Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11712/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to LATINO ANGELO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Compenso Individuale Accessorio (CIA) per personale ATA.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/10/2024 la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
Perlasca” di Bareggio, di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
in qualità di collaboratrice scolastica, in ragione di plurimi contratti a termine negli anni
[...] scolastici 2020/2021 (totale di giorni 240), 2021/2022 (totale di giorni 67).
Assumeva che, in corrispondenza delle funzioni svolte dal personale ATA, l'art. 82 CCNL
2006/2009 ha previsto l'attribuzione dell'emolumento retributivo denominato “Compenso Individuale
Accessorio” (CIA), che stante l'identità della prestazione lavorativa tra personale ATA a termine e a tempo indeterminato, stante la finalità dell'emolumento volto, similmente a quanto stabilito per la
“Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), alla “valorizzazione professionale” e viste le modalità della sua quantificazione (tendente a retribuire anche il lavoratore a termine), competerebbe alla ricorrente il pagamento della CIA anche per i periodi in cui ha lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato di natura temporanea e/o saltuaria, per un importo totale di € 684,61.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Compenso Individuale Accessorio” (CIA) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare il convenuto, in persona del ministro pro tempore, a corrispondere alla CP_2 ricorrente l'importo di € 684,61, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di
€ 21,50 da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario».
Il ricorso appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Appare sufficiente, sul punto, richiamare il recente precedente Trib. Milano, est. Gigli, 3 settembre
2024, le cui cadenze motivazionali si richiamano e condividono, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
«La domanda è fondata. L'art. 82 del CCNL 2006/2009 ha previsto l'attribuzione dell'emolumento retributivo denominato “Compenso Individuale Accessorio” prevedendo che che: “Al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto […] un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate […]”. Il comma 5 del suddetto articolo, riguardante il personale a tempo determinato, prevede che: “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di
2 assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (v. all. M ric.).
Per ciò che riguarda la quantificazione del suddetto emolumento, sempre l'art.82, commi 7 e 8, del
CCNL Scuola 2006/2009 prevede che tale compenso spetti “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (all. M ric.).
L'importo dell'emolumento è erogato in funzione del profilo di area di appartenenza del personale ata sulla base degli aumenti legati ai rinnovi contrattuali che si sono susseguiti nel tempo. Attualmente
l'importo varia da € 80,10 mensili per le aree B/C cui appartengono i profili di assistente tecnico e amministrativo e di € 72,70 per le aree A/As cui appartengono i collaboratori scolastici (cfr. all. F,H,I ric.).
Come affermato da giurisprudenza di merito che si condivide e si richiama anche ex art. 118 disp.
Att. C.p.c., l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA. Rientra, pertanto, in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico (v. in senso analogo, Tribunale
Tivoli sez. lav., 13/10/2022, Tribunale Reggio Emilia sez. lav., 07/06/2021).
Il Compenso in oggetto appare assimilabile, per la sua natura di emolumento accessorio, alla
Retribuzione Professionale Docente. Come correttamente osservato da precedenti di merito che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.: “la giurisprudenza della Cassazione con sentenza 20015/2018 ha statuito che l'art. 7 del CCNL cit. ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione
3 dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999". Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass. 17773/2017).
Quindi, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicchè il successivo richiamo, contento nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25
4 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. sent. 20015/2018 cit.)” (v. Tribunale Alessandria sez. lav., 06/10/2020, n. 97. In senso conforme Tribunale di Milano sentenza n. 469/2020).
Giova ancora una volta ribadire come la clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione, prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con la sentenza Persona_1
n.444 del 22.12.2010 - ha affermato che ragioni oggettive, che legittimano diversità di Parte_2 trattamento sono quelle che sono giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi
e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., punto 58). Persona_1
Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Corte di Giustizia 22 dicembre
2010, ). Per_2
Si pensi all'ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia, soprattutto per evoluzioni tecniche medio tempore intervenute, del tutto inutile.
Nessuna di tali circostanze ricorre nel nostro caso in cui le mansioni svolte in virtù di incarichi temporanei, i quali hanno – comunque – ricoperto tutto l'anno scolastico, sono analoghe a quelle svolte da un amministrativo con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto. Né il ha documentato la CP_2 sussistenza di alcuna “ragione oggettiva” che possa giustificare la disparità di trattamento».
Ne consegue la condanna del resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_2 somma di € 684,61 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, e delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell'antistatario.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto di alla percezione del Compenso Individuale Parte_1
Accessorio (CIA) per i periodi di cui è causa e condanna il al Controparte_2
5 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 684,61 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, e spese di lite, che liquida in € 1.030 oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Milano, 4/3/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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