Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2998/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/02/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1 Parte_2
- OPPONENTE -
E
- Controparte_1
[...]
- RESISTENTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente l'Avv. SALVIA GIOVANNI che conclude per l'accoglimento dell'opposizione; per parte resistente l'Avv. Controparte_1
, il quale conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la
[...] conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 32261/16 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2998/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_3
(c.f. ) elettivamente domiciliati alla Via Corso XVIII Agosto
[...] P.IVA_1
1860 n. 2, presso lo studio dell'Avv. SALVIA GIOVANNI da cui sono CP_1
rappresentati e difesi giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
-OPPONENTE-
E
Controparte_1
c.f. , in persona del dirigente pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso il proprio ufficio sito in alla via Isca del Pioppo n. 41, CP_1
rappresentato e difeso, ex art. 23 co. 4 della legge 689/81, dal dott. Ing.
[...]
; dalla Dott.ssa e dal dott. , in virtù di Per_1 Parte_4 Parte_5
delega conferita con la sottoscrizione della comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione;
art. 30 d.lgs. 276/2003;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 368/2017 e 369/2017 del 10.08.2017 (notificate in data 14.08.2017), con cui l' ingiungeva ai Controparte_1
ricorrenti di pagare, in solido tra loro, la complessiva somma di € 16.695,67, per la violazione degli artt. 30, comma 1 e 18, comma 5 bis, d.lgs. 276/03, per l'illecito
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distacco del lavoratore , accertato con ispezione del 26.02.2016 Controparte_2
(di cui al verbale n. PZ00002/2016-156-02 del 13.09.2016), per un totale di 1003 giornate di lavoro (risultanti dal registro presenze riportato sul Libro Unico del
Lavoro).
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno sollevato le seguenti censure all'operato della P.A.: - mancata notifica del verbale di contestazione nel termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981; - nullità dell'ordinanza ingiunzione per genericità della contestazione e omessa motivazione;
- illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per insussistenza dell'illecito.
Ciò dedotto, i ricorrenti hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza, con vittoria di spese.
L'ispettorato del lavoro si è costituito, contestando le argomentazioni difensive della controparte, evidenziando la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
§2. L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
§2.1. Mancato rispetto del termine ex art. 14 l. 689/1981 per la notificazione della violazione.
La tesi dei ricorrenti secondo cui il dies a quo del termine andrebbe individuato nel giorno della visita ispettiva, 24.02.2016, non può essere condivisa.
È, infatti, pacifico che, per quelle violazioni che richiedano accertamenti complessi, il termine prescritto dalla norma cominci a decorrere solamente a conclusione dell'accertamento, momento coincidente con l'acquisizione di tutti i dati e riferimenti necessari per la definizione dello stesso.
Dunque, la suddetta norma garantisce il principio di ragionevole durata dell'accertamento ispettivo, laddove il termine di 90 giorni ivi previsto decorre dalla conclusione dell'accertamento, tenendo conto delle caratteristiche e della complessità del caso concreto, nonché della necessità che tali indagini, pur in difetto di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo.
Si veda, in particolare, Cassazione civile , sez. II , 11/05/2022 , n. 14862 secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall' articolo 14, comma 2, della legge
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n. 689 del 1981 , per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.
Orbene, dalla documentazione in atti risulta che, sebbene l' abbia CP_1
iniziato l'accertamento con l'accesso ispettivo del 24.02.2016, esso sia stato concluso solamente in data 15.07.2016, come risulta dal verbale di accertamento notificato ai ricorrenti.
A parere della scrivente, la congruità della durata dell'accertamento in considerazione della documentazione esaminata dall'amministrazione opposta e delle ulteriori attività compiute (esame della documentazione, assunzione di informazioni), non può che condurre al rigetto del motivo di opposizione, dovendosi collocare il dies a quo del termine di cui all'art. 14 citato alla data di conclusione dell'accertamento (15.07.2016, per cui la notifica del verbale avvenuta in data 26.09.2016 deve considerarsi senz'altro tempestiva).
§2.2. Sul difetto di motivazione.
Anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
L'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, infatti, non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (cfr. Consiglio di
Stato sez. IV, 01/12/2021, n.8012).
In ogni caso, deve osservarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero
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rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione.
§2.3. Nel merito.
I ricorrenti lamentato l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori sostenendo la piena legittimità del distacco del lavoratore ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003.
La prospettazione non può essere condivisa.
Il distacco di lavoratori è regolato, per quanto di interesse in questa sede, dall'art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale, al comma 1, dispone: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Secondo la giurisprudenza “il distacco del lavoratore (o comando), disciplinato dall'art. 30 D. lgs 276/03, consiste in una scelta organizzativa con cui il datore di lavoro (distaccante), nel soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per
l'esecuzione di una determinata opera o servizio. La prestazione potrà essere svolta anche parzialmente presso il distaccatario, continuando il lavoratore a svolgere la restante parte della prestazione presso il distaccante (distacco parziale). Il distacco consente una dissociazione tra il datore di lavoro e l'effettivo beneficiario della prestazione, consentita solo eccezionalmente dall'ordinamento in presenza di determinati requisiti, senza i quali si ricadrebbe nella fattispecie illecita della mera somministrazione di lavoro (Cass. 22179/2018). Il distacco deve essere giustificato da un interesse proprio del distaccante, anche di carattere non economico, consistente in una motivazione imprenditoriale di ordine tecnico, produttivo, organizzativo, commerciale oppure, secondo alcuni orientamenti, anche di ordine morale o solidale. Come sottolineato dal Ministero con la circ.
n.3 del 15/01/04, l'interesse non può essere quello proprio della mera somministrazione di lavoro, dove il somministratore realizza esclusivamente
l'interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, e, piuttosto, va inteso come un interesse qualificato, riconducibile al buon andamento dell'impresa.
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C'è di più, il requisito della sussistenza dell'interesse del distaccante non è soddisfatto con l'utilizzo di clausole di stile genericamente definite. La giurisprudenza, prima, e la prassi, poi hanno precisato che “l'interesse produttivo deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente riconducibile all'oggetto sociale dell'impresa”. La specificità sta ad indicare la necessità di un'esatta individuazione dell'interesse; la rilevanza implica che il distacco debba mostrare caratteristiche idonee a giustificare la scelta datoriale nel contesto strategico dell'operazione; la concretezza desumibile da una diretta incidenza sui processi aziendali;
la persistenza nel senso che l'interesse deve permanere per tutta la durata del distacco. Acquisito che, per risalente opinione della giurisprudenza di legittimità, l'istituto del distacco trova nell' interesse del datore di lavoro distaccante l'elemento di reale qualificazione della fattispecie, oltre che il criterio distintivo dalla mera somministrazione di manodopera, è anche richiesto che il lavoratore sia posto “temporaneamente a disposizione del distaccatario. La temporaneità, come “non definitività”, deve essere intesa “in funzione della persistenza dell'interesse del distaccante”. Questa lettura funzionale del requisito ha portato progressivamente la giurisprudenza a precisare che “….la temporaneità non richiede una durata predeterminata, richiedendosi solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera
a favore di un terzo.” (cass . 17748/2004; Cass. n. 23933/2010). Il comparto comporta lo svolgimento di una determinata attività lavorativa;
ciò sta a significare che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e sempre funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante. Da qui discende la necessità di una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco” (Tribunale Sassari, 30 maggio 2023, n. 330; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. L, 7 giugno 2000, n. 7743, “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (fattispecie cosiddetta di distacco o comando), in forza del principio generale che si desume dall'art. 2127 cod. civ. e dalla legge n. 1369 del 1960 - che esclude che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente
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nell'organizzazione di altro imprenditore senza che il secondo assuma la veste di datore di lavoro -, è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, sì che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso”).
Anche il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2004 ha precisato che “i requisiti di legittimità del distacco ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.
276/2003 sono: a) la temporaneità del distacco;
b) l'interesse del distaccante”, specificando che “il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del d.lgs. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre, la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco […] Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è solo l'interesse del distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della società controllata o partecipata”.
In buona sostanza, la legittimità del distacco richiede la temporaneità dello stesso e l'esistenza di un interesse del distaccante (è irrilevante l'interesse del distaccatario) che non si identifichi soltanto nel distacco stesso e che non venga espresso mediante mere formule di stile.
Tanto chiarito, a parere della scrivente, l'ordinanza ingiunzione deve dirsi legittima non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 30 citato per la legittimità del distacco e cioè l'interesse del distaccante e la temporaneità del distacco.
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Sotto tale ultimo profilo deve rilevarsi che dall'accertamento compiuto e dalla documentazione versata in atti dall'Ispettorato risulta che il dipendente CP_1
distaccato, è stato assunto dalla Camera del Lavoro Territoriale di Potenza (CGIL)
a partire dal 27.06.2012 ed in pari data è stato distaccato presso la
[...]
con un distacco – fino al momento dell'accesso ispettivo – Parte_3
addirittura di 1003 giorni.
Sebbene la legge non prescriva una durata predeterminata, ovvero una indicazione formale del termine del distacco, è comunque innegabile che il requisito della temporaneità risulti frustrato ove le parti prestabiliscano un termine di durata oltremodo lungo (come nel caso di specie in cui, nell'immediatezza dell'assunzione, il lavoratore è stato distaccato con la previsione – in una postilla nella convenzione di distacco, peraltro non comunicata né al dipendente e né alla
Direzione Provinciale Del Lavoro, a cui era stata comunicata la diversa scadenza del 31.12.2012 – di un termine finale al 31.12.2016).
Il requisito della temporaneità, peraltro, va valutato in uno a quello dell'interesse del distaccante perché è evidente che l'eccessiva durata del distacco è indice di una carenza di interesse del distaccante e, dunque, dell'illegittimità del distacco celante una mera somministrazione di lavoro in violazione di legge.
Né può condividersi la prospettazione dei ricorrenti secondo cui, nella specie, il distacco sarebbe lecito in ragione dell'esistenza di un “collegamento societario” tra distaccante e distaccata, non ravvisandosi, invero, alcun fenomeno di “gruppo di imprese” tra le stesse.
La circostanza che i Caf possano avvalersi di società di società di servizi, infatti, non è sufficiente ad integrare un collegamento societario né a ritenere rispettata la normativa in materia di assunzione di lavoratori qui richiamata.
Anche in caso di gruppo di imprese, infine, intanto il distacco è legittimo in quanto sussiste un interesse del distaccante che, comunque, non si ravvisa nella fattispecie in esame in cui esso risulta solo genericamente individuato nelle “esigenze di servizio” e giustificato dalla ricerca di “personale di alta professionalità addetto alle funzioni di segreteria, supporto del Presidente e c.d.a., archiviazione pratiche”, mansioni che, a ben vedere, esulano dalle tipiche attività di cui si occupano i Centri di Assistenza Fiscale (e quindi il distaccante), e con la
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destinazione stabile del dipendente al servizio della sola distaccata (ove si consideri che il distacco è avvenuto nell'immediatezza dell'assunzione).
Per tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione non può che essere rigettata.
§3. In mancanza di nota spese, non possono essere riconosciute spese in favore dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio a mezzo di propri funzionari, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/08/2023, n.23825).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e conferma la sanzione applicata con le ordinanze-ingiunzioni impugnate;
2) Nulla sulle spese.
È verbale.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza lì, 22.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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