Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12020
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Sentenza 8 agosto 2003

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Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è indennizzabile l'infortunio avvenuto mentre il lavoratore cammina a piedi e senza deviazioni, lungo il percorso dal luogo di lavoro alla fermata del mezzo pubblico che debba essere necessariamente utilizzato per raggiungere la propria abitazione, subito dopo la cessazione del turno di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12020
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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