Articolo 9 della Legge 9 luglio 1990, n. 188
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 agosto 1990
Art. 9. Consorzi volontari 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:
a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;
b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;
c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate.
3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7.
4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.
5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.
Entrata in vigore il 1 agosto 1990