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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
Sezione Civile
N. R.G. 1934/2024
Il giudice designato Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, sciolta la riserva assunta all'udienza del 13.3.2025 nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc ante causam promosso da (Avv. Francesco Parte_1
Cannizzaro) nei confronti di (contumace), iscritto al n. RG CP_1
1934/2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
- Premesso che non è oggetto di delibazione, neppure sommaria, ai fini del presente procedimento cautelare, alcuna questione tra le parti che afferisca all'utilizzo del terreno locato con contratto di “affitto di terreno” del 1.12.2021
(registrato il 13.12.2021), né alla liceità o meno dell'esercizio dell'attività del conduttore o dell'uso pattuito (uso deposito autovetture usate), in quanto non dedotta né in via di azione né di eccezione e non costituente possibile rilievo officioso, non incidendo per pacifica giurisprudenza sulla validità del negozio
(Cassazione, n. 17557/2020);
- Osservato che l'odierno ricorrente ha richiesto provvedimento cautelare d'urgenza nei riguardi del sig. al fine di conseguire ordine di rilascio CP_1 immediato dell'area locata, deducendo sotto il profilo del fumus boni iuris il mancato pagamento dei canoni di locazione pattuiti da parte del , rimasto CP_1 moroso a far tempo dalla mensilità di aprile 2022, e invocando il proprio diritto a vedere accertata la risoluzione ope legis del contratto datato 1.12.2021 in forza dell'art. 5 comma 1 secondo cui “il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora l'affittuario non provveda al pagamento dei canoni nei termini stabiliti dal presente contratto”;
- Che il Sig. è rimasto contumace;
CP_1
- Che, quanto al periculum in mora, il ricorrente ha dedotto che gli è stata notificata Ordinanza Sindacale n. 124 del 23.9.2024 del , Controparte_2 che, sulla base di accertamento da parte della Polizia Municipale-Unità
Operativa Polizia Giudiziaria e Antiabusivismo commerciale, dell'utilizzo improprio dell'area de quo in violazione delle norme sull'abbandono di rifiuti di cui agli artt. 255 e 192 Dlgs 152/2006 (T.U. Ambientale), ha ordinato al sig.
la rimozione e lo smaltimento di numerosi veicoli non più atti a CP_1 circolare ed assimilati nel provvedimento a rifiuti, nonché di ulteriori rifiuti eterogenei meglio descritti nell'ordinanza e accertati presenti nell'area recintata individuata al NCT al foglio 38 part. 3838 in via Padre Semeria snc, precisando che il sig. “quale proprietario dell'area è obbligato, Parte_1 sia in pendenza del procedimento civile che nel caso di conclusione dello stesso, a consentire l'esecuzione dell'ordinanza ed è soggetto alla responsabilità solidale”;
- Che ciò posto, il ricorrente ha invocato la sussistenza delle condizioni della tutela d'urgenza ex art. 700 cpc “al fine di consentirgli, senza indugio, l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale anche in ragione della propria responsabilità solidale ai sensi dell'art. 192 comma 3 D.lgs. 152/2006”;
- Rammentato che il fumus boni iuris ed il periculum in mora sono, ad un tempo, condizioni della domanda cautelare, nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza; che il fumus boni iuris consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie; il periculum in mora consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e va identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile;
- Ritenuto che, quanto al fumus, la produzione del contratto e l'allegazione dell'inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni per un importo complessivo di € 23.100,00 al momento della proposizione del ricorso sono elementi idonei a suffragare la verosimiglianza del diritto alla risoluzione, che nel presente procedimento attivato ex art. 700 cpc è significativamente fatto valere richiamando la espressa pattuizione della risoluzione automatica o di diritto;
- Ritenuto che possa ritenersi incorporata nel presente ricorso processuale, ritualmente notificato alla controparte con perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 18.2.2025 presso l'ultima residenza nota ( Corso Marconi 166), l'atto ad efficacia sostanziale (ossia la CP_2 dichiarazione negoziale recettizia della parte volta ad avvalersi della risoluzione di diritto) e pertanto appare verosimile ad oggi che abbia operato la risoluzione;
- Considerato che l'ordine di restituzione dell'area al ricorrente che ne ha operato la risoluzione avvalendosi della clausola 5.1. appare sorretto dalla urgenza del recupero della disponibilità del terreno, al fine di adempiere da parte del ricorrente ai propri obblighi nei confronti delle Autorità
Amministrative, tenuto conto del pregiudizio di sanzioni a proprio carico, come tali non più ripetibili, che dovessero derivare dalla mancata esecuzione spontanea e immediata dell'ordinanza di demolizione di opera edilizia abusiva
(vd. doc.
7 - infrazione edilizia n. 4188/2024 del ) oltre Controparte_2 che dall'allegato assoggettamento del ricorrente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 192 co. 3 Dlgs 152/2006 sulla base della documentazione prodotta (v. doc. 4 – ordinanza Sindacale 23.9.2024 n. 124);
PQM
- Visto l'art. 700 cpc,
- ordina al conduttore Sig. (CF ) nato il CP_1 C.F._1
18.7.1986 a Timisoara (Romania) di rilasciare a favore di
[...]
l'area sita in Imperia, Via Padre Semeria snc, Sez. SR Fg. 38 Parte_1
Map. 3838, già affittata tra le stesse parti con contratto in data 1.12.2021, libera da cose e persone, al fine di consentire al ricorrente, Sig.
[...]
, di ottemperare all'Ordinanza Sindacale n. 124 in data 23.9.2024 Parte_1 del ingiungente la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti Controparte_2 presenti nell'area oggetto di abbandono;
- e per l'effetto autorizza accesso forzoso con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, il quale potrà avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e dovrà individuare idonea Ditta Specializzata, avente i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 212 del D.lgs 152/2006, iscritta all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali, al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti conformemente alla vigente normativa, producendo documentazione attestante il corretto smaltimento, a spese anticipate dal ricorrente;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 24,10 per esborsi ed € 2.050,00 per onorario, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Imperia, 14/03/2025.
Il Giudice
Maria Teresa De Sanctis
Sezione Civile
N. R.G. 1934/2024
Il giudice designato Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, sciolta la riserva assunta all'udienza del 13.3.2025 nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc ante causam promosso da (Avv. Francesco Parte_1
Cannizzaro) nei confronti di (contumace), iscritto al n. RG CP_1
1934/2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
- Premesso che non è oggetto di delibazione, neppure sommaria, ai fini del presente procedimento cautelare, alcuna questione tra le parti che afferisca all'utilizzo del terreno locato con contratto di “affitto di terreno” del 1.12.2021
(registrato il 13.12.2021), né alla liceità o meno dell'esercizio dell'attività del conduttore o dell'uso pattuito (uso deposito autovetture usate), in quanto non dedotta né in via di azione né di eccezione e non costituente possibile rilievo officioso, non incidendo per pacifica giurisprudenza sulla validità del negozio
(Cassazione, n. 17557/2020);
- Osservato che l'odierno ricorrente ha richiesto provvedimento cautelare d'urgenza nei riguardi del sig. al fine di conseguire ordine di rilascio CP_1 immediato dell'area locata, deducendo sotto il profilo del fumus boni iuris il mancato pagamento dei canoni di locazione pattuiti da parte del , rimasto CP_1 moroso a far tempo dalla mensilità di aprile 2022, e invocando il proprio diritto a vedere accertata la risoluzione ope legis del contratto datato 1.12.2021 in forza dell'art. 5 comma 1 secondo cui “il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora l'affittuario non provveda al pagamento dei canoni nei termini stabiliti dal presente contratto”;
- Che il Sig. è rimasto contumace;
CP_1
- Che, quanto al periculum in mora, il ricorrente ha dedotto che gli è stata notificata Ordinanza Sindacale n. 124 del 23.9.2024 del , Controparte_2 che, sulla base di accertamento da parte della Polizia Municipale-Unità
Operativa Polizia Giudiziaria e Antiabusivismo commerciale, dell'utilizzo improprio dell'area de quo in violazione delle norme sull'abbandono di rifiuti di cui agli artt. 255 e 192 Dlgs 152/2006 (T.U. Ambientale), ha ordinato al sig.
la rimozione e lo smaltimento di numerosi veicoli non più atti a CP_1 circolare ed assimilati nel provvedimento a rifiuti, nonché di ulteriori rifiuti eterogenei meglio descritti nell'ordinanza e accertati presenti nell'area recintata individuata al NCT al foglio 38 part. 3838 in via Padre Semeria snc, precisando che il sig. “quale proprietario dell'area è obbligato, Parte_1 sia in pendenza del procedimento civile che nel caso di conclusione dello stesso, a consentire l'esecuzione dell'ordinanza ed è soggetto alla responsabilità solidale”;
- Che ciò posto, il ricorrente ha invocato la sussistenza delle condizioni della tutela d'urgenza ex art. 700 cpc “al fine di consentirgli, senza indugio, l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale anche in ragione della propria responsabilità solidale ai sensi dell'art. 192 comma 3 D.lgs. 152/2006”;
- Rammentato che il fumus boni iuris ed il periculum in mora sono, ad un tempo, condizioni della domanda cautelare, nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza; che il fumus boni iuris consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie; il periculum in mora consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e va identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile;
- Ritenuto che, quanto al fumus, la produzione del contratto e l'allegazione dell'inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni per un importo complessivo di € 23.100,00 al momento della proposizione del ricorso sono elementi idonei a suffragare la verosimiglianza del diritto alla risoluzione, che nel presente procedimento attivato ex art. 700 cpc è significativamente fatto valere richiamando la espressa pattuizione della risoluzione automatica o di diritto;
- Ritenuto che possa ritenersi incorporata nel presente ricorso processuale, ritualmente notificato alla controparte con perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 18.2.2025 presso l'ultima residenza nota ( Corso Marconi 166), l'atto ad efficacia sostanziale (ossia la CP_2 dichiarazione negoziale recettizia della parte volta ad avvalersi della risoluzione di diritto) e pertanto appare verosimile ad oggi che abbia operato la risoluzione;
- Considerato che l'ordine di restituzione dell'area al ricorrente che ne ha operato la risoluzione avvalendosi della clausola 5.1. appare sorretto dalla urgenza del recupero della disponibilità del terreno, al fine di adempiere da parte del ricorrente ai propri obblighi nei confronti delle Autorità
Amministrative, tenuto conto del pregiudizio di sanzioni a proprio carico, come tali non più ripetibili, che dovessero derivare dalla mancata esecuzione spontanea e immediata dell'ordinanza di demolizione di opera edilizia abusiva
(vd. doc.
7 - infrazione edilizia n. 4188/2024 del ) oltre Controparte_2 che dall'allegato assoggettamento del ricorrente a responsabilità solidale ai sensi dell'art. 192 co. 3 Dlgs 152/2006 sulla base della documentazione prodotta (v. doc. 4 – ordinanza Sindacale 23.9.2024 n. 124);
PQM
- Visto l'art. 700 cpc,
- ordina al conduttore Sig. (CF ) nato il CP_1 C.F._1
18.7.1986 a Timisoara (Romania) di rilasciare a favore di
[...]
l'area sita in Imperia, Via Padre Semeria snc, Sez. SR Fg. 38 Parte_1
Map. 3838, già affittata tra le stesse parti con contratto in data 1.12.2021, libera da cose e persone, al fine di consentire al ricorrente, Sig.
[...]
, di ottemperare all'Ordinanza Sindacale n. 124 in data 23.9.2024 Parte_1 del ingiungente la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti Controparte_2 presenti nell'area oggetto di abbandono;
- e per l'effetto autorizza accesso forzoso con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, il quale potrà avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e dovrà individuare idonea Ditta Specializzata, avente i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 212 del D.lgs 152/2006, iscritta all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali, al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti conformemente alla vigente normativa, producendo documentazione attestante il corretto smaltimento, a spese anticipate dal ricorrente;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 24,10 per esborsi ed € 2.050,00 per onorario, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Imperia, 14/03/2025.
Il Giudice
Maria Teresa De Sanctis