Art. 1.
Al fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui al l' articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 775 , per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:
n. 65 assistente capo;
n. 210 primo assistente;
n. 50 assistente;
n. 90 coadiutore Capo;
n. 310 primo coadiutore;
n. 100 coadiutore;
n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
n. 80 aggiunto di carpenteria;
n. 180 primo subalterno;
n. 60 subalterno.
Al fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui al l' articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 775 , per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:
n. 65 assistente capo;
n. 210 primo assistente;
n. 50 assistente;
n. 90 coadiutore Capo;
n. 310 primo coadiutore;
n. 100 coadiutore;
n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
n. 80 aggiunto di carpenteria;
n. 180 primo subalterno;
n. 60 subalterno.