Articolo 54 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 53Articolo 55
Versione
23 maggio 1999
Art. 54. (Fondi disponibili degli enti previdenziali).
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270 , l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all' articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e all' articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 , ed e' utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilita' di tesoreria.
Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni.
Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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