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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/10/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI AR Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1119/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Volpi C.F._2
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: “CHIEDONO Al Tribunale di Prato di omologare la sentenza di separazione, prendendo atto dell'accordo di rinuncia da parte della Sig.ra Parte_1 della quota del 50% (cinquanta per cento) di comproprietà della casa coniugale di Prato
pagina 1 di 4 Località Iolo, Via A. Saffi n.30, come depositato, A)Unità immobiliare per civile abitazione dislocata su due piani fuori terra oltre sottotetto, composta da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, disimpegno-vano scala, ripostiglio al piano terra, quattro camere, bagno e terrazzo al primo piano, soffitta al piano sottotetto;
B) Locale ad uso autorimessa della superficie catastale di ca. mq.21 (ventuno), posto a piano terreno, con accesso indipendente direttamente dalla Via Saffi. Confini: proprietà S. Marco Costruzioni S.r.l., residua proprietà della parte venditrice, salvo se altri. Detti beni risultano riportati al Catasto Fabbricati del
Comune di Prato al Foglio 71: - Part.1106, sub.500, Cat A/2, classe 4, consistenza vani 10,5, rendita catastale di Euro 1.193,02, diversa distribuzione degli spazi interni del 20 Dicembre
2010 n.7178.1/2010 in atti dal 20 Dicembre 2010 (prot. N.P00136583) (bene descritto al punto A) - Part.1106, sub 501, cat. C/6, classe 5, consistenza mq.21, rendita catastale di
Euro 136,65 (bene descritto al punto B)”.
Il Pubblico Ministero: visto del 24/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Firenze (FI), il 09/08/2008, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono: “1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto. 2) La Sig.ra sempre con il Pt_1 consenso del Sig. nei prossimi mesi, anche per ragioni familiari, ritornerà in Pt_2
Romania. 3) Ciascuno dei coniugi, comunque, dovrà dare immediata comunicazione di altre eventuali variazioni di residenza all'altro. 4) I mobili e gli arredi della casa coniugale, nonché gli oggetti strettamente personali, sono già stati divisi consensualmente. 5) I Sigg.ri hanno regolato le necessità economiche, e tenuto i conti correnti separati. Pt_1 Pt_2
6) L'abitazione coniugale situata a Prato, Loc. Iolo Via A. Saffi 30, acquistata in comunione dei beni è stata interamente pagata dal Sig. e da lui estinto il mutuo gravante sul Pt_2 bene (Vd. All.4) 7) A tal proposito, in data 11.07.2025, prima della separazione, è stato
pagina 2 di 4 raggiunto un accordo tra i coniugi, in forza del quale la Sig.ra inuncia alla sua quota Pt_1 di comproprietà, che verrà, successivamente alla sentenza di separazione, confermato con atto notarile e trascrizione presso l'Agenzia del Territorio competente (Vd. All.5). 8)
Quantunque la Sig. attualmente non lavori, dichiara espressamente di avere mezzi Pt_1 economici sufficienti e, conseguentemente, entrambi i coniugi, dichiarandosi indipendenti economicamente, nessuna richiesta di natura economica viene reciprocamente avanzata
(Vd. All.6-7-8-9). 9) Pertanto i separandi coniugi dichiarano espressamente di non aver null'altro a pretendere l'un l'altra a qualsiasi titolo”. Hanno quindi confermato la volontà di non riconciliarsi e precisato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Dall'unione non sono nati figli e non avendo le parti proposto domande accessorie, null'altro vi è da provvedere.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati a Firenze il 09/08/2008, con atto trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio del predetto Comune al n. 550, Parte 1, anno 2008;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione sopra trascritta n. 1;
3) prende atto prende atto delle condizioni sopra trascritte nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e dell'accordo di rinuncia da parte della Sig.ra della quota del 50% Parte_1
(cinquanta per cento) di comproprietà della casa coniugale di Prato Località Iolo, Via
A. Saffi n.30, come depositato, A)Unità immobiliare per civile abitazione dislocata su due piani fuori terra oltre sottotetto, composta da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, disimpegno-vano scala, ripostiglio al piano terra, quattro camere, bagno e terrazzo al pagina 3 di 4 primo piano, soffitta al piano sottotetto;
B) Locale ad uso autorimessa della superficie catastale di ca. mq.21 (ventuno), posto a piano terreno, con accesso indipendente direttamente dalla Via Saffi. Confini: proprietà S. Marco Costruzioni S.r.l., residua proprietà della parte venditrice, salvo se altri. Detti beni risultano riportati al Catasto
Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 71: - Part.1106, sub.500, Cat A/2, classe 4, consistenza vani 10,5, rendita catastale di Euro 1.193,02, diversa distribuzione degli spazi interni del 20 Dicembre 2010 n.7178.1/2010 in atti dal 20 Dicembre 2010 (prot.
N.P00136583) (bene descritto al punto A) - Part.1106, sub 501, cat. C/6, classe 5, consistenza mq.21, rendita catastale di Euro 136,65 (bene descritto al punto B);
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione del Presidente, dott. CI
AR.
Il Presidente est.
CI AR
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI AR Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1119/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Volpi C.F._2
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: “CHIEDONO Al Tribunale di Prato di omologare la sentenza di separazione, prendendo atto dell'accordo di rinuncia da parte della Sig.ra Parte_1 della quota del 50% (cinquanta per cento) di comproprietà della casa coniugale di Prato
pagina 1 di 4 Località Iolo, Via A. Saffi n.30, come depositato, A)Unità immobiliare per civile abitazione dislocata su due piani fuori terra oltre sottotetto, composta da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, disimpegno-vano scala, ripostiglio al piano terra, quattro camere, bagno e terrazzo al primo piano, soffitta al piano sottotetto;
B) Locale ad uso autorimessa della superficie catastale di ca. mq.21 (ventuno), posto a piano terreno, con accesso indipendente direttamente dalla Via Saffi. Confini: proprietà S. Marco Costruzioni S.r.l., residua proprietà della parte venditrice, salvo se altri. Detti beni risultano riportati al Catasto Fabbricati del
Comune di Prato al Foglio 71: - Part.1106, sub.500, Cat A/2, classe 4, consistenza vani 10,5, rendita catastale di Euro 1.193,02, diversa distribuzione degli spazi interni del 20 Dicembre
2010 n.7178.1/2010 in atti dal 20 Dicembre 2010 (prot. N.P00136583) (bene descritto al punto A) - Part.1106, sub 501, cat. C/6, classe 5, consistenza mq.21, rendita catastale di
Euro 136,65 (bene descritto al punto B)”.
Il Pubblico Ministero: visto del 24/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Firenze (FI), il 09/08/2008, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono: “1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto. 2) La Sig.ra sempre con il Pt_1 consenso del Sig. nei prossimi mesi, anche per ragioni familiari, ritornerà in Pt_2
Romania. 3) Ciascuno dei coniugi, comunque, dovrà dare immediata comunicazione di altre eventuali variazioni di residenza all'altro. 4) I mobili e gli arredi della casa coniugale, nonché gli oggetti strettamente personali, sono già stati divisi consensualmente. 5) I Sigg.ri hanno regolato le necessità economiche, e tenuto i conti correnti separati. Pt_1 Pt_2
6) L'abitazione coniugale situata a Prato, Loc. Iolo Via A. Saffi 30, acquistata in comunione dei beni è stata interamente pagata dal Sig. e da lui estinto il mutuo gravante sul Pt_2 bene (Vd. All.4) 7) A tal proposito, in data 11.07.2025, prima della separazione, è stato
pagina 2 di 4 raggiunto un accordo tra i coniugi, in forza del quale la Sig.ra inuncia alla sua quota Pt_1 di comproprietà, che verrà, successivamente alla sentenza di separazione, confermato con atto notarile e trascrizione presso l'Agenzia del Territorio competente (Vd. All.5). 8)
Quantunque la Sig. attualmente non lavori, dichiara espressamente di avere mezzi Pt_1 economici sufficienti e, conseguentemente, entrambi i coniugi, dichiarandosi indipendenti economicamente, nessuna richiesta di natura economica viene reciprocamente avanzata
(Vd. All.6-7-8-9). 9) Pertanto i separandi coniugi dichiarano espressamente di non aver null'altro a pretendere l'un l'altra a qualsiasi titolo”. Hanno quindi confermato la volontà di non riconciliarsi e precisato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Dall'unione non sono nati figli e non avendo le parti proposto domande accessorie, null'altro vi è da provvedere.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati a Firenze il 09/08/2008, con atto trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio del predetto Comune al n. 550, Parte 1, anno 2008;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione sopra trascritta n. 1;
3) prende atto prende atto delle condizioni sopra trascritte nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e dell'accordo di rinuncia da parte della Sig.ra della quota del 50% Parte_1
(cinquanta per cento) di comproprietà della casa coniugale di Prato Località Iolo, Via
A. Saffi n.30, come depositato, A)Unità immobiliare per civile abitazione dislocata su due piani fuori terra oltre sottotetto, composta da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, disimpegno-vano scala, ripostiglio al piano terra, quattro camere, bagno e terrazzo al pagina 3 di 4 primo piano, soffitta al piano sottotetto;
B) Locale ad uso autorimessa della superficie catastale di ca. mq.21 (ventuno), posto a piano terreno, con accesso indipendente direttamente dalla Via Saffi. Confini: proprietà S. Marco Costruzioni S.r.l., residua proprietà della parte venditrice, salvo se altri. Detti beni risultano riportati al Catasto
Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 71: - Part.1106, sub.500, Cat A/2, classe 4, consistenza vani 10,5, rendita catastale di Euro 1.193,02, diversa distribuzione degli spazi interni del 20 Dicembre 2010 n.7178.1/2010 in atti dal 20 Dicembre 2010 (prot.
N.P00136583) (bene descritto al punto A) - Part.1106, sub 501, cat. C/6, classe 5, consistenza mq.21, rendita catastale di Euro 136,65 (bene descritto al punto B);
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione del Presidente, dott. CI
AR.
Il Presidente est.
CI AR
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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