Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 12595/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, a scioglimento della riserva assunta in data 06.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12595/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.06.2024 da Parte 1 (c.f. p.iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Verona (VR), Viale Nino Bixio n. 22/a, presso lo studio dell'avv. Luciano
Guerrini che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
contro
(c.f. P.IVA 2 ) in persona del Controparte_1
Controparte 2 p.t.; rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, domiciliataria ex lege presso i propri uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63;
- convenuta -
in punto: opposizione al pagamento somme-indennità di occupazione,
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.06.2024, parte ricorrente adiva il presente Tribunale al fine di ottenere: 1) l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto della convenuta ad ottenere un
"compenso risarcitorio" nei confronti dell'allora Controparte_3 per l'occupazione della proprietà demaniale effettuata dalla stessa (successivamente incorporata a sé) con riferimento al periodo ricompreso tra il 29.03.1999 e il 12.08.2005 quantificato complessivamente in euro 9.243,74 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'amministrazione a restituire l'importo suddetto in quanto indebitamente percepito;
2) la compensazione tra la suddetta somma e quella indicata nel secondo invito di pagamento inviato dall'amministrazione in data 24.05.2024 per euro 6.343,75, con conseguente declaratoria che nulla è più dovuto per il periodo di occupazione dell'immobile 01.03.2018-15.07.2022 e annullamento della suddetta richiesta;
3) per effetto di tale compensazione, la corresponsione, in proprio favore, della differenza pari alla somma di euro 2.899,99
o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre a interessi dal dì del pagamento al saldo.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva in particolare:
1.358,37 a titolo di interessi), a fronte della richiesta avanzata dall'Agenzia del Demanio per l'occupazione del sito demaniale II Torricella Massimiliana con riferimento al periodo ricompreso tra il 29.03.1999 e il 28.02.2018;
che la Radio Univesal s.r.l. aveva corrisposto quanto richiesto al solo fine di evitare il rilascio della proprietà demaniale e di poter accedere alla procedura riguardante la sanatoria delle strutture realizzate su tale bene, necessarie per poter proseguire nell'attività trasmissiva;
che lo spazio occupato era stato, infatti, concesso in subaffitto dall Controparte_4
[...] a diverse emittenti radiotelevisive, dalla seconda metà degli anni ottanta;
che, solo successivamente alla dismissione del bene da parte dell Controparte_4
[…] erano insorti problemi in merito all'occupazione del medesimo, soprattutto a seguito del contenzioso tra l'allora Intendenza di Finanza in qualità di proprietaria del bene (alla quale era poi succeduta l'Agenzia del Demanio Territoriale) e il Comune di Verona;
che prima la Controparte_3 e, successivamente all'incorporazione, la medesima, avevano utilizzato l'immobile per la propria attività in assoluta buona fede;
Controparte_3 unache, solo in data 12.08.2010, era pervenuta, per la prima volta alla richiesta di pagamento, alla quale avevano fatto seguito le ulteriori del 2015 e, poi, del 2016, quest'ultima opposta con ricorso gerarchico poi rigettato;
che l'Università degli Studi di Padova, a tal fine incaricata, aveva quantificato in euro 1.450,00 annui, il canone di locazione per l'occupazione; rilasciato il bene in questione in di aver, a seguito dell'incorporazione della Controparte_3 data 15.07.2022; unadi aver ricevuto, in data 24.05.2024, da parte dell'amministrazione convenuta comunicazione avente ad oggetto la seconda richiesta di pagamento per l'importo pari ad euro
6.343,75 a titolo di indennità di occupazione senza titolo dell'immobile de quo con riferimento al periodo ricompreso tra il 01.03.2018 e il 15.07.2022; che le era stato richiesto il pagamento di tutti i canoni calcolati a far data dal 29.03.1999 al
15.07.2022, nonostante la prescrizione dei crediti maturati in data antecedente all'11 agosto
2005;
che infatti, nell'ipotesi di specie, ovverosia di corresponsione di canoni a titolo di indennità
d'occupazione sine titulo, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, con la conseguenza che i crediti sopra indicati non possono essere più esatti, essendo pervenuta la prima richiesta di pagamento solamente in data 12 agosto 2010; che, dunque, l'amministrazione aveva diritto al pagamento della minor somma, in linea capitale, di euro 24.505,00 (corrispondente al periodo ricompreso tra il 12.08.2055 al 15.07.2022) rispetto a quanto già corrisposto, sempre in linea capitale, dalla Controparte_3 per euro 27.439,82, previo scomputo dei crediti prescritti (ovverosia quelli maturati tra il 29.03.1999 e il 12.08.2005); che, alla luce dell'intervenuta prescrizione, l'Amministrazione si era indebitamente arricchita della somma, per capitale e interessi, di euro 9.243,74; di aver diritto, previa compensazione tra la suddetta somma e quanto richiesto dall'Amministrazione per il periodo ricompreso tra 01.03.2018 e il 15.07.2022, alla restituzione della minor somma di euro 2.899,99 senza dover quindi corrispondere alcunché per il soddisfacimento della seconda richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio 1 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente e, per l'effetto, la conferma del proprio diritto ad ottenere gli importi quantificati negli atti opposti eccependo, in particolare, l'applicazione, al caso di specie, del termine prescrizionale decennale anziché di quello quinquennale in ragione della natura indennitaria del pregiudizio patito e in ogni caso, anche a voler qualificare la condotta della ricorrente quale illecito extracontrattuale, l'individuazione del dies a quo a far data dalla cessazione definitiva dell'occupazione in ragione della natura permanente dell'illecito in questione.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per le ragioni che seguono.
Come detto in punto di fatto, parte ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito pari ad euro 9.243,74 asseritamente vantato a titolo di indennità d'occupazione condall' Controparte_1
riferimento al periodo ricompreso 29.03.1999 e il 12.08.2005 e, previa compensazione tra la suddetta somma e l'importo di euro 6.343,75 oggetto della seconda richiesta di pagamento, la condanna dell'amministrazione convenuta a restituirle la relativa differenza di euro 2.899,00 indebitamente trattenuta dalla stessa.
Ebbene, occorre innanzitutto rilevare come parte ricorrente risulti cogliere nel segno nel ritenere configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di illecito aquiliano quanto all'occupazione della II Torricella
Massimiliana dapprima da parte della Controparte 3 e, successivamente, dalla suddetta, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c..
E invero, come correttamente evidenziato dalla tra le parti del presente giudizio Parte 1
nonché, in origine, con l'allora non risulta esservi mai stato alcun titolo Controparte_3 legittimante l'occupazione dell'immobile di proprietà dell'amministrazione, scaduto il quale, avrebbe potuto riconoscersi un profilo di responsabilità di natura contrattuale per inadempimento all'obbligazione di pagamento di un corrispettivo, da cui sarebbe potuta derivare l'applicazione del termine di prescrizione decennale: da quanto allegato da entrambe le parti, infatti, risulta pacificamente come alcun rapporto di natura concessoria fosse stato effettivamente mai instaurato, avendo la [...]
Controparte 3 fatto uso degli spazi presenti nell'immobile in ragione di un differente rapporto giuridico originatosi all'epoca con l (sulla natura risarcitoria della pretesa, siControparte_5 veda Trib. Roma, sez. VI, 6 maggio 2019, n. 9527, in base alla quale "il risarcimento del danno spettante al proprietario di un immobile occupato senza titolo, da parte di terzi, è di natura risarcitoria, non indennitaria, perché trae titolo da un illecito aquiliano (oltretutto permanente), sanzionabile ex art. 2043 c.c. ed è soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., maturata e decorsa permanentemente, tempo per tempo, sintantoché perdura l'occupazione senza titolo del proprio cespite”, i cui principi devono ritenersi applicabili al caso di specie in ragione della mancata sussistenza di alcun rapporto contrattuale anche di tipo pubblicistico con l'amministrazione convenuta).
Tanto precisato in merito alla natura extracontrattuale dell'occupazione sine titulo dell'immobile, passando dunque all'individuazione del dies a quo ai fini dell'esatto calcolo del termine prescrizionale, risulta, ancora una volta, fondato quanto dedotto sul punto da parte ricorrente.
E invero, premesso che sia la Parte 1 che l'amministrazione (quest'ultima, in realtà, in via subordinata rispetto all'iniziale qualifica indennitaria del credito vantato) hanno riconosciuto la natura permanente dell'illecito, non risulta condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta in merito alla decorrenza del termine prescrizionale a far data dall'effettivo rilascio del bene, ovverosia dal
15.07.2022, considerata la posizione assunta dalla Corte d'Appello di Venezia la quale, proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella da cui trae origine il presente giudizio, ha precisato che "la natura permanente non vale sic et simpliciter a posticipare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione alla cessazione dell'occupazione (ovverosia alla cessazione della permanenza). Occorre considerare invero che la connotazione in termini di permanenza dell'illecito si ricollega ad una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo e che dà luogo a una serie di fatti illeciti a partire dell'iniziale apprensione del bene. Ne viene che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del fatto illecito - protraendosi la verificazione dell'evento illecito in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce - la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa (..) la cessazione dell'occupazione viene, dunque, in rilievo, ma ai fini di far decorrere per l'ultima volta il termine di prescrizione, che non riprende più la sua decorrenza di giorno in giorno come in precedenza in conseguenza della indicata natura dell'illecito (e fatti sempre salvi, com'è ovvio, gli eventuali atti interruttivi). Il diritto al risarcimento sorge pertanto in modo continuo, via via che il danno si produce e del pari, in modo continuo, si prescrive se non è esercitato entro cinque anni dal momento in cui esso si verifica"
(cfr. Corte d'Appello di Venezia, 12 aprile 2021, n. 1019, nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., 14 novembre 2011, n. 23763, secondo cui “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre in caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica").
Sulla base di quanto sopra, dovendosi dunque individuare il dies a quo in ciascun giorno successivo a quello in cui si è verificato l'illecito e risultando agli atti come la prima richiesta di pagamento idonea a produrre un effetto interruttivo risalga al 12.08.2010 (doc. n. 5 di parte ricorrente), deve ritenersi prescritto il diritto di credito con riferimento ai canoni relativi al periodo ricompreso tra il 29.03.1999 e il 12.08.2005 per un importo complessivo pari a euro 9.243,74.
Alla luce di tutto quanto esposto, risulta fondata la domanda promossa da parte ricorrente e volta ad ottenere la corresponsione da parte dell'amministrazione della somma pari a euro 2.899,00, corrispondente alla differenza tra quanto indebitamente trattenuto da quest'ultima, nonostante la maturata prescrizione, per euro 9.243,74, e quanto ancora dovuto dalla società ricorrente in ragione del secondo avviso di pagamento, ossia euro 6.344,74.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti con riferimento alle diverse fasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 12595/2024 R.G., come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito pari a euro 9.243,74 asseritamente vantato dall' e del conseguente diritto in capo Controparte 1
ad ottenerne la relativa restituzione nonché previa compensazione dellaalla Parte 1 all' [...] suddetta somma con l'importo pari a euro 6.344,74 dovuto dalla Parte 1
in forza della richiesta di pagamento avanzata da Controparte 1
quest'ultima in data 24.05.2024, condanna l'amministrazione convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente della somma pari a euro 2.899,00;
condanna 1 Controparte 1 alla rifusione in favore della [...]
Parte 1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.276,00 per compensi, 264,00 per anticipazioni oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ove dovuti.
Venezia, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti