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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 544/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Silvi (TE), V.le Europa n.49, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Carlotta Di Febo del foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
E in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Alento 127 presso lo studio dell'avv. Alfredo Bruno che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
13.05.2024 – Altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia codesta spettabile Corte adita, contrariis reiectis, - In via principale, nel merito: in riforma parziale della impugnata sentenza, previa conferma degli altri capi non oggetto del presente gravame, dichiarare risolto ex art.
1453 cc il contratto sottoscritto in data 29.04.2019 per grave inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione dell'acconto pari ad € 2.820,00 oltre che all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese e spettanze professionali dell'iniziale fase cautelare e dei due gradi di giudizio.
- in via alternativa, sempre nel merito: in riforma parziale della impugnata sentenza, previa conferma degli altri capi della sentenza non oggetto del presente gravame, revocare la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.777,19 e per
l'effetto assolvere l'attore/appellante da ogni avversa pretesa creditoria con vittoria di spese e spettanze professionali dell'iniziale fase cautelare e dei due gradi di giudizio;
- in ogni caso, condannare controparte alla restituzione della complessiva somma di €
5.214,45 corrispostale dal , dopo che la relativa istanza cautelare veniva Parte_1 rigettata da codesta Corte con provvedimento del 17.10.24”.
Per l'appellata
“Insiste”…”affinché questa Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente, siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, l'appello avversario, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1786/2021, promosso da contro Parte_1 Controparte_1
(onde sentir dichiarare risolto ex art.1453 c.c. il contratto sottoscritto in data 29.04.2019 per grave inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto pari ad € 2.820,00, oltre che all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e al rimborso delle spese del giudizio, con riferimento ai lavori di realizzazione e installazione di una ringhiera in acciaio per esterno con relativo corrimano per un costo complessivo di € 6.400,00 oltre iva), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la la quale si opponeva alla domanda e svolgeva Controparte_1 domanda riconvenzionale (volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 4.988,00 iva compresa a saldo nonché, in via subordinata, effettuata la compensazione tra gli importi indicati nella CTU depositata nel procedimento di ATP
Tribunale di Pescara nr R.G. 5353/2019 quantificati in euro 2.210,81 iva compresa ed il saldo dovuto, la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 2.777,19 o della diversa somma ritenuta di giustizia maggiorata degli interessi dalla messa in mora al saldo) – il Tribunale di Pescara così statuiva: “ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda subordinata della parte convenuta e per
l'effetto condanna parte attrice a corrispondere la somma di euro 2.777,19 iva inclusa, oltre interessi legali. Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della parte convenuta che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap, pone il solo costo della CTU, sia della fase prodromica di ATP che del presente giudizio a carico esclusivo della parte convenuta.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attore -dopo aver premesso di aver affidato alla la realizzazione e installazione di una Controparte_1 ringhiera in acciaio per esterno con correlativo corrimano per un costo di € 6.400,00 oltre iva, versando un acconto di € 2.820,00- aveva lamentato la presenza di plurimi vizi nell'opera e precisamente: - lo spazio intercorrente tra la ringhiera e la struttura in cemento armato era insufficiente a consentire il successivo rivestimento;
- la struttura risultava inferiore a quella minima di legge e prevista in contratto;
- lo spazio intercorrente tra il rivestimento del pavimento del balcone ed il primo filoncino era superiore a quello massimo di legge;
- la ringhiera non risultava adeguatamente fissata alla struttura cementizia;
- i filoncini non risultavano collegati fra loro a regola d'arte; - il passamano non risultava fissato a regola d'arte; - la bulloneria utilizzata risultava in acciaio zincato anziché in inox.
1.2. Aggiungeva che la convenuta si era costituita in giudizio, invocando il rigetto della domanda, spiegando inoltre domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento del saldo del prezzo o, in subordine, al pagamento dell'importo di
€ 2.210,81 risultante dalla compensazione tra gli importi indicati nella CTU depositata nel procedimento per ATP necessari per la eliminazione dei vizi e la rimessione in pristino.
1.3. Ciò premesso, il Tribunale rilevava che nell'elaborato peritale relativo alla procedura di
ATP n. R.G. 5353/2019 la professionista incaricata, a pag. 26, aveva riscontrato “un certo grado di pericolosità nel tratto obliquo di ringhiera istallata a protezione della scala a causa della instabilità dovuta alla scarsa resistenza alla spinta in particolare nel tratto tra i montanti
21 e 23” e reputava necessario, in questo tratto, “completare l'opera in cemento armato con il giusto spessore per la ripartizione delle alzate in modo da garantire la tenuta dei perni presenti sulle piastre di ancoraggio e dei montanti e implementare lo schema dei montanti di n. 2 unità secondo lo schema 4”.
Aggiungeva che era stata anche ordinata un'integrazione della CTU stante l'assenza di qualsivoglia quantificazione dei costi delle opere sopraindicate. 1.4. Spiegava il primo giudice che dallo studio svolto in sede di ATP era emersa l'esistenza dei lamentati vizi e difetti dell'opera, con conseguente necessità di procedere: ad un abbassamento della quota della balaustra nel tratto relativo alla terrazza;
- all'implementazione di n. 2 montanti nel tratto a protezione della scala;
- al ripristino degli snodi del passamano e dei giunti dei filoncini, con una spesa per il materiale pari ad € 744,79 oltre iva ed una spesa per la manodopera pari ad € 925,00 oltre iva;
- l'assicurazione della tenuta dei perni presenti sulle piastre di ancoraggio e dei montanti, con una spesa di €
630,50.
Tale ultimo lavoro, seppure considerato necessario ai fini della fruibilità e della piena sicurezza dell'opera, veniva, tuttavia, ritenuto dal Tribunale un costo da porre a carico della committenza poiché relativo alla struttura portante della scala cui dovevano essere ancorati i montanti.
1.5. Proseguiva dando atto della discordanza delle dichiarazioni rese dai testi sul punto: nello specifico, veva riferito che il committente aveva informato Testimone_1 [...]
per l'impresa, in sede di primo sopralluogo, “della necessità di lasciare lo spazio Per_1 necessario per la soglia del piano di calpestio della scalinata per cui è causa in funzione del successivo rivestimento”; tale circostanza era stata, tuttavia, negata dal mentre Per_1 gli altri testi escussi non erano a conoscenza diretta della circostanza-
1.6. Ciò detto, riteneva la tesi di parte convenuta, secondo cui i difetti riscontrati sarebbero stati determinati dalla richiesta del committente (successiva all'installazione dell'opera) di rialzare il piano di calpestio preesistente, non supportata dall'elaborato peritale nella parte in cui nello stesso si evidenzia che “le operazioni di smontaggio/rimontaggio della ringhiera hanno certamente potuto compromettere la coesione di alcuni assemblaggi, ma non la stabilità, carente nel tratto obliquo a causa di un'imprecisione di calcolo”.
1.7. Concludeva nel senso che, come indicato dalla professionista, l'incidenza dei vizi riscontrati sul valore del contratto era del 26% poiché pari ad € 1.669,79 + Iva.
Riteneva pertanto non fondata la richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento non ravvisando la sussistenza della gravità dei vizi rispetto all'opera complessiva.
Riteneva, al contrario, accoglibile la richiesta subordinata della per cui, CP_1 CP_1 essendo pacifico il pagamento del solo acconto ed accertati i vizi, riteneva di effettuare la compensazione tra gli importi indicati nella CTU necessari per l'eliminazione dei vizi e la relativa rimessione in pristino, quantificati in € 2.210,81 (iva compresa), ed il saldo dovuto dal committente per la fornitura della ringhiera, condannando pertanto l'attore al pagamento dell'importo di € 2.777,19.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla scorta di un unico Parte_1 motivo di gravame con il quale ha denunciato: Vizio della motivazione per omessa/erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi e, nel merito, il rigetto del gravame per inammissibilità e infondatezza.
4. L'udienza del 15.10.2024 si è svolta con le modalità della trattazione scritta e le parti hanno depositato le rispettive note nei termini riportandosi agli scritti difensivi.
Il Collegio, rigettata l'istanza ex art 283 c.p.c. formulata dall'appellante (non ravvisando né il fumus né il periculum in mora), ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 03.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali e le note di replica.
Come detto, anche l'udienza del 03.06.2025 è stata sostituita, ex art.127-ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati.
5.1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta in primo luogo l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto, denunciando la non corretta interpretazione delle risultanze delle operazioni peritali.
In particolare, evidenzia che la spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi ammonterebbe a complessivi € 3.359,42 (€ 630,00 + € 2.729,42) pari al 43% del valore del contratto (€
7.808,00 Iva inclusa) e non al 26% come statuito in sentenza che esclude l'importo di euro
630,00.
Tale complessivo importo è stato poi rettificato in € 3.405,97 nelle memorie di replica (pag.
5). A prescindere dalla quantificazione del controvalore dell'inadempimento, l'appellante comunque imputa la gravità dei vizi alla compromissione della funzionalità dell'opera che, di fatto, si presenta “instabile alla sollecitazione” nel tratto obliquo a causa dell'errore di calcolo della ditta convenuta e “di fatto inservibile per effetto della sua instabilità a qualsivoglia minima sollecitazione e dunque inidonea all'uso a cui doveva essere destinata”.
Lamenta, altresì, la mancata valutazione delle comunicazioni intercorse tramite la messaggistica whatsapp tra il ed il (tecnico incaricato dalla ditta) Parte_1 Per_1 vertenti sulla consapevolezza, in capo alla ditta, dell'intenzione del committente di completare il piano calpestio della scalinata ai fini di un futuro rivestimento e sull'anomalia del montaggio privo dell'adeguata soglia, messaggi il cui contenuto è stato confermato sia dal che dall'altro teste Per_1 Testimone_1
Deduce infine l'erroneità della pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte, evidenziando l'erroneità dei calcoli effettuati dal primo giudice ed individuando la somma di spettanza della ditta in € 1.628,58, poi rettificata in € 1.582,03 nelle repliche, a fronte di un importo di € 2.777,91, da compensarsi con il costo della CTU pari ad € 1.777,12, anticipati dall'appellante.
5.2. Il Collegio ritiene utile premettere che il contratto di cui al presente giudizio ha per oggetto la fornitura e il montaggio di una ringhiera per esterno in acciaio asil316 di altezza pari a cm 100 e lunghezza pari a ml 15.6, composta da montanti in acciaio satinato con fissaggio laterale, n. 8 filoncini di diametro 12 mm in acciaio satinato ed un corrimano sempre in acciaio satinato di diametro 42.2 mm.; il tutto per il corrispettivo pattuito nella misura di € 7.808,00, comprensivo di IVA, di cui € 2.820,00 già versati in acconto.
5.3. Ciò premesso si rileva che l'arch. è stata nominata nell'ambito del Persona_2 procedimento per ATP n. Rg 5353/2019 Tribunale di Pescara avente ad oggetto
“accertamento della rispondenza tecnica di una ringhiera in acciaio inox installata su uno spazio esterno di proprietà del ricorrente, verifica della corretta installazione e valutazione dell'incidenza dei vizi sul valore del contratto e di danno prossimo agli utilizzatori” (con la formulazione di n. 9 quesiti:
1. descriva il ctu lo stato in cui si trova la ringhiera installata dalla convenuta, accertando se l'altezza dell'intera struttura corrisponde, o meno, a CP_2 quella minima di legge e prevista nel contratto;
2. lo spazio intercorrente tra il rivestimento del pavimento del balcone e il primo filoncino è superiore, o meno, a quello massimo previsto dalla legge;
3. la ringhiera risulta, o meno, adeguatamente fissata alla struttura cementizia;
4. I ”filoncini” risultano, o meno, collegati tra loro a regola d'arte;
5. il passamano risulta, o meno, fissato a regola d'arte;
6. la bulloneria utilizzata è effettivamente di acciaio inox;
7. verifichi il ctu l'incidenza dei vizi, eventualmente riscontrati, sul valore del contratto, determinando i lavori e le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati e la rimessione in ripristino secondo le regole dell'arte, quantificando l'importo dei danni riscontrati a carico del ricorrente in relazione ai suddetti inadempimenti;
8. verifichi il ctu se la struttura così realizzata garantisca contro il pericolo di danno grave e prossimo agli utilizzatori e/o se determini la necessità di ulteriori lavori alla struttura edilizia;
9. effettui gli accertamenti delegati previa verifica, anche sulla base delle fotografie allegate agli atti dalle parti, se vi sia stata o meno, dopo l'installazione della ringhiera metallica, una modifica del piano di calpestio della scalinata, precisando in tal caso se i vizi eventualmente riscontrati siano o meno in correlazione con la modifica intervenuta).
5.3.1. La professionista ha individuato diversi vizi dell'opera, segnatamente: - il mancato rispetto delle distanze di legge quanto allo spazio intercorrente tra il rivestimento del pavimento del balcone e il primo filoncino (quesito n. 2 pag. 15 ATP del 14.12.2020); - il difetto di adeguato fissaggio della ringhiera nel tratto obliquo al supporto cementizio (quesito n. 3 pag. 16 ATP); - la perdita di coesione della giunzione dei filoncini (quesito n. 4 pag. 19
ATP); - il difetto di fissaggio del passamano (quesito n. 5 pag. 21 ATP).
5.3.2. Ha rilevato la necessità di sostituire i rivetti in corrispondenza degli snodi con viti in acciaio Aisi 316 (quesito n. 6 pag. 24 ATP) ed ha concluso indicando i seguenti interventi
(in risposta al quesito n.7 pg. 25 ATP): - abbassamento della quota della balaustra nel tratto relativo alla terrazza;
- implementazione di n. 2 montanti nel tratto a protezione della scala;
- ripristino degli snodi del passamano e dei giunti dei filoncini;
quantificando i costi degli interventi in € 1.669,79 + Iva (€ 744,79 + Iva per il materiale (all. 5 ATP) ed € 925,00 + iva
(all 6 e 7) per la manodopera) corrispondenti al 26% del valore del contratto.
In risposta al quesito n. 8, ha poi rilevato un certo grado di pericolosità nel tratto obliquo di ringhiera installata a protezione della scala ed in particolare nel tratto tra i montanti 21 e 23, reputando necessario completare l'opera in cemento armato ed implementare lo schema dei montanti di n. 2 unità, senza tuttavia quantificare tale intervento (pag 26 ATP).
Da ultimo, in risposta al quesito n.9 (pag. 28 ATP), ha rilevato che le operazioni di smontaggio/rimontaggio della ringhiera hanno certamente potuto compromettere la coesione di alcuni assemblaggi ma non la stabilità che risulta carente nel tratto obliquo a causa di una imprecisione di calcolo.
5.3.3 A seguito delle osservazioni delle parti, e nello specifico del geom. CTP Per_3 del , la consulente ha aggiornato l'importo dei costi degli interventi di cui al quesito Parte_1 n. 7 considerata l'implementazione delle piastre di n. 2 unità (16 e non 14) (pag 3 della
Risposta alle osservazioni del 22.01.2021).
In particolare, che la spesa per il materiale è stata individuata in € 784,14 (anziché € 744,79
+ Iva (all.5 ATP) mentre la spesa per la manodopera in € 1.025,00 + Iva (all. 6 e 7; media dei due preventivi) per un totale complessivo di € 1.812,14 + Iva (pari a € 2.210,81.).
5.3.4. Quanto infine alla integrazione dell'elaborato, richiesta dal primo giudice al fine di quantificare i costi delle opere indicate a pag. 26 in risposta al quesito n. 8 (con conferimento dell'incarico di accertare “il costo del completamento dell'opera in cemento armato attraverso il giusto spessore per la ripartizione delle alzate in modo da garantire la tenuta dei perni presenti sulle piastre di ancoraggio e dei montanti e implementare lo schema dei montanti di n. 2 unità secondo lo schema 4”) l'ausiliaria ha quantificato in € 630,50 (pag 8
CTU) il costo per il completamento dell'opera in cemento armato, precisando (pag. 5 CTU) che “prima di modificare la posizione iniziale dei perni a sostegno dei montanti sarebbe stato opportuno far completare dal committente la struttura cementizia che costituisce la scala poiché, portata a termine la suddetta struttura, le piastre di ancoraggio sarebbero state installate all'interno di una distanza finita dal bordo esterno di almeno 6 cm garantendo il giusto ancoraggio e la stabilità richiesta” ed ha poi provveduto ad aggiornare, al 21.06.2023, da € 798,27+ Iva a € 1.312,00 + Iva il costo per l'implementazione dei montanti di n. 2 unità secondo lo schema 4 di cui all'ATP (pag 9 CTU), indicando gli all. n.4, 5 e 6 della CTU con la precisazione che dai preventivi erano stati sottratti il materiale e la manodopera relativa all'abbassamento della balaustra nel tratto di terrazza non oggetto di quesito.
5.4. Quanto alle risultanze delle prove orali, ritiene il Collegio che dagli atti non emerga la prova della comunicazione, da parte del committente, prima dell'installazione della ringhiera, di voler completare il piano di calpestio della scalinata con un rivestimento in mattonelle e, dunque, la necessità che il montaggio del manufatto tenesse conto di ciò.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il tecnico della ditta, (verbale Per_1 del 22.09.2022 cap c) ha dichiarato che, in sede di primo sopralluogo, nulla gli fu detto in tal senso dal e e ha negato la presenza del sig. n Parte_1 Parte_2 Testimone_1 questa circostanza.
Il contenuto dei messaggi intercorsi successivamente all'installazione, seppur confermato dal evidenzia unicamente l'intenzione della ditta di accontentare le richieste del Per_1 committente (che hanno portato allo smontaggio e rimontaggio della ringhiera) ma nulla provano in relazione ad una pregressa richiesta in tal senso. CP_ Peraltro, avendo la CTU constatato un errore di calcolo da parte della che ha reso carente la stabilità della scalinata nel tratto obliquo mentre le operazioni di smontaggio e rimontaggio hanno solo compromesso la coesione di alcuni assemblaggi, il Collegio considera comunque irrilevante la questione.
5.5. Detto ciò, pur dovendosi tenere conto nella specie dell'incremento dei costi (indicato dal CTU nella relazione integrativa) per l'eliminazione dei vizi, non considerato invece dal giudicante, il Collegio ritiene comunque non accoglibile la richiesta avanzata dall'appellante di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5.5.1. Va subito chiarito, quanto alla spesa di € 630,50 relativa al rafforzamento del muro in cemento armato, che la stessa è stata correttamente imputata al committente poiché non oggetto del contratto sottoscritto in data 29.04.2019 che prevede unicamente la fornitura ed il montaggio della ringhiera in acciaio e non comprende alcuna ulteriore opera accessoria.
5.5.2. Tanto precisato si rileva che, alla luce dell'aggiornamento del costo relativo all'eliminazione dei vizi (contenuto a pag. 9 della CTU di aggiornamento del 18.07.2023), che fa ascendere ad € 2.837,56 l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi, deve escludersi la sussistenza della gravità dei difetti rispetto al complessivo valore dell'opera realizzata.
5.5.3. Invero l'azione generale di cui all'art. 1453 c.c. postula un inadempimento di non scarsa importanza: la mancata o inesatta esecuzione deve essere grave, tale da incidere sull'elemento funzionale del contratto “avuto riguardo all'interesse della controparte” ex art. 1455 c.c.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il concetto di interesse “non si identifica con l'interesse alla risoluzione ma consiste nell'interesse all'adempimento” che deve presumersi leso “tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie” (Cass. Sez III ord. n. 4022/18).
5.5.4. Nella specie, come detto, l'opera presenta vizi e difetti ai quali si può ovviare attraverso una spesa complessiva di € 2.210,81 compresa Iva + € 513,73 oltre Iva (pari ad
€ 626,75), per un totale di € 2.837,56.
Il valore complessivo delle opere oggetto di contratto ed il costo relativo agli interventi necessari per garantire la rispondenza dell'opera alle regole dell'arte e la sua perfetta funzionalità, inducono a ritenere non estremamente onerosa l'eliminazione dei vizi e difetti con conseguente esclusione della gravità necessaria alla pronuncia di risoluzione del contratto. 5.5.5. Deve conseguentemente essere rigettata la richiesta avanzata dall'appellante in via principale (di risoluzione del contratto per grave inadempimento) né la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione della complessiva somma di € 5.214,45.
Anche la richiesta formulata in via alternativa di revocare la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.777,19 ed assolvere l'appellante da ogni pagamento va rigettata.
5.6. Va tuttavia tenuto conto che -considerata la riduzione del prezzo accordabile nella specie (di € 2.837,56 IVA compresa, maggiore rispetto a quella considerata dal primo giudice) che porta ad un quantum dovuto a titolo di corrispettivo di € 4.970,44 (€ 7.808,00
(Iva compresa) – € 2.837,56 (Iva compresa) e l'importo già versato a titolo di acconto dal committente (€ 2.820,00)- lo stesso deve essere condannato al pagamento del minor
(rispetto a quello stabilito dal primo giudice) importo di € 2.150,44 (€ 4.970,44 – 2.820,00).
Sicché l'appello deve essere accolto nei solo termini sopra indicati.
6. Venendo al regolamento delle spese di lite, premesso che l'appellata non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha posto interamente a suo carico le spese di CTU, si rileva che -alla luce dell'esito definitivo del giudizio che vede il riconoscimento di un credito di parte appellata di € 2.150,44 a fronte della richiesta di pagamento avanzata in primo grado in via principale di € 4.988,00 e in via subordinata di € 2.777,19- si ritiene di compensare nella misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado e di porre a carico dell'appellante il residuo importo di 2/3, liquidati come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. In parziale accoglimento della domanda restitutoria svolta dall'appellante, l'appellato deve essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto per sorte capitale, interessi e spese in forza della sentenza di primo grado e quanto invece ha diritto di ricevere, per i medesimi titoli, in forza della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di €
2.150,44 (Iva inclusa) oltre agli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
2) DICHIARA compensate tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado
e CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dei residui 2/3 delle spese che liquida, nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi €
2.552,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.923,00 per competenze, forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) In parziale accoglimento della domanda restitutoria avanzata dall'appellante,
CONDANNA l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della differenza tra quanto ricevuto in forza delle statuizioni della sentenza di primo grado per sorte capitale, interessi e spese e quanto invece ha diritto di ricevere, per i medesimi titoli, in forza della presente sentenza.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 544/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Silvi (TE), V.le Europa n.49, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Carlotta Di Febo del foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
E in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Alento 127 presso lo studio dell'avv. Alfredo Bruno che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
13.05.2024 – Altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia codesta spettabile Corte adita, contrariis reiectis, - In via principale, nel merito: in riforma parziale della impugnata sentenza, previa conferma degli altri capi non oggetto del presente gravame, dichiarare risolto ex art.
1453 cc il contratto sottoscritto in data 29.04.2019 per grave inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione dell'acconto pari ad € 2.820,00 oltre che all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese e spettanze professionali dell'iniziale fase cautelare e dei due gradi di giudizio.
- in via alternativa, sempre nel merito: in riforma parziale della impugnata sentenza, previa conferma degli altri capi della sentenza non oggetto del presente gravame, revocare la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.777,19 e per
l'effetto assolvere l'attore/appellante da ogni avversa pretesa creditoria con vittoria di spese e spettanze professionali dell'iniziale fase cautelare e dei due gradi di giudizio;
- in ogni caso, condannare controparte alla restituzione della complessiva somma di €
5.214,45 corrispostale dal , dopo che la relativa istanza cautelare veniva Parte_1 rigettata da codesta Corte con provvedimento del 17.10.24”.
Per l'appellata
“Insiste”…”affinché questa Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente, siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, l'appello avversario, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1786/2021, promosso da contro Parte_1 Controparte_1
(onde sentir dichiarare risolto ex art.1453 c.c. il contratto sottoscritto in data 29.04.2019 per grave inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto pari ad € 2.820,00, oltre che all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e al rimborso delle spese del giudizio, con riferimento ai lavori di realizzazione e installazione di una ringhiera in acciaio per esterno con relativo corrimano per un costo complessivo di € 6.400,00 oltre iva), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la la quale si opponeva alla domanda e svolgeva Controparte_1 domanda riconvenzionale (volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 4.988,00 iva compresa a saldo nonché, in via subordinata, effettuata la compensazione tra gli importi indicati nella CTU depositata nel procedimento di ATP
Tribunale di Pescara nr R.G. 5353/2019 quantificati in euro 2.210,81 iva compresa ed il saldo dovuto, la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 2.777,19 o della diversa somma ritenuta di giustizia maggiorata degli interessi dalla messa in mora al saldo) – il Tribunale di Pescara così statuiva: “ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda subordinata della parte convenuta e per
l'effetto condanna parte attrice a corrispondere la somma di euro 2.777,19 iva inclusa, oltre interessi legali. Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della parte convenuta che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap, pone il solo costo della CTU, sia della fase prodromica di ATP che del presente giudizio a carico esclusivo della parte convenuta.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attore -dopo aver premesso di aver affidato alla la realizzazione e installazione di una Controparte_1 ringhiera in acciaio per esterno con correlativo corrimano per un costo di € 6.400,00 oltre iva, versando un acconto di € 2.820,00- aveva lamentato la presenza di plurimi vizi nell'opera e precisamente: - lo spazio intercorrente tra la ringhiera e la struttura in cemento armato era insufficiente a consentire il successivo rivestimento;
- la struttura risultava inferiore a quella minima di legge e prevista in contratto;
- lo spazio intercorrente tra il rivestimento del pavimento del balcone ed il primo filoncino era superiore a quello massimo di legge;
- la ringhiera non risultava adeguatamente fissata alla struttura cementizia;
- i filoncini non risultavano collegati fra loro a regola d'arte; - il passamano non risultava fissato a regola d'arte; - la bulloneria utilizzata risultava in acciaio zincato anziché in inox.
1.2. Aggiungeva che la convenuta si era costituita in giudizio, invocando il rigetto della domanda, spiegando inoltre domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento del saldo del prezzo o, in subordine, al pagamento dell'importo di
€ 2.210,81 risultante dalla compensazione tra gli importi indicati nella CTU depositata nel procedimento per ATP necessari per la eliminazione dei vizi e la rimessione in pristino.
1.3. Ciò premesso, il Tribunale rilevava che nell'elaborato peritale relativo alla procedura di
ATP n. R.G. 5353/2019 la professionista incaricata, a pag. 26, aveva riscontrato “un certo grado di pericolosità nel tratto obliquo di ringhiera istallata a protezione della scala a causa della instabilità dovuta alla scarsa resistenza alla spinta in particolare nel tratto tra i montanti
21 e 23” e reputava necessario, in questo tratto, “completare l'opera in cemento armato con il giusto spessore per la ripartizione delle alzate in modo da garantire la tenuta dei perni presenti sulle piastre di ancoraggio e dei montanti e implementare lo schema dei montanti di n. 2 unità secondo lo schema 4”.
Aggiungeva che era stata anche ordinata un'integrazione della CTU stante l'assenza di qualsivoglia quantificazione dei costi delle opere sopraindicate. 1.4. Spiegava il primo giudice che dallo studio svolto in sede di ATP era emersa l'esistenza dei lamentati vizi e difetti dell'opera, con conseguente necessità di procedere: ad un abbassamento della quota della balaustra nel tratto relativo alla terrazza;
- all'implementazione di n. 2 montanti nel tratto a protezione della scala;
- al ripristino degli snodi del passamano e dei giunti dei filoncini, con una spesa per il materiale pari ad € 744,79 oltre iva ed una spesa per la manodopera pari ad € 925,00 oltre iva;
- l'assicurazione della tenuta dei perni presenti sulle piastre di ancoraggio e dei montanti, con una spesa di €
630,50.
Tale ultimo lavoro, seppure considerato necessario ai fini della fruibilità e della piena sicurezza dell'opera, veniva, tuttavia, ritenuto dal Tribunale un costo da porre a carico della committenza poiché relativo alla struttura portante della scala cui dovevano essere ancorati i montanti.
1.5. Proseguiva dando atto della discordanza delle dichiarazioni rese dai testi sul punto: nello specifico, veva riferito che il committente aveva informato Testimone_1 [...]
per l'impresa, in sede di primo sopralluogo, “della necessità di lasciare lo spazio Per_1 necessario per la soglia del piano di calpestio della scalinata per cui è causa in funzione del successivo rivestimento”; tale circostanza era stata, tuttavia, negata dal mentre Per_1 gli altri testi escussi non erano a conoscenza diretta della circostanza-
1.6. Ciò detto, riteneva la tesi di parte convenuta, secondo cui i difetti riscontrati sarebbero stati determinati dalla richiesta del committente (successiva all'installazione dell'opera) di rialzare il piano di calpestio preesistente, non supportata dall'elaborato peritale nella parte in cui nello stesso si evidenzia che “le operazioni di smontaggio/rimontaggio della ringhiera hanno certamente potuto compromettere la coesione di alcuni assemblaggi, ma non la stabilità, carente nel tratto obliquo a causa di un'imprecisione di calcolo”.
1.7. Concludeva nel senso che, come indicato dalla professionista, l'incidenza dei vizi riscontrati sul valore del contratto era del 26% poiché pari ad € 1.669,79 + Iva.
Riteneva pertanto non fondata la richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento non ravvisando la sussistenza della gravità dei vizi rispetto all'opera complessiva.
Riteneva, al contrario, accoglibile la richiesta subordinata della per cui, CP_1 CP_1 essendo pacifico il pagamento del solo acconto ed accertati i vizi, riteneva di effettuare la compensazione tra gli importi indicati nella CTU necessari per l'eliminazione dei vizi e la relativa rimessione in pristino, quantificati in € 2.210,81 (iva compresa), ed il saldo dovuto dal committente per la fornitura della ringhiera, condannando pertanto l'attore al pagamento dell'importo di € 2.777,19.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla scorta di un unico Parte_1 motivo di gravame con il quale ha denunciato: Vizio della motivazione per omessa/erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi e, nel merito, il rigetto del gravame per inammissibilità e infondatezza.
4. L'udienza del 15.10.2024 si è svolta con le modalità della trattazione scritta e le parti hanno depositato le rispettive note nei termini riportandosi agli scritti difensivi.
Il Collegio, rigettata l'istanza ex art 283 c.p.c. formulata dall'appellante (non ravvisando né il fumus né il periculum in mora), ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 03.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali e le note di replica.
Come detto, anche l'udienza del 03.06.2025 è stata sostituita, ex art.127-ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati.
5.1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta in primo luogo l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto, denunciando la non corretta interpretazione delle risultanze delle operazioni peritali.
In particolare, evidenzia che la spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi ammonterebbe a complessivi € 3.359,42 (€ 630,00 + € 2.729,42) pari al 43% del valore del contratto (€
7.808,00 Iva inclusa) e non al 26% come statuito in sentenza che esclude l'importo di euro
630,00.
Tale complessivo importo è stato poi rettificato in € 3.405,97 nelle memorie di replica (pag.
5). A prescindere dalla quantificazione del controvalore dell'inadempimento, l'appellante comunque imputa la gravità dei vizi alla compromissione della funzionalità dell'opera che, di fatto, si presenta “instabile alla sollecitazione” nel tratto obliquo a causa dell'errore di calcolo della ditta convenuta e “di fatto inservibile per effetto della sua instabilità a qualsivoglia minima sollecitazione e dunque inidonea all'uso a cui doveva essere destinata”.
Lamenta, altresì, la mancata valutazione delle comunicazioni intercorse tramite la messaggistica whatsapp tra il ed il (tecnico incaricato dalla ditta) Parte_1 Per_1 vertenti sulla consapevolezza, in capo alla ditta, dell'intenzione del committente di completare il piano calpestio della scalinata ai fini di un futuro rivestimento e sull'anomalia del montaggio privo dell'adeguata soglia, messaggi il cui contenuto è stato confermato sia dal che dall'altro teste Per_1 Testimone_1
Deduce infine l'erroneità della pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte, evidenziando l'erroneità dei calcoli effettuati dal primo giudice ed individuando la somma di spettanza della ditta in € 1.628,58, poi rettificata in € 1.582,03 nelle repliche, a fronte di un importo di € 2.777,91, da compensarsi con il costo della CTU pari ad € 1.777,12, anticipati dall'appellante.
5.2. Il Collegio ritiene utile premettere che il contratto di cui al presente giudizio ha per oggetto la fornitura e il montaggio di una ringhiera per esterno in acciaio asil316 di altezza pari a cm 100 e lunghezza pari a ml 15.6, composta da montanti in acciaio satinato con fissaggio laterale, n. 8 filoncini di diametro 12 mm in acciaio satinato ed un corrimano sempre in acciaio satinato di diametro 42.2 mm.; il tutto per il corrispettivo pattuito nella misura di € 7.808,00, comprensivo di IVA, di cui € 2.820,00 già versati in acconto.
5.3. Ciò premesso si rileva che l'arch. è stata nominata nell'ambito del Persona_2 procedimento per ATP n. Rg 5353/2019 Tribunale di Pescara avente ad oggetto
“accertamento della rispondenza tecnica di una ringhiera in acciaio inox installata su uno spazio esterno di proprietà del ricorrente, verifica della corretta installazione e valutazione dell'incidenza dei vizi sul valore del contratto e di danno prossimo agli utilizzatori” (con la formulazione di n. 9 quesiti:
1. descriva il ctu lo stato in cui si trova la ringhiera installata dalla convenuta, accertando se l'altezza dell'intera struttura corrisponde, o meno, a CP_2 quella minima di legge e prevista nel contratto;
2. lo spazio intercorrente tra il rivestimento del pavimento del balcone e il primo filoncino è superiore, o meno, a quello massimo previsto dalla legge;
3. la ringhiera risulta, o meno, adeguatamente fissata alla struttura cementizia;
4. I ”filoncini” risultano, o meno, collegati tra loro a regola d'arte;
5. il passamano risulta, o meno, fissato a regola d'arte;
6. la bulloneria utilizzata è effettivamente di acciaio inox;
7. verifichi il ctu l'incidenza dei vizi, eventualmente riscontrati, sul valore del contratto, determinando i lavori e le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati e la rimessione in ripristino secondo le regole dell'arte, quantificando l'importo dei danni riscontrati a carico del ricorrente in relazione ai suddetti inadempimenti;
8. verifichi il ctu se la struttura così realizzata garantisca contro il pericolo di danno grave e prossimo agli utilizzatori e/o se determini la necessità di ulteriori lavori alla struttura edilizia;
9. effettui gli accertamenti delegati previa verifica, anche sulla base delle fotografie allegate agli atti dalle parti, se vi sia stata o meno, dopo l'installazione della ringhiera metallica, una modifica del piano di calpestio della scalinata, precisando in tal caso se i vizi eventualmente riscontrati siano o meno in correlazione con la modifica intervenuta).
5.3.1. La professionista ha individuato diversi vizi dell'opera, segnatamente: - il mancato rispetto delle distanze di legge quanto allo spazio intercorrente tra il rivestimento del pavimento del balcone e il primo filoncino (quesito n. 2 pag. 15 ATP del 14.12.2020); - il difetto di adeguato fissaggio della ringhiera nel tratto obliquo al supporto cementizio (quesito n. 3 pag. 16 ATP); - la perdita di coesione della giunzione dei filoncini (quesito n. 4 pag. 19
ATP); - il difetto di fissaggio del passamano (quesito n. 5 pag. 21 ATP).
5.3.2. Ha rilevato la necessità di sostituire i rivetti in corrispondenza degli snodi con viti in acciaio Aisi 316 (quesito n. 6 pag. 24 ATP) ed ha concluso indicando i seguenti interventi
(in risposta al quesito n.7 pg. 25 ATP): - abbassamento della quota della balaustra nel tratto relativo alla terrazza;
- implementazione di n. 2 montanti nel tratto a protezione della scala;
- ripristino degli snodi del passamano e dei giunti dei filoncini;
quantificando i costi degli interventi in € 1.669,79 + Iva (€ 744,79 + Iva per il materiale (all. 5 ATP) ed € 925,00 + iva
(all 6 e 7) per la manodopera) corrispondenti al 26% del valore del contratto.
In risposta al quesito n. 8, ha poi rilevato un certo grado di pericolosità nel tratto obliquo di ringhiera installata a protezione della scala ed in particolare nel tratto tra i montanti 21 e 23, reputando necessario completare l'opera in cemento armato ed implementare lo schema dei montanti di n. 2 unità, senza tuttavia quantificare tale intervento (pag 26 ATP).
Da ultimo, in risposta al quesito n.9 (pag. 28 ATP), ha rilevato che le operazioni di smontaggio/rimontaggio della ringhiera hanno certamente potuto compromettere la coesione di alcuni assemblaggi ma non la stabilità che risulta carente nel tratto obliquo a causa di una imprecisione di calcolo.
5.3.3 A seguito delle osservazioni delle parti, e nello specifico del geom. CTP Per_3 del , la consulente ha aggiornato l'importo dei costi degli interventi di cui al quesito Parte_1 n. 7 considerata l'implementazione delle piastre di n. 2 unità (16 e non 14) (pag 3 della
Risposta alle osservazioni del 22.01.2021).
In particolare, che la spesa per il materiale è stata individuata in € 784,14 (anziché € 744,79
+ Iva (all.5 ATP) mentre la spesa per la manodopera in € 1.025,00 + Iva (all. 6 e 7; media dei due preventivi) per un totale complessivo di € 1.812,14 + Iva (pari a € 2.210,81.).
5.3.4. Quanto infine alla integrazione dell'elaborato, richiesta dal primo giudice al fine di quantificare i costi delle opere indicate a pag. 26 in risposta al quesito n. 8 (con conferimento dell'incarico di accertare “il costo del completamento dell'opera in cemento armato attraverso il giusto spessore per la ripartizione delle alzate in modo da garantire la tenuta dei perni presenti sulle piastre di ancoraggio e dei montanti e implementare lo schema dei montanti di n. 2 unità secondo lo schema 4”) l'ausiliaria ha quantificato in € 630,50 (pag 8
CTU) il costo per il completamento dell'opera in cemento armato, precisando (pag. 5 CTU) che “prima di modificare la posizione iniziale dei perni a sostegno dei montanti sarebbe stato opportuno far completare dal committente la struttura cementizia che costituisce la scala poiché, portata a termine la suddetta struttura, le piastre di ancoraggio sarebbero state installate all'interno di una distanza finita dal bordo esterno di almeno 6 cm garantendo il giusto ancoraggio e la stabilità richiesta” ed ha poi provveduto ad aggiornare, al 21.06.2023, da € 798,27+ Iva a € 1.312,00 + Iva il costo per l'implementazione dei montanti di n. 2 unità secondo lo schema 4 di cui all'ATP (pag 9 CTU), indicando gli all. n.4, 5 e 6 della CTU con la precisazione che dai preventivi erano stati sottratti il materiale e la manodopera relativa all'abbassamento della balaustra nel tratto di terrazza non oggetto di quesito.
5.4. Quanto alle risultanze delle prove orali, ritiene il Collegio che dagli atti non emerga la prova della comunicazione, da parte del committente, prima dell'installazione della ringhiera, di voler completare il piano di calpestio della scalinata con un rivestimento in mattonelle e, dunque, la necessità che il montaggio del manufatto tenesse conto di ciò.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il tecnico della ditta, (verbale Per_1 del 22.09.2022 cap c) ha dichiarato che, in sede di primo sopralluogo, nulla gli fu detto in tal senso dal e e ha negato la presenza del sig. n Parte_1 Parte_2 Testimone_1 questa circostanza.
Il contenuto dei messaggi intercorsi successivamente all'installazione, seppur confermato dal evidenzia unicamente l'intenzione della ditta di accontentare le richieste del Per_1 committente (che hanno portato allo smontaggio e rimontaggio della ringhiera) ma nulla provano in relazione ad una pregressa richiesta in tal senso. CP_ Peraltro, avendo la CTU constatato un errore di calcolo da parte della che ha reso carente la stabilità della scalinata nel tratto obliquo mentre le operazioni di smontaggio e rimontaggio hanno solo compromesso la coesione di alcuni assemblaggi, il Collegio considera comunque irrilevante la questione.
5.5. Detto ciò, pur dovendosi tenere conto nella specie dell'incremento dei costi (indicato dal CTU nella relazione integrativa) per l'eliminazione dei vizi, non considerato invece dal giudicante, il Collegio ritiene comunque non accoglibile la richiesta avanzata dall'appellante di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5.5.1. Va subito chiarito, quanto alla spesa di € 630,50 relativa al rafforzamento del muro in cemento armato, che la stessa è stata correttamente imputata al committente poiché non oggetto del contratto sottoscritto in data 29.04.2019 che prevede unicamente la fornitura ed il montaggio della ringhiera in acciaio e non comprende alcuna ulteriore opera accessoria.
5.5.2. Tanto precisato si rileva che, alla luce dell'aggiornamento del costo relativo all'eliminazione dei vizi (contenuto a pag. 9 della CTU di aggiornamento del 18.07.2023), che fa ascendere ad € 2.837,56 l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi, deve escludersi la sussistenza della gravità dei difetti rispetto al complessivo valore dell'opera realizzata.
5.5.3. Invero l'azione generale di cui all'art. 1453 c.c. postula un inadempimento di non scarsa importanza: la mancata o inesatta esecuzione deve essere grave, tale da incidere sull'elemento funzionale del contratto “avuto riguardo all'interesse della controparte” ex art. 1455 c.c.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il concetto di interesse “non si identifica con l'interesse alla risoluzione ma consiste nell'interesse all'adempimento” che deve presumersi leso “tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie” (Cass. Sez III ord. n. 4022/18).
5.5.4. Nella specie, come detto, l'opera presenta vizi e difetti ai quali si può ovviare attraverso una spesa complessiva di € 2.210,81 compresa Iva + € 513,73 oltre Iva (pari ad
€ 626,75), per un totale di € 2.837,56.
Il valore complessivo delle opere oggetto di contratto ed il costo relativo agli interventi necessari per garantire la rispondenza dell'opera alle regole dell'arte e la sua perfetta funzionalità, inducono a ritenere non estremamente onerosa l'eliminazione dei vizi e difetti con conseguente esclusione della gravità necessaria alla pronuncia di risoluzione del contratto. 5.5.5. Deve conseguentemente essere rigettata la richiesta avanzata dall'appellante in via principale (di risoluzione del contratto per grave inadempimento) né la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione della complessiva somma di € 5.214,45.
Anche la richiesta formulata in via alternativa di revocare la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.777,19 ed assolvere l'appellante da ogni pagamento va rigettata.
5.6. Va tuttavia tenuto conto che -considerata la riduzione del prezzo accordabile nella specie (di € 2.837,56 IVA compresa, maggiore rispetto a quella considerata dal primo giudice) che porta ad un quantum dovuto a titolo di corrispettivo di € 4.970,44 (€ 7.808,00
(Iva compresa) – € 2.837,56 (Iva compresa) e l'importo già versato a titolo di acconto dal committente (€ 2.820,00)- lo stesso deve essere condannato al pagamento del minor
(rispetto a quello stabilito dal primo giudice) importo di € 2.150,44 (€ 4.970,44 – 2.820,00).
Sicché l'appello deve essere accolto nei solo termini sopra indicati.
6. Venendo al regolamento delle spese di lite, premesso che l'appellata non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha posto interamente a suo carico le spese di CTU, si rileva che -alla luce dell'esito definitivo del giudizio che vede il riconoscimento di un credito di parte appellata di € 2.150,44 a fronte della richiesta di pagamento avanzata in primo grado in via principale di € 4.988,00 e in via subordinata di € 2.777,19- si ritiene di compensare nella misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado e di porre a carico dell'appellante il residuo importo di 2/3, liquidati come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. In parziale accoglimento della domanda restitutoria svolta dall'appellante, l'appellato deve essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto per sorte capitale, interessi e spese in forza della sentenza di primo grado e quanto invece ha diritto di ricevere, per i medesimi titoli, in forza della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di €
2.150,44 (Iva inclusa) oltre agli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
2) DICHIARA compensate tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado
e CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dei residui 2/3 delle spese che liquida, nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi €
2.552,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.923,00 per competenze, forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) In parziale accoglimento della domanda restitutoria avanzata dall'appellante,
CONDANNA l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della differenza tra quanto ricevuto in forza delle statuizioni della sentenza di primo grado per sorte capitale, interessi e spese e quanto invece ha diritto di ricevere, per i medesimi titoli, in forza della presente sentenza.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott.ssa Nicoletta Orlandi