Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è indennizzabile l'infortunio avvenuto mentre il lavoratore cammina a piedi e senza deviazioni, lungo il percorso dal luogo di lavoro alla fermata del mezzo pubblico che debba essere necessariamente utilizzato per raggiungere la propria abitazione, subito dopo la cessazione del turno di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12020 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato BIANCA EPIFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO PATARNELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1514/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 02/05/00 - R.G.N. 719/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MUCCIO per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso quantomeno salvo il profilo della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Ricorre la sig. IN AT nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 22 febbraio 12 maggio 2000 che aveva respinto l'appello da lei proposto avverso la sentenza in data 14 maggio 1998 del Pretore che aveva rigettato la domanda della stessa AT volta ad ottenere la rendita vitalizia in relazione ad infortunio del 13 luglio 1994. In particolare, la sentenza di appello ha ritenuto che in realtà l'evento era riconducibile a rischio generico, estraneo alle finalità lavorative, ed escluso, perciò, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'assicurata con due motivi e memoria illustrativa.
Resiste l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e dei principi generali in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c." e sostiene che i fatti si erano svolti, pacificamente, come segue: la ricorrente usava necessariamente i mezzi pubblici per recarsi al lavoro e, al termine di un turno lavorativo di sette ore, nell'accedere alla biglietteria delle Ferrovie del Sud Est per acquistare il biglietto di ritorno a casa, era inciampata e caduta riportando lesioni.
Tanto premesso, la ricorrente sostiene che la motivazione del Tribunale era estremamente generica e priva di riferimento alla fattispecie concreta.
Per contro, senza necessità di ulteriori indagini in ordine a circostanze di aggravamento del rischio generico proprio degli utenti della strada, il giudice di appello, ove avesse fatto corretta applicazione dell'art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e della elaborazione della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla portata di tale norma e sul concetto di "occasione di lavoro", avrebbe dovuto accogliere l'impugnazione. Avrebbe dovuto considerare, in particolare, che la lavoratrice non avrebbe avuto scelta diversa per tornare a casa, immediatamente dopo la cessazione del lavorar che recarsi a prendere l'autobus e in tale rapporto finalistico o strumentale avrebbe dovuto ravvisare il "quid pluris" richiesto per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere. Col secondo motivo è denunziata la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, n.3 e 5 c.p.c.) per omessa o non adeguata considerazione delle risultanze istruttorie (testi SA e AR) in ordine alle specifiche circostanze dell'infortunio: in particolare, circa la ristrettezza dei tempi tra la fine del turno e la partenza della corriera. Il Tribunale non aveva, inoltre, considerato l'età della donna (60 anni) e la gravosità del turno che aveva verosimilmente menomato le condizioni psico-fisiche della lavoratrice.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle censure, sono fondati.
Rileva, anzitutto, la Corte l'assoluta inadeguatezza della motivazione del Tribunale che omette del tutto di menzionare perfino le circostanze dell'infortunio alla luce delle quali soltanto avrebbe potuto decidere in ordine all'applicabilità dell'art. 2 del citato d.p.r. n.1124 del 1965 e alla configurabilità nella concreta fattispecie dell'infortunio in itinere.
Peraltro, avendo lo stesso Istituto controricorrente riconosciuto l'esattezza della ricostruzione in fatto del sinistro prospettata nel ricorso, che quindi può ritenersi pacifica "inter partes", non essendo dall'INAIL contestate in particolare le acquisizioni probatorie, così come riportate nell'atto di impugnazione, si sarebbe imposta al Tribunale una approfondita considerazione delle stesse, prima di pervenire, in diritto, alla esclusione della riconoscibilità dell'evento quale infortunio in itinere. Questa Corte (Cass. 29 ottobre 1998, n. 10582), giudicando di un fatto analogo (incidente avvenuto nel percorso di andata-ritorno verso il posto di lavoro, secondo l'iter normale utilizzabile a tale fine, seguito non per ragioni personali o in orari che non fossero riconducibili all'attività lavorativa, avvenuto, cioè, mentre l'assicurata si stava recando a prendere un mezzo di trasporto pubblico avente caratteristiche ordinarie), ha rilevato come non fosse condivisibile la restrittiva nozione di infortunio in itinere accolta dal giudice di appello, alla luce delle argomentazioni che seguono.
Per l'inesistenza (prima dell'emanazione del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, non applicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame) di una definizione e di una specifica regolamentazione generale (fa eccezione la tutela infortunistica dei lavoratori marittimi: artt. 6 e 4 ult. comma d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124) dell'infortunio in itinere ad opera del legislatore, la giurisprudenza sviluppatasi sulla materia vieppiù assume la connotazione (secondo l'espressione ormai invalsa nel lignaggio giuridico) di diritto vivente.
È rimasta inattuata la delega conferita al Governo dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15 ad emanare... norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro. La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 8 del 4 gennaio 1977) ha dato atto dell'inerzia del legislatore (auspicandone l'intervento) in subiecta materia, e del ruolo che si è dovuta assumere la giurisprudenza la quale (secondo la ricognizione fattane a quell'epoca dal giudice delle leggi) ha affermato in modo costante che l'infortunio in itinere può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro qualora sussista un collegamento tra l'attività lavorativa e il rischio al quale il lavoratore è esposto durante il percorso per recarsi al luogo di lavoro e viceversa. Ma il nesso deve ritenersi sussistente solo quando siffatto infortunio dipenda da un certo rischio legato strettamente all'attività lavorativa per il cui espletamento non sia estraneo il rischio stesso, definito come specifico improprio o generico aggravato.
Nella sostanza, dunque, all'infortunio in itinere non sono state attribuite connotazioni diverse da quelle previste, in linea generale, dall'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 il quale conferisce rilevanza (oltre che alla causa violenta, in ordine alla quale nella presente controversia non vi è contestazione) alla occasione di lavoro, dalla quale deriva la professionalità del rischio dell'evento lesivo. In relazione ad essa la Corte costituzionale (v. sent. n. 462 del 19 luglio 1989) ha precisato che il rischio assicurato pur se non sia quello normale o tipico, deve essere non estraneo all'attività lavorativa, o a ciò che ad essa è connesso o accessorio;
... l'evento - il quale può dipendere da cause straordinarie e imprevedibili, da fatto di terzi o da colpa dello stesso infortunato - deve essere (non causato ma) occasionato dal lavoro, nel senso che deve avere con questo un collegamento non meramente marginale. Di qui la conseguenza che la pura e semplice correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, per un verso non basta - ove manchi - ad escludere il requisito in questione, come nel caso degli infortuni in itinere, per altro verso non è di per sè sola sufficiente ad integrarlo, quando intervengano fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta.
Lo sforzo interpretativo compiuto (anche) dalla giurisprudenza costituzionale per circoscrivere l'ambito di tutela imposta dall'art. 38 della Carta costituzionale in materia infortunistica, ha condotto a risultati che non appaiono pienamente appaganti specialmente ai fini di una sicura delineazione dell'infortunio in itinere ove si consideri che la correlazione spazio-temporale con l'ambiente di lavoro, necessariamente assai più labile che non per l'infortunio avvenuto in ambiente lavorativo, costituendo comunque condizione non necessaria e comunque non sufficiente, finisce con il conferire notevole ampiezza al connesso concetto di occasione di lavoro e di aggravamento del rischio.
Quanto all'infortunio in itinere, la meno recente giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass. 7 giugno 1990, n. 5422) ha escluso la sufficienza della sola mancanza di rischio elettivo ed ha ritenuto che tale evento fosse tutelato se l'attività anteriore o successiva alle vere e proprie prestazioni lavorative fosse stata richiesta ex necessitate o dal modo della loro esecuzione, imposto dal datore di lavoro, o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, sicché tra detta attività ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ed effetto, idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di lavoro, quale può ritenersi sussistente quando il lavoratore sia obbligato a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dal datore di lavoro o privati, che comportano un aggravamento del rischio ordinario.
Successivamente, peraltro, il campo degli eventi protetti è stato sensibilmente ampliato, in generale, per gli stessi infortuni avvenuti nell'ambiente di lavoro, essendosi ritenuto (Cass. 23 agosto 1997, n. 7918 la quale cita anche Cass. 15 febbraio 1986, n. 925) che debbano ricomprendersi nel concetto di occasione di lavoro tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo sia che esso sia dipendente da fatti e situazioni proprie del soggetto;
sarebbe così tutelata qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto. Il lavoro viene quindi in considerazione in quanto di per sè esponente al rischio e, come tale, fattore occasionale del rischio tutelato (questa Corte, con la sentenza 22 aprile 1997, n. 7918, ha quindi ritenuto non censurabile l'affermazione del giudice di merito secondo cui doveva considerarsi infortunio tutelato la caduta accidentale della lavoratrice contro una stufa sita nella portineria dello stabilimento;
cfr. anche Cass. 15 febbraio 1986, n. 925, ivi cit.), talché, in definitiva, il solo evento escluso dalla tutela sarebbe quello riferibile al rischio elettivo.
Questa Corte (sentenza 13 luglio 1996, n. 6374) ha, in particolare, ritenuto non censurabile la decisione di merito circa la indennizzabilità di infortunio per investimento lungo il tragitto dal luogo di lavoro alla mensa convenzionata ed ha, per contro, ritenuto non indennizzabile l'uso del mezzo proprio al di fuori del luogo di lavoro quando esista un servizio mensa aziendale (sent. 21 febbraio 1997, n. 1582 e 24 novembre 1997, n. 11746). Esiste, poi, tutta una casistica incentrata sul rischio derivante dall'uso di mezzi di trasporto essendosi affermato generalmente che l'infortunio determinatosi nel tragitto per raggiungere il posto di lavoro con uso di mezzo proprio, lungo un percorso normale (Cass. 23 settembre 1996, n. 8396) è indennizzabile se non esiste mezzo pubblico, e comunque se l'uso del primo è necessitato (Cass. 20 dicembre 1965, n. 6563; 3 agosto 1995, n. 8519; 6 agosto 1997, n. 7259; 11 settembre 1997, n. 8929), mentre quello avvenuto a bordo di mezzo pubblico è indennizzabile se non vi è possibilità (Cass. 23 sett. 1996, n. 8396) di raggiungere il posto di lavoro a piedi (pronunce fondate sull'evidente presupposto, quanto meno implicito, che l'andare a piedi sia meno pericoloso che andare su un mezzo e l'utilizzazione del mezzo pubblico sia meno pericolosa dell'uso di quello privato e comunque rappresenti modo normale per la mobilità delle persone).
L'innovazione legislativa introdotta dall'art. 12 del d. lgs. 20 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente ricondotto nel novero degli infortuni in itinere quelli occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, seppure in sè non applicabile, "ratione temporis", al caso in esame, appare particolarmente significativa anche ai fini della interpretazione del sistema previgente, ove si consideri che il legislatore, accogliendo l'invito rivoltogli dalla Corte costituzionale (sentenza n. 8 del 1977 cit.), nel conferire, con legge 17 maggio 1999, n. 144, delega al Governo nella materia, ha disposto, con l'art. 54,
comma primo, lett. u), che fosse emanata "una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia".
Appare, dunque, sufficiente, allo stato attuale dell'evoluzione giurisprudenziale (cfr. anche Cass. 16 ottobre 1998, n. 10272; 21 aprile 1999, n. 3970; 2 giugno 1999, n. 5419; 7 ottobre 2000, n. 13384; 24 ottobre 2000, n. 13987; 11 febbraio 2002, n. 1320), il collegamento, non certo estrinseco o meramente accidentale, della condotta necessitata (fonte di pericolo anche se non in misura rilevante) del lavoratore con le prestazioni, a configurare la professionalità del rischio (o se si vuole quell'id pluris) che lo rende tutelabile e riconduce l'infortunio tra gli eventi protetti. Pertanto, nel caso attualmente all'esame della Corte, la sentenza del Tribunale non solo appare carente nella motivazione circa la ricostruzione dei fatti, ma non è condivisibile neppure nella apodittica affermazione che l'evento era accaduto per la verificazione di un rischio generico non aggravato da alcun elemento particolare e non necessariamente e funzionalmente riconducibile a finalità lavorative.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di accogliere il ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo, il quale, dopo avere preso in considerazione le acquisizioni istruttorie, riportate nel ricorso per Cassazione, trascurate nella motivazione della sentenza di appello e che sostanzialmente le parti abbiano dato per pacifiche, dovrà valutare se le circostanze dell'infortunio siano idonee a configurare l'evento come l'infortunio in itinere, tutelato dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla luce del principio di diritto secondo cui "ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 è indennizzabile l'infortunio avvenuto mentre il lavoratore cammina a piedi e senza deviazioni, lungo il percorso dal luogo di lavoro alla fermata del mezzo pubblico che debba essere necessariamente utilizzato per raggiungere la propria abitazione, subito dopo la cessazione del turno di lavoro".
Allo stesso giudice è opportuno demandare anche la statuizione sulle spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003