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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5548/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4047/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunzia- ta TRA
in persona del suo legale Parte_1 ia Giovanni Paisiello n. 33, giusta procura in calce, presso lo studio dell'avvocato Pierpaolo Gargano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione d'appello APPELLANTE E
in persona del suo legale rapp.te p.t., elettiva- Controparte_1 mente domiciliata in Torre del Greco alla Piazza Santa Croce n. 22, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Strazzulli che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione e dell'atto di appello incidentale
APPELLATA NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato Torre Controparte_2 del Greco alla via Nazionale, 649 APPELLATO CONTUMACE
****** CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025, le parti hanno rassegnato le pro- prie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.2.2016, la società
[...] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 nunziata nonché la in quali- Controparte_2 Controparte_3 tà rispettivamente di proprietario del veicolo tg. BY875TK e di società assicura- tiva per la r.c.a., al fine di sentir condannare quest'ultima al risarcimento dei danni riportati dal proprio calesse nonché per le lesioni subite dal cavallo denominato BE Bee Power in conseguenza del sinistro occorso il 22.6.2013, alle ore 8.00 circa, in Torre del Greco, alla Via Nazionale. A sostegno della richiesta la premesso che di Parte_2 essere proprietaria del cavallo di nome BE Bee Power, nato il [...] in [...], di razza trottatore, assumeva che quest'ultimo, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo, mentre si trovava a percorrere detta via con attaccato il LK (calesse), veniva investito dall'autovettura tipo OR Focus tg. BY875TK
1 di proprietà di , assicurata per con la società appellan- Controparte_2 CP_4 te, nducente stava do a sostenuta velocità Controparte_3 da una proprietà privata in manovra di retromarcia immettendosi nel flusso veicolare di via Nazionale proprio nel momento in cui passava il cavallo che procedeva con direzione Salerno e che, in conseguenza dell'urto, finiva nella corsia opposta di marcia andando a sua volta a colpire una Fiat Bravo tg. ED001NP che procedeva con direzione Napoli. La società attrice in primo grado deduceva l'esclusiva responsabilità del sini- stro al veicolo OR Focus che non rispettava né la precedenza né la velocità consona all'ambiente e alla manovra in esecuzione;
lamentava, in particolare, oltre ai danni al calesse, anche quelli derivanti dalle lesioni provocate al caval- lo, che veniva conseguentemente sottoposto a cure mediche che lo portavano a non poter più gareggiare, a stazione in scuderia e per questo ammalarsi e morire con un grave nocumento economico per la società proprietaria dell'equino. Costituita in mora la Reale mutua SS.ni con lettera a.r. pervenuta il 12.5.2014, la società si vedeva costretta ad adire le vie giudiziarie e nel giudizio instauratosi, rubricato al n. di R.G. 5930/2016, mentre il responsabile civile restava contumace, benché regolarmente evocato in giudizio, si costituiva ritualmente la TU ass.ni la quale, resistendo a quanto ex adverso prospet- tato, instava per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibi- le ed infondata, in fatto ed in diritto. La causa, istruita attraverso prova testimoniale e due c.t.u., prima medica e poi tecnica, veniva, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, trattenuta per la deci- sione in data 18.7.2023. Il Giudice di Pace di Torre Annunziata con sentenza n. 4047/2023, pubblicata il 22.09.2023, accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante da quantificarsi per come segue: in relazione alle cose nella misura di euro 1.500,00 oltre interessi dal dì della domanda all'effettivo soddisfo;
in relazione alle lesioni subite dall'equino nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi dal dì della domanda all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannava la infine, al pagamento delle spese processuali pari ad euro CP_3
3.300,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, nonché alla refusione delle CTU espletate.
1.1. Avverso tale provvedimento la Reale TU SS.ni proponeva gravame, instando per la riforma della impugnata sentenza da ritenersi errata in virtù della contraddittoria e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e della relativa motivazione, nonché per violazione ex art. 112 c.p.c. della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed, infine, per illegittima appli- cazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., 2697 e 2054 c.c.. La società proponeva ritualmente appello incidentale Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'esclusiva responsabilità per il sinistro di cui trattasi in capo al conducente dell'autovettura targata BY
2 875 TK e, per l'effetto, di condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dall'istante nella misura complessiva di euro 20.000,00 comprensivi di danno emergente, lucro cessante, mancati guadagni, perdita di chance nonché del danno al calesse e quanto altro rapportabile al sinistro per cui è causa, compresi interessi e svalutazione dal dì del sinistro alla data di presentazione della domanda ed oltre interessi e svalutazione dal dì della presentazione della domanda all'effettivo soddisfo, nonché delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del legale costituito dichiaratosi anticipatario, del costo delle CTU;
infine, di condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il giudice, dichiarata la contumacia di e rigettata la richie- Controparte_2 sta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta superflua la richiesta di rinnovo sia della c.t.u. veterinaria che della c.t.u. tecnica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 30.10.2025, tratteneva la causa in decisione.
2. Va, innanzitutto, dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata, nonché dell'appello incidentale, ritualmente proposto nei termini prescritti.
2.1. Sempre in limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivo- glia valutazione in merito.
3. In punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta, relativa ad un sini- stro causato da un investimento va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tema di scontro tra veicoli, d'altronde, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario, operando “pro- prio e solo” allorquando le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 3, Ord. N.9353 del 4.4.2019; Cass. Civ. Sez. 6 Ord. N.7061 del 12.03.2020) D'altro canto, occorre richiamare l'orientamento interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla applicabilità di tale presunzio- ne soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto, mentre quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma soltanto al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato già accertato in concreto il nesso di cau- salità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (cfr. Cass Civile, Sez. 6,
3 Ord. n. 19282 del 15/06/2022; Cass. Civ. sentenza 9 marzo 2012, n. 3704 e le ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197, e 12 febbraio 2021, n. 3764).
3.1. Ciò chiarito l'impugnazione spiegata dalla TU SS.ni è infondata e va respinta, dovendo, invece, trovare accoglimento l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
Sulla scorta del materiale istruttorio raccolto in primo grado deve ritersi accer- tato, come del resto affermato anche dal giudice di prime cure, il verificarsi del sinistro per cui è causa che ha coinvolto la OR Focus tg. BY875TK di proprie- tà di e il LK condotto dal cavallo di nome BE Bee Controparte_2
Power di proprietà della Controparte_1
In particolare, sebbene ferenti, sia il teste Tes_1
che il teste hanno dichiarato che l'auto era in movimen-
[...] Testimone_2 to, intenta in una manovra di retromarcia e si scontrava con il calesse in que- stione. Laddove il primo teste ha affermato che l'auto “toccò tra il cavallo e il calesse”, il secondo ha dichiarato che era il cavallo ad urtare la vettura. Il teste ha poi aggiunto che il cavallo e il relativo calesse, dopo Tes_1
l'impatto con la OR, andavano ad impattare su una Fiat Bravo proveniente dall'opposto senso di marcia;
circostanza, questa, conferma dal terzo testimone escusso, conducente la Fiat il quale ha dichiarato che un Testimone_3 calesse trainato da un cavallo proveniente dall'opposto senso di marcia urtava la fiancata sinistra della sua auto. Ora, quantunque, questi non sia stato in grado di precisare, per non averlo visto, se prima di tale impatto il calesse condotto dal cavallo fosse entrato in collisione con altro veicolo, tuttavia, appa- re non revocabile in dubbio il verificarsi dell'evento come dedotto in citazione. Appare, inoltre, indubbio che la fosse in movimento e stesse eseguendo CP_5 una manovra di retromarcia allo scopo di immettersi nel traffico veicolare. Sul punto va chiarito che in base agli insegnamenti della suprema corte, condi- visi dal giudicante, la manovra in retromarcia, in ragione della sua intrinseca pericolosità, impone un dovere di estrema prudenza, escludendo che la condi- zione di ipovisione della vittima o il principio di affidamento possano escludere la responsabilità del conducente nella causazione di un sinistro. In altre parto- le, secondo la Corte di cassazione, laddove si verifichi un sinistro la responsa- bilità ricade sul conducente che esegue detta manovra, il quale ha l'obbligo di agire con estrema cautela e di assicurarsi di non creare pericolo per gli altri, anche a costo di farsi aiutare da terzi se la visuale è limitata (Cass. pen Sez. 4 n. 23939/2025). Ebbene, nella specie, conformemente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il tribunale ritiene che la manovra eseguita dal veicolo OR Focus, nell'immettersi repentinamente sulla carreggiata percorsa dal cavallo che trainava il calesse, come detto in retromarcia, dunque, con una visibilità ridot- ta, toccando, come riferito dal teste , la parte tra il cavallo e il cales- Tes_1 se, abbia destabilizzato l'animale facendogli perdere il controllo e inducendolo a spostarsi sulla sinistra invadendo l'opposta corsia di marcia ove sopraggiunge- va l'auto Fiat, l'impatto con la quale cagionava lesioni al cavallo.
4 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la c.t.u. ricostruttiva esple- tata nel primo grado di giudizio, ad avviso della scrivente non ha fornito sul punto nessun elemento utile per poter sostenere che il sinistro non si sia verifi- cato o non si sia verificato con tali modalità emerse dall'istruttoria complessi- vamente valutata, avendo solo escluso la compatibilità dell'urto tra la parte posteriore dell'auto e il sulky, per non essere i danni a quest'ultimo conciliabili con uno scontro diretto con il paraurti posteriore della . CP_5
Al di là della circostanza che i danni rilevati dall'ausil in sede di ispezione della OR (solo “danneggiamenti di tipo radente sul paraurti posteriore, classici da ostacolo fisso, su entrambi gli spigoli”, mentre nella zona centrale “banali decorticature da circolazione”) non risultano essere stati allegati da nessuna delle parti in causa, sicché non vi è alcuna prova circa la loro riconducibilità al sinistro in questione, in ogni caso nessun riscontro probatorio vi è stato circa il verificarsi di uno scontro tra la parte posteriore dell'auto e la ruota del calesse, non essendo tale circostanza emersa né dalle allegazioni delle parti né dall'istruttoria. Invero, laddove il teste ha asserito che l'auto “toccò Tes_1 tra il cavallo e il calesse”, il teste ha riferito che era il cavallo ad urtare la Tes_2 parte posteriore dell'auto: pertan suno dei testimoni oculari ha individua- to nella ruota destra del calesse il punto di impatto con la vettura. In altre parole, la incompatibilità dei danneggiamenti visibili sul sulky con i lievi danni riscontrati sul veicolo di parte convenuta affermata dal c.t.u. non si valutano affatto dirimenti per escludere il sinistro de quo che, in contrario, si ritiene accertato nel suo verificarsi. Del resto, anche i descritti danni alla sola ruota destra del calesse (da schiac- ciamento e compressione), non si valutano affatto inconciliabili con il sinistro, come detto verificatosi in conseguenza della manovra di retromarcia eseguita dall'auto che, nel turbare la tragitto seguito dal cavallo, ne determinava la perdita di controllo con conseguente danneggiamento del sulky, la cui ruota, probabilmente, nell'impattare, per effetto dello spostamento verso sinistra dell'animale, su un ostacolo si deformava, senza tuttavia che questo determi- nasse danni, deformazioni o rotture al forcellino e alla stanga destra apposte sulla stessa. Nessun rilievo si valuta possa, poi, assumere la circostanza affermata dall'ausiliario secondo la quale in ragione della tipologia di calesse in questione
- completamente in carbonio idoneo alle sole al trotto, e quindi, sprovvisto di impianto frenante, di illuminazione e di targhetta - lo stesso non avrebbe potu- to circolare su strade pubbliche, risultando ininfluente la predetta valutazione ai fini dell'accertamento del fatto e delle responsabilità. Tanto chiarito, l'appello principale è infondato e va rigettato, mentre merita accoglimento l'appello proposto in via incidentale dalla Controparte_6
, alla stregua delle valutazioni del compendio i
[...] esposte, ritiene il tribunale che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere in via esclusiva in capo al veicolo OR che, con la sua imprudente condotta di retromarcia, nell'invadere improvvisamente la carreggiata percorsa dal cavallo, pur in presenza di un lievissimo impatto con lo stesso, nella parte tra l'animale
5 e il calesse, ne ha turbato ed alterato l'andamento, determinandone lo sban- damento sull'altra corsia e provocando i danni all'animale e al sulky da questo condotto.
4. In via subordinata l'appellante ha chiesto ridurre e ricondurre l'entità della condanna della Società appellante nei limiti del giusto, dovuto e provato. Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di seguito chiariti. Per quanto riguarda i danni al sulky, avendo gli stessi riguardato solo la ruota si condivide la quantificazione operata dall'ausiliario in euro 432,12 (iva inclu- sa). In relazione ai danni patiti dal cavallo il c.t.u. veterinario, con esposizione logica ed immune da censure, ha chiarito che il cavallo, identificato al momen- to del sinistro dal medico veterinario che lo aveva già in cura per i controlli di routine - specificando la non necessità di riconoscere lo stesso anche tramite il microchip trattandosi di animale indiscutibilmnete riconoscibile per la pezzatu- ra caratteristica del mantello, a maggior ragione dal professionista che lo se- guiva e conosceva da tempo - in conseguenza del sinistro presentava ferite cutanee superficiali e profonde che nel cavallo possono portare problemi di infezioni soprattutto a tetano e che avevano condotto ad una zoppia dell'animale di 3°-4°: zoppia che ha inciso sulle sue prestazioni, avendo lo stesso eseguito dopo il sinistro una sola corsa nella quale riportava un tempo mediocre, per poi peggiorare rovinosamente e non poter più gareggiare. Ha aggiunto che BE Bee Power, figlio del noto di anni tre al mo- Pt_3 mento del sinistro, era un cavallo allevato per trottare il cui valore è stato dalla stessa quantificato in euro 15.000,00, cui vanno aggiunti altri euro 10.800,00 per spese veterinarie e mantenimento dell'animale, per un totale di euro 25.800,00. Pur condividendo la valutazione operata dall'ausiliario, il tribunale non può non tener conto della circostanza che il già menzionato animale, cui era stata diagnosticata una zoppia all'arto posteriore sinistro di 3°-4°, rispetto al quale il veterinario curante, come da certificati del 22.6.2013, 9.7.2013 e 29.7.2013 aveva prescritto assoluto riposo ai box, è stato fatto gareggiare in data 10.7.2013 (cfr. certificato dell'ippodromo di Pontecagnano prodotto dalla com- pagnia assicurativa), vale a dire solo il giorno successivo alla prescrizione sanitaria di riposo per 20 giorni, così, evidentemente, compromettendone, in ragione dello sforzo cui fu sottoposto, la carriera ippica la quale, infatti, non ha poi avuto seguito. In altre parole, ritiene il giudicante che, quantunque la causa scatenante della perdita (a livello sportivo) del cavallo in questione sia stato indiscutibilmente il sinistro per cui è causa, l'avere la proprietaria “forzato” l'animale facendolo gareggiare senza che lo stesso fosse guarito, contro il parere sanitario che solo il giorno prima confermava la diagnosi di zoppia di 3°, abbia concorso alla perdita dello stesso nella misura del 35%. Pertanto, applicando il principio di cui all'art. 1227 c.c. il complessivo valore per la perdita del cavallo, ridotta nella misura del 35%, ammonta ad euro 16.7770, cui vanno aggiunti euro 432,12 per i danni al sulky.
6 4.1. Sulla somma di euro 17.202,12 va, poi, riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 313,36 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarci- mento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014).
5. In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale accogli- mento dell'appello principale, e la Controparte_2 Controparte_3
in solido, vanno condannati al pagamento in favore della
[...] CP_1 della complessiva somma di euro 17.515,48, oltre interessi legali
[...] dierna sino al saldo.
6. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche della richiesta di riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di prov- vedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-
7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvede- re, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazio- ne del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17). Pertanto, le spese di lite del primo grado di giudizio seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147/2022, nella misura prevista dai parametri tra medi tenuto conto del valore della della natura della causa e delle questioni affrontate, della molteplicità delle parti coinvolte nel presente giudizio, nella misura indi- cata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Strazzulli dichiaratosi antistatario. Le spese del secondo grado tenuto conto dell'accoglimento dell'appello inciden- tale e del parziale accoglimento del gravame principale, vanno compensate nella misura di un terzo e seguono per il resto la soccombenza dell'appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in ragione del complessivo esito del giudizio. Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione
7 parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta par- zialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass, civ., ord., 20888/2018) 6.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'appello incidentale e, parzialmente, l'appello principale;
B. per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4047/2023 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata, accoglie la domanda e condanna Controparte_7
e la in solido, al pagamento in favore della
[...] Controparte_3 della complessiva somma di euro 17.515,48, oltre in- Controparte_1 teressi legali dalla data odierna sino al saldo;
C. condanna e la in solido, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali di primo grado in favore della CP_1 che liquida in euro 382,50 per spese vive ed euro 2.090,00 per
[...] compenso, oltre IVA se dovuta, CPA come per legge, e spese generali nella mi- sura del 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Strazzulli dichiara- tosi antistatario;
D. compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna la e la in Controparte_2 Controparte_3 solido, al pagamento della restante parte in favore di Controparte_1 che liquida, nella misura già decurtata, in euro 3.384,66 per compenso pro- fessionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. con distrazione in favore dell'avvocato Vincenzo Strazzulli dichiaratosi antista- tario;
E. pone definitivamente a carico di e di Controparte_2 Controparte_3
in solido, le spese delle cc.tt.uu. espletate in primo grado.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata, il 2 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
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