Art. 2.
La medesima indennita' e' estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1 gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di eta' o di servizio o per infermita' proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di eta'.
La medesima indennita' e' estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1 gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di eta' o di servizio o per infermita' proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di eta'.