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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3237/2023 e N. 3988/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3237 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, a cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 3988/2023, promossi
DA C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pappalardo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico Vizzone;
-parte opposta contumace-
FATTO E DIRITTO
1.Con separati atti di citazione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/2023, con cui
[...] l'intestato Tribunale ha ingiunto alla stessa di pagare in favore della
[...]
€ 10.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo delle fatture CP_1 n. 376/2022, n. 424/2022 e n. 478/2022, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di merci. L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore e per territorio del Tribunale adito, ritenendo competente il Giudice di Pace di Lecce e, nel merito, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per omessa notifica del ricorso monitorio in violazione dell'art. 643 c.p.c. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta.
pagina 1 di 7 Così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: 1) in accoglimento della proposta opposizione e della suesposta eccezione, proposta in narrativa, di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per mancanza dell'allegazione del ricorso del decreto ingiuntivo n. 1042/2023 del Tribunale di Latina, accertare e dichiarare la nullità ex art. 137 c.p.c. della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 1042/2023, non essendo stato notificato correttamente, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo, comunque inefficace, il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso dal Tribunale di Latina, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, IN VIA SUBORDINATA: 2) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 e, conseguentemente, dichiarare nullo, comunque inefficace, e/o revocare il decreto ingiuntivo de quo, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, risultando competente ai sensi dell'art. 7 c.p.c. il Giudice di Pace;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 3) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 e, conseguentemente, dichiarare nullo, comunque inefficace, e/o revocare il decreto ingiuntivo de quo, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, risultando competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in via generale, non essendo a conoscenza delle causali del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non notificato, il Tribunale di Lecce o il Giudice di Pace a seconda dell'accoglimento o meno della suesposta eccezione di competenza per valore, per tutti i motivi espressi nella narrativa del presente atto;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. La , costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, trasmettere gli atti di questo giudizio al sig. Presidente di Tribunale perché disponga la riunione per connessione oggettiva e soggettiva di questo giudizio con l'altro istaurato con il secondo atto di citazione in opposizione notificato in data 20.09.2023 iscritta al ruolo con R.G. 3988/23, ed assegnata al Dott. Fava del Tribunale di Latina con prima udienza fissata al 20.2.24. - in via principale rigettare le eccezioni di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, d'incompetenza per valore e per territorio del Giudice adito, non ricorrendone i requisiti di legge dichiarando infondata, nel merito, l'opposizione, attivata strumentalmente con il solo fine di eludere un pagamento di un credito certo ed esigibile dallo stesso attore peraltro già riconosciuto e, per l'effetto, condannare la a Parte_1
“pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10.000,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.
pagina 2 di 7 ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Vizzone, dichiaratosi antistatario. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA da destrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Disposta la riunione dei due giudizi per connessione soggettiva ed oggettiva, rilevante ex art. 273 c.p.c., e conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre premettere che entrambe le parti hanno congiuntamente rappresentato l'avvenuta ammissione del credito per cui è causa al concordato preventivo della e Parte_1 quest'ultima ha dato atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Va tuttavia rilevato che non è intervenuta alcuna rinuncia agli atti del giudizio di opposizione, da cui sarebbe potuta derivare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.; né vi sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l'opposta espressamente dedotto nelle note conclusive che, ad oggi, il debito non è ancora stato estinto. Né la pendenza della procedura di concordato preventivo incide sulla procedibilità del presente giudizio di cognizione, avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente, che dovrà tener conto anche degli interessi moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in quanto il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda ha portata interna alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori e debitori al di fuori dalla procedura medesima;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla "par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6672 del 30/03/2005).
3. Passando all'esame delle eccezioni pregiudiziali di rito, si osserva che
[...] ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza Parte_1 per valore del Tribunale adito. L'eccezione è infondata. Sul punto si osserva che l'art. 10 c.p.c., rubricato “Determinazione del valore”, stabilisce che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
pagina 3 di 7 La giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la questione dell'interpretazione dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., ha dunque reiteratamente chiarito che, ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34023 del 19/12/2019; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17860 del 19/07/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10379 del 20/10/1998). Nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento monitorio ha chiesto ingiungersi il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, sicché gli stessi devono essere computati per determinare il valore della causa ai sensi dell'art. 10 c.p.c., ai fini dell'individuazione del giudice competente. Ne consegue che la causa rientra nella competenza per valore del Tribunale.
4. ha poi eccepito l'incompetenza per Parte_1 territorio del Tribunale adito. In particolare, nell'ambito del giudizio R.G. 3988/2023, la parte opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sul presupposto che, con l'art. 20 del contratto di acquisto di materie prime, era stato pattuito il foro convenzionale di Bari. Anche tale eccezione non merita accoglimento. Osserva infatti il Tribunale che la designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che, pur non richiedendo l'uso di forme sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge (ex multis, Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023; Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020; Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018). Ne consegue che tale può ritenersi il foro convenzionale solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti la concorde volontà delle parti volta non solo a derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche ad escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti in via alternativa dalla legge. Tanto premesso, nel contratto stipulato dalle parti in data 26.04.2022 per l'acquisto di materie prime, l'art. 20 è rubricato “Foro di competenza” e prevede: “Per ogni controversia contenente il contenuto, l'interpretazione e l'esecuzione di questo contratto, si intende competente il foro di Bari” (cfr. all.
4 fascicolo di parte opponente). La citata clausola negoziale attribuisce dunque al Tribunale di Bari una competenza concorrente sull'oggetto della lite, non esclusiva.
pagina 4 di 7 Aderendo al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, si ritiene infatti che la clausola “per ogni controversia” sia inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo
“esclusivo” o dell'avverbio “esclusivamente” o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro. Né l'eccezione di incompetenza potrebbe ritenersi fondata sotto il profilo del foro generale delle persone giuridiche o degli enti di cui all'art. 19 c.p.c., in quanto trova applicazione l'art. 20 c.p.c. in materia di fori alternativi. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in tema di competenza per territorio, infatti, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012). Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora “ex re” sia del
“forum destinatae solutionis” - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare l'importo dovuto, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al “quantum” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Cass. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n.17989). Applicando tali principi al caso in esame, premesso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria, occorre verificare se il credito possa dirsi liquido. Si osserva sul punto che l'importo oggetto di domanda monitoria corrisponde al saldo delle fatture n. 376 del 31 agosto 2022, n. 424 del 30 settembre 2022 e n. 478 del 31 ottobre 2022 ed è il risultato di un chiaro calcolo aritmetico, ottenuto sottraendo dall'importo totale riportato nelle fatture, le somme pacificamente già versate dalla debitrice opponente, secondo importi puntualmente descritti (cfr. fatture allegate al fascicolo monitorio). Il credito possiede quindi i caratteri ex lege richiesti per essere definito liquido;
il luogo di esecuzione dell'obbligazione va quindi indicato nel domicilio del creditore, coincidente con la sede dell'ente sita a Pontinia. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione deve quindi essere respinta e va affermata la competenza di questo Tribunale.
pagina 5 di 7 5. Nel merito, si osserva che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente- convenuto sostanziale- allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. ha chiesto l'ingiunzione di pagamento per € Controparte_1 10.000,00, oltre interessi, a titolo di saldo fatture emesse quale corrispettivo per la fornitura di merci, nella specie prodotti ortofrutticoli. Orbene non vi è contestazione tra le parti in merito al titolo negoziale posto a fondamento della domanda monitoria. L'opponente, infatti, con efficacia rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale con la , non ha contestato di aver Controparte_1 ricevuto la merce oggetto di fornitura e descritta nelle fatture depositate dall'opposta, né ha contestato il mancato pagamento dell'intero importo indicato nelle fatture poste a base della pretesa creditoria. ha affidato l'opposizione alla sola Parte_1 eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, perché notificato alla debitrice senza il ricorso monitorio, in violazione dell'art. 643 c.p.c. Si osserva infatti che il ricorso monitorio è stato depositato in via telematica ed è pacifico che la parte opposta abbia notificato il decreto ingiuntivo tramite pec, dapprima in data 31.05.2023, in mancanza del ricorso e, successivamente, abbia provveduto ad effettuare una nuova notifica, unitamente al ricorso monitorio, sempre tramite pec, in data 11.07.2023. L'art. 643 c.p.c. prescrive espressamente che, ai fini della validità del titolo e della valida pendenza della lite, il decreto ingiuntivo deve essere notificato unitamente al ricorso monitorio;
ciò al fine di garantire al debitore ingiunto di conoscere non solo l'ordine di pagamento e l'importo oggetto di ingiunzione, ma anche la ragioni fondanti la domanda monitoria, attestanti certezza, liquidità ed esigibilità del credito e quindi integranti la causa petendi della domanda. Tale vizio impedisce, quindi, la corretta instaurazione del rapporto processuale, perché sottrae al debitore ingiunto la piena conoscenza dell'atto. La domanda giudiziale, infatti, è soltanto desumibile dal contenuto del decreto notificato, nella misura variabile e necessariamente sommaria (data la natura del provvedimento) con cui il giudice monocratico ne riassuma i tratti essenziali. Ne consegue che la notificazione del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell'atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale, e integra pertanto una nullità formale ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c. Tuttavia, la nullità derivante dalla notificazione del solo decreto e non anche del ricorso può essere sanata con effetto ex tunc dal successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nell'ambito del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a disporre d'ufficio la rinnovazione della notifica del solo ricorso, con la conseguenza che la sanatoria della nullità è in tale ipotesi l'effetto di una fattispecie a formazione progressiva, che consta dell'opposizione e della rinnovazione della notifica del ricorso nel termine concesso (ex plurimis Cass. sez. VI, 4 luglio 2016 n. 13614).
pagina 6 di 7 Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha documentato di aver provveduto alla notifica integrale di ricorso e decreto ingiuntivo il giorno successivo alla notifica dell'atto di opposizione del giudizio portante, consentendo quindi alla parte debitrice ingiunta di avere completa conoscenza della domanda e dei documenti allegati nella pendenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. all. d fascicolo di parte opposta). Ne consegue che il rinnovo della notifica ha sanato il vizio di nullità del decreto ingiuntivo con efficacia ex tunc. Sotto tale profilo, pertanto, si ritiene che il decreto ingiuntivo e il ricorso monitorio siano stati validamente notificati e che l'opposizione sia infondata.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, ad eccezione delle fasi istruttoria e decisionale da liquidare ai minimi, in ragione della mancata ammissione di prove orali e del modulo decisorio prescelto, all'esito di discussione orale, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta. Non può, tuttavia, riconoscersi un separato compenso per ciascuno dei due giudizi riuniti, giacché la proposizione dei due atti di opposizione è stata giustificata dall'iniziale nullità della notifica del decreto ingiuntivo. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in quanto non vi è prova che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 proposta da
Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Latina, 7 novembre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3237 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, a cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 3988/2023, promossi
DA C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pappalardo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico Vizzone;
-parte opposta contumace-
FATTO E DIRITTO
1.Con separati atti di citazione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/2023, con cui
[...] l'intestato Tribunale ha ingiunto alla stessa di pagare in favore della
[...]
€ 10.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo delle fatture CP_1 n. 376/2022, n. 424/2022 e n. 478/2022, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di merci. L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore e per territorio del Tribunale adito, ritenendo competente il Giudice di Pace di Lecce e, nel merito, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per omessa notifica del ricorso monitorio in violazione dell'art. 643 c.p.c. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta.
pagina 1 di 7 Così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: 1) in accoglimento della proposta opposizione e della suesposta eccezione, proposta in narrativa, di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per mancanza dell'allegazione del ricorso del decreto ingiuntivo n. 1042/2023 del Tribunale di Latina, accertare e dichiarare la nullità ex art. 137 c.p.c. della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 1042/2023, non essendo stato notificato correttamente, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo, comunque inefficace, il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 emesso dal Tribunale di Latina, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, IN VIA SUBORDINATA: 2) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 e, conseguentemente, dichiarare nullo, comunque inefficace, e/o revocare il decreto ingiuntivo de quo, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, risultando competente ai sensi dell'art. 7 c.p.c. il Giudice di Pace;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 3) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 e, conseguentemente, dichiarare nullo, comunque inefficace, e/o revocare il decreto ingiuntivo de quo, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, risultando competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in via generale, non essendo a conoscenza delle causali del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non notificato, il Tribunale di Lecce o il Giudice di Pace a seconda dell'accoglimento o meno della suesposta eccezione di competenza per valore, per tutti i motivi espressi nella narrativa del presente atto;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. La , costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, trasmettere gli atti di questo giudizio al sig. Presidente di Tribunale perché disponga la riunione per connessione oggettiva e soggettiva di questo giudizio con l'altro istaurato con il secondo atto di citazione in opposizione notificato in data 20.09.2023 iscritta al ruolo con R.G. 3988/23, ed assegnata al Dott. Fava del Tribunale di Latina con prima udienza fissata al 20.2.24. - in via principale rigettare le eccezioni di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, d'incompetenza per valore e per territorio del Giudice adito, non ricorrendone i requisiti di legge dichiarando infondata, nel merito, l'opposizione, attivata strumentalmente con il solo fine di eludere un pagamento di un credito certo ed esigibile dallo stesso attore peraltro già riconosciuto e, per l'effetto, condannare la a Parte_1
“pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10.000,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.
pagina 2 di 7 ed oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Vizzone, dichiaratosi antistatario. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA da destrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Disposta la riunione dei due giudizi per connessione soggettiva ed oggettiva, rilevante ex art. 273 c.p.c., e conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre premettere che entrambe le parti hanno congiuntamente rappresentato l'avvenuta ammissione del credito per cui è causa al concordato preventivo della e Parte_1 quest'ultima ha dato atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Va tuttavia rilevato che non è intervenuta alcuna rinuncia agli atti del giudizio di opposizione, da cui sarebbe potuta derivare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.; né vi sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l'opposta espressamente dedotto nelle note conclusive che, ad oggi, il debito non è ancora stato estinto. Né la pendenza della procedura di concordato preventivo incide sulla procedibilità del presente giudizio di cognizione, avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente, che dovrà tener conto anche degli interessi moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in quanto il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda ha portata interna alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori e debitori al di fuori dalla procedura medesima;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla "par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6672 del 30/03/2005).
3. Passando all'esame delle eccezioni pregiudiziali di rito, si osserva che
[...] ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza Parte_1 per valore del Tribunale adito. L'eccezione è infondata. Sul punto si osserva che l'art. 10 c.p.c., rubricato “Determinazione del valore”, stabilisce che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
pagina 3 di 7 La giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la questione dell'interpretazione dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., ha dunque reiteratamente chiarito che, ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34023 del 19/12/2019; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17860 del 19/07/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10379 del 20/10/1998). Nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento monitorio ha chiesto ingiungersi il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, sicché gli stessi devono essere computati per determinare il valore della causa ai sensi dell'art. 10 c.p.c., ai fini dell'individuazione del giudice competente. Ne consegue che la causa rientra nella competenza per valore del Tribunale.
4. ha poi eccepito l'incompetenza per Parte_1 territorio del Tribunale adito. In particolare, nell'ambito del giudizio R.G. 3988/2023, la parte opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sul presupposto che, con l'art. 20 del contratto di acquisto di materie prime, era stato pattuito il foro convenzionale di Bari. Anche tale eccezione non merita accoglimento. Osserva infatti il Tribunale che la designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che, pur non richiedendo l'uso di forme sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge (ex multis, Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023; Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020; Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018). Ne consegue che tale può ritenersi il foro convenzionale solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti la concorde volontà delle parti volta non solo a derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche ad escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti in via alternativa dalla legge. Tanto premesso, nel contratto stipulato dalle parti in data 26.04.2022 per l'acquisto di materie prime, l'art. 20 è rubricato “Foro di competenza” e prevede: “Per ogni controversia contenente il contenuto, l'interpretazione e l'esecuzione di questo contratto, si intende competente il foro di Bari” (cfr. all.
4 fascicolo di parte opponente). La citata clausola negoziale attribuisce dunque al Tribunale di Bari una competenza concorrente sull'oggetto della lite, non esclusiva.
pagina 4 di 7 Aderendo al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, si ritiene infatti che la clausola “per ogni controversia” sia inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo
“esclusivo” o dell'avverbio “esclusivamente” o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro. Né l'eccezione di incompetenza potrebbe ritenersi fondata sotto il profilo del foro generale delle persone giuridiche o degli enti di cui all'art. 19 c.p.c., in quanto trova applicazione l'art. 20 c.p.c. in materia di fori alternativi. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in tema di competenza per territorio, infatti, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012). Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora “ex re” sia del
“forum destinatae solutionis” - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare l'importo dovuto, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al “quantum” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Cass. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n.17989). Applicando tali principi al caso in esame, premesso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria, occorre verificare se il credito possa dirsi liquido. Si osserva sul punto che l'importo oggetto di domanda monitoria corrisponde al saldo delle fatture n. 376 del 31 agosto 2022, n. 424 del 30 settembre 2022 e n. 478 del 31 ottobre 2022 ed è il risultato di un chiaro calcolo aritmetico, ottenuto sottraendo dall'importo totale riportato nelle fatture, le somme pacificamente già versate dalla debitrice opponente, secondo importi puntualmente descritti (cfr. fatture allegate al fascicolo monitorio). Il credito possiede quindi i caratteri ex lege richiesti per essere definito liquido;
il luogo di esecuzione dell'obbligazione va quindi indicato nel domicilio del creditore, coincidente con la sede dell'ente sita a Pontinia. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione deve quindi essere respinta e va affermata la competenza di questo Tribunale.
pagina 5 di 7 5. Nel merito, si osserva che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente- convenuto sostanziale- allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. ha chiesto l'ingiunzione di pagamento per € Controparte_1 10.000,00, oltre interessi, a titolo di saldo fatture emesse quale corrispettivo per la fornitura di merci, nella specie prodotti ortofrutticoli. Orbene non vi è contestazione tra le parti in merito al titolo negoziale posto a fondamento della domanda monitoria. L'opponente, infatti, con efficacia rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale con la , non ha contestato di aver Controparte_1 ricevuto la merce oggetto di fornitura e descritta nelle fatture depositate dall'opposta, né ha contestato il mancato pagamento dell'intero importo indicato nelle fatture poste a base della pretesa creditoria. ha affidato l'opposizione alla sola Parte_1 eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, perché notificato alla debitrice senza il ricorso monitorio, in violazione dell'art. 643 c.p.c. Si osserva infatti che il ricorso monitorio è stato depositato in via telematica ed è pacifico che la parte opposta abbia notificato il decreto ingiuntivo tramite pec, dapprima in data 31.05.2023, in mancanza del ricorso e, successivamente, abbia provveduto ad effettuare una nuova notifica, unitamente al ricorso monitorio, sempre tramite pec, in data 11.07.2023. L'art. 643 c.p.c. prescrive espressamente che, ai fini della validità del titolo e della valida pendenza della lite, il decreto ingiuntivo deve essere notificato unitamente al ricorso monitorio;
ciò al fine di garantire al debitore ingiunto di conoscere non solo l'ordine di pagamento e l'importo oggetto di ingiunzione, ma anche la ragioni fondanti la domanda monitoria, attestanti certezza, liquidità ed esigibilità del credito e quindi integranti la causa petendi della domanda. Tale vizio impedisce, quindi, la corretta instaurazione del rapporto processuale, perché sottrae al debitore ingiunto la piena conoscenza dell'atto. La domanda giudiziale, infatti, è soltanto desumibile dal contenuto del decreto notificato, nella misura variabile e necessariamente sommaria (data la natura del provvedimento) con cui il giudice monocratico ne riassuma i tratti essenziali. Ne consegue che la notificazione del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell'atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale, e integra pertanto una nullità formale ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c. Tuttavia, la nullità derivante dalla notificazione del solo decreto e non anche del ricorso può essere sanata con effetto ex tunc dal successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nell'ambito del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a disporre d'ufficio la rinnovazione della notifica del solo ricorso, con la conseguenza che la sanatoria della nullità è in tale ipotesi l'effetto di una fattispecie a formazione progressiva, che consta dell'opposizione e della rinnovazione della notifica del ricorso nel termine concesso (ex plurimis Cass. sez. VI, 4 luglio 2016 n. 13614).
pagina 6 di 7 Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha documentato di aver provveduto alla notifica integrale di ricorso e decreto ingiuntivo il giorno successivo alla notifica dell'atto di opposizione del giudizio portante, consentendo quindi alla parte debitrice ingiunta di avere completa conoscenza della domanda e dei documenti allegati nella pendenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. all. d fascicolo di parte opposta). Ne consegue che il rinnovo della notifica ha sanato il vizio di nullità del decreto ingiuntivo con efficacia ex tunc. Sotto tale profilo, pertanto, si ritiene che il decreto ingiuntivo e il ricorso monitorio siano stati validamente notificati e che l'opposizione sia infondata.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, ad eccezione delle fasi istruttoria e decisionale da liquidare ai minimi, in ragione della mancata ammissione di prove orali e del modulo decisorio prescelto, all'esito di discussione orale, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta. Non può, tuttavia, riconoscersi un separato compenso per ciascuno dei due giudizi riuniti, giacché la proposizione dei due atti di opposizione è stata giustificata dall'iniziale nullità della notifica del decreto ingiuntivo. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in quanto non vi è prova che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1042/2023 proposta da
Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Latina, 7 novembre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
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