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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.1.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. M.D. Parte_1
Cito
Opponente
C O N T R O
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A. Ciracì CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 672/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto n. 672/2022 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 11.294,88 a titolo di CP_1 retribuzioni non corrisposte nell'anno 2021 e 2022 (in relazione al periodo 3.7.2021-
9.7.2022), di 13° mensilità per il suindicato periodo e TFR.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. nonché la parziale estinzione del credito, residuando in favore dell'opposta- detratta la somma di € 8696,27, versata nel corso del rapporto - l'importo di € 2598,01.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva parte opposta che contestava gli avversi assunti, disconoscendo ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la firma a suo nome apposta in calce ai prospetti paga prodotti dall'opponente. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
*
1 Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione delle disposizioni ex artt. 633 e 634 cpc, essendo il credito oggetto della domanda monitoria fondato su prova scritta (contratto di lavoro;
prospetti paga da luglio a dicembre 2021 e da gennaio a giugno 2022, con indicazione nella busta paga di giugno
2022 del TFR maturato e della 13° mensilità). In ogni caso si osserva come, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, con l'effetto che l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali
(cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ciò posto, gioverà ribadire che la somma oggetto di ingiunzione concerne quanto maturato dalla lavoratrice a titolo di retribuzione per il periodo 3.7.2021- 9.7.2022, di mensilità aggiuntiva per il medesimo periodo e per TFR.
In atti consta contratto di lavoro avente decorrenza dal 3.7.2021 e scadenza naturale al
30.6.2022. Dall'estratto contributivo in atti, risulta che il rapporto è cessato il 9.7.2022.
Secondo gli assunti di parte opponente, la lavoratrice avrebbe ricevuto- nel corso del rapporto di lavoro- l'importo di € 8696,27 a fronte di un credito complessivo di €
11.294,28 (pari dunque a quello oggetto di domanda monitoria, al di là del computo dei primi giorni del mese di luglio 2022).
E' pacifico che, nelle more del giudizio, parte opponente abbia corrisposto il residuo importo di € 2.600,00.
A riprova della corresponsione della somma di € 8696,27, parte opponente ha depositato prospetti paga relativi alle mensilità da luglio 2021 a maggio 2022 recanti la sottoscrizione dell'opposta anche per quietanza del pagamento delle somme ivi indicate.
La firma apposta in calce a tali prospetti è stata disconosciuta dall'opposta.
A seguito di tempestiva istanza di verificazione, è stata disposta CTU grafologica.
Il perito nominato, Dott.ssa , all'esito di un'approfondita indagine ed accurate Per_1
verifiche tecniche, supportate da immagini esplicative e da puntuali raffronti resi possibili dall'utilizzo di ottima strumentazione, ha evidenziato quanto segue: “La verifica espletata sulle firme in verifica X1 … X12 con l'esclusione della firma X10 [ovvero su tutte le buste paga in atti, ad eccezione di quella riferibile al mese di marzo 2022, nds] attraverso il
2 confronto con le grafie di ha fatto emergere tutti gli elementi di particolare CP_1
convergenza.
In particolare, le convergenze riguardano gesti grafici particolari, presenti nelle firme in verifica che sono ben numerose e che sono state apposte in un contesto di scritture rilasciate “di getto” e che, proprio perché tali, non presentano alcun elemento di sospettosità (prive di tremori, stentatezze, contratture, punti di sosta).
Le grafie in verifica presentano un contesto generale in cui convergono i modelli letterali, un particolare stile grafico, un grado di leggibilità, il rapporto dimensionale dell'espansione delle lettere verso l'alto ma soprattutto il grado di continuità letterale, che sono presenti nelle grafie di comparazione (..) Non ci sono elementi che supportino il contrario e la diversità calligrafica dipende dal fatto che la mano non è una stampante ossia un elemento tecnicamente statico ma nel contempo in tale diversità si possono estrapolare le microgestualità grafiche che confermano come la mano sia sempre la stessa”.
L'accertamento compiuto dal perito seguendo la corretta metodologia della perizia grafica - che pertanto appare privo di vizi metodologici- e le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale – dalle quali non vi è ragioni di discostarsi, stante peraltro l'assenza di specifiche contestazioni che possano indurre a differenti conclusioni – milita in favore della prospettazione di parte opponente.
In particolare, tenuto conto che non è possibile ritenere- sulla scorta delle conclusioni del ctu- che parte opposta abbia rilasciato quietanza per l'importo indicato nel prospetto paga di marzo 2022 (pari alla somma di € 834,21) e non essendovi in atti ulteriore documentazione che ne dimostri il pagamento, devesi concludere che, nel corso del rapporto, sia stata versata in favore dell'opposta la somma di € 8135,06 (€ 8969,27- €
834,21), come da quietanze sottoscritte dalla lavoratrice.
A tal proposito è appena il caso di osservare – per quel che rileva nell'ambito del presente giudizio - che non trova alcun riscontro la circostanza (genericamente) rappresentata nelle osservazioni inoltrate al ctu nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c secondo cui “pur essendo le firme attribuibili in linea di massima alla stessa mano e cioè a , CP_1 le stesse non possono essere contestualizzate rispetto ai fatti e ai documenti di causa”: nella memoria di costituzione, depositata in data 15.9.2023, parte opposta non ha allegato alcuna circostanza fattuale (né ha chiesto di provarla) idonea ad elidere l'efficacia probatoria sottesa alla sottoscrizione apposta, nei prospetti paga in atti, per quietanza di pagamento del relativo importo.
3 Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto con revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria di sussistenza di un credito pari ad € 3434,21 (corrispondente alla somma tra quanto pacificamente dovuto alla lavoratrice e versato nelle more del giudizio, € 2600,00
e quanto risultante dal prospetto paga di marzo 2022).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, gioverà richiamare il principio espresso dalla S.C. secondo cui “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass.
S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt.
91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n.
2217/2007; Cass. n. 75/2010).
Poiché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984/1999;
Cass. n. 7892/1994; Cass. n. 14526/2000)” (cfr. Cass. sentenza n. 24482/2022).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che la maggior parte del credito è risultato non dovuto, le spese di lite si compensano nella misura di 2/3
4 ponendo la residua parte- liquidata in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- a carico dell'opponente, comunque debitrice della somma innanzi specificata già prima della proposizione del ricorso monitorio.
Le spese di ctu si pongono a carico delle parti in solido, atteso che sia l'opponente che l'opposta hanno formulato istanza di ctu, resasi comunque necessaria sulla base delle avverse prospettazioni.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che parte opponente è debitrice della somma di € 3434,21;
2) per l'effetto condanna l'opponente al pagamento del suindicato importo, detratto quanto già corrisposto nelle more del giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3) compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento della residua parte che liquida in € 900,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
4) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Brindisi, 17.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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