_3
in virtù delle domande ed eccezioni proposte in primo grado e secondo le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito vengono trascritte:
“Voglia il Tribunale di Avezzano:
“1) Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di mutuo del 9.5.2008 per notaio di Avezzano rep. n.37189 racc. 12313 per le causali di cui Per_1
in narrativa e conseguentemente condannate - gruppo CP_6 Controparte_5
a versare alla soc. le somme relative agli interessi praticati, oltre Controparte_3
rivalutazione monetaria, salva maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e che si indica alla stregua della consulenza di parte del 13.7.2016 in atti in € 68.008,91.
Emanare ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alla condanna dell' CP_7
convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti da essa società attrice, danni da liquidarsi a mezzo CTU ovvero con criterio equitativo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1375/2017 – promosso dalla contro la (già ) Controparte_3 Controparte_5 Controparte_8
(onde accertare la nullità del contratto di mutuo del 9.5.2008 (rep. n. 37189 racc. 12313) e conseguentemente condannare la convenuta a versare all'attrice l'importo di € 68.008,91 quale somma relativa agli interessi praticati, oltre rivalutazione monetaria, salva maggiore o minore somma accertata in corso di causa con eventuale condanna anche al risarcimento del danno) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando le domande attoree – il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1)
- dichiara il difetto di legittimazione della soc. per i motivi Controparte_9 esposti; 2)- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice. 3)-
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_5 in favore della soc. della somma di € 79.279,21, oltre interessi legali Controparte_3
dalla domanda al saldo. 4)- Condanna la soc. al pagamento delle Controparte_9 spese legali che si liquidano in € 4.253 oltre IVA, spese generali CPA ed accessori in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistatario. 5)- Condanna la
[...]
al pagamento delle spese legali che si liquidano in €. 9.850,00 Controparte_5 oltre IVA, spese generali e Cpa ed accessori da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Di
Gravio, dichiaratosi antistatario.”
1.1. A sostegno della domanda, la società attrice aveva esposto: - di aver stipulato contratto di mutuo con garanzia ipotecaria in data 9.05.2008 per notar di Avezzano, rep. n. Per_1
37189, racc. n. 12313 per l'importo di € 200.000,00 per la durata di dieci anni con la
[...]
già - che la aveva Controparte_10 CP_8 Pt_1
praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non conformi a legge, ed aveva eseguito altre operazioni illegittime e gravose nei confronti dell'attrice; - che gli interessi corrispettivi e moratori erano usurari.
1.2. La convenuta si era costituita in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire della opponendosi alla richiesta di produzione Controparte_3
documentale ex art. 210 c.p.c.; nel merito deducendo la mancanza di supporto probatorio e l'infondatezza delle domande attoree, opponendosi inoltre alla richiesta di ammissione di
C.T.U. formulata dall'attrice.
1.3. Con atto in data 26.03.2019 era intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
e per essa la mandataria quale Controparte_9 Controparte_11
cessionaria di chiedendo la estromissione della cedente Controparte_5
e facendo proprie tutte le difese, richieste, eccezioni e deduzioni, Controparte_5
unitamente a tutte le produzioni documentali, già svolte dalla cedente.
1.4. Il Tribunale preliminarmente rilevava la carenza di legittimazione della CP_9
a resistere in giudizio, con conseguente rigetto della richiesta di estromissione della
[...]
Controparte_5
Osservava che, trattandosi di valutazioni riguardanti la regolare costituzione del rapporto, tale rilievo poteva essere operato d'ufficio dal giudice.
Spiegava che nel caso di specie la cessionaria avrebbe dovuto fornire la prova della titolarità del rapporto, che nella specie non poteva ritenersi offerta alla luce della sola produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, inidoneo a dimostrare che il credito ceduto rientrasse tra quelli oggetto di cessione. 1.4. Rigettava invece l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sollevata dalla Controparte_5
Al riguardo rilevava che dalla documentazione in atti ed in particolare dagli estratti conto emergeva che il rapporto di causa, i pagamenti, gli addebiti e le comunicazioni erano avvenuti con la parte attrice Parte_2
Nel merito riteneva fondata la domanda attorea.
[...]
1.5.1. In particolare affermava che condivisibile risultava quanto esposto dal CTU nel primo elaborato peritale, mentre non corretto si rivelava quanto osservato dall'ausiliare nel successivo supplemento in quanto basato su una erronea interpretazione della sentenza della Cassazione n. 19597/2020.
Rilevava che, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella citata sentenza, richiamati nella successiva pronuncia n. 14214 del 2022, il tasso degli interessi di mora è sottoposto alla disciplina sull'usura ma è errato il criterio del cumulo dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura, senza distinzione tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento.
Spiegava che escludere dall'applicazione della L. 108/96 il patto di interessi convenzionali moratori, da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita, dall'altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento.
1.5.2 Rilevava che dall'analisi del contratto oggetto di causa si evinceva che il tasso di mora era un tasso cumulativo in quanto era applicato su ogni somma scaduta e quindi rata, composta da quota capitale + quota interessi precedentemente capitalizzati al tasso corrispettivo.
Osservava che nel piano di ammortamento alla francese, per tutta la durata del prestito le rate sono posticipate (pagate alla fine di ciascun periodo – mese, semestre o anno) e costanti nel tempo e comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti i periodi.
Rilevava che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.
Osservava che l'utilizzo della formula di capitalizzazione composta per determinare la rata non è strettamente necessario per costruire il piano d'ammortamento in quanto predeterminati l'importo del prestito e della rata e il tasso applicato, sono calcolati la quota interessi e la durata del prestito, senza alcuna capitalizzazione di interessi su interessi.
Rilevava che secondo la sentenza della Cassazione n. 17447 del 2019: “gli interessi moratori non si sommano agli interessi corrispettivi salvo che il loro conteggio sia avvenuto su di una rata di canone scaduta e già precedentemente capitalizzata con interessi corrispettivi.”
Osservava che per la verifica del rispetto dei limiti fissati dai tassi soglia periodici di cui alla legge 108/1996, non concorre solamente il T.A.N. o solamente il tasso di mora, ma la sommatoria dei due tassi e devono essere considerati anche gli oneri connessi all'erogazione, per determinare il Tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto, confermando così ulteriormente l'ipotesi di contratto usurario contenuta in CTU.
1.6. Condannava la convenuta al pagamento della somma di € 79.279,21, oltre interessi dalla domanda in favore di parte attrice e al pagamento delle spese legali liquidate in €
9.850,00 oltre IVA, spese generali e Cpa ed accessori da distrarsi in favore dell'avv. Paolo
Di Gravio, dichiaratosi antistatario.
Condannava infine al pagamento delle spese legali liquidate in € Controparte_9
4.253,00 oltre IVA, spese generali CPA ed accessori da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Di
Gravio, dichiaratosi antistatario.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale società Parte_1
incorporante di Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101
c.p.c. Erronea interpretazione delle risultanze processuali e travisamento dei fatti storici.
Difetto di motivazione. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla totale inesistenza di carenza di legittimazione della cessionaria a resistere nel giudizio e per omessa considerazione (e motivazione) di contradditorio tra le parti in causa nel primo grado;
2) Violazione del disposto dell'art.115
c.p.c. circa l'obbligo del giudice di porre a base della decisione i fatti pacifici inter-partes.
Erronea ammissione CTU contabile. Assenza delle ragioni logico-giuridiche sottese alla
“adesione“ del Tribunale alla tesi prospettata dal C.T.U. nelle conclusioni rassegnate sui quesiti di parte attrice nella prima relazione datata 20.12.2019; 3) Violazione dell'art. 115
c.p.c. circa l'obbligo del Giudice di porre a base della decisione i fatti pacifici inter partes.
Erronea ammissione CTU contabile e, conseguentemente, erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo all'attrice del credito corrispondente a quello calcolato dal CTU nella prima relazione del 20.12.2019, senza tenere assolutamente in conto delle produzioni documentali e le eccezioni sollevate al riguardo dalla e di quanto accertato dal CTU nella relazione definitiva del 13.9.2021. Pt_1
L'appellante ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'appello in quanto infondato;
in via subordinata invocando l'accoglimento della propria domanda avanzata nel giudizio di primo grado secondo le conclusioni rassegnate in tale grado di giudizio.
4. Alla prima udienza del 21.05.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel corso della stessa udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del
18.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato la carenza di legittimazione della interventrice cessionaria a resistere nel giudizio, immotivatamente e malgrado la inesistenza di alcuna contestazione da parte della nell'ambito di tutto il periodo istruttorio del Controparte_3
giudizio di primo grado dalla quale far conseguire una seppur minima attività difensiva nel rispetto del contraddittorio.
Argomenta che il giudice di primo grado, in violazione del principio del contraddittorio sancito dall' art. 101 c.p.c., ha dichiarato d'ufficio con l'impugnata sentenza, in assenza di alcuna attività istruttoria, che la cessionaria non aveva provato la titolarità del credito all'esito della cessione.
Deduce che la seconda parte del secondo comma dell'art. 101 c.p.c. va riferita all'ipotesi in cui la questione sia rilevata d'ufficio in fase di decisione e prevede che, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sospendere la decisione, la quale non potrà essere adottata finché le parti non avranno depositato le memorie autorizzate.
Evidenzia che la contravvenzione a quest'obbligo è sanzionata con la nullità del provvedimento giudiziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito ed implicito formatosi sulla questione.
5.2. Il Collegio premette che l'art. 101 c.p.c. dispone che “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”
Nel caso di specie il contraddittorio tra le parti è stato inizialmente instaurato dalla CP_3
nei confronti della con la quale, in data 09.05.2008, era stato
[...] Controparte_12
stipulato il contratto di mutuo oggetto del contenzioso, in giudizio si è regolarmente costituita nel giudizio, al posto della la adducendo di Controparte_12 Controparte_5 essere subentrata, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla a seguito di fusione per incorporazione, in forza di atto notarile del Controparte_12
14.07.2016 (allegato agli atti di causa).
Successivamente, in data 29.03.2019, è intervenuta nel giudizio la Controparte_9 per il tramite della mandataria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_11
rappresentando di essere la cessionaria della di svariati Controparte_5
crediti incluso quello derivante dal contratto di mutuo oggetto del giudizio, in virtù del contratto di cessione dei crediti, producendo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e chiedendo l'estromissione della cedente dal giudizio.
La ha continuato ad espletare la propria difesa nel giudizio, Controparte_5
senza modificare in alcun modo le conclusioni che erano state rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.04.2023 l'odierna appellante ha ribadito le conclusioni come rassegnate prima dell'intervento volontario in causa della senza chiedere al giudice di CP_9 pronunciarsi con ordinanza e prima della rimessione della causa in decisione, sulla richiesta di estromissione dal giudizio della avanzata dalla Controparte_5 CP_9
Il processo è proseguito tra le parti originarie, così come disposto dall'art. 111 c.p.c., nonostante l'intervento volontario effettuato dalla Controparte_9
5.3. Ciò detto si rileva che il primo giudice, investito della richiesta (avanzata dalla cessionaria), di estromissione dal giudizio della cedente, ha correttamente proceduto alla verifica della sussistenza della titolarità in capo alla intervenuta del credito derivante dal mutuo oggetto di causa, ritenendo, sulla base della valutazione degli elementi probatori in atti, non raggiunta la prova al riguardo.
5.4. Nessuna violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. è ravvisabile nella specie, atteso che la verifica degli elementi atti a legittimare la partecipazione in giudizio delle parti, rientra tra i poteri d'ufficio del giudice.
6. Il secondo e il terzo motivo di appello, i quali si prestano ad una trattazione unitaria in quanto strettamente connessi, si rivelano fondati.
6.1. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto corrette le conclusioni formulate dal CTU nella prima relazione peritale del 20.12.2020, per l'effetto condannando la banca convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 79.279,21, somma determinata con riferimento “al valore dei soli interessi corrispettivi convenuti nel momento della sottoscrizione del contratto
(quantificati nel documento di sintesi di del 9/5/2008 presenti in atti). Non è CP_8
possibile alcuna quantificazione degli interessi moratori effettivamente corrisposti per le rate insolute e/o pagate in ritardo in quanto non risultano in atti i documenti relativi attestanti distintamente le componenti capitali e interessi di ciascun pagamento”.
Ribadisce che alcuna CTU poteva essere ammessa dal giudice di primo grado, stante la palese carenza di allegazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda svolta e l'omessa produzione della documentazione probatoria di cui era onerata, avendo oltretutto l'attrice, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, formulato richiami e produzioni documentali riferibili ad altro, e diverso, rapporto bancario (un non meglio precisato rapporto di conto corrente mentre oggetto del giudizio era il rapporto di mutuo ipotecario).
Argomenta che anche il CTU ha rilevato la incongruenza del primo quesito disposto dal giudice, riferito ad un rapporto di conto corrente non oggetto della domanda con la quale
[...]
aveva dato origine al giudizio, riferibile esclusivamente ad un rapporto di mutuo CP_3
ipotecario. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la banca avesse illegittimamente applicato, al rapporto di mutuo ipotecario dedotto nel giudizio, tutti gli oneri accessori (interessi, spese, ecc.), ritenendoli quali componenti ai fini del calcolo del tasso usurario, sulla base delle risultanze della C.T.U. depositata il 20.12.2019, senza tenere in alcun modo conto di quanto accertato dall'ausiliare nella successiva relazione peritale definitiva del 13.09.2021, resa a chiarimento della precedente.
Spiega che nella prima relazione il CTU, dando atto che l'aggregazione delle condizioni corrispettive e moratorie non poteva avvenire tramite somme di tassi, ma sviluppando possibili piani di rimborso comprensivi della mora, ha evidenziato che la richiesta della banca si sarebbe rivelata usuraria solo dopo il mancato pagamento di n. 33 rate
(corrispondente a circa due anni e mezzo di morosità).
Sostiene che l'analisi svolta dal CTU si rivela meramente teorica, fondata su considerazioni del tutto ipotetiche, essendo caratterizzata da un lavoro svolto su ipotesi priva di riscontro probatorio.
Aggiunge che, nella relazione definitiva del 13.09.2021, il CTU, dopo aver analizzato la sentenza resa a SS.UU. dalla Suprema Corte nell'anno 2020, ha sviluppato ogni conseguente conteggio, rilevando come sulla base dei principi enunciati dalla Sezioni Unite della Suprema Corte la definizione di tasso soglia di mora da lui indicato nella prima relazione dovesse ritenersi superata perché basata sulla giurisprudenza antecedente alla pronuncia della Sezioni Unite.
Spiega che, pertanto, il CTU ha proceduto a confrontare il tasso soglia degli interessi moratori determinato sulla scorta di quanto indicato dalle Sezioni Unite (pari a 12,15%=
(TEGM + 2,1%) x 1,5 = 6% +2,1% + 1,5) con il TEG calcolato con la maggiorazione per mora risultato pari a 9,558%, escludendo pertanto ogni ipotesi di mora.
6.2. Il Collegio ritiene utile innanzi tutto chiarire che in sede di atto introduttivo del primo grado di giudizio l'odierna appellata -preliminarmente richiamato il D.L. 394/2000 convertito in L. n. 24/2001, che stabilisce che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui siano promessi o comunque convenuti a qualunque titolo- aveva chiesto verificarsi l'usura del rapporto sia in relazione agli interessi corrispettivi che in relazione a quelli moratori, con conseguente rideterminazione del rapporto senza applicazione di alcun interesse per l'ipotesi in cui fosse stata accertata l'usura.
6.3. Ciò detto si rileva che -se la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che anche degli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura- la peculiarità ontologica e funzionale delle diverse ipotesi di interessi impone tuttavia di escludere, nell'ottica di verificare il superamento del tasso soglia, una loro sommatoria.
Invero l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di escludere che la pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013 abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Nella sentenza n. 17447/2019 la Corte di Cassazione ha precisato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
Tale opzione è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 26286/2019, ove si è ulteriormente chiarito che “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”. Vanno inoltre richiamati i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 19597/2020, che ha composto il contrasto formatosi in giurisprudenza circa la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione.
In particolare, richiamando il principio di simmetria già enunciato dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303/2018, la Suprema Corte ha ritenuto l'indispensabilità di applicare una maggiorazione, peraltro già prevista dalla Banca d'Italia a partire dal luglio
2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tra: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo 2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM.
6.4. In definitiva, esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nella misura del
7,050% a fronte di un tasso soglia del 9% (l'usura degli interessi corrispettivi è stata pacificamente esclusa anche dal CTU in entrambi gli elaborati depositati in giudizio), nella specie si tratta di verificare l'eventuale usurarietà degli interessi moratori.
6.4.1. Applicando al caso in esame i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, il tasso soglia al quale raffrontare, al fine della verifica della usurarietà, il tasso degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 9.05.2008, va individuato nel 12,15%.
Invero per i contratti di mutuo con garanzia ipotecaria e con tasso variabile, sottoscritti tra il
1.04.2008 al 30.06.2008, il TEGM è indicato nella misura del 6%, sicché aumentando detto tasso della metà si perviene al tasso del 9% che rappresenta il tasso soglia per gli interessi corrispettivi.
Quanto invece al tasso soglia per gli interessi moratori, seguendo il metodo indicato dalle
Sezioni Unite, il TEGM (pari come detto al 6%) va aumentato del 2.1%, ed il risultato (8,1%) va aumentato della metà, così pervenendosi al tasso soglia del 12,15%.
6.4.2. Ne deriva che, essendo stati pattuiti in contratto interessi moratori nella misura del
9,050% (due punti in più del saggio d'interesse), gli stessi risultano inferiori al tasso soglia del 12,15%, sicché ne va esclusa la usurarietà, secondo quanto riconosciuto anche dal CTU in primo grado nell'elaborato conclusivo depositato all'esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sopra più volte richiamata.
6.5. Va anche rilevata l'erroneità della tesi esposta nella motivazione della sentenza impugnata, stando alla quale, l'usurarietà degli interessi di mora sembra essere stata dichiarata in relazione alla previsione di applicazione degli interessi moratori sull'intera rata
(comprensiva degli interessi corrispettivi).
Al riguardo è appena il caso di osservare che l'attrice, odierna appellata, non ha in alcun modo allegato o provato di aver corrisposto interessi di mora, tanto meno sull'intera rata
(composta da capitale e interessi corrispettivi), tant'è vero che lo stesso CTU nel determinare, nell'ambito del primo elaborato peritale, la somma da restituirsi alla attrice da parte della banca, ha tenuto conto del valore dei soli interessi corrispettivi, convenuti nel momento della sottoscrizione del contratto (quantificati nel documento di sintesi presente in atti), non essendo stata possibile “alcuna quantificazione degli interessi moratori effettivamente corrisposti per le rate insolute e/o pagate in ritardo in quanto non risultano in atti i documenti relativi attestanti distintamente le componenti capitale e interessi di ciascun pagamento (si ricorda che il mutuo è stato sottoscritto a tasso variabile)”.
6.6. In definitiva nella specie la non poteva essere condannata alla restituzione di Pt_1 alcuna somma, stante il difetto di prova (e prima ancora di allegazione) da parte dell'attrice dell'avvenuta corresponsione degli interessi moratori nonché del tasso effettivamente applicato in concreto.
Va oltretutto osservato che, sempre secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in caso di accertamento di interessi moratori usurari “si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”, sicché la decisione di condannare la banca, sul rilievo (come detto erroneo) della natura usuraria degli interessi moratori, alla restituzione di un importo pari alla somma degli interessi corrispettivi pattuiti, si rivela palesemente errata.
7. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado. Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata in primo grado debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata RIGETTA le domande proposte da e DICHIARA che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata; Controparte_3
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 14.103,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 11.156,00 di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) PONE definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU liquidate come in atti.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)