Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU8145/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Serviu Cook in fur Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: h - Presidente R.G.N. 8897/99 PONTORIERI Dott. Franco Consigliere RIGGIO Cron.
0.18728 Dott. Ugo Rep. 2937 Consigliere Dott. RO Michele TRIOLA CIOFFI Consigliere Dott. LO Ud.20/04/01 GOLDONI Rel. ConsigliereDott. Umberto CORTE SUPREMA ha pronunciato la seguente Richlostr SENT ENZA dar bng S.
2.42n per dine 3000 sul ricorso proposto da: # 18.06.1 IL CANCELLIS SALA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S My ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato SEVERINI GAETANO, che lo difende unitamente all'avvocato TORRI TARCISIO, giusta delega in atti;
NCELLERIA ricorrente
contro
DF 455992 NA, TI ER, elettivamente BRAMBILLA domiciliati in ROMA VIA CATANZARO 15, presso lo studio dell'avvocato MICERA GIUSEPPE, difesi dall'avvocato GALASSO ER, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2001 avverso la sentenza n. 749/98 della Corte d'Appello di 689 -1- n MILANO, depositata il 17/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 20/04/01 dal GOLDONI;
му udito 1'Avvocato MICERA PE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3.1.1986, RO EN e BI MB evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Lecco FA SA per chiedere l'accertamento della servitù di passaggio pedonale a favore del loro appezzamento sito in Robbiate v. Dei Tigli e distinto in catasto con i mappali 281 1569/L a carico, tra l'altro, del fondo a confine avente numeri di mappa 1570 sub a-b-c; deducevano che il convenuto aveva interrotto detto passaggio realizzando sul confine una costruzione destinata ad autorimessa;
chiedevano quindi la condanna del SA alla rimessione in pristino dei luoghi. Si costituiva ritualmente il convenuto e deduceva che con atto di divisione a rogito notaio ST del 12.6.1945 i fratelli LO, PE e PA SA avevano diviso la proprietà immobiliare pervenuta dal loro padre;
che nella formazione dei lotti i dividenti avevano previsto che gli appezzamenti di terreno fossero circondati da sentieri che oltre a servire da confine avessero funzione di passaggio;
che gli attori, acquirenti del solo terreno facente parte del lotto B, avevano più di venti anni prima provveduto a recintare la loro proprietà, sulla quale avevano edificato la loro casa, interrompendo il passaggio previsto in origine dall'atto divisionale del 1945 e realizzando altro comodo passaggio sia pedonale che carraio, sul lato sud della recinzione;
che conseguentemente la costruzione dell'autorimessa effettuata dal deducente sul mappale 1570 sub c, e quindi non a confine col fondo degli attori, non interrompeva alcun passaggio;
chiedeva quindi di essere assolto dalle domande degli attori. Con sentenza n. 196/1995 il Tribunale respingeva la domanda degli attori, condannando questi alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti. Si sono costituiti ritualmente gli appellati e hanno chiesto la conferma della sentenza. Con sentenza in data 4/17.3.1998, la Corte di appello di Milano, ha accolto l'appello Ha rilevato all'uopo la Corte territoriale che l'esistenza del sentiero a est sul fondo degli appellanti sul quale questi esercitavano la servitù di passaggio, era provata dal contenuto dell'atto divisionale richiamato dallo stesso convenuto, dalla relazione del CTU e dalle deposizioni testimoniali assunte. му La servitù di passaggio pedonale così come prevista dall'atto di divisione era ammessa dallo stesso convenuto, il quale peraltro ha dedotto che detta servitù sarebbe venuta meno a seguito dell'interruzione operata volontariamente dai coniugi EN MB in occasione della costruzione della loro casa e della recinzione del loro fondo ed a seguito anche della costruzione di altro comodo accesso, sia pedonale che carraio, posto a sud della casa. A norma dell'art. 1074 c.c., il venir meno dell'utilità della servitù non determina l'estinzione della stessa, salvo che non sia decorso il termine ventennale di prescrizione per non uso. Il fatto pertanto che gli attori avessero realizzato altro più comodo passaggio da un'altra parte del loro fondo per raggiungere la strada pubblica non determinava l'estinzione del passaggio pedonale in questione poiché non era stato provato un non uso protratto per vent'anni. Né era fondata nemmeno l'affermazione che il sentiero fu interrotto dalla recinzione del fondo degli appellanti, poiché esisteva un cancelletto in legno 2 proprio in corrispondenza di tale sentiero, che provava l'intenzione dei coniugi EN MB di continuare a esercitare il passaggio pedonale sul sentiero. Circa il percorso di tale sentiero il CTU, pur con le comprensibili difficoltà dovute alla trasformazione dei luoghi intervenuta nelle more del processo e prima ancora dell'inizio di esso, aveva individuato due possibili tracciati;
quello indicato nella relazione con i numeri 1-2-3 e quello distinto con la sequenza 1-6-7. Tale secondo tracciato, ritenuto dal CTU più probabile, era stato confermato dai testi escussi. Assolutamente priva di pregio infine era l'affermazione del Tribunale concernente la non utilità dell'accertamento del diritto di servitù domandato dagli attori, poiché questi “non hanno provato in alcun modo di vantare analogo diritto sugli altri mappali attraversati dal sentiero prima di accedere ai mappali 1572 - 263 di proprietà comune". Gli odierni appellanti avevano agito invero solo nei confronti di FA SA unicamente perché questi, realizzando l'autorimessa, aveva interrotto e reso inagibile il sentiero sul quale essi vantano diritto di passaggio: non risultava e non costituiva oggetto del contendere che analogo - comportamento avessero tenuto i proprietari degli altri fondi attraversati dal sentiero. Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di quattro motivi, FA SA;
resistono con controricorso RO EN e BI MB. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 1061 e 1062 c.c. e vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc, nonché 3 motivazione omessa, contraddittoria e insufficiente su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc. La doglianza prende le mosse dalla affermazione secondo cui la servitù oggetto del presente giudizio deve classificarsi come servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1061 c.c., contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, in quanto si parla di servitù convenzionale. Si sostiene che la servitù, costituita convenzionalmente, sarebbe l'unica a non estinguersi per il venir meno dell'utilitas e non necessiterebbe del requisito dell'apparenza che, nel caso di specie, non sussiste. Si aggiunge che la costituzione della servitù, se avvenuta volontariamente, non per questo deve differire da quella prevista dall'art. 1061 c.c.; inoltre, la sentenza impugnata avrebbe "fatto coincidere" le servitù volontarie con quelle convenzionali e tanto non sarebbe corretto, in quanto confonderebbe му il risultato con il mezzo. Il motivo è inammissibile;
per vero, la classificazione della servitù in parola come costituita ex art. 1061 c.c. è semplicemente affermata, senza alcun tipo di argomentazione;
la questione dell'estinzione si basa sulla, appena ritenuta inconferente, natura della servitù e, a prescindere da ogni altra considerazione, viene meno con essa;
infine non è dato cogliere la differenza tra servitù volontarie e convenzionali, che non è in alcun modo esplicitata. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 e 1055 c.c., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc) si articola su due presupposti. Il primo è quello secondo cui in caso di interclusione del fondo dominante la causa estintiva della servitù di passaggio (art. 1055 c.c.) opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, anche se convenzionalmente costituita e, come nella specie, in occasione della divisione di un fondo. Ove pol, in caso di servitù coattive finalizzate ad una utilità reciproca, l'inutilità delle stesse deve essere ravvisata quando le servitù risultano ormai essere prive di alcuna finalità. La considerazione svolta appare viziata da una constatazione di fondo;
non è esatto che le servitù convenzionali, quale quella in esame, siano necessariamente da ricollegarsi ad un passaggio coattivo. Le parti, nella loro autonomia contrattuale, ben possono, anche nell'ipotesi di fondo non intercluso, costituire una servitù di passo, per le più varie ragioni, senza che tanto vada ad impingere nelle ipotesi del passo coattivo. Quanto poi alla pretesa reciprocità della servitù, peraltro collegata alla addotta circostanza dell'acquisto solo parziale del fondo da parte dei EN MB, essa appare inconsistente e priva di valenza;
l'ipotesi di una reciprocità potrebbe rilevare se e in quanto fatta valere di per sé, non come preclusiva a reclamare il proprio diritto a esercitare il passo convenzionalmente previsto. Infine, la pretesa rinuncia ad ogni servitù da ricavarsi dall'atto di acquisto degli odierni controricorrenti appare privo di pregio, atteso che l'atto di acquisto ha natura di per sé dichiarativa, salvo espressa rinuncia che non è dato rinvenire. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, con violazione dell'art.360, nn.3 e 5, cpc.) concerne la legittimazione passiva di FA SA. Vale a dimostrarne l'inammissibilità il fatto che la principale ratio decidendi non viene neppure presa in esame nel ricorso;
per vero, la circostanza, accertata e non contestata, secondo cui fu il predetto, con la costruzione del 5 suo fabbricato, a impedire l'esercizio del passaggio, non viene censurata e, con ciò cade la macchinosa ricostruzione contenuta al riguardo nel ricorso. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1079 e 1068 C.C. in concorso con l'art. 112 cpc, nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc), premesso che le controparti avevano, nelle proprie conclusioni, richiesto esclusivamente il risarcimento del danno, si assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione per aver disposto la demolizione del manufatto. Per la verità tale motivo sembra prescindere totalmente da quanto esposto nell'atto introduttivo della controversia, in cui si lamentava proprio che il SA avesse interrotto il passo mediante la costruzione di un manufatto, che lo ostruiva. se so have Nella stessa comparsa di risposta, che altra essendo la via d'accesso alla pubblica via, la costruzione del SA non aveva in realtà ostruito alcun passaggio. Conseguentemente, era certamente stata richiesta la rimozione del fabbricato, onde ripristinare il preesistente stato dei luoghi;
nelle conclusioni in appello tale richiesta era stata reiterata, senza che al riguardo spieghino efficacia alcuna richieste subordinate. E' inadeguatamente invocata la violazione della norma di cui all'art. 1079 c.c., che prevede la rimessione delle cose in pristino, oltre al risarcimento dei danni. Va ricordato all'uopo che la norma dell'art. 2058, comma 2 c.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non può trovare applicazione rispetto alle azioni dirette a far valere un diritto reale, giacchè ove tale diritto risulti violato con 6 azioni materiali, l'unico mezzo di ripristinare l'azione legale è quello della rimessione nel pristino stato, come nel caso di servitù è espressamente detto dall'art. 1079 c.c. (v. Cass. 15.12.1970, n.1489). Quanto alla pretesa violazione dell'art. 1068 c.c., neppure tale vizio sussiste, atteso che non risultano affatto verificati tutti i presupposti previsti da tale norma, non potendosi certo ravvisare in imprecisate trattative la ricorrenza dei requisiti che l'eventuale applicazione del ricordato art. 1068 c.c. impone. La domanda pertanto concerneva la declaratoria di sussistenza della servitù. il risarcimento del danno nonché la rimessione in pristino del sentiero, “anche mediante percorso alternativo", cosa questa che esclude che la pronuncia sia viziata di ultra petizione. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in L. 159 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 20.4.2001 Il Presidente anos decetonel 40000 Il Consigliere estensore Миакарований 230000 109T 129, 11 IL CANCELLITRE C1 4667 2 50 Paplo Telanco 8057 6.00 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 155, 7I Roma 15GIU, 2001. CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia م ماما 23.7.2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 38255 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7