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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3848/2020 R.G., pendente tra
[...]
e nella qualità di Impresa Designata per la Pt_1 Parte_2
Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 14.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3848/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1174/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 23288/2016, pendente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
LU LA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E
1 (P. Iva: ) nella qualità di Impresa Designata per Parte_2 P.IVA_1
la Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
AN LI (C.F.: ) in virtù di procura generali C.F._3
alle liti conferita con atto del 18.12.2014 - rep. n. 186905 / racc. n. 30367
APPELLATA
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “…Chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni ovvero che l'adita Corte, in riforma della sentenza …, Voglia così provvedere:
1. Riconoscere accertato e dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda di primo grado e sussistente la responsabilità civile in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto per le lesioni subite dall'appellante;
2. Condannare ex art. 283 lettera a) d.lgs 209/05 al risarcimento di tutti i Parte_2
danni subiti dall'appellante che, in virtù delle risultanze dell'espletata CTU in primo grado, corrispondono ai seguenti importi: €186.117,90 per danno biologico,
€2940,00 per ITT, €1225,00 per ITP al 50%, €612,50 per ITP al 25% per un totale di
€190.895,40 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, integralmente al pagamento delle spese di CTU svolta in primo grado, oltre oneri di legge con attribuzione. Rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiede che la causa venga decisa, fatta salva, occorrendo, la rinnovazione e/o integrazione della prova testimoniale come richiesto con l'atto di appello.”; per l'appellata: “… ci si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione
e si insiste per il rigetto del proposto appello e per la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e onorari di lite e si chiede che la causa venga assegnata a sentenza.”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 25.07.2016 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, le n.q. FGVS esponendo che: “a) che il Controparte_1
giorno 15.01.2014, alle ore 20.00 c.ca, il Sig. si trovava in Pozzuoli Parte_1
(NA) lungo la Via Montenuovo Licola Patria;
b) che, in dette circostanze di tempo e di luogo, l'istante era intento ad attraversare la strada allorquando sopraggiungeva ad alta velocità un veicolo di media cilindrata che, dopo aver superato a destra un motociclo, lo travolgeva;
c) che, dopo l'impatto, il veicolo investitore si allontanava repentinamente senza prestare il dovuto soccorso e senza che alcuno dei presenti all'evento riuscisse a rilevarne il numero di targa;
d) l'istante subiva gravi lesioni a seguito delle quali fu necessario l'intervento del 118 che con un'ambulanza lo conduceva presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di
Pozzuoli dove veniva affidato alle cure del personale medico;
e) che l'istante riportava traumi multipli per il corpo e fratture multiple con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni (cfr. verbale pronto soccorso); f) che il giorno 22 gennaio 2014 veniva sottoposto ad intervento di artroprotesi d'anca e dimesso solo in data 8 febbraio 2014 con divieto assoluto di carico e ricoverato presso la clinica Ville delle
Magnolie di Castel Morrone per un programma di riabilitazione neuromotoria e di medicazione delle ferite chirurgiche che terminava il 5.4.2014 (cfr. documentazione medica in atti);g) che, l'istante, sottoposto a visita medico legale dal Dott. Per_1
, questi, in considerazione delle lesioni riportate dall'istante cd in particolare
[...]
“frattura scomposta sottocapitata del femore sinistro, una frattura scomposta pluriframmentaria della scapola destra, un'infrazione della IX costa, la frattura composta dell'ala sacrale sinistra, il micro distacco del margine caudale della branca ileo - pubica sinistra e la frattura lievemente disassiata e pluriframmentaria del malleolo tibiale sinistro con presenza di cicatrici chirurgiche e gravi limitazioni funzionali”, quantificava il danno biologico nella misura del 40% con un periodo di invalidità temporanea totale di 35 giorni e parziale pari a 30 giorni al 75% e 20
3 giorni al 50% per un danno non patrimoniale quantificabile in euro 260.000,00 (cfr. relazione medico legale); h) che, non risultando possibile l'identificazione del veicolo investitore, ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 lettera a) d.lgs. 209/05;
i) che la in qualità di F.G.V.S. è stata regolarmente costituita Parte_2
in mora, ai sensi e per gli effetti di legge a mezzo racc.ta a/r del 1 - 3.12.2014 che si produce, inviata anche alla SA (cfr. documenti in atti);j) che infruttuoso è risultato ogni tentativo di risoluzione in via stragiudiziale della controversia e ad oggi, la suddetta compagnia non ha mai nominato un proprio fiduciario per la valutazione dei postumi invalidanti per cui si rende necessario adire l'autorità giudiziaria”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo pirata della strada non identificato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “➢ Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo investitore, rimasto sconosciuto, nella produzione del predetto evento dannoso;
➢ Per l'effetto condannare Parte_2
FGVS, ex art. 283 lettera a) d.lgs. 209/05, al risarcimento per tutti i danni per
[...]
le lesioni personali subite come sopra quantificati in euro 260.000,00 oltre interessi dal fatto e rivalutazione monetaria ovvero condannarla al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà quantificata dal giudice adito anche a seguito di
CTU medico legale, che sin da ora si richiede;
➢ Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso 15%, in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituivano le nella richiamata qualità, che Controparte_1
resisteva e chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché disposta c.t.u. medico legale.
All'udienza del 31.10.2020, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti, il
Tribunale riservava la causa per la decisione.
4 Con sentenza n. 1174/2020 pubblicata il 4.02.2020 nel procedimento R.G. n.
23288/2016, il Tribunale così statuiva:
“1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
quale FGVS liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali, Parte_2
oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 4.02.2020, con citazione notificata in data 2.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello - iscritto a ruolo il 9.11.2020 - per Parte_1
i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “1.
Riconoscere accertato e dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda di primo grado e sussistente la responsabilità in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto per le lesioni subite dall'appellante;
2. In via subordinata, disporre la rinnovazione della prova testi, riconvocando la teste
;
3. Condannare, in ogni caso, ex art. 283 lettera a) d.lgs. 209/05 Testimone_1
FGVS al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante che, Parte_2
in virtù delle risultanze della già espletata CTU in primo grado, corrispondono ai seguenti importi: €186.117,90 per danno biologico, €2940,00 per ITT, €1225,00 per
ITP al 50%, €612,50 per ITP al 25% per un totale di €190.895,40 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, integralmente al pagamento delle spese di CTU svolta in primo grado, oltre oneri di legge con attribuzione”.
Si costituivano le , nella invocata qualità, che resistevano e chiedevano Parte_2
il rigetto del gravame.
5 Alla prima udienza di comparizione del 26.02.2021 la causa veniva rinviata in proseguo al 17.09.2021 stante la mancata comunicazione all'appellata del decreto con il quale veniva disposta la trattazione scritta.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“La domanda va rigettata poiché il fatto storico, così come prospettato da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, non risulta adeguatamente dimostrato dalle risultanze istruttorie.
Infatti, l'attore fu trovato a terra, sulla strada, da una pattuglia di Carabinieri verso le h. 21,00 del 15 gennaio e trasportato in ospedale dal 118, intervenuto su richiesta dei Carabinieri. Il giorno dopo, il riferì ai Carabinieri di essere stato fermato Pt_1
da alcune persone a bordo di un'auto e di una motocicletta che lo picchiarono, senza motivo. L'attore poi disse: <<non sono sicuro se dopo l'aggressione, possano avermi investito. ricordo solo di essermi svegliato in ospedale>>.
La circostanza dell'investimento da parte di un veicolo pirata è stata confermata solo dalla teste la quale ha detto: <<… ho visto un signore che Testimone_2
camminava a piedi che veniva schiaffeggiato dal conducente di un motorino che passava di lì … Non ricordo se a bordo del motorino vi fosse solo il conducente o anche un passeggero. Dopo aver schiaffeggiato il pedone il motorino si allontanava velocemente. Il signore schiaffeggiato cadeva a terra. Dopo passava una Fiat scura che investiva il signore che era a terra. Io mi sono diretta verso casa mia per chiedere aiuto ma ritornando non ho trovato più il signore investito a terra. Preciso che sono ritornata sul posto dopo circa 20 minuti dall'accaduto e non ho trovato più nessuno. ADR In quel punto la strada è illuminato con dei lampioni. Adr Preciso che
6 l'uomo investito non stava attraversando proprio la strada ma percorreva la strada ai margini in prossimità del marciapiede …>>.
È evidente che la dinamica riferita dalla teste è assolutamente diversa da quella prospettata dall'attore in citazione. E ciò fa sorgere dubbi sulla veridicità dei fatti e sulla attendibilità della teste. Peraltro, costei non è credibile anche per un altro motivo. Il fatto sarebbe accaduto alle h. 20,00 (cfr. atto di citazione). La teste si sarebbe diretta verso casa sua per chiedere aiuto e sarebbe ritornata sul posto dopo circa 20 minuti dall'accaduto, cioè introno alle h. 20,20 circa, senza trovare più nessuno. Ma la circostanza è inverosimile perché i Carabinieri trovarono l'uomo a terra verso le h. 21,00 circa. Se fosse vero quanto ha riferito, la teste avrebbe dovuto trovare il ancora sul luogo dell'investimento. Pt_1
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 5”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che il Tribunale ha trascurato alcuni dati documentali, in particolare, il verbale del 118 e il rapporto dei Carabinieri, dai quali si evince che esso appellante veniva trovato in strada in gravi condizioni, con fratture plurime per il corpo, fratture che il CTU nominato ha giudicato compatibili con l'investimento prospettato;
deduce che dal referto di Pronto Soccorso emerge che esso appellante era stato investito da un'auto, posto che ivi è scritto “il paziente riferisce di essere stato investito da un'autovettura”, cosa che viene ribadita anche successivamente, durante la fase di ricovero, allorquando il medico, in anamnesi (cfr. pagina 4 della cartella clinica) scrive che “il paziente riferisce di essere stato investito da un'auto”; nel diario clinico, i medici alle ore 23.50 del 15/01/2014 (giorno del sinistro e del ricovero) osservano che il paziente, “interrogato nuovamente, riferisce in maniera confusa di essere stato investito da un'autovettura”; che esso appellante, , in stato
7 confusionale, gravemente lesionato e non in grado di parlare correttamente la lingua italiana, aveva riferito, più volte, di essere stato investito da un'autovettura; assume che il Tribunale non ha fatto riferimento alcuno a dette importanti evidenze ma ha ritenuto di soffermarsi soltanto sulle dichiarazioni del verbale SIT nel quale per il tramite di un'interprete non afferma circostanze inconciliabili con l'evento in precedenza prospettato, bensì afferma solo di “non essere sicuro” di essere stato investito dall'auto e di essersi svegliato in ospedale, senza negare in alcun modo l'evento, ma disvelando un normale stato confusionale legato alla traumaticità dell'avvenimento ed allo stato di grave prostrazione fisica e psicologica (ammesso anche che quanto dichiarato in lingua polacca dal sia stato fedelmente tradotto Pt_1
e trascritto nella SIT); deduce che altro dato documentale rilevante è la cartella clinica che descrive condizioni di trauma talmente gravi da poter escludersi che esse possano essere conseguenza di uno schiaffo o anche di più colpi subiti da un aggressore, ma piuttosto dell'investimento da parte di un'auto, come confermato anche dal CTU che ha riconosciuto, in sede medico legale, il nesso causale;
deduce poi di aver precisato con la memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine l'ora del sinistro in20.30/20.45; che in ogni caso, a distanza di tre anni dall'accadimento, è impossibile pretendere da un teste, l'indicazione di un'ora precisa e gli stessi verbali dei
Carabinieri e del 118 fanno riferimento a un lasso temporale approssimativo: tra le
20.30 “circa” e le 21.00 “circa”, che la teste non ha mai riferito che il Tes_1
sinistro si verificava alle ore 20.00; che l'unico riferimento temporale dato da lo si legge allorquando ella dice di aver impiegato circa 20 minuti Testimone_1
per andare a chiedere aiuto e tornare sul posto, dove non trovava più nessuno (perché nel frattempo erano sopraggiunti i Carabinieri ed alle ore 20.58 l'ambulanza); sostiene che la dinamica descritta dalla teste non è diversa da quella descritta da esso appellante in citazione, ove assumeva che nell'attraversare la strada veniva investito da un'auto pirata, circostanza del tutto confermata dalla teste;
che la teste ha riferito di aver visto che esso appellante veniva schiaffeggiato da una persona su di un motociclo e cadere a terra e venire, subito dopo, investito da un'autovettura che si
8 dava alla fuga, che vi era una pioggia battente, circostanza confermata anche dai
Carabinieri e individuato il luogo dove l'evento si verificava.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che ove il Tribunale avesse ritenuto la deposizione non circostanziata, avrebbe potuto riconvocare la teste ai sensi dell'art. 257 c.p.c., alla quale non può rimproverarsi di non aver riferito dettagli mai richiestigli.
§ 5.
I due motivi, da trattare congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare la valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, sono infondati.
Invero, a parere di questo Collegio, la domanda proposta dall'odierno appellante è carente della prova di fatti rilevanti e dirimenti relativi all'esatta dinamica dell'accaduto.
Pur prescindendo dalla circostanza che l'odierno appellante in seno alla citazione abbia riferito esclusivamente dell'investimento ad opera di un veicolo che si è dato alla fuga allorquando attraversava la strada senza riferire dell'aggressione subita, quale risulta sia dalla dichiarazione resa dal medesimo subito dopo l'evento lesivo ai
Carabinieri sia dalla dichiarazione testimoniale, gli elementi istruttori acquisiti in relazione alla dinamica divergono. Ed invero, mentre nelle dichiarazioni rese ai
Carabinieri, il giorno successivo al sinistro quando ancora era in ospedale, l'odierno appellante riferisce di essere stato fermato da un auto tipo fiat e da una motocicletta con due persone lo picchiarono senza alcun motivo, ovvero, dopo aver rifiutato la richiesta di una sigaretta, ha, poi, aggiunto <non sono sicuro se dopo l'aggressione possano avermi investito>> e di ricordare di essersi svegliato in ospedale. L'unico teste escusso ha, invece, dichiarato quanto segue: camminava a piedi che veniva schiaffeggiato dal conducente di un motorino che passava di lì … Non ricordo se a bordo del motorino vi fosse solo il conducente o anche un passeggero. Dopo aver schiaffeggiato il pedone il motorino si allontanava velocemente. Il signore schiaffeggiato cadeva a terra. Dopo passava una Fiat scura che investiva il signore che era a terra>>. Ebbene, mentre nella dichiarazione resa
9 dall'appellante ai Carabinieri, la vettura tipo Fiat e il motorino sono sopraggiunti nel medesimo momento e di poi si è verificata l'aggressione, secondo la dichiarazione testimoniale, l'aggressione è avvenuta ad opera del conducente del motorino, mentre l'investimento ad opera di una vettura tipo fiat intervenuta in un secondo momento.
Va evidenziato che l'appellante nella detta dichiarazione afferma di non essere certo di aver subito l'investimento, mentre non ha espresso incertezze nel riferire dell'aggressione. Inoltre, il teste ha riferito che l'auto ha investito l'odierno appellante quando era in terra e non già quando attraversava la strada, come, invece, riferito in citazione.
A fronte dei su richiamati elementi istruttori tra loro divergenti e anche discordanti dalle allegazioni in seno agli atti difensivi dell'odierno appellante, alcuna rilevanza probatoria hanno gli altri dati documentali richiamati dall'appellante, ovvero il referto di P.S. n°2623/2014 ove si legge, circa luogo e modalità di accadimento,<modalità sconosciuta>> e poi in parentesi (il pz riferisce di essere stato investito da un'automobile), nonché la cartella clinica ove si legge che alle ore
23,50 <interrogato nuovamente il pz. Riferisce in maniera confusa di essere stato investito da un'autovettura>>. Ed invero, a prescindere dalla circostanza che il referto di Pronto Soccorso e la cartella clinica forniscono prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate, ma non della veridicità e dell'esattezza delle dichiarazioni stesse, sicché la veridicità del contenuto di quest'ultime può essere contrastata ed accertata con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge (ex plurimis Cass. 29316/2008), va evidenziato che nella cartella clinica si dà atto che il paziente non conosce la lingua italiana e che si trova in stato confusionale, mentre nel verbale delle informazioni rese ai Carabinieri dall'odierno appellante, il giorno successivo al sinistro, si legge che l'appellante è stato interrogato con l'ausilio di un interprete, siccome di nazionalità polacca e conoscitore esclusivamente della propria lingua.
Non pertinenti sono, infine, le considerazioni espresse sul contenuto della CTU, che,
a parere dell'appellante, supporterebbe l'ipotesi che lo stesso abbia subito un
10 investimento;
ed invero, quanto al nesso causale, l'ausiliario si limita a richiamare il predetto referto del Pronto Soccorso n°2623/2014; quanto alle lesioni riscontrate, il
CTU riferisce “Frattura scomposta e pluriframmentaria della scapola dx. Infrazione dell'arco posteriore della costa IX sn. Rima di frattura composta del margine craniale dell'ala sacrale sinistra. Microdistacco post traumatico del marine caudale della branca ileo-pubica sn. Frattura scomposta sottocapitata del femore sn.” : evidenziato che l'appellante riferisce di essere stato percosso e non già schiaffeggiato, come, invece, ha riferito il teste, nella comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
i Carabinieri hanno dichiarato che in maniera confusa l'odierno appellante ha riferito di aver subito una pesante aggressione da parte di occupanti di autovettura Fiat e una motocicletta e ciò giustifica ragionevolmente le lesioni riscontrate in diverse parti del corpo dell'odierno appellante.
Il contrasto, non superabile alla luce dei restanti elementi istruttori, tra la dichiarazione del teste con quelle di parte appellante sulle medesime circostanze dell'aggressione rende superflua la doglianza circa la omessa riconvocazione della testimone ai sensi dell'art. 247 c.p.c. per chiarire profili della vicenda sui quali la medesima teste non ha avuto modo di essere escussa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, gli elementi istruttori acquisti non hanno consentito di chiarire la dinamica del sinistro, da cui poter, altresì, comprendere se vi possa o meno essere un nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno patito.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 260.000,00 con riduzione del
50% del compenso tabellare per l'attività svolta e per il tenore della questione.
11 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 2.11.2020, avverso la sentenza in epigrafe Pt_1
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore delle Parte_1 Parte_2
delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro
7.160,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
12
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3848/2020 R.G., pendente tra
[...]
e nella qualità di Impresa Designata per la Pt_1 Parte_2
Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 14.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3848/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1174/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 23288/2016, pendente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
LU LA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E
1 (P. Iva: ) nella qualità di Impresa Designata per Parte_2 P.IVA_1
la Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
AN LI (C.F.: ) in virtù di procura generali C.F._3
alle liti conferita con atto del 18.12.2014 - rep. n. 186905 / racc. n. 30367
APPELLATA
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “…Chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni ovvero che l'adita Corte, in riforma della sentenza …, Voglia così provvedere:
1. Riconoscere accertato e dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda di primo grado e sussistente la responsabilità civile in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto per le lesioni subite dall'appellante;
2. Condannare ex art. 283 lettera a) d.lgs 209/05 al risarcimento di tutti i Parte_2
danni subiti dall'appellante che, in virtù delle risultanze dell'espletata CTU in primo grado, corrispondono ai seguenti importi: €186.117,90 per danno biologico,
€2940,00 per ITT, €1225,00 per ITP al 50%, €612,50 per ITP al 25% per un totale di
€190.895,40 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, integralmente al pagamento delle spese di CTU svolta in primo grado, oltre oneri di legge con attribuzione. Rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiede che la causa venga decisa, fatta salva, occorrendo, la rinnovazione e/o integrazione della prova testimoniale come richiesto con l'atto di appello.”; per l'appellata: “… ci si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione
e si insiste per il rigetto del proposto appello e per la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e onorari di lite e si chiede che la causa venga assegnata a sentenza.”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 25.07.2016 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, le n.q. FGVS esponendo che: “a) che il Controparte_1
giorno 15.01.2014, alle ore 20.00 c.ca, il Sig. si trovava in Pozzuoli Parte_1
(NA) lungo la Via Montenuovo Licola Patria;
b) che, in dette circostanze di tempo e di luogo, l'istante era intento ad attraversare la strada allorquando sopraggiungeva ad alta velocità un veicolo di media cilindrata che, dopo aver superato a destra un motociclo, lo travolgeva;
c) che, dopo l'impatto, il veicolo investitore si allontanava repentinamente senza prestare il dovuto soccorso e senza che alcuno dei presenti all'evento riuscisse a rilevarne il numero di targa;
d) l'istante subiva gravi lesioni a seguito delle quali fu necessario l'intervento del 118 che con un'ambulanza lo conduceva presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di
Pozzuoli dove veniva affidato alle cure del personale medico;
e) che l'istante riportava traumi multipli per il corpo e fratture multiple con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni (cfr. verbale pronto soccorso); f) che il giorno 22 gennaio 2014 veniva sottoposto ad intervento di artroprotesi d'anca e dimesso solo in data 8 febbraio 2014 con divieto assoluto di carico e ricoverato presso la clinica Ville delle
Magnolie di Castel Morrone per un programma di riabilitazione neuromotoria e di medicazione delle ferite chirurgiche che terminava il 5.4.2014 (cfr. documentazione medica in atti);g) che, l'istante, sottoposto a visita medico legale dal Dott. Per_1
, questi, in considerazione delle lesioni riportate dall'istante cd in particolare
[...]
“frattura scomposta sottocapitata del femore sinistro, una frattura scomposta pluriframmentaria della scapola destra, un'infrazione della IX costa, la frattura composta dell'ala sacrale sinistra, il micro distacco del margine caudale della branca ileo - pubica sinistra e la frattura lievemente disassiata e pluriframmentaria del malleolo tibiale sinistro con presenza di cicatrici chirurgiche e gravi limitazioni funzionali”, quantificava il danno biologico nella misura del 40% con un periodo di invalidità temporanea totale di 35 giorni e parziale pari a 30 giorni al 75% e 20
3 giorni al 50% per un danno non patrimoniale quantificabile in euro 260.000,00 (cfr. relazione medico legale); h) che, non risultando possibile l'identificazione del veicolo investitore, ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 lettera a) d.lgs. 209/05;
i) che la in qualità di F.G.V.S. è stata regolarmente costituita Parte_2
in mora, ai sensi e per gli effetti di legge a mezzo racc.ta a/r del 1 - 3.12.2014 che si produce, inviata anche alla SA (cfr. documenti in atti);j) che infruttuoso è risultato ogni tentativo di risoluzione in via stragiudiziale della controversia e ad oggi, la suddetta compagnia non ha mai nominato un proprio fiduciario per la valutazione dei postumi invalidanti per cui si rende necessario adire l'autorità giudiziaria”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo pirata della strada non identificato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “➢ Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo investitore, rimasto sconosciuto, nella produzione del predetto evento dannoso;
➢ Per l'effetto condannare Parte_2
FGVS, ex art. 283 lettera a) d.lgs. 209/05, al risarcimento per tutti i danni per
[...]
le lesioni personali subite come sopra quantificati in euro 260.000,00 oltre interessi dal fatto e rivalutazione monetaria ovvero condannarla al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà quantificata dal giudice adito anche a seguito di
CTU medico legale, che sin da ora si richiede;
➢ Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso 15%, in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituivano le nella richiamata qualità, che Controparte_1
resisteva e chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché disposta c.t.u. medico legale.
All'udienza del 31.10.2020, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti, il
Tribunale riservava la causa per la decisione.
4 Con sentenza n. 1174/2020 pubblicata il 4.02.2020 nel procedimento R.G. n.
23288/2016, il Tribunale così statuiva:
“1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
quale FGVS liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali, Parte_2
oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 4.02.2020, con citazione notificata in data 2.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello - iscritto a ruolo il 9.11.2020 - per Parte_1
i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “1.
Riconoscere accertato e dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda di primo grado e sussistente la responsabilità in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto per le lesioni subite dall'appellante;
2. In via subordinata, disporre la rinnovazione della prova testi, riconvocando la teste
;
3. Condannare, in ogni caso, ex art. 283 lettera a) d.lgs. 209/05 Testimone_1
FGVS al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante che, Parte_2
in virtù delle risultanze della già espletata CTU in primo grado, corrispondono ai seguenti importi: €186.117,90 per danno biologico, €2940,00 per ITT, €1225,00 per
ITP al 50%, €612,50 per ITP al 25% per un totale di €190.895,40 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, integralmente al pagamento delle spese di CTU svolta in primo grado, oltre oneri di legge con attribuzione”.
Si costituivano le , nella invocata qualità, che resistevano e chiedevano Parte_2
il rigetto del gravame.
5 Alla prima udienza di comparizione del 26.02.2021 la causa veniva rinviata in proseguo al 17.09.2021 stante la mancata comunicazione all'appellata del decreto con il quale veniva disposta la trattazione scritta.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“La domanda va rigettata poiché il fatto storico, così come prospettato da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, non risulta adeguatamente dimostrato dalle risultanze istruttorie.
Infatti, l'attore fu trovato a terra, sulla strada, da una pattuglia di Carabinieri verso le h. 21,00 del 15 gennaio e trasportato in ospedale dal 118, intervenuto su richiesta dei Carabinieri. Il giorno dopo, il riferì ai Carabinieri di essere stato fermato Pt_1
da alcune persone a bordo di un'auto e di una motocicletta che lo picchiarono, senza motivo. L'attore poi disse: <<non sono sicuro se dopo l'aggressione, possano avermi investito. ricordo solo di essermi svegliato in ospedale>>.
La circostanza dell'investimento da parte di un veicolo pirata è stata confermata solo dalla teste la quale ha detto: <<… ho visto un signore che Testimone_2
camminava a piedi che veniva schiaffeggiato dal conducente di un motorino che passava di lì … Non ricordo se a bordo del motorino vi fosse solo il conducente o anche un passeggero. Dopo aver schiaffeggiato il pedone il motorino si allontanava velocemente. Il signore schiaffeggiato cadeva a terra. Dopo passava una Fiat scura che investiva il signore che era a terra. Io mi sono diretta verso casa mia per chiedere aiuto ma ritornando non ho trovato più il signore investito a terra. Preciso che sono ritornata sul posto dopo circa 20 minuti dall'accaduto e non ho trovato più nessuno. ADR In quel punto la strada è illuminato con dei lampioni. Adr Preciso che
6 l'uomo investito non stava attraversando proprio la strada ma percorreva la strada ai margini in prossimità del marciapiede …>>.
È evidente che la dinamica riferita dalla teste è assolutamente diversa da quella prospettata dall'attore in citazione. E ciò fa sorgere dubbi sulla veridicità dei fatti e sulla attendibilità della teste. Peraltro, costei non è credibile anche per un altro motivo. Il fatto sarebbe accaduto alle h. 20,00 (cfr. atto di citazione). La teste si sarebbe diretta verso casa sua per chiedere aiuto e sarebbe ritornata sul posto dopo circa 20 minuti dall'accaduto, cioè introno alle h. 20,20 circa, senza trovare più nessuno. Ma la circostanza è inverosimile perché i Carabinieri trovarono l'uomo a terra verso le h. 21,00 circa. Se fosse vero quanto ha riferito, la teste avrebbe dovuto trovare il ancora sul luogo dell'investimento. Pt_1
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 5”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che il Tribunale ha trascurato alcuni dati documentali, in particolare, il verbale del 118 e il rapporto dei Carabinieri, dai quali si evince che esso appellante veniva trovato in strada in gravi condizioni, con fratture plurime per il corpo, fratture che il CTU nominato ha giudicato compatibili con l'investimento prospettato;
deduce che dal referto di Pronto Soccorso emerge che esso appellante era stato investito da un'auto, posto che ivi è scritto “il paziente riferisce di essere stato investito da un'autovettura”, cosa che viene ribadita anche successivamente, durante la fase di ricovero, allorquando il medico, in anamnesi (cfr. pagina 4 della cartella clinica) scrive che “il paziente riferisce di essere stato investito da un'auto”; nel diario clinico, i medici alle ore 23.50 del 15/01/2014 (giorno del sinistro e del ricovero) osservano che il paziente, “interrogato nuovamente, riferisce in maniera confusa di essere stato investito da un'autovettura”; che esso appellante, , in stato
7 confusionale, gravemente lesionato e non in grado di parlare correttamente la lingua italiana, aveva riferito, più volte, di essere stato investito da un'autovettura; assume che il Tribunale non ha fatto riferimento alcuno a dette importanti evidenze ma ha ritenuto di soffermarsi soltanto sulle dichiarazioni del verbale SIT nel quale per il tramite di un'interprete non afferma circostanze inconciliabili con l'evento in precedenza prospettato, bensì afferma solo di “non essere sicuro” di essere stato investito dall'auto e di essersi svegliato in ospedale, senza negare in alcun modo l'evento, ma disvelando un normale stato confusionale legato alla traumaticità dell'avvenimento ed allo stato di grave prostrazione fisica e psicologica (ammesso anche che quanto dichiarato in lingua polacca dal sia stato fedelmente tradotto Pt_1
e trascritto nella SIT); deduce che altro dato documentale rilevante è la cartella clinica che descrive condizioni di trauma talmente gravi da poter escludersi che esse possano essere conseguenza di uno schiaffo o anche di più colpi subiti da un aggressore, ma piuttosto dell'investimento da parte di un'auto, come confermato anche dal CTU che ha riconosciuto, in sede medico legale, il nesso causale;
deduce poi di aver precisato con la memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine l'ora del sinistro in20.30/20.45; che in ogni caso, a distanza di tre anni dall'accadimento, è impossibile pretendere da un teste, l'indicazione di un'ora precisa e gli stessi verbali dei
Carabinieri e del 118 fanno riferimento a un lasso temporale approssimativo: tra le
20.30 “circa” e le 21.00 “circa”, che la teste non ha mai riferito che il Tes_1
sinistro si verificava alle ore 20.00; che l'unico riferimento temporale dato da lo si legge allorquando ella dice di aver impiegato circa 20 minuti Testimone_1
per andare a chiedere aiuto e tornare sul posto, dove non trovava più nessuno (perché nel frattempo erano sopraggiunti i Carabinieri ed alle ore 20.58 l'ambulanza); sostiene che la dinamica descritta dalla teste non è diversa da quella descritta da esso appellante in citazione, ove assumeva che nell'attraversare la strada veniva investito da un'auto pirata, circostanza del tutto confermata dalla teste;
che la teste ha riferito di aver visto che esso appellante veniva schiaffeggiato da una persona su di un motociclo e cadere a terra e venire, subito dopo, investito da un'autovettura che si
8 dava alla fuga, che vi era una pioggia battente, circostanza confermata anche dai
Carabinieri e individuato il luogo dove l'evento si verificava.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che ove il Tribunale avesse ritenuto la deposizione non circostanziata, avrebbe potuto riconvocare la teste ai sensi dell'art. 257 c.p.c., alla quale non può rimproverarsi di non aver riferito dettagli mai richiestigli.
§ 5.
I due motivi, da trattare congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare la valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, sono infondati.
Invero, a parere di questo Collegio, la domanda proposta dall'odierno appellante è carente della prova di fatti rilevanti e dirimenti relativi all'esatta dinamica dell'accaduto.
Pur prescindendo dalla circostanza che l'odierno appellante in seno alla citazione abbia riferito esclusivamente dell'investimento ad opera di un veicolo che si è dato alla fuga allorquando attraversava la strada senza riferire dell'aggressione subita, quale risulta sia dalla dichiarazione resa dal medesimo subito dopo l'evento lesivo ai
Carabinieri sia dalla dichiarazione testimoniale, gli elementi istruttori acquisiti in relazione alla dinamica divergono. Ed invero, mentre nelle dichiarazioni rese ai
Carabinieri, il giorno successivo al sinistro quando ancora era in ospedale, l'odierno appellante riferisce di essere stato fermato da un auto tipo fiat e da una motocicletta con due persone lo picchiarono senza alcun motivo, ovvero, dopo aver rifiutato la richiesta di una sigaretta, ha, poi, aggiunto <non sono sicuro se dopo l'aggressione possano avermi investito>> e di ricordare di essersi svegliato in ospedale. L'unico teste escusso ha, invece, dichiarato quanto segue: camminava a piedi che veniva schiaffeggiato dal conducente di un motorino che passava di lì … Non ricordo se a bordo del motorino vi fosse solo il conducente o anche un passeggero. Dopo aver schiaffeggiato il pedone il motorino si allontanava velocemente. Il signore schiaffeggiato cadeva a terra. Dopo passava una Fiat scura che investiva il signore che era a terra>>. Ebbene, mentre nella dichiarazione resa
9 dall'appellante ai Carabinieri, la vettura tipo Fiat e il motorino sono sopraggiunti nel medesimo momento e di poi si è verificata l'aggressione, secondo la dichiarazione testimoniale, l'aggressione è avvenuta ad opera del conducente del motorino, mentre l'investimento ad opera di una vettura tipo fiat intervenuta in un secondo momento.
Va evidenziato che l'appellante nella detta dichiarazione afferma di non essere certo di aver subito l'investimento, mentre non ha espresso incertezze nel riferire dell'aggressione. Inoltre, il teste ha riferito che l'auto ha investito l'odierno appellante quando era in terra e non già quando attraversava la strada, come, invece, riferito in citazione.
A fronte dei su richiamati elementi istruttori tra loro divergenti e anche discordanti dalle allegazioni in seno agli atti difensivi dell'odierno appellante, alcuna rilevanza probatoria hanno gli altri dati documentali richiamati dall'appellante, ovvero il referto di P.S. n°2623/2014 ove si legge, circa luogo e modalità di accadimento,<modalità sconosciuta>> e poi in parentesi (il pz riferisce di essere stato investito da un'automobile), nonché la cartella clinica ove si legge che alle ore
23,50 <interrogato nuovamente il pz. Riferisce in maniera confusa di essere stato investito da un'autovettura>>. Ed invero, a prescindere dalla circostanza che il referto di Pronto Soccorso e la cartella clinica forniscono prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate, ma non della veridicità e dell'esattezza delle dichiarazioni stesse, sicché la veridicità del contenuto di quest'ultime può essere contrastata ed accertata con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge (ex plurimis Cass. 29316/2008), va evidenziato che nella cartella clinica si dà atto che il paziente non conosce la lingua italiana e che si trova in stato confusionale, mentre nel verbale delle informazioni rese ai Carabinieri dall'odierno appellante, il giorno successivo al sinistro, si legge che l'appellante è stato interrogato con l'ausilio di un interprete, siccome di nazionalità polacca e conoscitore esclusivamente della propria lingua.
Non pertinenti sono, infine, le considerazioni espresse sul contenuto della CTU, che,
a parere dell'appellante, supporterebbe l'ipotesi che lo stesso abbia subito un
10 investimento;
ed invero, quanto al nesso causale, l'ausiliario si limita a richiamare il predetto referto del Pronto Soccorso n°2623/2014; quanto alle lesioni riscontrate, il
CTU riferisce “Frattura scomposta e pluriframmentaria della scapola dx. Infrazione dell'arco posteriore della costa IX sn. Rima di frattura composta del margine craniale dell'ala sacrale sinistra. Microdistacco post traumatico del marine caudale della branca ileo-pubica sn. Frattura scomposta sottocapitata del femore sn.” : evidenziato che l'appellante riferisce di essere stato percosso e non già schiaffeggiato, come, invece, ha riferito il teste, nella comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
i Carabinieri hanno dichiarato che in maniera confusa l'odierno appellante ha riferito di aver subito una pesante aggressione da parte di occupanti di autovettura Fiat e una motocicletta e ciò giustifica ragionevolmente le lesioni riscontrate in diverse parti del corpo dell'odierno appellante.
Il contrasto, non superabile alla luce dei restanti elementi istruttori, tra la dichiarazione del teste con quelle di parte appellante sulle medesime circostanze dell'aggressione rende superflua la doglianza circa la omessa riconvocazione della testimone ai sensi dell'art. 247 c.p.c. per chiarire profili della vicenda sui quali la medesima teste non ha avuto modo di essere escussa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, gli elementi istruttori acquisti non hanno consentito di chiarire la dinamica del sinistro, da cui poter, altresì, comprendere se vi possa o meno essere un nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno patito.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 260.000,00 con riduzione del
50% del compenso tabellare per l'attività svolta e per il tenore della questione.
11 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 2.11.2020, avverso la sentenza in epigrafe Pt_1
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore delle Parte_1 Parte_2
delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro
7.160,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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