Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
In tema di continenza di cause, la prevenzione è determinata dalla notifica dell'atto di citazione e non dalla conoscenza che ne abbia il destinatario cosicché, quando la notifica avviene a mezzo posta occorre tener conto del momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante, e, dunque, della data del deposito del piego presso l'ufficio postale, e non di quello in cui si realizza il risultato della conoscenza da parte del destinatario il cui comportamento, ove se ne ritenesse la rilevanza, verrebbe ad incidere sulla precedenza indipendentemente da qualsiasi difetto di diligenza da parte dell'attore, penalizzandolo, così, anche senza sua colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BE LL DI AR BE & C SAS, in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati NICOLA TRUNFIO, RAFFAELLO BIANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NZ & TA SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amm.re legale rapp.te TA LUCIANO, domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI, 18, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 486/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Napoli, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 23.2.2000 la DI TU s.a.s. di CO DI & C. proponeva regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, depositata il 13.1.2000, con la quale tale giudice - nel giudizio promosso da essa società nei confronti della KU & IN S.r.l. per la condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le somme dovutele a vario titolo in occasione della cessazione del rapporto di agenzia intervenuto fra di esse - dichiarava la causa connessa a quella preventivamente introdotta dalla KU & IN nei confronti della DI TU dinanzi al Tribunale di Milano, con concessione di un termine per la riassunzione.
Il Tribunale di Napoli rilevava che non era contestata tra le parti la sussistenza di un vincolo di connessione fra le due cause, in ordine al quale, esclusa la ricorrenza di un rapporto di accessorietà dell'una rispetto all'altra ex art. 31 c.p.c., riteneva superfluo determinare se fosse configurabile un rapporto di continenza fra le stesse, dovendo comunque individuarsi il giudice territorialmente competente a decidere su entrambe in base al medesimo criterio della prevenzione.
A tale riguardo reputava che il criterio della prevenzione militasse a favore del Tribunale di Milano, in quanto, essendo stata effettuata la notifica di ciascuno dei due atti introduttivi a mezzo del servizio postale, l'atto di citazione avanti il Tribunale di Milano era stato depositato in giacenza il 31.12.1996, ma ritirato dalla convenuta DI TU il 2.1.1997, mentre l'atto di citazione avanti il Tribunale di Napoli, pur in giacenza il 30.12,1996, era stato ritirato dalla KU & IN il 7.1.1997, dando così prevalenza alla notificazione non "come attività da parte del notificante", bensì "come risultato", raggiunto nella specie con la conoscenza acquisita mediante il ritiro dell'atto. La KU & IN S.r.l. ha presentato memoria e note di replica alle conclusioni del P.G..
Motivi della decisione
È giurisprudenza di questa Corte, recentemente ribadita dalle Sezioni Unite con la sentenza in data 12.6.1999, n. 321, che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego è dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza. Analogamente, altra sentenza (Cass. SS.UU. 5.3.1996, n. 1729) aveva ritenuto che con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8 legge n. 890 del 1982) - al pari di quanto accade in tema di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143, ultimo comma c.p.c.) ovvero a persona non residente ne' dimorante ne' domiciliata nella Repubblica (art. 142 stesso codice) - bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante - alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico -, coincidente, nella notifica a mezzo posta, con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato, ed il secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza dell'atto per il destinatario, coincidente, nel sistema di cui al richiamato art. 8, con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per propiziare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta "compiuta giacenza". Come si evince pienamente dal riferito principio, esso si attaglia sia all'ipotesi di ritiro del piego (come nel caso che ne occupa) sia a quella di compiuta giacenza, di talché si appalesa priva di pregio la notazione della Società ricorrente secondo cui la norma in esame si applicherebbe solo nel caso di compiuta giacenza. Ciò posto, la tesi sostenuta nella sentenza impugnata non appare in sintonia con il criterio della prevenzione, che è improntato a privilegiare chi ha provveduto a notificare per primo la citazione. Sicché, nel caso di notifica a mezzo posta, seguendo l'impostazione del Tribunale di Napoli, si attuerebbe un criterio di prevenzione dipendente non dall'attività del notificante, bensì dal comportamento del destinatario, che verrebbe così a decidere la precedenza di una causa rispetto all'altra, indipendentemente da qualsiasi difetto di diligenza del notificante, che sarebbe penalizzato senza colpa sul piano processuale dalla scelta del giudice competente.
Verrebbe così stravolto lo stesso criterio di prevenzione stabilito dal codice.
Peraltro, che tale criterio operi indipendentemente dalla conoscenza che dell'atto abbia il destinatario della notifica, risulta dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, il criterio della prevenzione opera, con riguardo ai procedimenti introdotti con ricorso, in riferimento alla sola data di deposito di quest'ultimo (Cass. 1991/ 513) e indipendentemente dall'instaurazione di un valido contraddittorio davanti al giudice preventivamente adito (Cass. 1998/ 5304). Pertanto l'istanza di regolamento deve essere accolta, con la conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Napoli. È appena il caso di aggiungere che il preesistente contrasto giurisprudenziale afferente al se, in sede di regolamento di competenza, possono essere sollevate questioni afferenti a profili diversi da quelli esaminati dal giudice del merito è stato risolto in senso favorevole (cfr. Cass. 10.8.1995, n. 8809), sicché vanno esaminati anche gli argomenti posti a sostegno della competenza del Tribunale di Milano desumibili dagli atti.
In particolare, con riferimento ai profili afferenti al foro generale delle persone giuridiche e del luogo di stipulazione del contratto, invocati come indicativi della competenza del Tribunale di Milano, va rilevato come il giudice del merito abbia rilevato che la stessa parte oggi resistente abbia riconosciuto un vincolo di connessione tra la causa pendente di fronte al Tribunale di Napoli e quella pendente di fronte al Tribunale di Milano, peraltro suffragato dalla argomentazione ritenuta motivatamente decisiva nella sentenza oggetto del presente ricorso.
Ciò comporta che l'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere entrambe le controversie debba avvenire mediante il criterio della prevenzione ex art. 39, 2^ comma, c.p.c., assorbendo ogni altra considerazione relativa alla determinazione della competenza territoriale.
Analoga è la conclusione per ciò che attiene al criterio afferente alla domanda di risoluzione del contratto;
ne' può essere utilmente invocato il disposto contrattuale (clausola n. 8 del contratto di agenzia) atteso che il foro indicato (Milano) non è connotato dal requisito della esclusività.
La pure prospettata questione della continenza di cause impone comunque il ricorso al criterio della prevenzione (cfr. art. 39, 2^ c., c.p.c.); residua pertanto soltanto il profilo afferente alla insussistenza, in nuce, della competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Ma essa sussiste;
per il fatto stesso del rapporto di connessione esistente tra le due cause, la prima delle quali, per le ragioni dette, incardinata a Napoli, si basa sul criterio della prevenzione atteso che la qualità di agente con l'esercizio della relativa attività è stata, nella specie, assunta da una società, anziché da una persona fisica (Cass. 22.8.1997, n. 7883). In definitiva, il ricorso deve essere accolto;
va dichiarata pertanto la competenza del Tribunale di Napoli, previamente adito. Sussistono, in relazione alla singolarità della fattispecie, giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
dichiara la competenza del Tribunale di Napoli;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001