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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 742/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in in Via Dante Alighieri, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Marchiavelli n. 10, presso Parte_1
le funzionarie Teresa Meligrana e Angela Pilato (PEC: t) che Email_2
congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.04.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione n. 23/2023, notificatale il 23 marzo Cont 2023, dall' di , sulla scorta dell'illecito amministrativo notificato in data 11 febbraio Parte_1
2021 e del rapporto n. 35/2023 trasmesso dalla sede di , generando la sanzione CP_3 Parte_1 pecuniaria di € 1290,00 per aver violato l'art. 53 comma 1 del DPR n. 1124/1965, perché aveva tardivamente denunciato l'infortunio subito dal dipendente , occorso il 27 ottobre 2020. Persona_1
La parte ricorrente deduceva di essere venuta a conoscenza dell'infortunio solo in data 27 novembre
2020, e di aver, pertanto, tempestivamente denunciato l'infortunio.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare: disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza - ingiunzione impugnata;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto revocare l'ordinanza - ingiunzione in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetto giuridico. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, come per legge”.
Con Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava le avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle sole parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azienda sanitaria ricorrente deduce di aver appreso la notizia, dell'infortunio che ha interessato il dipendente (avvenuto il 27.10.2020), solo il 27.11.2020 e di aver, Controparte_5
conseguentemente, agito tempestivamente (e conformemente all'art. 53, c. 1 del DPR 1124/1965) a denunciare l'accaduto, il 30.11.2020.
3. Tuttavia, secondo quanto documentato dall' (v. all. 2), l' informava, via pec, CP_1 CP_3
l'Azienda Sanitaria dell'evento occorso al Sig. sin dal 20.11.2020. Pertanto, l' Per_1 Pt_1 ricorrente avrebbe dovuto denunciare l'infortunio entro i due giorni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 53, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere all'invio telematico della denuncia entro il termine perentorio di due giorni da quando ha avuto contezza dell'accaduto.
5. L ha provveduto solo il 30.11.2020 ad adempiere all'obbligo sulla stessa Parte_1
gravante, dunque, oltre il termine di due giorni decorrenti dal 20.11.2020 (data in cui è effettivamente venuta a conoscenza dell'infortunio).
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
Parte
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti dell' di Controparte_1
. Parte_1
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in in Via Dante Alighieri, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Marchiavelli n. 10, presso Parte_1
le funzionarie Teresa Meligrana e Angela Pilato (PEC: t) che Email_2
congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.04.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione n. 23/2023, notificatale il 23 marzo Cont 2023, dall' di , sulla scorta dell'illecito amministrativo notificato in data 11 febbraio Parte_1
2021 e del rapporto n. 35/2023 trasmesso dalla sede di , generando la sanzione CP_3 Parte_1 pecuniaria di € 1290,00 per aver violato l'art. 53 comma 1 del DPR n. 1124/1965, perché aveva tardivamente denunciato l'infortunio subito dal dipendente , occorso il 27 ottobre 2020. Persona_1
La parte ricorrente deduceva di essere venuta a conoscenza dell'infortunio solo in data 27 novembre
2020, e di aver, pertanto, tempestivamente denunciato l'infortunio.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare: disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza - ingiunzione impugnata;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto revocare l'ordinanza - ingiunzione in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetto giuridico. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, come per legge”.
Con Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava le avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle sole parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azienda sanitaria ricorrente deduce di aver appreso la notizia, dell'infortunio che ha interessato il dipendente (avvenuto il 27.10.2020), solo il 27.11.2020 e di aver, Controparte_5
conseguentemente, agito tempestivamente (e conformemente all'art. 53, c. 1 del DPR 1124/1965) a denunciare l'accaduto, il 30.11.2020.
3. Tuttavia, secondo quanto documentato dall' (v. all. 2), l' informava, via pec, CP_1 CP_3
l'Azienda Sanitaria dell'evento occorso al Sig. sin dal 20.11.2020. Pertanto, l' Per_1 Pt_1 ricorrente avrebbe dovuto denunciare l'infortunio entro i due giorni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 53, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere all'invio telematico della denuncia entro il termine perentorio di due giorni da quando ha avuto contezza dell'accaduto.
5. L ha provveduto solo il 30.11.2020 ad adempiere all'obbligo sulla stessa Parte_1
gravante, dunque, oltre il termine di due giorni decorrenti dal 20.11.2020 (data in cui è effettivamente venuta a conoscenza dell'infortunio).
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
Parte
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti dell' di Controparte_1
. Parte_1
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani