Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. L'utilizzabilità della presunzione postula pertanto l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, sicché il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze probatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7777 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV IA, AV DO, RO RI AV, domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato BALLARDINI BRUNO, con studio in 38068 ROVERETO - TRENTO CORSO ROSMINI, 18 giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, in TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che lo difende, con Procura speciale dello studio Notarile Morone in Torino 2 agosto 1999, Rep. N.327127;
- resistente -
contro
EL NA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 91/98 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione promiscua emessa il 17/2/1998, depositata il 28/02/98; RG. 86/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato BALLARDINI BRUNO;
udito l'Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GN CR convenne innanzi al tribunale di Rovereto LI IZ e la SAI e, assumendo di essere stato investito con gravi conseguenze lesive dall'autovettura della prima, assicurata con la seconda, mentre attraversava con il proprio ciclomotore un incrocio stradale, chiese la condanna di entrambe al risarcimento dei danni.
Le convenute, costituitesi in giudizio, si opposero alla domanda, sostenendo che l'incidente, nel quale aveva riportato lesioni il GN, si era verificato per colpa esclusiva dello stesso. Spiegarono intervento GN AR e SI IA, genitori della vittima, i quali chiesero il risarcimento del danno biologico e di quello morale subiti in conseguenza dell'evento.
Il tribunale, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, condannò le convenute al pagamento di lire 426.338.600 con gli interessi dal fatto in favore della vittima e di lire 20.000.000 in favore di ciascun genitore a titolo di danno morale, respingendo la domanda di risarcimento del danno biologico. Proposero gravame tutte le parti in causa e la corte di appello di Trento, con sentenza resa il 17.2.1998, aumentò di lire 400.000 la somma liquidata alla vittima;
modificò la statuizione concernente gli interessi nel senso che ne fissò il tasso nel 7%; rigettò la domanda di risarcimento del danno morale.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i GN e la SI, deducendo due motivi illustrati con memoria;
le intimate non hanno resistito con controricorso;
la SAI ha svolto difese orali;
la causa ha subito rinvio per attendere la decisione delle Sezioni unite sulla questione della risarcibilità del danno morale da lesioni in favore dei prossimi congiunti dell'offeso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 2054 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentano che la corte territoriale, una volta riconosciuto che le risultanze probatorie non consentono alcuna certezza in ordine alla ricostruzione del sinistro, non abbia applicato la presunzione di pari responsabilità.
Il motivo è fondato.
La presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. nel caso di scontro tra veicoli costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, che opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento.
L'utilizzabilità della presunzione postula l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, per cui il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze, probatorie (Cass. 21.6.1976, n. 2334). L'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti comporta superamento della presunzione, se la colpa sia esclusiva, mentre nel caso contrario riduce l'area di operatività della presunzione all'altro o agli altri conducenti, i quali se ne possono liberare solo fornendo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento e sono altrimenti tenuti entro i limiti della residua responsabilità con riduzione quantitativa della presunzione (Cass. 7.2.1997, n. 1198; Cass. 16.4.1996, n. 3564). In linea generale gli apprezzamenti del giudice di merito circa le modalità di un incidente stradale, il comportamento dei conducenti, le violazioni eventualmente commesse dai medesimi, la sussistenza della colpa, la valutazione dell'efficienza causale dei singoli comportamenti nella produzione dell'evento si concretano in giudizi di fatto, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cass. 16.11.1987, n. 8386). Nella specie la corte territoriale a seguito di minuzioso esame delle risultanze probatorie e, particolarmente, delle consulenze tecniche è pervenuta alla conclusione che "la dinamica dell'incidente rimane avvolta di incertezza... perché non si è potuto stabilire quale sia stata la condotta di guida del GN una volta arrivato allo stop" e che "resta il fatto che nemmeno è acquisito in causa che la LI non avrebbe potuto, con una condotta più adeguata, evitare o per lo meno ridurre le conseguenze dannose dell'evento";
conclusione, questa, che mal si accorda con la disapplicazione della presunzione e la distribuzione della responsabilità secondo criteri che ne prescindono.
Con il secondo motivo i ricorrenti, nel denunciare violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentano che la corte territoriale abbia rigettato la domanda di risarcimento non solo del danno biologico, ma anche di quello morale.
Pure questo motivo è fondato.
Le sezioni unite di questa Corte con sentenza 1.7.2002, n. 9556, risolvendo il contrasto creatosi tra le sezioni semplici, hanno affermato il principio, dal quale si discosta la sentenza impugnata, che "ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso".
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione ad altro giudice, che si designa nella corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003