Articolo 2 della Legge 20 maggio 1960, n. 503
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 giugno 1960
Art. 2.
La medesima indennita' e' estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1 gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di eta' o di servizio o per infermita' proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di eta'.
Entrata in vigore il 7 giugno 1960