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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2512/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2512/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 08.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. M. Fisiola e M. De Fazio
OPPONENTE
E
Controparte_1
(p.i. ) P.IVA_1
Rappresentato e difesa dall'Avv. M. Cerabino
OPPOSTO
All'udienza del 08.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto notificato in data 25 giugno 2021 la sig.ra proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Designato del Tribunale di Brindisi, Dott. Francesco Giliberti, il 17.05.2021 nell'ambito del procedimento di R.G. n. 1747/2021 e notificato in data 24.05.2021 (con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore del la Controparte_2 somma di € 9.436,77 oltre gli interessi e le spese della procedura, a titolo di oneri consortili relativi a due unità immobiliare site nel in Ostuni). Controparte_1
La opponente deduceva che “l'amministrazione condominiale” non le aveva
“mai notificato alcun verbale di condominio ne bilancio consuntivo nè tantomeno preventivo” e pertanto eccepiva la nullità assoluta delle delibere condominiali poste a fondamento del decreto inigiuntivo;
precisava di aver sempre pagato gli oneri consortili per circa trenta anni con il “falso convincimento” di essere proprietaria di due unità immobiliari “sino a quando nel gennaio del 2019, su manifestazione di volontà a vendere di , … intenzionata a dividere fisicamente ed in millesimali Parte_3 la proprietà”, aveva accertato “come la stessa fosse edificata su di un unico lotto, pur essendo caratterizzata da due ingressi separati” e di aver incaricato nel maggio del 2019 “un proprio tecnico di fiducia per espletare presso il Comune di Ostuni le pratiche edilizie per l'innanzi divisione;
necessarie al fine di poter realizzare due unità abitative distinte tra di loro”. Tanto premesso, citava il Controparte_2
a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi “per ivi sentir accogliere le
[...] seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, reiectis contrariis, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere: Nel merito a) revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo ancorché emesso su documenti contabili non attinenti al reale stato dei luoghi e NON notificati alla resistente, dunque privo dei requisiti di legge per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
b) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'intimato riconoscere al CP_2
Controparte_2
( ), il diritto alla minore somma rispetto a quanto intimato nel D.I. PartitaIVA_2
n. 498/21. c) per l'effetto condannare il
[...]
( ), alla rifusione delle Controparte_2 PartitaIVA_2 spese e competenze legali tutte del presente giudizio, anche in considerazione della temerarietà dell'azione, ed al comportamento tenuto nella fase pre giudizio, in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Con comparsa depositata telematicamente in data 16/10/2021 si costituiva in giudizio il che, Controparte_2 impugnando e contestando ogni avverso dedotto e richiesto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra , con vittoria di spese, nonché Parte_2 la condanna della stessa opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Precisava di aver “sempre notificato tutte le relative comunicazioni (comprese le convocazioni delle assemblee e le copie dei verbali assembleari) riguardanti le unità immobiliari di proprietà dei sigg.ri Parte_3
e , ad entrambi i comproprietari, presso l'indirizzo fornito dal Parte_2 comproprietario al collaboratore amministrativo del Parte_3 CP_2 stesso, OM. , cioè Via Masaniello n. 26 Brindisi”, che Persona_1
“anche le raccomandate a.r. trasmesse dal sottoscritto avvocato ai sigg.ri Parte_3
e presso il medesimo indirizzo (Via Masaniello n. 26
[...] Parte_2
Brindisi) in date 19/12/2017 e 29/01/2019” erano “state regolarmente consegnate, come risulta dalle copie delle stesse (all. 4)”, che “la raccomandata del 29/01/2019, recapitata il 31/01/2019,” era “stata immediatamente riscontrata con una lettera datata 31/01/2019 inviata al sottoscritto avvocato dal difensore della sig.ra Parte_2
, Avv. Maurizio Fisiola (all. 5)”, “che l'assemblea consortile tenutasi in data
[...]
7 agosto 2021”, per la quale la stessa opponente era stata convocata con raccomandata a.r. del 08/07/2021 trasmessale dal presso la propria residenza anagrafica in CP_2
Brindisi alla Via Arturo Ferrari n. 36 (all. 6), aveva “approvato il bilancio consuntivo per l'esercizio 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 e relativo riparto e che la relativa delibera, non essendo stata impugnata,” era “divenuta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio”, che il bilancio approvato “riportava il debito dell'opponente riveniente dal precedente bilancio consuntivo relativo al periodo 28/06/2019-30/06/2020 e dal bilancio preventivo relativo al periodo 01/07/2020- 30/06/2021 (bilanci approvati dall'assemblea del 09/08/2020), così come azionato con il procedimento monitorio, che il verbale assembleare della predetta assemblea del 07/08/2021” era “stato trasmesso all'opponente presso la residenza anagrafica con raccomandata a.r. del 31/08/2021 (all. 7), che la delibera assunta in tale data non” era “stata impugnata” e che quindi “la delibera adottata dall'assemblea tenutasi in data 07/08/2021, avendo approvato il bilancio contenente la stessa situazione debitoria dell'opponente rappresentata nel procedimento monitorio ed avendo quindi riaffermato il debito dell'opponente stessa,” aveva “implicitamente sanato qualsiasi eventuale vizio relativo alla regolare costituzione delle precedenti assemblee con le quali erano stati approvati i bilanci antecedenti”. Inoltre, avendo l'opponente “dichiarato di aver sempre pagato gli oneri consortili per circa trenta anni con il falso convincimento di essere proprietaria di due unità immobiliari sino a quando nel gennaio del 2019, aveva accertato come la stessa fosse edificata su di un unico lotto, pur essendo caratterizzata da due ingressi separati”, il opposto precisava che “nel lotto 30” erano “state edificate due CP_2 unità immobiliari distinte ed autonome (con ingressi separati, come dichiarato dalla stessa opponente) nonché disposte su due differenti livelli, ragion per cui tale lotto, in sede di redazione delle tabelle millesimali,” era “stato scorporato in due sub lotti (30/A e 30/B)”, che “il , nel quantificare le somme dovute dai consorziati,” aveva CP_2
“sempre applicato le tabelle millesimali regolarmente approvate dall'assemblea consortile,” e che “i sigg.ri e , sin da quando” Parte_3 Parte_2 erano “diventati proprietari delle predette unità immobiliari (29/08/1988),” avevano
“sempre pagato gli oneri consortili quantificati in base alle suddette tabelle millesimali, senza sollevare alcuna eccezione”. Prodotta varia documentazione, da ultimo, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. IN DIRITTO La Corte di Cassazione, Sezione II, con ordinanza del 2 febbraio 2025 n. 2460 (testo in calce), richiamando l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (sent. 9839/2021), ha affermato che “alla stregua dei principi enunciati nella sentenza Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione Sezione II, con sent n. 20534 del 2025 ha affermato che “…pur dopo l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite menzionata (Sez Un. n. 9839/2021) tutti i vizi fatti valere dal ricorrente, concernendo profili relativi alla difettosa convocazione dell'assemblea e /o alla violazione di criteri di riparto delle spese, determinano l'annullabilità e non la nullità delle delibere. Dopo l'intervento di Cass. SU 9839/2021, un'ulteriore precisazione è opportuna solo in relazione alle delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o negoziali). Esse sono nulle solo se l'assemblea (a maggioranza) abbia manifestato l'intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro. In altre parole, l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare i criteri di ripartizione previsti dalla legge o dall'accordo unanime dei condomini opera in difetto assoluto di attribuzioni, mentre non esorbita dalle proprie attribuzioni l'assemblea che (come nel caso di specie) si limiti a ripartire le spese condominiali per il caso oggetto della delibera, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri legali o negoziali. Una delibera di quest'ultimo tipo non ha carattere normativo (cioè, non incide su tali criteri generali, valevoli per il futuro), né è contraria a norme imperative. Tale delibera è semplicemente annullabile e ha da essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio ex art. 1137 co. 2 c.c. In questo senso, Cass. 20009/2022, tra le altre pronunce successive a Cass. SU 9839/2021. Poiché nel caso di specie il termine ex art. 1137 co. 2 c.c. non è stato rispettato, le domande di annullamento del ricorrente sono tardive”.
Nella fattispecie in esame, vertendosi in tema di motivi di annullabilità delle delibere (in quanto concernenti profili relativi alla difettosa convocazione dell'assemblea e alla violazione di criteri di riparto delle spese), in forza dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la richiamata sent. n. 2460 del 2 febbraio 2025 e ancora prima dalle Sezioni Unite (sent. 9839/2021), si deve ritenere che “il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”. Ciò posto, si deve evidenziare che la opponente con l'atto introduttivo del giudizio non ha formulato lacuna domanda riconvenzionale di annullamento (per difettosa convocazione dell'assemblea e per violazione di criteri di riparto delle spese) delle delibere di assemblea poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, essendosi limitata - nelle conclusioni dell'atto introduttivo – a chiedere “revocarsi il decreto ingiuntivo poiché infondato, ingiusto ed illegittimo, ancorchè emesso su documento contabile non attinente al reale stato dei luoghi e non notificato alla resistente, dunque privo dei requisiti di legge”; sicchè, difetta l'espressa domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere e pertanto le eccezioni proposte in base ai dedotti vizi delle delibere medesime sono inammissibili.
Di conseguenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta infondata e deve essere rigettata, stante l'omessa impugnativa, a mezzo domanda di riconvenzionale, delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Alla soccombenza segue la condanna della opponente alla rifusione delle spese del procedimento, nella misura di complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria, non ricorrendo il presupposto della temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_2
contro il e
[...] Controparte_2 condanna la stessa alla rifusione delle spese del procedimento in Parte_2 favore del nella misura di Controparte_2 complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opposta. Brindisi, 19.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2512/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 08.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. M. Fisiola e M. De Fazio
OPPONENTE
E
Controparte_1
(p.i. ) P.IVA_1
Rappresentato e difesa dall'Avv. M. Cerabino
OPPOSTO
All'udienza del 08.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto notificato in data 25 giugno 2021 la sig.ra proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Designato del Tribunale di Brindisi, Dott. Francesco Giliberti, il 17.05.2021 nell'ambito del procedimento di R.G. n. 1747/2021 e notificato in data 24.05.2021 (con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore del la Controparte_2 somma di € 9.436,77 oltre gli interessi e le spese della procedura, a titolo di oneri consortili relativi a due unità immobiliare site nel in Ostuni). Controparte_1
La opponente deduceva che “l'amministrazione condominiale” non le aveva
“mai notificato alcun verbale di condominio ne bilancio consuntivo nè tantomeno preventivo” e pertanto eccepiva la nullità assoluta delle delibere condominiali poste a fondamento del decreto inigiuntivo;
precisava di aver sempre pagato gli oneri consortili per circa trenta anni con il “falso convincimento” di essere proprietaria di due unità immobiliari “sino a quando nel gennaio del 2019, su manifestazione di volontà a vendere di , … intenzionata a dividere fisicamente ed in millesimali Parte_3 la proprietà”, aveva accertato “come la stessa fosse edificata su di un unico lotto, pur essendo caratterizzata da due ingressi separati” e di aver incaricato nel maggio del 2019 “un proprio tecnico di fiducia per espletare presso il Comune di Ostuni le pratiche edilizie per l'innanzi divisione;
necessarie al fine di poter realizzare due unità abitative distinte tra di loro”. Tanto premesso, citava il Controparte_2
a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi “per ivi sentir accogliere le
[...] seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, reiectis contrariis, in accoglimento dei motivi suesposti, così provvedere: Nel merito a) revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo ancorché emesso su documenti contabili non attinenti al reale stato dei luoghi e NON notificati alla resistente, dunque privo dei requisiti di legge per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
b) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'intimato riconoscere al CP_2
Controparte_2
( ), il diritto alla minore somma rispetto a quanto intimato nel D.I. PartitaIVA_2
n. 498/21. c) per l'effetto condannare il
[...]
( ), alla rifusione delle Controparte_2 PartitaIVA_2 spese e competenze legali tutte del presente giudizio, anche in considerazione della temerarietà dell'azione, ed al comportamento tenuto nella fase pre giudizio, in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Con comparsa depositata telematicamente in data 16/10/2021 si costituiva in giudizio il che, Controparte_2 impugnando e contestando ogni avverso dedotto e richiesto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra , con vittoria di spese, nonché Parte_2 la condanna della stessa opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Precisava di aver “sempre notificato tutte le relative comunicazioni (comprese le convocazioni delle assemblee e le copie dei verbali assembleari) riguardanti le unità immobiliari di proprietà dei sigg.ri Parte_3
e , ad entrambi i comproprietari, presso l'indirizzo fornito dal Parte_2 comproprietario al collaboratore amministrativo del Parte_3 CP_2 stesso, OM. , cioè Via Masaniello n. 26 Brindisi”, che Persona_1
“anche le raccomandate a.r. trasmesse dal sottoscritto avvocato ai sigg.ri Parte_3
e presso il medesimo indirizzo (Via Masaniello n. 26
[...] Parte_2
Brindisi) in date 19/12/2017 e 29/01/2019” erano “state regolarmente consegnate, come risulta dalle copie delle stesse (all. 4)”, che “la raccomandata del 29/01/2019, recapitata il 31/01/2019,” era “stata immediatamente riscontrata con una lettera datata 31/01/2019 inviata al sottoscritto avvocato dal difensore della sig.ra Parte_2
, Avv. Maurizio Fisiola (all. 5)”, “che l'assemblea consortile tenutasi in data
[...]
7 agosto 2021”, per la quale la stessa opponente era stata convocata con raccomandata a.r. del 08/07/2021 trasmessale dal presso la propria residenza anagrafica in CP_2
Brindisi alla Via Arturo Ferrari n. 36 (all. 6), aveva “approvato il bilancio consuntivo per l'esercizio 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 e relativo riparto e che la relativa delibera, non essendo stata impugnata,” era “divenuta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio”, che il bilancio approvato “riportava il debito dell'opponente riveniente dal precedente bilancio consuntivo relativo al periodo 28/06/2019-30/06/2020 e dal bilancio preventivo relativo al periodo 01/07/2020- 30/06/2021 (bilanci approvati dall'assemblea del 09/08/2020), così come azionato con il procedimento monitorio, che il verbale assembleare della predetta assemblea del 07/08/2021” era “stato trasmesso all'opponente presso la residenza anagrafica con raccomandata a.r. del 31/08/2021 (all. 7), che la delibera assunta in tale data non” era “stata impugnata” e che quindi “la delibera adottata dall'assemblea tenutasi in data 07/08/2021, avendo approvato il bilancio contenente la stessa situazione debitoria dell'opponente rappresentata nel procedimento monitorio ed avendo quindi riaffermato il debito dell'opponente stessa,” aveva “implicitamente sanato qualsiasi eventuale vizio relativo alla regolare costituzione delle precedenti assemblee con le quali erano stati approvati i bilanci antecedenti”. Inoltre, avendo l'opponente “dichiarato di aver sempre pagato gli oneri consortili per circa trenta anni con il falso convincimento di essere proprietaria di due unità immobiliari sino a quando nel gennaio del 2019, aveva accertato come la stessa fosse edificata su di un unico lotto, pur essendo caratterizzata da due ingressi separati”, il opposto precisava che “nel lotto 30” erano “state edificate due CP_2 unità immobiliari distinte ed autonome (con ingressi separati, come dichiarato dalla stessa opponente) nonché disposte su due differenti livelli, ragion per cui tale lotto, in sede di redazione delle tabelle millesimali,” era “stato scorporato in due sub lotti (30/A e 30/B)”, che “il , nel quantificare le somme dovute dai consorziati,” aveva CP_2
“sempre applicato le tabelle millesimali regolarmente approvate dall'assemblea consortile,” e che “i sigg.ri e , sin da quando” Parte_3 Parte_2 erano “diventati proprietari delle predette unità immobiliari (29/08/1988),” avevano
“sempre pagato gli oneri consortili quantificati in base alle suddette tabelle millesimali, senza sollevare alcuna eccezione”. Prodotta varia documentazione, da ultimo, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. IN DIRITTO La Corte di Cassazione, Sezione II, con ordinanza del 2 febbraio 2025 n. 2460 (testo in calce), richiamando l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (sent. 9839/2021), ha affermato che “alla stregua dei principi enunciati nella sentenza Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione Sezione II, con sent n. 20534 del 2025 ha affermato che “…pur dopo l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite menzionata (Sez Un. n. 9839/2021) tutti i vizi fatti valere dal ricorrente, concernendo profili relativi alla difettosa convocazione dell'assemblea e /o alla violazione di criteri di riparto delle spese, determinano l'annullabilità e non la nullità delle delibere. Dopo l'intervento di Cass. SU 9839/2021, un'ulteriore precisazione è opportuna solo in relazione alle delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o negoziali). Esse sono nulle solo se l'assemblea (a maggioranza) abbia manifestato l'intendimento di modificarli programmaticamente per il futuro. In altre parole, l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare i criteri di ripartizione previsti dalla legge o dall'accordo unanime dei condomini opera in difetto assoluto di attribuzioni, mentre non esorbita dalle proprie attribuzioni l'assemblea che (come nel caso di specie) si limiti a ripartire le spese condominiali per il caso oggetto della delibera, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri legali o negoziali. Una delibera di quest'ultimo tipo non ha carattere normativo (cioè, non incide su tali criteri generali, valevoli per il futuro), né è contraria a norme imperative. Tale delibera è semplicemente annullabile e ha da essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio ex art. 1137 co. 2 c.c. In questo senso, Cass. 20009/2022, tra le altre pronunce successive a Cass. SU 9839/2021. Poiché nel caso di specie il termine ex art. 1137 co. 2 c.c. non è stato rispettato, le domande di annullamento del ricorrente sono tardive”.
Nella fattispecie in esame, vertendosi in tema di motivi di annullabilità delle delibere (in quanto concernenti profili relativi alla difettosa convocazione dell'assemblea e alla violazione di criteri di riparto delle spese), in forza dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la richiamata sent. n. 2460 del 2 febbraio 2025 e ancora prima dalle Sezioni Unite (sent. 9839/2021), si deve ritenere che “il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”. Ciò posto, si deve evidenziare che la opponente con l'atto introduttivo del giudizio non ha formulato lacuna domanda riconvenzionale di annullamento (per difettosa convocazione dell'assemblea e per violazione di criteri di riparto delle spese) delle delibere di assemblea poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, essendosi limitata - nelle conclusioni dell'atto introduttivo – a chiedere “revocarsi il decreto ingiuntivo poiché infondato, ingiusto ed illegittimo, ancorchè emesso su documento contabile non attinente al reale stato dei luoghi e non notificato alla resistente, dunque privo dei requisiti di legge”; sicchè, difetta l'espressa domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere e pertanto le eccezioni proposte in base ai dedotti vizi delle delibere medesime sono inammissibili.
Di conseguenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta infondata e deve essere rigettata, stante l'omessa impugnativa, a mezzo domanda di riconvenzionale, delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Alla soccombenza segue la condanna della opponente alla rifusione delle spese del procedimento, nella misura di complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria, non ricorrendo il presupposto della temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_2
contro il e
[...] Controparte_2 condanna la stessa alla rifusione delle spese del procedimento in Parte_2 favore del nella misura di Controparte_2 complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opposta. Brindisi, 19.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo