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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/09/2025, n. 12249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12249 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 45164 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 09.05.2025, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Val d'Ala n. 28, presso lo studio dell'avv. Alessia Dalle
Mole, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore -
E
l' CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Prenestina n. 45, presso lo studio dell'avv. Maria Beatrice
Mancini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta- E
Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Bernardi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta-
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025. pagina 1 di 3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro avvenuto in
[...] data 6.06.2018. A fondamento delle domande proposte l'attore ha dedotto che in data 6.06.2018 alle ore
23,00 circa, mentre si trovava a bordo dell'autobus di proprietà dell' della linea 542, vettura CP_1
n. 8152, targato FP077AH, assicurato con a Controparte_2 causa di una brusca ed improvvisa frenata, veniva strattonato e per l'effetto ruotava su sé stesso, mentre si sorreggeva all'apposito sostegno. Per effetto della brusca manovra l'attore riportava lesioni personali.
RT ha quindi chiesto la condanna dell' e di Pt_1 CP_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti.
[...]
L' ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi la obbligata a CP_1 Controparte_2 manlevarla da ogni pretesa dell'attore ovvero a rimborsare le somme che venissero a quest'ultimo corrisposte per effetto dell'accoglimento delle domande proposte. Nel merio, l' ha CP_1 evidenziato la carenza di prova in ordine al sinistro asseritamente avvenuto il 6.06.2018 e in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e i danni lamentati. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte, l' ha chiesto accertarsi il concorso di colpa dell'attore CP_1 nella causazione del sinistro. ha chiesto il rigetto delle domande proposte Controparte_2 dall'attore, in quanto prive di adeguato sostegno probatorio. La convenuta ha altresì contestato la quantificazione dei danni subiti prospettata dalla controparte, ritenendola eccessiva.
2. Le domande proposte dall'attore non possono trovare accoglimento.
L'attore non ha infatti fornito alcun elemento di riscontro in ordine alla dinamica del sinistro posta a fondamento della pretesa risarcitoria.
Non risultano infatti intervenute, al momento dell'incidente, le autorità, sicché non risulta predisposto alcun verbale in ordine ai fatti oggetto di contestazione, né risulta prodotta l'eventuale relazione del conducente dell'autobus. L'attore risulta essersi recato autonomamente al Pronto Soccorso, sicché non risulta prodotto neppure un verbale di intervento dei sanitari nell'immediatezza dei fatti di causa. Non costituiscono adeguato elemento di riscontro del sinistro neppure le dichiarazioni rese da ai Parte_1 sanitari, trattandosi di dichiarazioni provenienti dallo stesso attore.
Il teste indicato dall'attore è risultato irreperibile e non è stato quindi neppure possibile assumere la pagina 2 di 3 prova orale ammessa.
In conclusione, in difetto di adeguato elementi di riscontro probatorio in ordine alla verificazione del sinistro e tenuto conto delle contestazioni al riguardo sollevate dalle convenute, le domande proposte devono essere rigettate.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia (scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022) e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, segue la soccombenza di . Parte_1
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti dell' e di ogni diversa CP_1 Controparte_2 istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: rigetta le domande proposte;
condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' e di Parte_1 CP_1 [...]
liquidate per ciascuna parte in euro 2.600,00 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Roma, 06.09.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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