TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23873
TAR
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Vizi procedurali: violazione art. 14 L. 689/1981 per tardività avvio procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che la Corte di Giustizia UE abbia chiarito che l'art. 14 L. 689/1981 non può imporre un termine di 90 giorni per l'avvio della fase istruttoria, poiché ciò osterebbe al principio di effettività e all'indipendenza operativa dell'Autorità. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto ai propri diritti di difesa derivante dalla presunta tardività.

  • Rigettato
    Vizi procedurali: durata irragionevole del procedimento

    Il Tribunale ha affermato che il d.P.R. n. 217/98 non qualifica i termini come perentori e che le proroghe concesse dall'Autorità erano giustificate dalla complessità del caso e dalla necessità di garantire il diritto di difesa. Inoltre, la parte non ha provato un pregiudizio concreto ai propri diritti di difesa.

  • Rigettato
    Vizi procedurali: inutilizzabilità delle intercettazioni dal procedimento penale

    Il Tribunale ha chiarito che non esiste alcuna preclusione normativa all'utilizzo di elementi probatori assunti in sede penale nei procedimenti antitrust, i quali vengono valutati autonomamente dall'Autorità. La documentazione è stata acquisita con nulla-osta e le imprese hanno avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio.

  • Rigettato
    Vizi sostanziali: errata valutazione e qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale

    Il Tribunale ha ritenuto che la definizione del mercato rilevante operata dall'AGCM sia espressione di una valutazione discrezionale sindacabile solo per vizi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. Nel caso di specie, il mercato è stato correttamente individuato nell'insieme delle gare pubbliche alterate, e le prove acquisite (documentali e intercettazioni) hanno comprovato l'intesa restrittiva per oggetto.

  • Rigettato
    Vizi sostanziali: contestazione del ruolo attivo della ricorrente nell'intesa

    Il Tribunale ha confermato il ruolo attivo della ricorrente in entrambe le fasi dell'intesa, basandosi sulle intercettazioni telefoniche e sulla documentazione acquisita, che hanno dimostrato il coordinamento delle strategie partecipative e la spartizione del mercato.

  • Rigettato
    Vizi sostanziali: impossibilità oggettiva di raggiungere accordi per alterare la concorrenza

    Il Tribunale ha respinto questa argomentazione, evidenziando che le criticità delle gare, come il requisito della nazionalità delle navi, limitavano la platea dei concorrenti e compromettevano la concorrenza, anche per le procedure su MEPA. L'intesa è stata ritenuta configurabile anche in mercati potenzialmente accessibili da molti concorrenti.

  • Rigettato
    Vizi sostanziali: non remuneratività delle procedure e applicazione di sconti

    Il Tribunale ha affermato che l'alterazione di una gara è una restrizione della concorrenza per oggetto, indipendentemente dalla remuneratività o dagli sconti praticati. L'obiettivo di un cartello può essere anche quello di attenuare la riduzione dei prezzi.

  • Rigettato
    Vizi sostanziali: partecipazione in ATI come prassi normale

    Il Tribunale ha chiarito che non è la partecipazione in ATI in sé ad essere sanzionata, ma il coordinamento tra concorrenti (singoli o in ATI) per la spartizione del mercato attraverso la modulazione delle strategie di partecipazione e le reciproche astensioni.

  • Rigettato
    Erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione sia motivata dalla gravità della condotta, inserita in un cartello orizzontale di condizionamento di gare pubbliche. La disparità di trattamento non è deducibile in ambito sanzionatorio antitrust, e la valutazione del comportamento collaborativo è discrezionale, richiedendo un contributo qualificato che non è stato dimostrato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23873
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23873
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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