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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
Mariangela MARCHESIELLO Consigliere
Concetta POTITO Consigliere ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 731 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 4 luglio 2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche, e vertente TRA
in persona del suo Parte_1 liquidatore e legale rappresentante, nonchè ed Parte_2 [...]
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, dall'Avv. Giovanni Battista Parte_3 Sembronio (con studio in Barletta alla Via M.R. Mauro n. 12/C, presso il quale è eletto domicilio e che li rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce all'atto di appello e che dichiara di voler ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo fax 083/880351 e/o pec:
Email_1 APPELLANTI E
Avv. LUIGI, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Barletta a via CP_1 Rizzitelli n. 8, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_2
APPELLATO NONCHE'
che hanno assunto il rischio del certificato n. AE000012280, in Controparte_2 persona di procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Parte_4
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliata per la carica in Milano a Corso Garibaldi n. 86, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Isabella Frigo, con domicilio digitale di p.e.c.: Email_3 APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n. 1729/2023 pubblicata il 27/11/2023 R.G. n. 3181/2014, pronunciata dal Tribunale di Trani.
Conclusioni
All'udienza del 4 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi già depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1729/2023 pubblicata il 27/11/2023 R.G. n. 3181/2014, il Tribunale di Trani, ha così deciso: “Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
- Condanna la
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...]
e al pagamento in solido in favore di Controparte_3 Parte_2 [...] la somma di € 100.000,00 oltre c.p.a., i.v.a. ed interessi, detratti gli eventuali importi già Parte_5 corrisposti;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di
per inadempimento contrattuale;
- Dichiara inammissibile la domanda di Parte_5 risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di per illegittimo ed Parte_5 immotivato recesso dagli incarichi professionali;
- Condanna la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € Parte_2 Parte_5 14.103,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); - Condanna la , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., e al pagamento Controparte_3 Parte_2 in favore degli che hanno assunto il rischio del certificato n. AE000012280, Controparte_2 in persona di nella sua qualità di procuratore speciale del Rappresentante Parte_4 Generale per l'Italia, delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); - Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto”. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello in Parte_1 liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, nonchè Parte_2
ed lamentando l'erroneità della decisione.
[...] Parte_3 Hanno chiesto gli appellanti che, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte: - 1) accertasse e dichiarasse la responsabilità civile dell'avvocato a causa del comportamento Parte_5 negligente dallo stesso tenuto nel giudizio instaurato dalla nei confronti del Parte_1 (causa R.G. 1102/2011, Tribunale di Trani, ex sez. distaccata di Barletta); - 2) Controparte_4 Accertasse e dichiarasse la perdita di chance subita dalla ”, a seguito del Parte_1 comportamento negligente del professionista;
- 3) Condannasse l'avv. al Parte_5 risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., pari ad € 158.232,28, o da quantificarsi in via equitativa, a causa della responsabilità civile dello stesso per comportamento negligente e per la perdita di chance causata alla ”, il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio Parte_1 grado di giudizio.
pagina 2 di 6 L'Avv. , ha chiesto il rigetto del gravame, eccependo, preliminarmente, la tardività CP_1 dell'impugnazione, e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Si sono costituiti gli che hanno aderito all'eccezione di tardività Controparte_2 dell'impugnazione, instando, in subordine, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione.
*******************************************************
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il che assorbe ogni altro profilo di merito. Invero, costituendosi nel presente grado di giudizio, l'avv. , in proprio ex art. 86 Parte_5 c.p.c., in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto oltre il termine perentorio (di trenta giorni) di cui all'art. 325 c.p.c. [che, nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., decorre dalla notificazione della sentenza n. 1729/23 del Tribunale di Trani (qui impugnata), “sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario” (art. 326 c.p.c.)]. Ha dedotto che: - come emerge dalla documentazione allegata, in copia conforme, alla comparsa di costituzione, cioè: A) dalla “relazione di notifica con modalità telematica ex art.
3-bis legge n. 53/1994” (contenente due allegati e cioè la relata di notificazione e la sentenza n. 1729/2023 Tribunale Trani con nome file 3174083s; (B) dalla (relativa) “ricevuta di accettazione”; (C) dalla (relativa)
“ricevuta di avvenuta consegna” all'avv. Tecla Sivo;
(D) dalla (relativa) “ricevuta di avvenuta consegna” all'avv. Isabella Frigo;
(E) estratto del fascicolo telematico iscritto al n. 3181/2014 R.G. Tribunale di Trani, inerente l'annotazione di avvenuta sostituzione dell'avv. Giuseppe Parisi con l'avv. Tecla Sivo in data 26 ottobre 2016; (F) prima pagina della “comparsa conclusionale dell'avv. Tecla Sivo” (la quale, come si è dinanzi detto, ha sostituito l'originario difensore avv. Giuseppe Parisi, in data 26 ottobre 2016 (come emerge dall'estratto – che ha prodotto sotto la lettera E in questo procedimento - del fascicolo telematico iscritto al n. 3181/2014 R.G. Tribunale di Trani, esso avv.
, in proprio ex art. 86 c.p.c., attestandone la conformità, ha notificato (con modalità Parte_5 telematica, ex art.
3-bis legge n. 52/94), in data 29.11.2023 ore 10:52, la sentenza n. 1729/2023 (pubblicata il 27.11.2023 nella controversia civile iscritta al numero 3181/2014 R.G. Tribunale di Trani) alla e ai signori e Parte_1 Parte_2 [...] e “per ciascuno di essi, al loro procuratore e difensore avv. Tecla Sivo del Foro Controparte_5 di Trani, trasmettendone copia presso il seguente indirizzo di p.e.c. (estratto dal registro degli E indirizzi PEC “inipec.gov. ”) nonché all' Email_5 Parte_6
, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia con sede in Milano a
[...] Corso Garibaldi 86 ( che hanno assunto il rischio del certificato n. Controparte_2 AE000012280) e per esso al procuratore e difensore costituito avv. Isabella Frigo con studio in Monza alla via Appiani n. 4/A, trasmettendone copia presso il seguente indirizzo di p.e.c. (estratto dal E registro degli indirizzi PEC “ ov. ”) [cfr., relazione di notifica Emai_6 Email_3 con modalità telematica ex art.
3-bis legge n. 53/1994”, qui allegata sub “i”]; - le “modalità di notificazione” della sentenza, testè citate, sono in linea con i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 20886/2020; esse infatti “escludono incertezze circa l'esatta e immediata identificazione del destinatario (cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta) e l'essenzialità del riferimento normativo al procuratore della parte, nella notificazione, discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c. e si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore suo domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità essenziale ai fini del termine per l'impugnazione che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, qualificato a vagliare l'opportunità della impugnazione e proprio in ragione della funzione pagina 3 di 6 acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 c.p.c.)”; - nel caso di specie, quindi, avendo esso avv. , in proprio, notificato la dinanzi citata sentenza n. 1729/2023 del Parte_5 Tribunale di Trani in data 29.11.2023 ore 10:52, è pacifico che l'atto di citazione in appello avverso detta sentenza doveva essere notificato entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza (cioè, entro e non oltre il 30.12.2023) e non già – come è invece avvenuto – a distanza di ben oltre cinque mesi dalla notifica di detta sentenza, cioè in data 24 maggio 2024. Orbene, rileva questa Corte che gli appellanti, pur in presenza di tale eccezione, assolutamente fondata, ed avanzata, peraltro, da entrambi gli appellati, hanno pervicacemente insistito nell'appello. Nella loro comparsa conclusionale, invero, si legge: “..Avuto riguardo al provvedimento con il quale si disponeva la riserva della causa per la decisione con termine per note, al fine di non reiterare pedissequamente il contenuto della comparsa di risposta, ci si riporta integralmente al contenuto della stessa – non essendoci state argomentazioni successive in grado di inficiare il contenuto – e si chiede l'accoglimento delle istanze ivi esposte previo rigetto di ogni contraria motivazione e conclusione avversa…”, omettendo del tutto ogni rilievo o considerazione intorno all'eccezione di tardività dell'appello, avanzata da entrambi gli appellati. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. A tal proposito, va qui rimarcato che, in ragione dell'impegno profuso da ciascun appellato (arg. ex Cass. civ., Sez. III, 11/01/2002, n. 315), all'Avv. , va riconosciuto il compenso Parte_5 secondo i valori medi della tariffa, così come richiesti, mentre alla IA , spetta il Parte_7 compenso secondo i minimi tariffari, considerando che il valore della causa rientra nell'ambito dello scaglione: da 52.001,00 a 260.000,00 €. Sussistono, altresì, i presupposti per una condanna degli appellanti, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., secondo cui: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Nell'ordinanza interlocutoria n. 7628 del 9 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha ricordato che in forza di un certo orientamento, con cui la sentenza impugnata appare in linea, la condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. “configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 3830 del 15/2/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/9/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019)”. Orbene, presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, cit., è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Trib. Palermo 6.11.2019; negli stessi termini App. Ancona 28.10.2019; Trib. Milano 9.1.2020). Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Reggio Emilia 25.9.2012 e Trib. Piacenza 15.11.2011, secondo cui, peraltro, la pronuncia ex art. 96, 3° co. può essere effettuata d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, né richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
si veda, pure, Trib. Bari 14.2.2012, secondo cui l'art. 96, co. 3 avrebbe introdotto una vera e propria pena pecuniaria che pagina 4 di 6 prescinde dalla domanda di parte e dalla prova dei danni e si fonda sulla mala fede o la colpa grave del soggetto risultato poi soccombente nel giudizio. La norma non richiede, invece, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nell'ipotesi di abuso del processo, allorché la parte abbia agito giudizialmente in maniera pretestuosa, ad esempio qualora sia proposto un ricorso per cassazione contenente mere contestazioni inidonee ad incidere sul provvedimento impugnato, come tali inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 2822/2023). Analogamente nell'ipotesi di proposizione di un appello, a quadro giurisprudenziale stabilizzato, con scarse o nulle possibilità d'essere accolto, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità consolidata con argomenti dalla stessa già disattesi (Cass. n. 7094/2023). Rileva questa Corte che la presente fattispecie si inserisce perfettamente nel quadro delineato da detto ultimo arresto giurisprudenziale, essendo del tutto evidente come sia stato proposto un appello, a quadro giurisprudenziale stabilizzato, con scarse o nulle possibilità d'essere accolto, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità consolidata con argomenti dalla stessa già disattesi. Invero, per verificare la tempestività dell'impugnazione, occorre solo fare dei semplici calcoli, ed avere le cognizioni giuridiche di base, ai fini di stabilire se debba aversi riguardo al termine “lungo”, ovvero a quello “breve”, e tutto ciò è stato assolutamente trascurato dagli appellanti. La condanna de qua ha natura sanzionatoria ed officiosa, persegue indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (Cass. n. 24410/2017; Trib. Milano 28.10.2019). Secondo Cass. n. 4136/2018, la norma di cui all'art. 96, 3° co. si pone come presidio dell'abuso dei diritti processuali, introducendo nell'ordinamento una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo. Tale abuso per sua natura aggrava il sistema impedendo pertanto quella ragionevole sua celerità che esige l'art. 111, 2° co., Cost., essendo il processo uno strumento collettivo che non può essere utilizzato, quindi, con modalità abusive che contrastano l'obbligo di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost., ovvero aggravandolo con cause in cui il diritto processuale viene abusato e la cui presenza inevitabilmente rallenta gli ulteriori processi compresenti in quel momento nel c.d. servizio giustizia. Non v'è dubbio che gli appellanti abbiano abusato dello strumento processuale dell'appello. Circa la quantificazione della somma da liquidare, tra le tante pronunce di merito, merita di essere segnalata, perché condivisa da questa Corte, la decisione della Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, sentenza, 10/06/2022, n. 215, secondo cui “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”. Ancora, Cass., ordinanza n. 8943 del 18/3/2022, ha stabilito che, “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito”.
pagina 5 di 6 Ciò posto, si ritiene equo determinare il risarcimento in parola, in misura pari ad 1/3 delle spese processuali, liquidate, come in dispositivo, a favore di ciascun appellato. La pronuncia di inammissibilità dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 24.5.2024, da Parte_1 in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, nonché da Parte_2
e da avverso la sentenza n. 1729/2023 pubblicata
[...] Parte_3 il 27/11/2023 R.G. n. 3181/2014 pronunciata dal Tribunale di Trani, tra gli appellanti e
Avv. in proprio, nonché , che hanno assunto CP_1 Pt_5 Controparte_2 il rischio del certificato n. AE000012280, in persona di procuratore speciale del Parte_4 Rappresentante Generale per l'Italia, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- 1) Dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'Avv. , in Parte_5 proprio, delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come e se per legge dovuta;
- 3) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore degli Controparte_2
che hanno assunto il rischio del certificato n. AE000012280, in persona di
[...] Parte_4
procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, delle spese di questo grado,
[...] liquidate in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come e se per legge dovuta;
- 4) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato
, della somma di € 4.800,00, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, CP_1 c.p.c.;
- 5) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della IA Assicuratrice appellata, della somma di € 2.370,00, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
- 6) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012, n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 4 luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
Filippo LABELLARTE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
Mariangela MARCHESIELLO Consigliere
Concetta POTITO Consigliere ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 731 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 4 luglio 2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., previa assegnazione alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche, e vertente TRA
in persona del suo Parte_1 liquidatore e legale rappresentante, nonchè ed Parte_2 [...]
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, dall'Avv. Giovanni Battista Parte_3 Sembronio (con studio in Barletta alla Via M.R. Mauro n. 12/C, presso il quale è eletto domicilio e che li rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce all'atto di appello e che dichiara di voler ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo fax 083/880351 e/o pec:
Email_1 APPELLANTI E
Avv. LUIGI, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Barletta a via CP_1 Rizzitelli n. 8, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_2
APPELLATO NONCHE'
che hanno assunto il rischio del certificato n. AE000012280, in Controparte_2 persona di procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Parte_4
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliata per la carica in Milano a Corso Garibaldi n. 86, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Isabella Frigo, con domicilio digitale di p.e.c.: Email_3 APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n. 1729/2023 pubblicata il 27/11/2023 R.G. n. 3181/2014, pronunciata dal Tribunale di Trani.
Conclusioni
All'udienza del 4 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi già depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1729/2023 pubblicata il 27/11/2023 R.G. n. 3181/2014, il Tribunale di Trani, ha così deciso: “Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
- Condanna la
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...]
e al pagamento in solido in favore di Controparte_3 Parte_2 [...] la somma di € 100.000,00 oltre c.p.a., i.v.a. ed interessi, detratti gli eventuali importi già Parte_5 corrisposti;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di
per inadempimento contrattuale;
- Dichiara inammissibile la domanda di Parte_5 risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di per illegittimo ed Parte_5 immotivato recesso dagli incarichi professionali;
- Condanna la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € Parte_2 Parte_5 14.103,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); - Condanna la , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., e al pagamento Controparte_3 Parte_2 in favore degli che hanno assunto il rischio del certificato n. AE000012280, Controparte_2 in persona di nella sua qualità di procuratore speciale del Rappresentante Parte_4 Generale per l'Italia, delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); - Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto”. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello in Parte_1 liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, nonchè Parte_2
ed lamentando l'erroneità della decisione.
[...] Parte_3 Hanno chiesto gli appellanti che, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte: - 1) accertasse e dichiarasse la responsabilità civile dell'avvocato a causa del comportamento Parte_5 negligente dallo stesso tenuto nel giudizio instaurato dalla nei confronti del Parte_1 (causa R.G. 1102/2011, Tribunale di Trani, ex sez. distaccata di Barletta); - 2) Controparte_4 Accertasse e dichiarasse la perdita di chance subita dalla ”, a seguito del Parte_1 comportamento negligente del professionista;
- 3) Condannasse l'avv. al Parte_5 risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., pari ad € 158.232,28, o da quantificarsi in via equitativa, a causa della responsabilità civile dello stesso per comportamento negligente e per la perdita di chance causata alla ”, il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio Parte_1 grado di giudizio.
pagina 2 di 6 L'Avv. , ha chiesto il rigetto del gravame, eccependo, preliminarmente, la tardività CP_1 dell'impugnazione, e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Si sono costituiti gli che hanno aderito all'eccezione di tardività Controparte_2 dell'impugnazione, instando, in subordine, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione.
*******************************************************
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il che assorbe ogni altro profilo di merito. Invero, costituendosi nel presente grado di giudizio, l'avv. , in proprio ex art. 86 Parte_5 c.p.c., in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto oltre il termine perentorio (di trenta giorni) di cui all'art. 325 c.p.c. [che, nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., decorre dalla notificazione della sentenza n. 1729/23 del Tribunale di Trani (qui impugnata), “sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario” (art. 326 c.p.c.)]. Ha dedotto che: - come emerge dalla documentazione allegata, in copia conforme, alla comparsa di costituzione, cioè: A) dalla “relazione di notifica con modalità telematica ex art.
3-bis legge n. 53/1994” (contenente due allegati e cioè la relata di notificazione e la sentenza n. 1729/2023 Tribunale Trani con nome file 3174083s; (B) dalla (relativa) “ricevuta di accettazione”; (C) dalla (relativa)
“ricevuta di avvenuta consegna” all'avv. Tecla Sivo;
(D) dalla (relativa) “ricevuta di avvenuta consegna” all'avv. Isabella Frigo;
(E) estratto del fascicolo telematico iscritto al n. 3181/2014 R.G. Tribunale di Trani, inerente l'annotazione di avvenuta sostituzione dell'avv. Giuseppe Parisi con l'avv. Tecla Sivo in data 26 ottobre 2016; (F) prima pagina della “comparsa conclusionale dell'avv. Tecla Sivo” (la quale, come si è dinanzi detto, ha sostituito l'originario difensore avv. Giuseppe Parisi, in data 26 ottobre 2016 (come emerge dall'estratto – che ha prodotto sotto la lettera E in questo procedimento - del fascicolo telematico iscritto al n. 3181/2014 R.G. Tribunale di Trani, esso avv.
, in proprio ex art. 86 c.p.c., attestandone la conformità, ha notificato (con modalità Parte_5 telematica, ex art.
3-bis legge n. 52/94), in data 29.11.2023 ore 10:52, la sentenza n. 1729/2023 (pubblicata il 27.11.2023 nella controversia civile iscritta al numero 3181/2014 R.G. Tribunale di Trani) alla e ai signori e Parte_1 Parte_2 [...] e “per ciascuno di essi, al loro procuratore e difensore avv. Tecla Sivo del Foro Controparte_5 di Trani, trasmettendone copia presso il seguente indirizzo di p.e.c. (estratto dal registro degli E indirizzi PEC “inipec.gov. ”) nonché all' Email_5 Parte_6
, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia con sede in Milano a
[...] Corso Garibaldi 86 ( che hanno assunto il rischio del certificato n. Controparte_2 AE000012280) e per esso al procuratore e difensore costituito avv. Isabella Frigo con studio in Monza alla via Appiani n. 4/A, trasmettendone copia presso il seguente indirizzo di p.e.c. (estratto dal E registro degli indirizzi PEC “ ov. ”) [cfr., relazione di notifica Emai_6 Email_3 con modalità telematica ex art.
3-bis legge n. 53/1994”, qui allegata sub “i”]; - le “modalità di notificazione” della sentenza, testè citate, sono in linea con i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 20886/2020; esse infatti “escludono incertezze circa l'esatta e immediata identificazione del destinatario (cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta) e l'essenzialità del riferimento normativo al procuratore della parte, nella notificazione, discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c. e si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore suo domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità essenziale ai fini del termine per l'impugnazione che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, qualificato a vagliare l'opportunità della impugnazione e proprio in ragione della funzione pagina 3 di 6 acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 c.p.c.)”; - nel caso di specie, quindi, avendo esso avv. , in proprio, notificato la dinanzi citata sentenza n. 1729/2023 del Parte_5 Tribunale di Trani in data 29.11.2023 ore 10:52, è pacifico che l'atto di citazione in appello avverso detta sentenza doveva essere notificato entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza (cioè, entro e non oltre il 30.12.2023) e non già – come è invece avvenuto – a distanza di ben oltre cinque mesi dalla notifica di detta sentenza, cioè in data 24 maggio 2024. Orbene, rileva questa Corte che gli appellanti, pur in presenza di tale eccezione, assolutamente fondata, ed avanzata, peraltro, da entrambi gli appellati, hanno pervicacemente insistito nell'appello. Nella loro comparsa conclusionale, invero, si legge: “..Avuto riguardo al provvedimento con il quale si disponeva la riserva della causa per la decisione con termine per note, al fine di non reiterare pedissequamente il contenuto della comparsa di risposta, ci si riporta integralmente al contenuto della stessa – non essendoci state argomentazioni successive in grado di inficiare il contenuto – e si chiede l'accoglimento delle istanze ivi esposte previo rigetto di ogni contraria motivazione e conclusione avversa…”, omettendo del tutto ogni rilievo o considerazione intorno all'eccezione di tardività dell'appello, avanzata da entrambi gli appellati. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. A tal proposito, va qui rimarcato che, in ragione dell'impegno profuso da ciascun appellato (arg. ex Cass. civ., Sez. III, 11/01/2002, n. 315), all'Avv. , va riconosciuto il compenso Parte_5 secondo i valori medi della tariffa, così come richiesti, mentre alla IA , spetta il Parte_7 compenso secondo i minimi tariffari, considerando che il valore della causa rientra nell'ambito dello scaglione: da 52.001,00 a 260.000,00 €. Sussistono, altresì, i presupposti per una condanna degli appellanti, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., secondo cui: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Nell'ordinanza interlocutoria n. 7628 del 9 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha ricordato che in forza di un certo orientamento, con cui la sentenza impugnata appare in linea, la condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. “configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 3830 del 15/2/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/9/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019)”. Orbene, presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, cit., è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Trib. Palermo 6.11.2019; negli stessi termini App. Ancona 28.10.2019; Trib. Milano 9.1.2020). Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Reggio Emilia 25.9.2012 e Trib. Piacenza 15.11.2011, secondo cui, peraltro, la pronuncia ex art. 96, 3° co. può essere effettuata d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, né richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
si veda, pure, Trib. Bari 14.2.2012, secondo cui l'art. 96, co. 3 avrebbe introdotto una vera e propria pena pecuniaria che pagina 4 di 6 prescinde dalla domanda di parte e dalla prova dei danni e si fonda sulla mala fede o la colpa grave del soggetto risultato poi soccombente nel giudizio. La norma non richiede, invece, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nell'ipotesi di abuso del processo, allorché la parte abbia agito giudizialmente in maniera pretestuosa, ad esempio qualora sia proposto un ricorso per cassazione contenente mere contestazioni inidonee ad incidere sul provvedimento impugnato, come tali inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 2822/2023). Analogamente nell'ipotesi di proposizione di un appello, a quadro giurisprudenziale stabilizzato, con scarse o nulle possibilità d'essere accolto, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità consolidata con argomenti dalla stessa già disattesi (Cass. n. 7094/2023). Rileva questa Corte che la presente fattispecie si inserisce perfettamente nel quadro delineato da detto ultimo arresto giurisprudenziale, essendo del tutto evidente come sia stato proposto un appello, a quadro giurisprudenziale stabilizzato, con scarse o nulle possibilità d'essere accolto, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità consolidata con argomenti dalla stessa già disattesi. Invero, per verificare la tempestività dell'impugnazione, occorre solo fare dei semplici calcoli, ed avere le cognizioni giuridiche di base, ai fini di stabilire se debba aversi riguardo al termine “lungo”, ovvero a quello “breve”, e tutto ciò è stato assolutamente trascurato dagli appellanti. La condanna de qua ha natura sanzionatoria ed officiosa, persegue indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (Cass. n. 24410/2017; Trib. Milano 28.10.2019). Secondo Cass. n. 4136/2018, la norma di cui all'art. 96, 3° co. si pone come presidio dell'abuso dei diritti processuali, introducendo nell'ordinamento una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo. Tale abuso per sua natura aggrava il sistema impedendo pertanto quella ragionevole sua celerità che esige l'art. 111, 2° co., Cost., essendo il processo uno strumento collettivo che non può essere utilizzato, quindi, con modalità abusive che contrastano l'obbligo di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost., ovvero aggravandolo con cause in cui il diritto processuale viene abusato e la cui presenza inevitabilmente rallenta gli ulteriori processi compresenti in quel momento nel c.d. servizio giustizia. Non v'è dubbio che gli appellanti abbiano abusato dello strumento processuale dell'appello. Circa la quantificazione della somma da liquidare, tra le tante pronunce di merito, merita di essere segnalata, perché condivisa da questa Corte, la decisione della Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, sentenza, 10/06/2022, n. 215, secondo cui “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”. Ancora, Cass., ordinanza n. 8943 del 18/3/2022, ha stabilito che, “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito”.
pagina 5 di 6 Ciò posto, si ritiene equo determinare il risarcimento in parola, in misura pari ad 1/3 delle spese processuali, liquidate, come in dispositivo, a favore di ciascun appellato. La pronuncia di inammissibilità dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 24.5.2024, da Parte_1 in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, nonché da Parte_2
e da avverso la sentenza n. 1729/2023 pubblicata
[...] Parte_3 il 27/11/2023 R.G. n. 3181/2014 pronunciata dal Tribunale di Trani, tra gli appellanti e
Avv. in proprio, nonché , che hanno assunto CP_1 Pt_5 Controparte_2 il rischio del certificato n. AE000012280, in persona di procuratore speciale del Parte_4 Rappresentante Generale per l'Italia, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- 1) Dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'Avv. , in Parte_5 proprio, delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come e se per legge dovuta;
- 3) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore degli Controparte_2
che hanno assunto il rischio del certificato n. AE000012280, in persona di
[...] Parte_4
procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, delle spese di questo grado,
[...] liquidate in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come e se per legge dovuta;
- 4) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato
, della somma di € 4.800,00, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, CP_1 c.p.c.;
- 5) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della IA Assicuratrice appellata, della somma di € 2.370,00, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
- 6) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012, n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 4 luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
Filippo LABELLARTE
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