Sentenza 17 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2018, n. 32923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32923 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: US PE, nato a [...] il [...]; IC LE, nata a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 101/17 RMCR del Tribunale di Messina del 20 febbraio 2017; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinunzia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 febbraio 2017 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimento cautelarì reali, ha rigettato il ricorso in appello proposto da CA PE e RR LE avverso il provvedimento con il quale era stata disattesa dal Gip del Tribunale di Messina la loro richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile sul quale, secondo l'ipotesi accusatoria, i medesimi avevano realizzato degli interventi edilizi in difformità rispetto al permesso a costruire loro rilasciato dal competente Comune di Rometta. Avverso tale ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione i due indagati, deducendo il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice della impugnazione cautelare, il quale non avrebbe considerato che l'intervento edilizio per cui è causa era stato assentito a seguito di permesso a costruire in sanatoria, previo parere positivo dell'Ufficio del Genio civile, e che la durata di tale permesso era stata prorogata con provvedimento del Comune di Rometta del 9 gennaio 2017. In via subordinata il ricorrenti deducevano la nullità della ordinanza impugnata in quanto la motivazione posta a base della medesima sarebbe meramente apparente, il che violerebbe il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen., ai sensi deòl quale i provvedimenti giurisdizionali debbono essere, a pena di nullità, congruamente motivati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio, preliminarmente ad ogni altra considerazione, che con nota da lui sottoscritta, fatta pervenire alla cancelleria di questa Corte di cassazione in data 12 aprile 2018, il difensore dei due ricorrenti ha dichiarato che, con provvedimento del Tribunale di Messina del 2 marzo 2018 il sequestro preventivo degli immobili di cui al presente ricorso è stato revocato e che, pertanto, i suoi assistiti non avevano più alcun interesse alla sua trattazione. Tale elemento, comporta, evidentemente, la inammissibilità del ricorso. A tale pronunzia, essendo essa conseguente ad altro provvedimento giurisdizionale a seguito del quale i ricorrenti hanno visto soddisfatto il loro interesse, e potendo, pertanto, ritenersi che la inammissibilità non sia conseguenza di alcuna negligenza delle parti istanti non segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali né al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018 Il Consig