Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9850/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORDIGLIA ROBERTO, ed elettivamente domiciliata in Torino, via Fabro n. 2, presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: trattenute stipendiali – accertamento negativo – domanda di restituzione
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1
1. Con ricorso depositato in data 30/11/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato per la dal 25/6/2007 al 30/6/2014, Controparte_1
in forza di contratti di somministrazione ed in forza di un contratto a tempo determinato
(quest'ultimo, dal giugno 2010 al dicembre 2012);
- di avere convenuto in giudizio la al fine di far dichiarare illegittimi i contratti di CP_1
somministrazione ed il contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la declaratoria della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società;
- che questo Tribunale, con sentenza del 21/9/2015, accertava l'illegittimità di questi tutti i contratti di somministrazione e la sussistenza di rapporto a tempo indeterminato tra l'esponente e la a far data dal 7/1/20153 condannando altresì la al pagamento di indennità CP_1 CP_1
pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto e delle retribuzioni maturande dalla pronuncia alla reimmissione sul posto di lavoro;
- che, interposto da appello avverso tale sentenza, la CdA di Torino lo respingeva, CP_1
confermando integralmente la sentenza di primo grado;
e che, interposta anche impugnazione per grado di legittimità, la stessa era parimenti rigettata;
- che la nelle more del grado di appello e di legittimità, non reimmetteva l'esponente CP_1
in servizio, limitandosi a versare retribuzione mensile provvisoria, inferiore a quella indicata da questo Tribunale nella sentenza di primo grado;
rendendosi quindi necessaria l'emissione di due decreti ingiuntivi, per ottenere le differenze retributive;
- che la reimmissione in servizio avveniva solo in data 1/7/2022, dopo messa in mora della CP_1
[...
- di avere presentato all' , in data 29/5/2023, segnalazione contributiva, lamentando CP_2
l'omesso versamento dei contributi previdenziali sino all'1/7/2022;
2 - che, di conseguenza, la era destinataria di richiesta, da parte dell' , di CP_1 CP_2
regolarizzazione della posizione previdenziale dell'esponente; e che la società segnalava quindi all'esponente di aver versato in unica soluzione complessivi euro 21.393,83, quale quota di contributi a carico dell'esponente, per il periodo luglio 2017-giugno 2022;
- che la comunicava anche all'esponente che tale importo sarebbe stato fatto oggetto di CP_1
trattenute sulle retribuzioni a venire, trattandosi appunto di quota di contributi a carico del lavoratore;
- che dal settembre del 2024 la ha quindi iniziato a trattenere mensilmente un importo CP_1
a tale titolo.
Lo lamentando l'impossibilità per il datore di lavoro di trattenere la quota di Pt_1
contribuzione a carico del lavoratore in caso di adempimento tardivo all'obbligo di versamento,
ha quindi chiesto in questa sede la declaratoria dell'illegittimità delle ritenute effettuate ed effettuande dalla nonché la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto CP_1
indebitamente trattenuto sino all'emissione della sentenza.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
In causa è stata accolta l'istanza, di parte ricorrente, di produzione di documenti sopravvenuti rispetto al deposito del ricorso;
non è stata svolta attività istruttoria.
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Anzitutto, si deve rilevare che dalla documentazione depositata contestualmente al ricorso emerge che:
- questo Tribunale, con sentenza n. 1424/2015, emessa in data 21/9/2015, in causa 9925/2014
(doc. 1 ricorrente), ha statuito: “accerta e dichiara che tra le parti [ e Parte_1 [...]
intercorre un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, Controparte_1
3 dal 7 gennaio 2013, con la qualifica di impiegato al settimo livello C.C.N.L. Poligrafici;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare al ricorrente un'indennità pari ad 4
mensilità della retribuzione globale di fatto, calcolata in € 3794,31 oltre alle retribuzioni
successive dalla pronuncia della sentenza all'effettiva riammissione sul posto di lavoro”;
- la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 22/3/2016. ha rigettato il gravame interposto da avverso la sentenza di cui sopra (doc. 2 ricorrente) e la Corte di Cassazione, con CP_1
sentenza del 7/10/2020, ha respinto l'impugnativa avverso la sentenza della CdA (doc. 3
ricorrente);
- con decreto ingiuntivo dell'1/8/2016, questo Tribunale ha intimato alla il pagamento, CP_1
in favore dell'odierno ricorrente, di euro 18.520,23 (doc. 4 ricorrente);
- il 25/5/2021, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n. 1424/2015, visto il rigetto dell'impugnativa da parte della Corte di Cassazione, il ricorrente ha offerto la propria prestazione lavorativa alla (doc. ricorrente), la quale ha riammesso sul posto di lavoro CP_1
lo in data 1/7/2022, come risulta dal cedolino paga emesso in quel mese (doc. 6 Pt_1
ricorrente);
- in data 3/10/2024, la ha comunicato al ricorrente: “La presente per comunicarLe che, CP_1
in esito alla Sua segnalazione contributiva presentata all' in data 29/05/2023, nonché CP_2
alla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 13185/21 del 17/5/2021, l'Istituto ha invitato
la scrivente società a regolarizzare la propria posizione contributiva per il periodo da luglio
2017 a giugno 2022.
Con riferimento alla quota di contribuzione a carico dipendente e pari ad euro 21.393,83, la
nostra società ha pertanto provveduto al relativo versamento in unica soluzione. Trattandosi
dei contributi a Suo carico, Le si comunica che a decorrere dalla retribuzione corrisposta
tramite busta paga di settembre 2024 (presenze di agosto 2024), dall'importo della retribuzione
netta mensile si provvede a trattenere un importo nel limite di un quinto a Lei dovuto, sino ad
4 estinzione del valore complessivo di euro 21.393,83” (doc. 7 ricorrente);
- il pagamento dei contributi previdenziali da parte della convenuta risulta essere avvenuto il
16/9/2024 (doc. 10 ricorrente);
Contr
- nel mese di settembre e di ottobre del 2024 la ha operato delle trattenute dalla retribuzione corrisposta al ricorrente, con la causale “RECUPERO QUOTA CTR.C/DIPE”, rispettivamente per gli importi di euro 278,15 e di euro 386,55 (doc. 8 ricorrente);
- ulteriori trattenute per il recupero della quota di contribuzione (a carico del lavoratore) versata all' , in relazione al periodo luglio 2017-giugno 2022, sono state operate dalla nei CP_2 CP_1
mesi di novembre del 2024 (euro 392,59), di dicembre del 2024 (euro 337,57), di febbraio 2025
(euro 370,43), di marzo 2025 (euro 369,17), come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente il 7/4/2025 (autorizzazione al deposito data all'udienza del 19/3/2025);
- il totale delle somme recuperate sino al mese scorso da parte della ammonta quindi a CP_1
complessivi euro 2.143,46.
Ciò posto, occorre verificare se la possa o meno procedere al recupero di quanto versato CP_1
all' a titolo di quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, per il periodo CP_2
precedente la reimmissione in servizio (pagamento avvenuto in unica soluzione nel settembre del 2024, come si è già verificato).
Si deve rilevare, sul piano normativo, che l'art. 19 della l. 218/1952 prevede: “Il datore di lavoro
è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce” e che l'art. 23 co 1 del medesimo testo normativo prevede espressamente: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per
5 quella a carico dei lavoratori […]”.
Deve quindi osservarsi che, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità:
“l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive
devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute
previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al
rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e
devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente
percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il
datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute
previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo
contributo” (Cass. n. 18044/2015);
- “Il principio sancito dall'art. 23 della legge n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di
omissione od adempimento tardivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro,
quest'ultimo resta tenuto per l'intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la
sua quota, ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale in quanto espressione del
principio di buona fede […]” (Cass. n. 18232/2015).
Deve pertanto ritenersi che il recupero della quota di contribuzione teoricamente a carico dello operato da sia illegittimo, non sussistendo, precisamente alcun credito da Pt_1 CP_1
rivalsa in capo alla società, avendo questa provveduto al versamento della quota con diversi anni di ritardo rispetto alle scadenze di legge, e rimanendo di conseguenza interamente a suo carico tale porzione del debito contributivo.
Deve quindi accertarsi che non sussiste in capo a il diritto di rivalsa per la quota di CP_1
contributi teoricamente a carico del dipendente per il periodo luglio 2017 – giugno Pt_1
2022 (euro 21.393,83), essendo tenuta per tale quota la sola e dichiararsi l'illegittimità CP_1
delle trattenute operate da parte di in danno dello a far data dal settembre del CP_1 Pt_1
6 2024 sino al marzo di quest'anno; e condannarsi la alla restituzione allo di CP_1 Pt_1
complessivi euro 2.134,46, quali somme indebitamente trattenute nel periodo sopra indicato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, in applicazione del parametro di cui al DM 55/14, in ragione del valore del victum (21.393,83),
considerata la relativa semplicità della controversia.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) accerta e dichiara l'insussistenza, in capo a del diritto di rivalsa Controparte_1
per la quota di contributi teoricamente a carico di per il periodo luglio 2017 – Parte_1
giugno 2022 (complessivi euro 21.393,83), essendo tenuta per tale quota la sola
[...]
Controparte_1
b) accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate da parte di Controparte_1
[...
in danno dello , a far data dal settembre del 2024 e sino al marzo di Parte_1
quest'anno;
c) condanna alla restituzione a di complessivi Controparte_1 Parte_1
euro 2.143,46, trattenuti dalla retribuzione di quest'ultimo dal settembre del 2024 al marzo del
2025; oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
d) visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio;
spese che si liquidano in complessivi euro 3.200,00,
[...]
oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 11/4/2025
7 Il Giudice
dott. Simone Romito
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