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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/09/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 52/2024 in data 4.1.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. BRUNAZZO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA e GUSSO FABIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in VIA MATTEOTTI 27, PADOVA, attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
CECCHINATO PIERO e MINOZZI ANDREA, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC Email_1 convenuta opposta
*** avente per oggetto: Vendita di cose mobili,
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare:
- revocarsi, per i motivi dedotti, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
- dichiarare, per i motivi esposti in atto, inammissibile e/o nullo e/o inefficace e, per l'effetto, revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 2120/2023, R.G. n. 4765/2023, emesso dal Tribunale di Treviso il 23-27.9.23, notificato alla società esponente in data 24.11.23;
- in ogni caso accertare, per le ragioni di cui in narrativa, infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria azionata da controparte, con conseguente rigetto della domanda di Controparte_1
- rigettare, per le ragioni di cui in narrativa la domanda di risoluzione per inadempimento formulata da . Controparte_1
In via riconvenzionale:
- condannare al pagamento della somma di euro 351.760,00 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia per le causali di cui in narrativa.
In subordine:
- qualora risultasse dovuta da una qualche somma, compensarla con le Parte_1 somme dovute da a titolo di risarcimento del danno. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese di causa.
In via istruttoria: sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli di prova
1. Vero che nei rapporti commerciali tra e quest'ultima era Pt_1 Controparte_1 rappresentata dalla sig.ra Testimone_1
2. Vero che, nel mese di settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate si presentava presso la sede di ed effettuavano un controllo che aveva ad oggetto anche i rapporti Pt_1 commerciali intrattenuti da con ? Pt_1 Controparte_1
3. Vero che il contratto sottoscritto da che Le si rammostra (doc. 3 opposta) Pt_1 permetteva ad di ottenere anticipi di denaro nel corso di durata del rapporto? Pt_1
4. Vero che gli anticipi effettuati da fornivano ad la Controparte_1 Pt_1 liquidità di cui necessitava per far fronte agli ingenti impegni finanziari resisi necessari per i cantieri avviati con il superbonus 110%?
5. Vero che negli anni 2021 e 2022 le banche avevano posto dei limiti per l'acquisto dei crediti fiscali derivanti dal superbonus 110%?
6. Vero che in data 13.10.22 e in data 26.10.22 ha effettuato due Controparte_1 ordini di fornitura di pannelli fotovoltaici come risulta dai documenti che Le si rammostrano (doc. 2-3)?
7. Vero che a seguito degli ordini del 13.10.22 e del 26.10.22 Invent ha emesso le fatture n. 4557/2022 di euro 374.857,20 e n. 4831/22 di euro 26.644,80, come da documenti che Le si rammostrano (doc. 4-5)?
Pag. 2 di 6
8. Vero che il pagamento delle fatture n. 4557/2022 di euro 374.857,20 e n. 4831/22 di euro 26.644,80 risultava già effettuato con detrazione dell'acconto versato a seguito dell'“accordo di fornitura” del 2 febbraio 2022” (doc.
2-3 che Le si rammostrano)?
Si indica a teste: sig.ra c/o Tes_2 Parte_1
Fatto salvo ogni altro diritto.”
- per Controparte_1
“Nel merito
- rigettare l'opposizione confermando interamente il provvedimento impugnato, anche previo, laddove ritenuto necessario, accertamento e dichiarazione (i) del diritto della opposta di avvalersi di eccezione di inadempimento nei termini indicati in atti per la mancata consegna della merce di cui alle fatt. n. 4557/2022, di euro 374.857,20 e n. 4831/22 di euro 26.644,80, e/o (ii) della risoluzione per inadempimento del contratto quadro o degli specifici e singoli rapporti contrattuali di cui sarebbero manifestazione le fatture emesse da con i n. 4557/2022, di euro 374.857,20, e n. 4831/22 di Parte_1 euro 26.644,80;
- in subordine, per il caso di revoca totale o parziale del decreto, previo, laddove ritenuto necessario, accertamento e dichiarazione (i) del diritto della opposta di avvalersi di eccezione di inadempimento nei termini indicati in atti per la mancata consegna della merce di cui alle fatt. n. 4557/2022, di euro 374.857,20 e n. 4831/22 di euro 26.644,80, e/o (ii) della risoluzione per inadempimento del contratto quadro o degli specifici e singoli rapporti contrattuali di cui sarebbero manifestazione le fatture emesse da con i n. 4557/2022, di euro 374.857,20, e n. 4831/22 di euro Parte_1
26.644,80, condannarsi, per gli stessi titoli o per l'eventuale diverso titolo che sarà ritenuto nel corso del procedimento (inclusa la ripetizione d'indebito), l'opponente al pagamento dei medesimi importi pretesi nel ricorso per ingiunzione o dei diversi importi che risulteranno a credito della opposta all'esito del giudizio.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2120/2023 con cui era stato ingiunto a di pagare la somma di € 631.549,99, Parte_1 oltre ad interessi e spese, di cui euro 604,860,99 a titolo di restituzione degli importi anticipati a in virtù del contratto del 2.2.2022 (già detratti gli importi degli ordini Pt_1 effettivamente perfezionatisi e le somme già rimborsate), ed € 26.689,00 a titolo di
“premi di fornitura” dovuti in virtù del medesimo contratto. ha proposto opposizione al decreto eccependo che: aveva Pt_1 Controparte_1 effettuato ordini di ulteriori merci, nello specifico pannelli fotovoltaici, per complessivi
€ 401.502,00, importo che dovrebbe ulteriormente essere detratto dalla somma richiesta
Pag. 3 di 6 dalla controparte;
le clausole contrattuali relative ai premi di fornitura sarebbero usurarie e quindi nulle;
sarebbe stata “coinvolta, suo malgrado e a sua insaputa, Pt_1 in un circuito di falsa fatturazione … riconducibile all'attività di ”, Controparte_1 in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe contestato l'indetraibilità dell'IVA relativa alle note di credito emesse da nei confronti di , dal Pt_1 Controparte_1 che ne risulterebbe un controcredito risarcitorio della prima nei confronti della seconda per € 243.760,00, pari per l'appunto all'IVA che sarebbe ora tenuta a versare Pt_1 all'erario.
La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Risulta per tabulas dalla documentazione prodotta in giudizio ed è comunque pacifico, in quanto non contestato dall'odierna attrice, che:
- l'art. 5 del contratto del 2.2.2022 (doc. 3 fasc. mon.) prevedeva che, alla sottoscrizione dello stesso, versasse a la somma di € Controparte_1 Pt_1
1.000.000,00 + IVA (= 1.220.000,00) a titolo di acconto sulle future forniture di prodotti;
da tale acconto si sarebbero poi dovuti detrarre i corrispettivi maturati per le forniture via via effettuate;
qualora le forniture non fossero state tali da consumare integralmente l'importo dell'acconto, il residuo avrebbe dovuto essere rimborsato da;
Controparte_2
- effettuò il pagamento dell'acconto di € 1.220.000,00 in data Controparte_1
9.2.2022 (doc. 5 fasc. mon.);
- Invent fornì merci per € 285.139,01 (docc. da 10 a 14 fasc. mon.) e infine restituì a la somma di € 330.000,00 (docc. 8 e 9 conv.); Controparte_1
- detratti dall'acconto il valore delle merci fornite e gli importi già restituiti da residua l'importo di € 604,860,99. Pt_1
L'eccezione di per cui dovrebbe essere ulteriormente detratto l'importo di € Pt_1
401.502,00 (di cui alle fatture n. 4557/2022 per € 374.857,20 e n. 4831/22 per € 26.644,80, relative alla fornitura di pannelli fotovoltaici), non può trovare accoglimento. Invent, invero, si è limitata ad emettere le due fatture in esame, senza però in alcun modo provvedere alla consegna dei pannelli (la circostanza è pacifica), contrariamente a quanto previsto dal contratto, per cui le fatture avrebbero dovuto essere emesse
“contestualmente alla consegna dei prodotti” (e si noti che i pannelli non vennero mai consegnati, né all'epoca dell'emissione delle fatture, né successivamente). Le giustificazioni addotte da relativamente al proprio inadempimento (come detto, Pt_1 pacifico) e attinenti (in sintesi) agli accertamenti subiti dall'Agenzia delle Entrate, sono del tutto generiche e nemmeno si comprende per quale ragione l'accertamento fiscale (relativo peraltro ad altre fatture) avrebbe in qualche modo impedito la consegna della
Pag. 4 di 6 merce. Risultano quindi fondate non solo l'eccezione di inadempimento sollevata da con riferimento al contratto di fornitura dei pannelli fotovoltaici, Controparte_1 ma anche, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, la domanda di risoluzione di detto contratto.
Risulta quindi sussistente il credito di € 604,860,99 a titolo di restituzione dell'acconto, detratti gli importi corrispondenti alle forniture effettivamente poste in essere e quelli già rimborsati.
***
Non può trovare accoglimento l'eccezione attorea di nullità delle clausole contrattuali relative ai c.d. “premi di fornitura”, non ritenendosi che le stesse abbiano carattere usurario. Del tutto inconferente è il richiamo fatto dall'attrice al tasso soglia individuato dai Decreti Ministeriali per le operazioni di “anticipo fornitori”, per la semplice ragione per cui, quand'anche l'operazione posta in essere dalle odierne parti potesse essere qualificata quale una forma di finanziamento, in realtà la stessa comunque non rientrerebbe in nessuna delle categorie individuate nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi ai fini della legge sull'usura, avendo quest'ultimi ad oggetto operazioni bancarie e non altre forme di finanziamento tra privati. In ogni caso, poi, i premi di fornitura di cui si discute paiono doversi qualificare non quali interessi su un finanziamento concesso da a piuttosto quali mere scontistiche applicate CP_1 Pt_1 da sulle forniture concretamente effettuate, considerato per l'appunto che gli Pt_1 stessi erano calcolati non sull'intero importo anticipatamente versato da ma solo CP_1 sull'importo corrispondente alle forniture.
Risulta quindi dovuto a anche l'ulteriore importo di € 26.689,00, pari al 12% del CP_1 valore delle forniture effettuate (€ 222.408,42 IVA esclusa).
***
Infine, neppure può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in relazione agli accertamenti fiscali posti in essere a suo carico dell'Agenzia delle Entrate. Invent si è infatti limitata ad affermare di essere stata “coinvolta, suo malgrado e a sua insaputa, in un circuito di falsa fatturazione”, allegazione di per sé del tutto generica e peraltro assolutamente sfornita di prova (si noti che l'attrice non ha nemmeno prodotto copia integrale del verbale di contestazione emesso a suo carico, ma un mero estratto di sole 3 pagine sulle 87 totali, doc. 1 att.; al contrario, risulterebbe dal verbale di contestazione a carico di , prodotto dalla stessa attrice – questo sì Controparte_1 in forma integrale, doc. 12 – un ruolo attivo anche di nelle frodi carosello di cui Pt_1 si discute, cfr. pagg. 46 ss., in particolare 51 ss.). Non emerge quindi l'esistenza di alcuna condotta civilmente illecita di (impregiudicata ogni Controparte_1 valutazione dal punto di vista fiscale) che possa essere fonte di responsabilità risarcitoria. Si osserva peraltro, per completezza, che l'obbligo di pagamento di un'imposta dovuta non può considerarsi come danno ingiusto.
Pag. 5 di 6 ***
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza attorea e vengono liquidate in dispositivo secondo valori minimi, stanti la scarsa complessità della causa e l'assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2120/2023;
2. dichiara risolti per grave inadempimento di i contratti di fornitura Parte_1 dei pannelli fotovoltaici a cui si riferiscono le fatture emesse da n. Parte_1
4557/2022 per € 374.857,20 e n. 4831/22 per € 26.644,80;
3. condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente procedimento, liquidate in € 14.598,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 3 settembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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