Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
All'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto o del fermo, pur quando ad esso faccia seguito, sulla base delle sole richieste scritte del pubblico ministero, l'applicazione di una misura cautelare, non è applicabile, per analogia, il disposto di cui all'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., (secondo cui, dopo la loro notificazione, le ordinanze cautelari sono depositate, con avviso al difensore, nella cancelleria del giudice che le ha emesse, unitamente alle richieste ed agli atti su cui esse si fondano), avuto riguardo alla diversità, per natura e finalità, del suddetto interrogatorio rispetto a quello previsto, successivamente all'esecuzione delle comuni ordinanze cautelari, dall'art. 294 cod. proc. pen., essendo il primo essenzialmente funzionale alla valutazione della legittimità dell'arresto o del fermo e solo eventualmente a quella della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, mentre l'altro ha la funzione precipua di consentire un contatto diretto tra il soggetto cui la misura è stata applicata ed il giudice che l'ha disposta (principio affermato, nella specie, in un caso in cui era rimasta inevasa la richiesta del difensore di prendere visione della documentazione a sostegno delle richieste scritte del pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2006, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 07/11/2006
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1522
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 013055/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IE OR, N. IL 02/10/1973;
avverso ORDINANZA del 18/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 29.10.2005 il G.I.P. del Tribunale di Catania disponeva l'applicazione nei confronti di UR AT, quale indagato del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n.1, art. 629 c.p., commi 1 e 2, e L. n. 203 del 1991, art. 7 della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il UR contestando sotto diversi profili il provvedimento suddetto. Con ordinanza in data 18.11.2005 il Tribunale di Catania rigettava l'istanza.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il predetto UR AT lamentando la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, 180 e 391 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c); inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12 e 14 disp. gen. e artt. 293 e 391 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c); violazione dell'art. 302 c.p.p.. Procedendo ad una trattazione ed esposizione congiunta dei tre motivi di ricorso la difesa esponeva: che in data 29.10.2005 UR AT veniva tratto in arresto per i delitti di cui agli artt.628 e 629 c.p.; che il Pubblico Ministero richiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura custodiate, depositando nella Cancelleria del G.I.P. la documentazione a sostegno della propria richiesta;
che nessun avviso circa il deposito di detta documentazione veniva rivolto alla difesa;
che l'istanza dalla stessa depositata al fine di prendere visione di tale documentazione rimaneva inevasa ed il difensore non veniva posto in condizione di prendere conoscenza di tali atti;
che all'udienza di convalida veniva ritualmente eccepita la violazione del diritto di difesa;
che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania veniva impugnata ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; che fra le doglianze sottoposte all'attenzione del Tribunale
del Riesame si deduceva la violazione delle norme concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'indagato in relazione agli artt. 12 e 14 disp. gen. ed agli artt. 293 e 391 c.p.p., e la conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c); che il Tribunale del riesame rigettava i motivi posti a fondamento dell'impugnativa. Posto ciò rilevava la difesa che, alla stregua di quanto esposto, si era trovata nella condizione di dover prendere parte all'udienza di convalida senza aver contezza delle richieste del Pubblico Ministero e della documentazione posta a suffragio delle stesse, con palese violazione del diritto di difesa la quale si era trovata nell'impossibilità di partecipare in maniera consapevole all'interrogatorio di cui all'art. 391 c.p.p.; di conseguenza si era verificata una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), consistente nella nullità dell'intero interrogatorio di garanzia con conseguente estinzione per perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p.. A tal proposito rilevava, richiamata la recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite del 20.7.2005 n. 26789, che poneva in rilievo l'importanza dell'interrogatorio dell'indagato in quanto primo atto con il quale si istaura il contraddicono sulla "quaestio libertatis" e l'importanza del deposito degli atti di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3 al fine di consentire al difensore un completo svolgimento della propria attività difensiva, che analoghe considerazioni si riproponevano in sede di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo nel caso in cui venisse contestualmente richiesta l'applicazione di una misura cautelare.
Evidenziava la difesa la differenza fra le due fasi in cui si articolava tale procedimento, la prima volta alla convalida dell'arresto o del fermo, la seconda volta all'accertamento dei requisiti per l'applicazione della misura cautelare. In quest'ultima fase l'interrogatorio del soggetto sottoposto alla misura cautelare rivestiva le medesime finalità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato raggiunto da provvedimento cautelare in libertà. Quindi, anche nell'ipotesi in cui l'interrogatorio di garanzia si svolgesse nel corso dell'udienza di convalida, come previsto dal combinato disposto degli artt. 294 e 391 c.p.p., si riproponevano le medesime esigenze di partecipazione informata all'udienza: la fase dell'udienza in cui trovava applicazione la misura cautelare, svincolata dalla decisione sulla convalida, non differiva nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi dall'udienza di cui all'art. 294 c.p.p. della quale assumeva tutti i requisiti e le garanzie.
Di conseguenza il giudicante avrebbe dovuto far ricorso all'analogia legis in quanto la ratio che substanzia l'art. 293 c.p.p. è la medesima che sorregge il caso in esame, dovendosi ritenere, anche quando l'interrogatorio di garanzia sia contestuale all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, come previsto dal combinato disposto degli artt. 294 e 391 c.p.p., che si ripropone la medesima necessità di partecipazione informata all'udienza. Rilevava inoltre che ove si ritenesse inapplicabile il procedimento ermeneutico dell'analogia legis si sarebbe dovuto far ricorso a quello sussidiario dell'analogia iuris, posto che l'art. 293 c.p.p. era espressione di un principio generale del nostro ordinamento che, a tutela della difesa, garantiva la partecipazione informata all'udienza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, premesso che nessuna norma sancisce il diritto dell'indagato di conoscere gli atti su cui si fondano le richieste del P.M. in sede di convalida dell'arresto o del fermo, e prima dell'interrogatorio ex art. 391 c.p.p., comma 3, rileva questa Corte di legittimità che un tale diritto non può ricavarsi, come vorrebbe la difesa dei ricorrenti, analogicamente per analogia legis dall'art. 293 c.p.p., comma 3, o per analogia iuris per essere la detta norma espressione di un principio generale a tutela della difesa, consentendo tale norma al difensore di esaminare ed estrarre copia della richiesta del P.M., degli atti con essa presentati, e dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare dopo l'esecuzione o notificazione di quest'ultima, con possibilità di ottenerla prima dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.. Deve infatti evidenziarsi che gli interrogatori, rispettivamente previsti dagli artt. 391 e 294 c.p.p., sono, per natura e finalità, sostanzialmente diversi: nel primo caso l'interrogatorio è volto, innanzitutto, a valutare la legittimità dell'arresto o del fermo e, solo eventualmente, a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione di un provvedimento cautelare, nel secondo caso, gli atti sono resi conoscibili solo dopo che la misura è stata adottata, in maniera da ridurre al minimo il rischio di pregiudizio per le indagini in corso, e l'interrogatorio ha la funzione precipua di consentire un contatto diretto tra il Giudice che ha disposto la misura e il soggetto destinatario della stessa. Peraltro, la disciplina prevista dall'art. 391 c.p.p. può, in un certo senso, ritenersi più favorevole per l'indagato, rispetto a quanto previsto dall'art. 291 c.p.p. e segg., in quanto il predetto viene reso edotto dei motivi determinanti l'arresto o il fermo, può rendere l'interrogatorio con la partecipazione necessaria del difensore ed ha, quindi, la possibilità di prospettare una propria linea difensiva prima che il Giudice si pronunzi sulla convalida dell'arresto o del fermo e sulla eventuale misura cautelare. Di conseguenza nessuna violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost., può nella fattispecie ravvisarsi. Ed, invero, il sistema così come sopra delineato, non comprime il diritto di difesa dell'indagato, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., dal momento che egli è posto, comunque, nella condizione di conoscere i motivi dell'arresto e del fermo e di rendere l'interrogatorio con la partecipazione necessaria del difensore e con le garanzie previste dagli artt. 64 e 65 c.p.p.. Non viola, inoltre, il principio del contraddittorio atteso che, nella ipotesi di arresto o di fermo, l'interrogatorio consente un regolare contraddittorio (anticipato rispetto a quanto si verifica di regola in sede cautelare), prevedendo altresì la norma in questione che il difensore - necessariamente presente - debba, nell'udienza di convalida, essere, in ogni caso, sentito.
Non comporta, infine, una disparità di trattamento tra l'indagato, interrogato in sede di convalida dell'arresto o del fermo, e l'indagato interrogato a seguito dell'applicazione della misura cautelare attesa la già evidenziata diversità ontologica dei due interrogatori ciascuno dei quali ha anche una diversa specifica finalità.
D'altronde non può omettersi di considerare che l'espletamento dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, ex ari. 294 c.p.p., trova espressa deroga nell'ipotesi in cui l'interrogatorio dell'indagato sia stato effettuato in sede di udienza di convalida. E quindi neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare accoglimento.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche al versamento della somma di Euro seicento alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al
Direttore dell'Istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007