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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Il Tribunale di Roma SEZIONE 14^ CIVILE
composto dai sig.ri magistrati:
Stefano CA Presidente
FA CI IC
FR Cottone IC Relatore nel procedimento ex art.215 l.fall. iscritto al N.11443 del ruolo generale degli affari conteziosi dell'anno 2025, proposto da nella sua qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
(C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Balestrazzi come da P.IVA_1 procura in atti;
Ricorrente nei confronti di già in Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa ed attualmente in concordato, in persona del suo
Presidente, , rappresentato e difeso dagli avv.ti Renzo M. Pietrolucci e CP_2
RG RD
Resistente con l'intervento del Commissario liquidatore del Controparte_1
(C.F. ), Avv.to Claudia Nanni, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Pierluigi Bertani come da procura in atti
Ricorrente in adesione ha pronunciato la seguente
Sentenza Con decreto del Ministero dell'Agricoltura del 24 gennaio 1992 veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa del Controparte_3
(CAIRF).
[...]
Con ricorso ex art.214 l.fall. (rubricato al n.r.g. 68419/2016 ) la chiedeva CP_4
“l'approvazione” di una proposta di concordato nella l.c.a. con previsione:
a) del pagamento entro 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di approvazione del Concordato, della percentuale del 100% ai creditori in prededuzione e privilegiati
(oltre interessi)
b) del pagamento ai creditori chirografari, entro 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di approvazione del concordato nella percentuale del 15,29%
Esponeva a tal fine la seguente situazione patrimoniale al 31.12.2015:
- Attivo euro 16.007.423,00 (di cui €12.379.020 quale valore degli immobili di proprietà del consorzio ed €1.656.471 di altri crediti da riscuotere)
- Passivo euro 59.394.079,00 (di cui €51.220.688,00 in chirografo ed €8.173.391,00 tra crediti privilegiati, in prededuzione e spese di procedura)
All'esito di un complesso iter processuale, la proposta veniva omologata dalla Corte
d'Appello di Roma con decreto n.2172 del 13 marzo 2023 (divenuto definitivo in data
12 maggio 2023);
Con ricorso depositato il 1° ottobre 2025 la (rappresentata dalla Parte_2 [...]
cessionaria dei crediti per il complessivo importo di €16.748.147,97 (già Parte_1 di titolarità della e della Banca Popolare di Ancona), preso atto che non era CP_5 ancora stato effettuato alcun pagamento in favore del ceto creditorio e di fatto non risultava alienato alcun bene immobile (pur in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla formulazione della proposta di concordato e la non sospensione della procedura di l.c.a.) chiedeva la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 215 l.fall.
Regolarmente instaurato il contradditorio, con comparsa di costituzione depositata il 5 novembre 2025, si costituiva in giudizio il commissario liquidatore aderendo alla richiesta di risoluzione evidenziando, tra l'atro pag. 2/5 - di essere stato nominato in data 30 luglio 2024
- di non aver ricevuto riscontro alcuno in merito allo stato di attuazione del concordato dal precedente presidente del c.d.a. del (dott. ; CP_4 Per_1
- di non aver ricevuto nessun chiaro riscontro neppure dal nuovo presidente del
(dott. nominato con provvedimento iscritto il 10 febbraio 2025 – il CP_4 CP_2 quale, peraltro, aveva ricoperto il ruolo anche di commissario liquidatore del consorzio) se non vaghe informazioni relative alla vendita di un immobile in Tivoli avvenuta il 15 maggio 2024 per un importo di €1.300.000,00, alla supposta esecuzione di un riparto in favore dell' ed (in parte) di creditori prededucibili ed Pt_3 all'avvio di procedure dirette ad individuare possibili acquirenti di beni ancora da collocare sul mercato;
Con comparsa depositata il 6 novembre 2025, si costituiva in giudizio il CP_4 eccependo:
- la competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri avendo il consorzio sede legale in Pomezia;
- di aver già realizzato 1,3 milioni di euro dalla vendita di un bene e ricevuto offerte di acquisto (di cui una per l'importo di €5.8 milioni);
- di aver riacquistato piena operatività solamente in data 28 dicembre 2023 e che, quindi, i termini reali di esecuzione del concordato era ben inferiori ai 24 mesi concessi;
Sentite le parti all'udienza del 12 novembre 2025 e rinviato il procedimento all'udienza del 26 novembre 2025 onde consentire il pieno contraddittorio con il Commissario liquidatore, il Tribunale, preso atto che il Commissario liquidatore aveva confermato che allo stato risultava liquidato un unico bene del valore di 1,3 milioni di beni e che le somme erano state in parte distribuite per il pagamento di crediti prededucibili e dell' (pur in presenza di creditori privilegiati ex art.2751bis, n.1 c.c.), riservava la Pt_3 decisione.
*****
Preliminare deve essere affermata la competenza del Tribunale di Roma a decidere della risoluzione del concordato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa pag. 3/5 proposto dal ed omologato dalla Corte d'Appello di a seguito di reclamo CP_4 CP_1 avverto il provvedimento di rigetto assunto dal Tribunale di Roma.
Non sussistono dubbi, infatti, che l'omologa del concordato nella liquidazione coatta amministrativa e la sua (eventuale) risoluzione siano “incidenti” nell'ambito del più ampio procedimento di liquidazione coatta amministrativa che investe il debitore. Tanto
è vero che, peraltro, l'eventuale risoluzione del concordato non comporta l'apertura di un nuovo procedimento di liquidazione coatta amministrativa ma la “riapertura” del procedimento già pendente con la conseguenza che la competenza non può che ritenersi radicata difronte al Tribunale che si sia pronunciato sullo stato di insolvenza ed abbia, conseguentemente, provveduto sulla proposta di concordato formulata dalla società debitrice ex art.214 l.fall.
Giova evidenziare che, con atto depositato in data 3 dicembre 2025, l'avv.to Pietrolucci ha depositato una copia di un regolamento di competenza avverso alla “pronuncia implicita del Tribunale in ordine all'eccezione di incompetenza su formulata” indirizzato alla Corte di cassazione.
Osserva il Tribunale in proposito che, non solo tale atto è stato depositato quando già il procedimento era stato trattenuto dal collegio in decisione (senza concessione dei termini per il deposito di memorie e/o documenti) e, quindi, oltre ogni limite preclusivo ai fini anche della regolare instaurazione del contraddittorio in guisa che di esso non può in alcun modo tenersi conto, ma appare palesemente abnorme atteso che mai il
Tribunale si è pronunciato sulla competenza (avendo riservato tale statuizione unitamente alla decisione) e ad esso, quindi, non può essere riconosciuto alcune effetto sospensivo sul presente procedimento.
Tanto premesso, nel merito della domanda di risoluzione proposta dal creditore ricorrente ed a cui ha aderito il Commissario liquidatore, si osserva che è pacifico che il provvedimento con cui è stato omologato il concordato proposto dalla è CP_4 divenuto definitivo in data 12 maggio 2023 e che esso prevedeva il compimento delle attività di pagamento in un orizzonte di 24 mesi dalla definitività del provvedimento.
Sono, quindi, oggi decorsi quasi 6 mesi dalla scadenza del termine (biennale) per l'adempimento e, a fronte della necessità di reperire risorse per l'importo complessivo pag. 4/5 di oltre 16 milioni di euro necessarie a dare adempimento alla proposta concordataria, risultano essere stati incassati unicamente 1,3 milioni di euro.
Non solo, ad oggi non si ravvisa neppure in chiave prospettiva e nel ristretto lasso di tempo pur paventato dal , la possibilità che il concordato possa essere CP_1 adempiuto atteso che risulta unicamente documentato il (tardivo) collocamento dei beni sul mercato e le sole manifestazioni di interesse (peraltro, per quanto consta, non cauzionate) per importi ancora del tutto insufficienti a garantire il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale promessa.
Il grave inadempimento è, quindi, di palmare evidenza ed il concordato deve essere risolto con riapertura della liquidazione amministrativa e trasmissione del presente provvedimento all'autorità che esercita la vigilanza al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del CP_6
[...]
Dichiara risolto il concordato proposto dal Controparte_7
l.c.a. ed omologato con decreto della Corte d'Appello di
[...]
Roma del 13 marzo 2023
Condanna il in Controparte_3 persona del suo presidente pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in favore delle parti ricorrente e ricorrente in adesione in
€2.500,00 (oltre accesso di legge) per ognuna.
Dispone che la presente pronuncia sia comunicata al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy nonché al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le azioni ritenute di competenza.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 03/12/2025.
Il IC relatore Il Presidente
FR Cottone Stefano CA
pag. 5/5
composto dai sig.ri magistrati:
Stefano CA Presidente
FA CI IC
FR Cottone IC Relatore nel procedimento ex art.215 l.fall. iscritto al N.11443 del ruolo generale degli affari conteziosi dell'anno 2025, proposto da nella sua qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
(C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Balestrazzi come da P.IVA_1 procura in atti;
Ricorrente nei confronti di già in Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa ed attualmente in concordato, in persona del suo
Presidente, , rappresentato e difeso dagli avv.ti Renzo M. Pietrolucci e CP_2
RG RD
Resistente con l'intervento del Commissario liquidatore del Controparte_1
(C.F. ), Avv.to Claudia Nanni, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Pierluigi Bertani come da procura in atti
Ricorrente in adesione ha pronunciato la seguente
Sentenza Con decreto del Ministero dell'Agricoltura del 24 gennaio 1992 veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa del Controparte_3
(CAIRF).
[...]
Con ricorso ex art.214 l.fall. (rubricato al n.r.g. 68419/2016 ) la chiedeva CP_4
“l'approvazione” di una proposta di concordato nella l.c.a. con previsione:
a) del pagamento entro 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di approvazione del Concordato, della percentuale del 100% ai creditori in prededuzione e privilegiati
(oltre interessi)
b) del pagamento ai creditori chirografari, entro 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di approvazione del concordato nella percentuale del 15,29%
Esponeva a tal fine la seguente situazione patrimoniale al 31.12.2015:
- Attivo euro 16.007.423,00 (di cui €12.379.020 quale valore degli immobili di proprietà del consorzio ed €1.656.471 di altri crediti da riscuotere)
- Passivo euro 59.394.079,00 (di cui €51.220.688,00 in chirografo ed €8.173.391,00 tra crediti privilegiati, in prededuzione e spese di procedura)
All'esito di un complesso iter processuale, la proposta veniva omologata dalla Corte
d'Appello di Roma con decreto n.2172 del 13 marzo 2023 (divenuto definitivo in data
12 maggio 2023);
Con ricorso depositato il 1° ottobre 2025 la (rappresentata dalla Parte_2 [...]
cessionaria dei crediti per il complessivo importo di €16.748.147,97 (già Parte_1 di titolarità della e della Banca Popolare di Ancona), preso atto che non era CP_5 ancora stato effettuato alcun pagamento in favore del ceto creditorio e di fatto non risultava alienato alcun bene immobile (pur in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla formulazione della proposta di concordato e la non sospensione della procedura di l.c.a.) chiedeva la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 215 l.fall.
Regolarmente instaurato il contradditorio, con comparsa di costituzione depositata il 5 novembre 2025, si costituiva in giudizio il commissario liquidatore aderendo alla richiesta di risoluzione evidenziando, tra l'atro pag. 2/5 - di essere stato nominato in data 30 luglio 2024
- di non aver ricevuto riscontro alcuno in merito allo stato di attuazione del concordato dal precedente presidente del c.d.a. del (dott. ; CP_4 Per_1
- di non aver ricevuto nessun chiaro riscontro neppure dal nuovo presidente del
(dott. nominato con provvedimento iscritto il 10 febbraio 2025 – il CP_4 CP_2 quale, peraltro, aveva ricoperto il ruolo anche di commissario liquidatore del consorzio) se non vaghe informazioni relative alla vendita di un immobile in Tivoli avvenuta il 15 maggio 2024 per un importo di €1.300.000,00, alla supposta esecuzione di un riparto in favore dell' ed (in parte) di creditori prededucibili ed Pt_3 all'avvio di procedure dirette ad individuare possibili acquirenti di beni ancora da collocare sul mercato;
Con comparsa depositata il 6 novembre 2025, si costituiva in giudizio il CP_4 eccependo:
- la competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri avendo il consorzio sede legale in Pomezia;
- di aver già realizzato 1,3 milioni di euro dalla vendita di un bene e ricevuto offerte di acquisto (di cui una per l'importo di €5.8 milioni);
- di aver riacquistato piena operatività solamente in data 28 dicembre 2023 e che, quindi, i termini reali di esecuzione del concordato era ben inferiori ai 24 mesi concessi;
Sentite le parti all'udienza del 12 novembre 2025 e rinviato il procedimento all'udienza del 26 novembre 2025 onde consentire il pieno contraddittorio con il Commissario liquidatore, il Tribunale, preso atto che il Commissario liquidatore aveva confermato che allo stato risultava liquidato un unico bene del valore di 1,3 milioni di beni e che le somme erano state in parte distribuite per il pagamento di crediti prededucibili e dell' (pur in presenza di creditori privilegiati ex art.2751bis, n.1 c.c.), riservava la Pt_3 decisione.
*****
Preliminare deve essere affermata la competenza del Tribunale di Roma a decidere della risoluzione del concordato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa pag. 3/5 proposto dal ed omologato dalla Corte d'Appello di a seguito di reclamo CP_4 CP_1 avverto il provvedimento di rigetto assunto dal Tribunale di Roma.
Non sussistono dubbi, infatti, che l'omologa del concordato nella liquidazione coatta amministrativa e la sua (eventuale) risoluzione siano “incidenti” nell'ambito del più ampio procedimento di liquidazione coatta amministrativa che investe il debitore. Tanto
è vero che, peraltro, l'eventuale risoluzione del concordato non comporta l'apertura di un nuovo procedimento di liquidazione coatta amministrativa ma la “riapertura” del procedimento già pendente con la conseguenza che la competenza non può che ritenersi radicata difronte al Tribunale che si sia pronunciato sullo stato di insolvenza ed abbia, conseguentemente, provveduto sulla proposta di concordato formulata dalla società debitrice ex art.214 l.fall.
Giova evidenziare che, con atto depositato in data 3 dicembre 2025, l'avv.to Pietrolucci ha depositato una copia di un regolamento di competenza avverso alla “pronuncia implicita del Tribunale in ordine all'eccezione di incompetenza su formulata” indirizzato alla Corte di cassazione.
Osserva il Tribunale in proposito che, non solo tale atto è stato depositato quando già il procedimento era stato trattenuto dal collegio in decisione (senza concessione dei termini per il deposito di memorie e/o documenti) e, quindi, oltre ogni limite preclusivo ai fini anche della regolare instaurazione del contraddittorio in guisa che di esso non può in alcun modo tenersi conto, ma appare palesemente abnorme atteso che mai il
Tribunale si è pronunciato sulla competenza (avendo riservato tale statuizione unitamente alla decisione) e ad esso, quindi, non può essere riconosciuto alcune effetto sospensivo sul presente procedimento.
Tanto premesso, nel merito della domanda di risoluzione proposta dal creditore ricorrente ed a cui ha aderito il Commissario liquidatore, si osserva che è pacifico che il provvedimento con cui è stato omologato il concordato proposto dalla è CP_4 divenuto definitivo in data 12 maggio 2023 e che esso prevedeva il compimento delle attività di pagamento in un orizzonte di 24 mesi dalla definitività del provvedimento.
Sono, quindi, oggi decorsi quasi 6 mesi dalla scadenza del termine (biennale) per l'adempimento e, a fronte della necessità di reperire risorse per l'importo complessivo pag. 4/5 di oltre 16 milioni di euro necessarie a dare adempimento alla proposta concordataria, risultano essere stati incassati unicamente 1,3 milioni di euro.
Non solo, ad oggi non si ravvisa neppure in chiave prospettiva e nel ristretto lasso di tempo pur paventato dal , la possibilità che il concordato possa essere CP_1 adempiuto atteso che risulta unicamente documentato il (tardivo) collocamento dei beni sul mercato e le sole manifestazioni di interesse (peraltro, per quanto consta, non cauzionate) per importi ancora del tutto insufficienti a garantire il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale promessa.
Il grave inadempimento è, quindi, di palmare evidenza ed il concordato deve essere risolto con riapertura della liquidazione amministrativa e trasmissione del presente provvedimento all'autorità che esercita la vigilanza al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del CP_6
[...]
Dichiara risolto il concordato proposto dal Controparte_7
l.c.a. ed omologato con decreto della Corte d'Appello di
[...]
Roma del 13 marzo 2023
Condanna il in Controparte_3 persona del suo presidente pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in favore delle parti ricorrente e ricorrente in adesione in
€2.500,00 (oltre accesso di legge) per ognuna.
Dispone che la presente pronuncia sia comunicata al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy nonché al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le azioni ritenute di competenza.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 03/12/2025.
Il IC relatore Il Presidente
FR Cottone Stefano CA
pag. 5/5