Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2006, n. 1094
CASS
Sentenza 7 novembre 2006

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All'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto o del fermo, pur quando ad esso faccia seguito, sulla base delle sole richieste scritte del pubblico ministero, l'applicazione di una misura cautelare, non è applicabile, per analogia, il disposto di cui all'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., (secondo cui, dopo la loro notificazione, le ordinanze cautelari sono depositate, con avviso al difensore, nella cancelleria del giudice che le ha emesse, unitamente alle richieste ed agli atti su cui esse si fondano), avuto riguardo alla diversità, per natura e finalità, del suddetto interrogatorio rispetto a quello previsto, successivamente all'esecuzione delle comuni ordinanze cautelari, dall'art. 294 cod. proc. pen., essendo il primo essenzialmente funzionale alla valutazione della legittimità dell'arresto o del fermo e solo eventualmente a quella della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, mentre l'altro ha la funzione precipua di consentire un contatto diretto tra il soggetto cui la misura è stata applicata ed il giudice che l'ha disposta (principio affermato, nella specie, in un caso in cui era rimasta inevasa la richiesta del difensore di prendere visione della documentazione a sostegno delle richieste scritte del pubblico ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2006, n. 1094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1094
    Data del deposito : 7 novembre 2006

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