Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2024, proposto da
AR EL RE, MA IN e IK GG, rappresentate e difese dagli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 242/2023 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.06.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 27 settembre 2024, le esponenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 242/2023 del 12 giugno 2023 (R.G. n. 3238/2022), nelle parti in cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare loro la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, come di seguito specificato:
- AR EL RE in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.500,00 oltre accessori di legge;
- MA IN in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori di legge;
- IK GG in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Riferisce parte ricorrente che il Ministero ha provveduto ad accreditare solamente € 500,00 sul totale di € 2.000,00 spettante alla signora MA IN; nulla è stato accreditato alle altre ricorrenti.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 11 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Anzitutto, è stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti e non risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione in parte qua alla sentenza del giudice ordinario, fatta eccezione per il suindicato accredito parziale sulla carta del docente assegnata alla ricorrente MA IN.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla citata sentenza del Tribunale di Genova rilasciando alle ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, le rispettive carte elettroniche del docente e accreditandovi le somme spettanti a ciascuna di esse, come di seguito specificato:
- AR EL RE: € 2.500,00 oltre accessori di legge;
- MA IN: € 1.500,00 oltre accessori di legge;
- IK GG: € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 242/2023 del 12 giugno 2023.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori delle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO