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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ES
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1503/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 gennaio 2025, promossa da
Parte_1
(c.f. e p.iva rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
Giovanni Mannino, giusta procura in atti, attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Velardi giusta procura in atti,
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'avv. Massimo Miracola, giusta procura in atti,
(c.f. ) rappresentata e Controparte_3 C.F._3 difesa dall'avv. Massimo Miracola giusta procura in atti,
(c.f. ) rappresentata e difesa CP_4 C.F._4 dall'avv. Cettina Fasolo, giusta procura in atti, convenuti
(c.f. Controparte_5 C.F._5
(c.f. ) CP_3 C.F._6 convenuti contumaci avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c.
In fatto e in diritto Con atto di citazione depositato il 16.03.2018, la
[...] ha convenuto in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di IN , , CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
, chiedendo declaratoria di
[...] CP_3 Controparte_6 inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di donazione stipulato dal convenuto in data 1.03.2013, ai rogiti del Notaio da CP_1 Persona_1
IN (n.50869 rep. N.14597 racc.) e trascritto in data 13.03.2013, in favore delle figlie e , e dei coniugi e CP_2 Controparte_3 Controparte_6
. CP_4 A fondamento della domanda azionata, l'attore ha allegato l'esistenza di un credito residuo di € 93.000,00 nei confronti – tra gli altri - di CP_1 in forza di dichiarazione di coobbligazione di cui alla polizza fidejussoria n. BP0067630 stipulata tra Società Italiana Cauzioni s.p.a. (a cui nelle more è subentrata l'odierna attrice) ed Europa Gestione Immobiliare s.r.l. prestata in favore del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato. Con comparsa di costituzione e risposta del 6 giugno 2018, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della CP_1 citazione per violazione del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c; la prescrizione dell'azione revocatoria, ex art. 2903 c.c., sul presupposto che ancor prima dell'atto di donazione, gli immobili oggetto della stessa, erano stati destinati a un fondo patrimoniale, costituito dai coniugi e CP_1 ai sensi dell'art 167 c.c., in data 01.03.2006, per far fronte ai CP_3 bisogni della famiglia, e che pertanto da tale data dovesse decorrere il termine di prescrizione di 5 anni previsto ex lege; l'inammissibilità dell'azione revocatoria per inutilità e carenza di interesse ad agire, ritenendo che, anche ove la società attrice riuscisse a ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione, i beni immobili donati manterrebbero il vincolo di indisponibilità determinato dal fondo patrimoniale, con conseguente impossibilità di essere aggrediti e quindi di promuovere le azioni esecutive, ai sensi dell'art. 2902 c.c.; l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione revocatoria per mancanza dei presupposti ex art 2901 c.c. dell'eventus damni e scientia fraudis, nonché la prescrizione della fidejussione ex art 2952 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 giugno 2018, si sono costituite in giudizio e , eccependo, per le Controparte_3 CP_2 medesime ragioni esposte da , l'inammissibilità dell'azione CP_1 revocatoria per inutilità del provvedimento e carenza di interesse ad agire e per mancanza dei presupposti dell'eventus damni e scientia fraudis. Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 giugno 2018, si è costituita altresì eccependo il difetto di legittimazione ad agire nei propri CP_4 confronti in quanto ritenuta erroneamente proprietaria in virtù dell'atto di donazione oggetto di revocatoria di un'immobile (identificato al N.C.E.U. del Comune di IN al foglio 120, part.lla 846 sub. 2), che la stessa aveva invece acquistato con atto di compravendita redatto dal notaio Persona_2 in data 25.07.1983 n. rep. 39086 e n. racc. 5507; in subordine ha eccepito l'usucapione del bene in contestazione. Non si sono costituiti in giudizio e Controparte_6 CP_3 seppur ritualmente citati, sicchè ne va dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha assunto la causa in decisione. La domanda azionata da parte attrice va accolta per le ragioni che
2 seguono. La preliminare eccezione di nullità della notificazione è infondata e va rigettata in ragione della sanatoria per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. ( Cass. sez. Lav., n. 26476/17
“nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc”). Va parimenti rigettata l'eccezione di carenza di interesse per non aggredibilità del bene in quanto rientrante nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi il 01.3.2006. Ciò in quanto nell'ipotesi in cui la donazione abbia ad oggetto beni del fondo patrimoniale quest'ultimo si scioglie limitatatmente ai beni donati. Tra le cause di scioglimento del fondo patrimoniale, al di là di quelle previste dall'art. 171 cc, la giurisprudenza di legittimità ricomprende infatti anche la risoluzione consensuale voluta dai coniugi, ed in generale da tutti coloro a favore del quale il vincolo di segregazione era stato apposto (cfr. Cass. civ. n.
17811/2014). Per giungere a tale conclusione è stato osservato che in realtà l'atto costitutivo del fondo patrimoniale altro non sarebbe se non una convenzione matrimoniale, con la conseguenza di essere assoggettato alla relativa normativa ed, in particolare, agli artt. 162 e 163 c.c. che ne disciplinano modifica e risoluzione. A ciò consegue che senza dubbio il termine prescrizionale decorre dall'atto dispositovo e non già dal conferimento die beni i fodo patrimoniale consensualmente sciolto. Ciò detto, in merito all'azione revocatoria oggetto di gravame, è opportuno osserva quanto segue. L'azione revocatoria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore. È preliminarmente necessario pertanto la qualità di creditore del soggetto agente. In proposito, per costante giurisprudenza, è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se litigioso, ossia sottoposto ad accertamento giudiziale, e non esigibile, in quanto sottoposto a termine o condizione sospensiva (cfr. Cass. Civ. n. 2066/2010).
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria devono concorrere poi determinati presupposti: in primis deve essere presente un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di
3 usufrutto, ipoteca, ecc.); poi il cosiddetto eventus damni, ovvero un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale;
infine la scientia fraudis (o damni) del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi). “Quanto al presupposto soggettivo della scientia fraudis si ritiene sufficiente in capo al debitore la conoscenza del debito e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore per mezzo dell'atto dispositivo. Non è necessaria invece la prova dell'animus nocendi, ossia la concreta volontà di sottrarsi all'obbligo di estinguere i debiti” (Cass. civ. n. 13343/2015; Cass. Civ. n. 16290/2019). Trattandosi, nel caso di specie di un atto a titolo gratuito, non rileva l'ulteriore requisito della consapevolezza del terzo, la c.d. “partecipatio fraudis”. Quanto all'eventus damni, per costante giurisprudenza, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n. 25433;
Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno
2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207). Tale onere non può ritenersi esserte essere stato assolto. Va sul punto preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione. Come è noto il diritto del creditore nei confronti del fideiussore matura
4 non al momento della stipula del contratto di garanzia, ma alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto del creditore di avvalersi della garanzia fideiussoria decorre dalla data in cui il debito garantito diventa esigibile.
Rispetto al pagamento effettuato da parte attrice in data 30 gennaio 2008, a seguito di richiesta, data dalla quale la stessa convenuta fa decorrere il termine di presrizione,deve ritenersi che il termine sia stato interrotto con la missiva del 27 dicembre 2017, intervenuta prima che decorresse il termine di prescrizione decennale, tenuto conto che il convenuto non ha contestato la ricezione in tal data della stessa.
Il termine poi non può ritenersi biennale come invocato da parte convenuta.
La qualificazione della polizza per cui è causa quale contratto con causa assicurativa ai sensi degli artt. 1882 ss. c.c. comporterebbe, infatti,
l'applicazione della prescrizione annuale ex art. 2952 c.c., con conseguente dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da parte opposta. La diversa qualificazione del medesimo contratto in termini di polizza fideiussoria porterebbe, invece, ad applicare il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Questa seconda ricostruzione è da preferire. In relazione alla c.d. “polizze fideiussorie” emesse da compagnie assicuratrici, può porsi il dubbio se prevalga la natura di garanzia, ovvero quella assicurativa. La soluzione corretta è quella che prescinde dal dato soggettivo dell'emittente (emittente una compagnia assicurativa, che influenza anche il nome del documento, appunto “polizza”), dovendosi invece riguardare la sostanza del contratto. La qualità del contraente non è infatti in grado di mutare la natura e la sostanza del contratto. Tale sostanza è pacificamente di tipo fideiussorio. La prescrizione è dunque decennale, cioè la prescrizione ordinaria. Inoltre, nei contratti di c.d. assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione), solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente ( Tribunale Bologna sez. II, 04/07/2019, n.1575).
Inoltre, nei contratti di c.d. assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione), solo quando sia
5 accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente (Cass., 15904/2009; Cass., 14656/2002; Cass., 3443/1988).
Tale volontà, peraltro, non emerge dall'esame delle clausole sottoscritte, nel caso di specie, dai contraenti. L'eccezione di prescrizione va, pertanto, rigettata. Rispetto a tel credito, tenuto altresì conto degli interessi nelle mora maturati, non vi è prova dell'idoneità dei beni di soddisfare lo stesso.
, in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., ha depositato in atti: 1. CP_1
VI per immobile , rilasciata in data 28.11.2019 dall'Agenzia NumeroD_1 dell'entrate dal quale si evince la piena proprietà, in regime di separazione dei beni, di un immobile (uliveto) sito nel Comune di Piraino (ME) identificato al foglio 18, particella 315; 2. VI per immobile , rilasciata in data Numero_2
28.11.2019 dall'Agenzia dell'entrate, dalla quale si evince la piena proprietà, in regime di separazione dei beni, di un immobile sito nel Comune di Piraino (ME) identificato al foglio 18, particella 310; 3. VI per immobile
, rilasciata in data 28.11.2019 dall'Agenzia dell'entrate, dalla quale Numero_3 si evince la piena proprietà, in regime di separazione dei beni, di un immobile sito nel Comune di Piraino (ME) identificato al foglio 18, particella 312; 4. VI per soggetto , rilasciata il 28.11.2018 dall'Agenzia Numero_4 dell'entrate dalla quale si evince la proprietà per ½ in regime di comunione dei beni di un immobile sito nel Comune di IN identificato al catasto dei fabbricati al foglio 120, particella 650; 5. Perizia di stima relativa a terreno edificabile sito nel Comune di Piraino (foglio 18, particelle 310,312 e 315).
Le visure non sono idoene a provare il valore dei beni sicchè deve aversi riguardo soltanto alla perizia giurata. A ciò consegue che il credito tenuto conto degli interessi legali maturato nelle more è di valore prossimo a quello del bene periziato (pari a 115.000 euro) sicchè considerati i naturali ribassi d'asta non può ritersi satisfattivo. Quanto all'elemento soggettivo non vi è dubbio in ordine alla consapevolezza ennedo stato l'atto disposotivo posto in essere successivamente al sorgere del credito. La natura gratuita dell'atto comporta che non debba poi essere sindacato l'elemnto soggettivo deldei donatari. Quanto alla posizione di in quanto legittimamente è stata CP_4 evocata in giudizio in quanto risultante donataria (con la quinta convenzione); la domanda riconvenzionale di usucapione va poi rigettata i mancanza di alcuna allegazione e prova idoena a provare il possesso continuato ed ininterrotto dell'immobile oggetto di controversia.
6 In accoglimento della domanda revocatoria va dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in esser con atto di donazione in Notar limitatamente alla quota di ( Cass Civ. n. 1804/00), non anche CP_1 con riferimento alla quota di sicchè la domanda azionat ain CP_3 subordine di usucapione resta assorbita. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore dei convenuti costituitisi e liquidate applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indetrminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messia, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di
Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta la n. 1503/18 promossa dalla Parte_2 nei confronti di ,
[...] CP_1 CP_3 CP_3
, , , così provvede:
[...] CP_2 CP_4 Controparte_6
1. accoglie la domanda revocatoria azionata dalla Società
[...]
e per l'effetto dichiara Controparte_7
l'inefficaia nei confronti di parte attrice dell'atto dell'atto di donazione stipulato dal convenuto in data 1.03.2013, ai rogiti del CP_1
Notaio da IN (n.50869 rep. N.14597 racc.) e trascritto Persona_1 in data 13.03.2013relativamente alla quota di .; CP_1
2. Rigetta le altre domande;
3. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle psese di lite in favore di Parte_2 liquidate in € 3809,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, Si comunichi.
Così deciso in IN, il 27 giugno 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ES
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1503/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 gennaio 2025, promossa da
Parte_1
(c.f. e p.iva rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
Giovanni Mannino, giusta procura in atti, attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Velardi giusta procura in atti,
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'avv. Massimo Miracola, giusta procura in atti,
(c.f. ) rappresentata e Controparte_3 C.F._3 difesa dall'avv. Massimo Miracola giusta procura in atti,
(c.f. ) rappresentata e difesa CP_4 C.F._4 dall'avv. Cettina Fasolo, giusta procura in atti, convenuti
(c.f. Controparte_5 C.F._5
(c.f. ) CP_3 C.F._6 convenuti contumaci avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c.
In fatto e in diritto Con atto di citazione depositato il 16.03.2018, la
[...] ha convenuto in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di IN , , CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
, chiedendo declaratoria di
[...] CP_3 Controparte_6 inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di donazione stipulato dal convenuto in data 1.03.2013, ai rogiti del Notaio da CP_1 Persona_1
IN (n.50869 rep. N.14597 racc.) e trascritto in data 13.03.2013, in favore delle figlie e , e dei coniugi e CP_2 Controparte_3 Controparte_6
. CP_4 A fondamento della domanda azionata, l'attore ha allegato l'esistenza di un credito residuo di € 93.000,00 nei confronti – tra gli altri - di CP_1 in forza di dichiarazione di coobbligazione di cui alla polizza fidejussoria n. BP0067630 stipulata tra Società Italiana Cauzioni s.p.a. (a cui nelle more è subentrata l'odierna attrice) ed Europa Gestione Immobiliare s.r.l. prestata in favore del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato. Con comparsa di costituzione e risposta del 6 giugno 2018, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della CP_1 citazione per violazione del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c; la prescrizione dell'azione revocatoria, ex art. 2903 c.c., sul presupposto che ancor prima dell'atto di donazione, gli immobili oggetto della stessa, erano stati destinati a un fondo patrimoniale, costituito dai coniugi e CP_1 ai sensi dell'art 167 c.c., in data 01.03.2006, per far fronte ai CP_3 bisogni della famiglia, e che pertanto da tale data dovesse decorrere il termine di prescrizione di 5 anni previsto ex lege; l'inammissibilità dell'azione revocatoria per inutilità e carenza di interesse ad agire, ritenendo che, anche ove la società attrice riuscisse a ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione, i beni immobili donati manterrebbero il vincolo di indisponibilità determinato dal fondo patrimoniale, con conseguente impossibilità di essere aggrediti e quindi di promuovere le azioni esecutive, ai sensi dell'art. 2902 c.c.; l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione revocatoria per mancanza dei presupposti ex art 2901 c.c. dell'eventus damni e scientia fraudis, nonché la prescrizione della fidejussione ex art 2952 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 giugno 2018, si sono costituite in giudizio e , eccependo, per le Controparte_3 CP_2 medesime ragioni esposte da , l'inammissibilità dell'azione CP_1 revocatoria per inutilità del provvedimento e carenza di interesse ad agire e per mancanza dei presupposti dell'eventus damni e scientia fraudis. Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 giugno 2018, si è costituita altresì eccependo il difetto di legittimazione ad agire nei propri CP_4 confronti in quanto ritenuta erroneamente proprietaria in virtù dell'atto di donazione oggetto di revocatoria di un'immobile (identificato al N.C.E.U. del Comune di IN al foglio 120, part.lla 846 sub. 2), che la stessa aveva invece acquistato con atto di compravendita redatto dal notaio Persona_2 in data 25.07.1983 n. rep. 39086 e n. racc. 5507; in subordine ha eccepito l'usucapione del bene in contestazione. Non si sono costituiti in giudizio e Controparte_6 CP_3 seppur ritualmente citati, sicchè ne va dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha assunto la causa in decisione. La domanda azionata da parte attrice va accolta per le ragioni che
2 seguono. La preliminare eccezione di nullità della notificazione è infondata e va rigettata in ragione della sanatoria per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. ( Cass. sez. Lav., n. 26476/17
“nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc”). Va parimenti rigettata l'eccezione di carenza di interesse per non aggredibilità del bene in quanto rientrante nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi il 01.3.2006. Ciò in quanto nell'ipotesi in cui la donazione abbia ad oggetto beni del fondo patrimoniale quest'ultimo si scioglie limitatatmente ai beni donati. Tra le cause di scioglimento del fondo patrimoniale, al di là di quelle previste dall'art. 171 cc, la giurisprudenza di legittimità ricomprende infatti anche la risoluzione consensuale voluta dai coniugi, ed in generale da tutti coloro a favore del quale il vincolo di segregazione era stato apposto (cfr. Cass. civ. n.
17811/2014). Per giungere a tale conclusione è stato osservato che in realtà l'atto costitutivo del fondo patrimoniale altro non sarebbe se non una convenzione matrimoniale, con la conseguenza di essere assoggettato alla relativa normativa ed, in particolare, agli artt. 162 e 163 c.c. che ne disciplinano modifica e risoluzione. A ciò consegue che senza dubbio il termine prescrizionale decorre dall'atto dispositovo e non già dal conferimento die beni i fodo patrimoniale consensualmente sciolto. Ciò detto, in merito all'azione revocatoria oggetto di gravame, è opportuno osserva quanto segue. L'azione revocatoria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore. È preliminarmente necessario pertanto la qualità di creditore del soggetto agente. In proposito, per costante giurisprudenza, è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se litigioso, ossia sottoposto ad accertamento giudiziale, e non esigibile, in quanto sottoposto a termine o condizione sospensiva (cfr. Cass. Civ. n. 2066/2010).
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria devono concorrere poi determinati presupposti: in primis deve essere presente un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di
3 usufrutto, ipoteca, ecc.); poi il cosiddetto eventus damni, ovvero un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale;
infine la scientia fraudis (o damni) del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi). “Quanto al presupposto soggettivo della scientia fraudis si ritiene sufficiente in capo al debitore la conoscenza del debito e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore per mezzo dell'atto dispositivo. Non è necessaria invece la prova dell'animus nocendi, ossia la concreta volontà di sottrarsi all'obbligo di estinguere i debiti” (Cass. civ. n. 13343/2015; Cass. Civ. n. 16290/2019). Trattandosi, nel caso di specie di un atto a titolo gratuito, non rileva l'ulteriore requisito della consapevolezza del terzo, la c.d. “partecipatio fraudis”. Quanto all'eventus damni, per costante giurisprudenza, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n. 25433;
Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno
2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207). Tale onere non può ritenersi esserte essere stato assolto. Va sul punto preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione. Come è noto il diritto del creditore nei confronti del fideiussore matura
4 non al momento della stipula del contratto di garanzia, ma alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto del creditore di avvalersi della garanzia fideiussoria decorre dalla data in cui il debito garantito diventa esigibile.
Rispetto al pagamento effettuato da parte attrice in data 30 gennaio 2008, a seguito di richiesta, data dalla quale la stessa convenuta fa decorrere il termine di presrizione,deve ritenersi che il termine sia stato interrotto con la missiva del 27 dicembre 2017, intervenuta prima che decorresse il termine di prescrizione decennale, tenuto conto che il convenuto non ha contestato la ricezione in tal data della stessa.
Il termine poi non può ritenersi biennale come invocato da parte convenuta.
La qualificazione della polizza per cui è causa quale contratto con causa assicurativa ai sensi degli artt. 1882 ss. c.c. comporterebbe, infatti,
l'applicazione della prescrizione annuale ex art. 2952 c.c., con conseguente dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da parte opposta. La diversa qualificazione del medesimo contratto in termini di polizza fideiussoria porterebbe, invece, ad applicare il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Questa seconda ricostruzione è da preferire. In relazione alla c.d. “polizze fideiussorie” emesse da compagnie assicuratrici, può porsi il dubbio se prevalga la natura di garanzia, ovvero quella assicurativa. La soluzione corretta è quella che prescinde dal dato soggettivo dell'emittente (emittente una compagnia assicurativa, che influenza anche il nome del documento, appunto “polizza”), dovendosi invece riguardare la sostanza del contratto. La qualità del contraente non è infatti in grado di mutare la natura e la sostanza del contratto. Tale sostanza è pacificamente di tipo fideiussorio. La prescrizione è dunque decennale, cioè la prescrizione ordinaria. Inoltre, nei contratti di c.d. assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione), solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente ( Tribunale Bologna sez. II, 04/07/2019, n.1575).
Inoltre, nei contratti di c.d. assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione), solo quando sia
5 accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente (Cass., 15904/2009; Cass., 14656/2002; Cass., 3443/1988).
Tale volontà, peraltro, non emerge dall'esame delle clausole sottoscritte, nel caso di specie, dai contraenti. L'eccezione di prescrizione va, pertanto, rigettata. Rispetto a tel credito, tenuto altresì conto degli interessi nelle mora maturati, non vi è prova dell'idoneità dei beni di soddisfare lo stesso.
, in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., ha depositato in atti: 1. CP_1
VI per immobile , rilasciata in data 28.11.2019 dall'Agenzia NumeroD_1 dell'entrate dal quale si evince la piena proprietà, in regime di separazione dei beni, di un immobile (uliveto) sito nel Comune di Piraino (ME) identificato al foglio 18, particella 315; 2. VI per immobile , rilasciata in data Numero_2
28.11.2019 dall'Agenzia dell'entrate, dalla quale si evince la piena proprietà, in regime di separazione dei beni, di un immobile sito nel Comune di Piraino (ME) identificato al foglio 18, particella 310; 3. VI per immobile
, rilasciata in data 28.11.2019 dall'Agenzia dell'entrate, dalla quale Numero_3 si evince la piena proprietà, in regime di separazione dei beni, di un immobile sito nel Comune di Piraino (ME) identificato al foglio 18, particella 312; 4. VI per soggetto , rilasciata il 28.11.2018 dall'Agenzia Numero_4 dell'entrate dalla quale si evince la proprietà per ½ in regime di comunione dei beni di un immobile sito nel Comune di IN identificato al catasto dei fabbricati al foglio 120, particella 650; 5. Perizia di stima relativa a terreno edificabile sito nel Comune di Piraino (foglio 18, particelle 310,312 e 315).
Le visure non sono idoene a provare il valore dei beni sicchè deve aversi riguardo soltanto alla perizia giurata. A ciò consegue che il credito tenuto conto degli interessi legali maturato nelle more è di valore prossimo a quello del bene periziato (pari a 115.000 euro) sicchè considerati i naturali ribassi d'asta non può ritersi satisfattivo. Quanto all'elemento soggettivo non vi è dubbio in ordine alla consapevolezza ennedo stato l'atto disposotivo posto in essere successivamente al sorgere del credito. La natura gratuita dell'atto comporta che non debba poi essere sindacato l'elemnto soggettivo deldei donatari. Quanto alla posizione di in quanto legittimamente è stata CP_4 evocata in giudizio in quanto risultante donataria (con la quinta convenzione); la domanda riconvenzionale di usucapione va poi rigettata i mancanza di alcuna allegazione e prova idoena a provare il possesso continuato ed ininterrotto dell'immobile oggetto di controversia.
6 In accoglimento della domanda revocatoria va dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in esser con atto di donazione in Notar limitatamente alla quota di ( Cass Civ. n. 1804/00), non anche CP_1 con riferimento alla quota di sicchè la domanda azionat ain CP_3 subordine di usucapione resta assorbita. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore dei convenuti costituitisi e liquidate applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indetrminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messia, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di
Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta la n. 1503/18 promossa dalla Parte_2 nei confronti di ,
[...] CP_1 CP_3 CP_3
, , , così provvede:
[...] CP_2 CP_4 Controparte_6
1. accoglie la domanda revocatoria azionata dalla Società
[...]
e per l'effetto dichiara Controparte_7
l'inefficaia nei confronti di parte attrice dell'atto dell'atto di donazione stipulato dal convenuto in data 1.03.2013, ai rogiti del CP_1
Notaio da IN (n.50869 rep. N.14597 racc.) e trascritto Persona_1 in data 13.03.2013relativamente alla quota di .; CP_1
2. Rigetta le altre domande;
3. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle psese di lite in favore di Parte_2 liquidate in € 3809,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, Si comunichi.
Così deciso in IN, il 27 giugno 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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